Sentenza 16 marzo 2016
Massime • 1
Sussiste l'obbligo di notifica dell'estratto della sentenza contumaciale, unitamente all'avviso di deposito, qualora il giudizio di merito, a carico dell'imputato dichiarato contumace anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, sia stato definito dopo tale data ma prima della entrata in vigore della disciplina transitoria, di cui all'art. 15 bis della stessa legge, introdotto dalla legge n. 118 del 2014, sempre che la dichiarazione di contumacia non sia dipesa dalla presa d'atto di una formale irreperibilità non derivante da colpa.
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all' art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata, in assenza di indici dell'inattendibilità del test (Cassazione penale , sez. I , 10/12/2020 , n. 8875). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. I , 10/12/2020 , …
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Omissione della dichiarazione di contumacia: nessuna nullità ma all'imputato competono i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia, tra cui la notificazione dell'estratto contumaciale. Integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 c.p.p., l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi della L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 15-bis, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, in quanto - ove pure il difensore non …
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Qualora l'imputato, già contumace, sia stato dichiarato assente nell'intervallo di temporale intercorrente tra la modifica dell'art. 420bis c.p.p. apportata dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 e l'entrata in vigore della norma transitoria di cui all'art. 15bis della suddetta legge (articolo inserito dalla legge 11 agosto 2014 n. 118), l'ordinanza deve ritenersi priva di efficacia e pertanto la dichiarazione di contumacia, intervenuta in sede di udienza preliminare, costituisce in capo all'imputato uno “status” insuscettibile di venir meno per effetto della normativa sopravvenuta e che avrebbe dovuto comportare la notifica dell'estratto contumaciale. Corte di Cassazione sez. II Penale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2016, n. 36343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36343 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2016 |
Testo completo
36 343/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ARTURO CORTESE Dott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 1043/2016- Dott. ADET TONI NOVIK N. 24783/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSA ANNA SARACENO - Consigliere - LUIGI FABRIZIO MANCUSO Dott. ANTONIO MINCHELLA Dott. - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC DO N. IL 06/02/1964 EA PI N. IL 06/02/1986 EA PE N. IL 15/10/1959 avverso l'ordinanza n. 3/2015 TRIBUNALE di SULMONA, del 02/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA Frahialllette/sentite le conclusioni del PG Dott. Keri Fatal du ha chiesto SARACENO;
il rigetto del cours Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 2 aprile 2015 il Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da TI DO, EA ER e EA EP, tesa ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna formalmente irrevocabile - emessa in data 26 giugno 2014 dal Tribunale di Sulmona per omessa notifica agli imputati dell'estratto contumaciale e, in subordine, la restituzione nel termine per impugnare detta sentenza.
1.1 Il giudice, a fondamento del rigetto della domanda ex art. 670 cod. proc. pen., ha posto in luce le seguenti circostanze: - gli istanti, tratti a giudizio nel medesimo procedimento, erano stati dichiarati contumaci con ordinanza emessa all'udienza del 6 marzo 2012; - nel corso della celebrazione del dibattimento entrava in vigore la legge n. 67 del 17 marzo 2014, recante nuove disposizioni sulla condizione giuridica dell'imputato non comparso, con abolizione dell'istituto della contumacia e introduzione dell'istituto dell'assenza; - all'udienza del 26 giugno 2014, udienza che vedeva l'emissione del dispositivo di sentenza di condanna, il Tribunale revocava la contumacia degli imputati, dichiarandone l'assenza; la decisione diveniva irrevocabile per mancato esercizio della facoltà di impugnazione.
1.2 Tanto premesso ha osservato che: - la dichiarazione di contumacia, validamente emessa secondo legge del tempo, era stata sostituita dalla dichiarazione di assenza, in virtù della entrata in vigore, a giudizio in corso, della nuova disciplina regolatrice, da ritenersi in assenza di norma transitoria, emessa solo successivamente- immediatamente applicabile;
al momento della pronuncia della sentenza, all'udienza del 26 giugno 2014, gli imputati non erano contumaci, ma erano assenti;
legittimamente, pertanto, non era stata effettuata la notifica dell'estratto contumaciale (art. 548 co.
3. e art. 585 co.2 lett. d cod. proc. pen.), adempimento non dovuto nei confronti dell'imputato assente;
-- irrilevante, nel caso di specie, era da ritenersi il contenuto della successiva disciplina transitoria (legge n. 118 del 11 agosto 2014, introduttiva dell'art. 15 bis della legge n.67 del 2014, entrata in vigore il 22 agosto 2014) posto che la contumacia era stata revocata prima di tale intervento normativo;
- non sussistevano i presupposti per la domanda di restituzione nel termine, in quanto gli imputati avevano avuto rituale conoscenza del procedimento e del 1 suo epilogo, essendo stati assistiti da difensore di fiducia ed avendo eletto domicilio.
2. Avverso il suddetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione -a mezzo del difensore TI DO, EA ER e EA EP, articolando le seguenti censure.
2.1 Riepilogata la vicenda processuale e ribadite le richieste avanzate con il proposto incidente di esecuzione ( declaratoria di nullità dell'attestazione di irrevocabilità apposta sulla sentenza emessa il 26.6.2014 e depositata il 24.9.2014 nonché dei conseguenti ordini di esecuzione emessi dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona;
esecuzione della notifica omessa), si deduce, in primo luogo, la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha affermato che, in applicazione della nuova disciplina regolatrice, l'organo giudicante ha revocato la contumacia e dichiarato l'assenza degli imputati. Siffatto convincimento è stato solo assertivamente esternato a fronte dell'ambiguo contenuto del verbale dell'udienza dibattimentale del 26.06.2014, dal quale risulta che il Tribunale, pur non procedendo alla formale revoca della declaratoria di contumacia ed anzi ribadendo, in apertura, lo status di contumace degli imputati, ha successivamente, senza dare atto del compimento delle verifiche richieste dal novellato art. 420 bis cod. proc. pen., laconicamente dichiarato " si procede in assenza degli imputati".
2.2 Con un secondo motivo, si deduce la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, vizio di motivazione e erronea applicazione del contenuto della legge numero 67 del 2014 nella parte relativa alla modifica dell'istituto della contumacia. Ad avviso dei ricorrenti l'interpretazione delle norme incidenti sulla soluzione del caso non sarebbe esatta. Si sostiene, in particolare, che, anche se l'introduzione dell'art. 15 bis della L. n. 67 del 2014 ( inserito dalla L. 11 agosto 2014 n. 118, con decorrenza dal 22 agosto 2014) è successiva alla celebrazione dell'udienza in cui è stata data lettura del dispositivo di sentenza di condanna ( come correttamente rimarcato dal giudice a quo), il testo della richiamata disposizione non dà adito ad incertezze interpretative di sorta, lì dove, al secondo comma, stabilisce che le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 « continuano ad applicarsi>> ai procedimenti in corso al 17.5.2014 quando l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. La ridetta disposizione transitoria deve, pertanto, ritenersi operativa dal 17.5.2014, e non dal 22.8.2014 ( data di entrata in vigore della legge che l'ha introdotta), limitandosi ad esplicitare l'ultrattività della dichiarazione di contumacia già emessa alla data di entrata in vigore della I. n. 67 del 2014, salva l'ipotesi di sottostante irreperibilità. Il caso posto all'esame del giudice dell'esecuzione 2 andava regolamentato dalle norme previgenti con mantenimento della qualità di contumace e obbligatoria notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, in adesione al principio statuito - ben prima dell'introduzione di specifica disciplina transitoria- da Cass. sez. 2 n. 23882 del 27. 5.2014, secondo il quale la soppressione dell'istituto della contumacia ( e di quelli ad esso collegati, come la notifica dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza) si risolve, per quanti siano stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime « in una sorta di reformatio in peius che priverebbe, ove immediatamente applicato, gli interessati di una garanzia fondamentale», con la conseguenza che « la vecchia disciplina del procedimento in contumacia e degli istituti ad essa coesi - tra cui la notifica dell'estratto contumaciale e la restituzione nel termine per proporre impugnazione non possano ammettere "contaminazioni" parziali ad opera delle nuove previsioni, pena, altrimenti, l'innesto di un tertium genus processuale, privo di qualsiasi coerenza, giustificazione sistematica e base normativa». Considerato in diritto Il ricorso merita accoglimento.
1. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non applicabile al caso in esame la disciplina transitoria adottata con legge 11 agosto 2014 n. 118, destinata a regolamentare, con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 67 del 2014, gli effetti processuali derivanti dall'abrogazione dell'istituto della contumacia e dalla sua sostituzione con l'assenza, sul rilievo, dichiaratamente risolutivo, che detta legge è entrata in vigore il 22 agosto 2014, in epoca posteriore alla definizione del giudizio di merito, nella cui udienza conclusiva del 26 giugno 2014 il Tribunale aveva provveduto alla revoca della declaratoria di contumacia in applicazione della nuova disciplina dell'assenza. La irrevocabilità della sentenza è stata ritenuta sussistente ed intangibile, pur in presenza dell'omessa notifica dell'estratto contumaciale, sul presupposto che tale garanzia (la notifica al contumace dell'estratto della sentenza) non fosse dovuta agli imputati in rapporto alla nuova disciplina immediatamente applicabile al giudizio in corso in difetto di una disciplina transitoria espressa e in rapporto alla dichiarata volontà del giudice di merito di operare una formale conversione della già dichiarata contumacia nella novella " assenza". La qualità di assenti ( e non di contumaci) degli imputati al momento dell'entrata in vigore della disciplina transitoria ha determinato in sostanza il diniego dell'istanza difensiva di ineseguibilità del titolo.
2. La questione relativa al regime giuridico processuale della dichiarazione di contumacia emessa, come nella specie, prima dell'entrata in vigore della legge 3 n. 67 del 2014 lì dove la trattazione del dibattimento sia proseguita dopo tale momento e la sentenza, dichiarata formalmente irrevocabile, sia stata emessa, a sua volta, prima della vigenza della disciplina transitoria, con decorso del termine di impugnazione in epoca antecedente, è stata di recente affrontata da Cass. Sez. 1 n. 20485 del 08/03/2016, IN (non ancora massimata) che ha affermato il seguente principio « in applicazione del generale principio desumibile dal contenuto dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., e lì dove il giudizio di merito, in corso alla data del 17 maggio 2014 sia proseguito nei confronti di soggetto già dichiarato contumace, secondo la previgente normativa e tale dichiarazione di contumacia non sia, a sua volta, dipesa da presa d'atto della formale irreperibilità non derivante da colpa, la dichiarazione di contumacia mantiene i suoi effetti, con obbligo di notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza».
2.1 Premesso che nel campo del diritto processuale in ipotesi di successione nel tempo delle norme che regolano tale settore dell'ordinamento e ove difetti la previsione di un apposito diritto transitorio, il regime intertemporale degli atti processuali è assoggettato al principio generale enunciato nell'art. 11 preleggi (La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo), la richiamata decisione non ha mancato di rimarcare come l'entrata in vigore di una nuova disposizione non determini « ipso facto la sua piena applicabilità alle situazioni pendenti, e ciò proprio in rapporto alla ricognizione del significato del noto brocardo tempus regit actum che impone, tendenzialmente, il mantenimento di validità di un atto compiuto secondo la legge regolatrice esistente al momento in cui lo stesso è stato adottato, salva l'assoluta inconciliabilità dei suoi effetti con la disciplina successiva». Risulta, pertanto, necessaria « l'analisi preventiva ed obiettiva dei contenuti concreti dell'intervento legislativo, al fine di stabilire anche nell'ambito della medesima legge di novellazione quale sia l'attività processuale evocata e- considerata dalla singola disposizione innovativa, quali siano gli effetti degli atti già compiuti e in che misura tale assetto risulti, o meno, «sensibile» al mutamento del quadro normativo di riferimento. In tale compito, l'interprete è assistito da un lato dal generale principio di conservazione degli effetti dell' atto già compiuto (risalente, come si è detto, all'art. 11 preleggi) dall'altro dalla necessità di non legittimare una interpretazione eccessivamente riduttiva di una nuova volontà normativa lì dove la tessa accresca in modo sensibile le garanzie dell'individuo sottoposto al processo e l'atto compiuto sotto la previgente disciplina sia ancora passibile di rinnovazione o si ponga in termini di radicale discontinuità».
2.2 Alla luce di tali condivisibili premesse, è stato annotato come, anche prima dell'emanazione della disciplina transitoria, l'interprete avrebbe dovuto apprezzare, alla data del 17 maggio 2014, i contenuti delle nuove disposizioni introdotte dalla L. n. 67 del 2014 e individuarne l'ambito applicativo, in rapporto alle seguenti " coordinate di sistema": - la dichiarazione di contumacia è actus che esprime una qualificazione particolare del rapporto tra l'imputato non comparso ed il procedimento che lo riguarda e che si colloca nella fase iniziale e costitutiva del rapporto processuale, con effetti che permangono, salvo comparizione dell'interessato, sino alla definizione del processo (dunque il tempus che ne regolamenta l'adozione è senza dubbio quello vigente all'atto della sua dichiarazione, e gli effetti tendono a permanere, con tendenziale insensibilità al novum normativo); - la dichiarazione di contumacia, al di là della sua tendenza ad affasciare in un unico contenitore nominalistico situazioni diverse (opportunamente scomposte dal legislatore del 2014, anche per rispondere ad esigenze di sistema derivanti da pronunzie sovranazionali sui contenuti art. 6 Conv. Eur.) poteva derivare, in concreto, da situazioni in cui vi era piena ed effettiva conoscenza del processo ed attribuiva al contumace alcune garanzie di status, prima fra tutte la notifica dell'estratto contumaciale della decisione di merito;
· la disciplina innovativa (adottata con legge n.67 del 2014), pertanto, non può in via generalista essere ritenuta tale da determinare una diffusa rimozione (per incompatibilità sopravvenuta) del generale principio tempus regit actum ...ma va analizzata nelle sue concrete disposizioni in termini comparativi (tra le due discipline) ed in rapporto al complessivo livello di garanzia fornito, dato il dichiarato intento del legislatore italiano di adeguarsi ai contenuti delle decisioni della CEDU in tema di giusto processo».
2.3 Proprio l'analisi delle nuove disposizioni, funzionali all'incremento delle garanzie individuali, conduce a ritenere « manifestamente incompatibile con il sopravvenuto assetto normativo del maggio 2014 una soltanto delle ipotesi del previgente giudizio contumaciale, rappresentata dalla contumacia del soggetto dichiarato irreperibile senza sua colpa, e dunque non sottrattosi volontariamente alla conoscenza del procedimento (ipotesi di cui all'art. 420 quater come novellato, con obbligo di rinnovazione della notifica ed eventuale sospensione del procedimento). Nelle altre ipotesi di novellata assenza»...non può dirsi introdotta una radicale difformità dei modelli operativi, tale da determinare una sopravvenuta incompatibilità «di sistema» di tali casi di contumacia, già validamente dichiarata con le norme previgenti».
2.4 In disparte la condizione dell'irreperibile incolpevole, la novella esprime, invero, una classificazione delle condotte dell'imputato non comparso, ma 5 informato dell'esistenza del procedimento ( in termini di rinunzia espressa, rinunzia tacita per comportamento concludente o volontaria sottrazione art. 420 bis cod. proc. pen., co. 1 e 2, come novellato-) che danno luogo alla dichiarazione di assenza in termini non dissimili alla previgente dichiarazione di contumacia, assistita da ragionevole prova della conoscenza del processo, ma al contempo ne elimina il profilo di garanzia rappresentato dalla obbligatoria notifica dell'estratto contumaciale.
2.5 L'esame comparativo tra dichiarazione di assenza e dichiarazione di contumacia (eccettuato il caso della contumacia derivante da notifica della citazione operata con mera presunzione legale di conoscenza nei confronti dell'irreperibile incolpevole, non volontariamente sottrattosi) mostra, dunque, l'insussistenza di una radicale incompatibilità di assetto complessivo tra assente e contumace, tale da determinare la necessità di discostarsi dal principio tempus regit actum, alla stregua del quale, in difetto di un'effettiva discontinuità con il nuovo assetto normativo, non vi è ragione di escludere la perdurante efficacia del risultato di una verifica, operata in sede di costituzione del rapporto processuale, in punto di conoscenza effettiva del procedimento e di qualificazione in termini di contumacia dello status dell'imputato, peraltro più favorevole in relazione alla perdurante vigenza dell'obbligo di notifica dell'estratto contumaciale, posta a garanzia della certezza della conoscenza della decisione.
2.6 Tale approdo interpretativo - è stato efficacemente annotato- non solo è quello successivamente recepito dalla disposizione transitoria introdotta dalla L. n. 118 del 2014, art. 15 bis che, al comma 2, introducendo un'espressa deroga alla previsione del comma 1 (il quale stabilisce che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado"), prevede che "le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità"; ma pure risulta conforme al principio che distingue la sfera di vigenza da quella di efficacia delle norme: la nuova disciplina sul procedimento in assenza, che ha sostituito il previgente giudizio contumaciale, si rivolge espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, non comportando, in mancanza di espresse previsioni in senso diverso riconducibili ad ipotesi di abrogazione c.d. retroattiva, "la cessazione di efficacia delle norme, ma solo la loro incapacità di regolare situazioni nuove" (Sez. U, Sentenza n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 6 259992 in tema di inapplicabilità del nuovo rimedio della rescissione del giudicato - art. 625 ter cod. proc. pen.- ai giudizi contumaciali).
3. Alla luce di tali condivisibili rilievi, cui il Collegio convintamente aderisce, discende che la condizione degli istanti andava considerata come regolamentata dalla previgente e più favorevole disciplina: alla data del 17 maggio 2014 era già intervenuta la dichiarazione di contumacia degli imputati;
alla successiva udienza del 26 giugno 2014 ( come si desume dal verbale di udienza prodotto a corredo del ricorso) non è intervenuta una formale revoca della dichiarazione di contumacia, di fatto mantenuta, ma il Tribunale si è limitato a mutare implicitamente la qualificazione dello status di contumace con la sintetica dichiarazione « si procede in assenza degli imputati», senza rinnovare l'atto di citazione ( se, infatti, come implicitamente ritenuto, in mancanza di una disciplina transitoria, vi era obbligo per il giudice di osservare la nuova disciplina processuale, si sarebbe dovuto procedere a rielaborare la valutazione dell'intera fattispecie presupposta dal legislatore); senza nemmeno procedere, nel contraddittorio, alla valutazione congiunta della sequenza rappresentata da una notifica dell'atto di citazione formalmente valida rinforzata dagli indicatori logici relativi alla conoscenza del procedimento di cui al novellato art. 420 bis cod. proc. pen., comma 2; non si versava nell'ipotesi di contumacia preceduta dall'emissione di un decreto di irreperibilità, bensì di contumacia assistita da ragionevole prova della conoscenza del processo con sottostante presa d'atto di una rinunzia tacita a comparire ( come lo stesso giudice impugnato non ha mancato di rilevare, annotando l'intervenuta nomina fiduciaria e l'intervenuta elezione di domicilio); non sussisteva, pertanto, alcuna discontinuità o incompatibilità tra la contumacia dichiarata e i nuovi modelli operativi, tali da giustificare la soccombenza e la perdita di efficacia di una verifica validamente compiuta sotto il vigore della previgente disciplina, per di più di maggiore favore siccome rinforzata dallo strumento di garanzia irragionevolmente sottratto- rappresentato dalla obbligatoria notifica dell'estratto contumaciale;
infine, nel caso che ne occupa, la serie procedimentale non poteva ritenersi nemmeno esaurita, posto che alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria ( come opportunamente segnalato nel ricorso) non era ancora decorso il termine di impugnazione, essendo stata la sentenza depositata solo in data 24.09.2014. In conclusione e per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, previa declaratoria di non esecutività della : sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Sulmona il 26.06.2014. 7 Consegue la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per gli adempimenti di cui all'art. 670 cod. proc. pen., comma 1.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata dichiarando non esecutiva la sentenza 26/06/2014 del Tribunale di Sulmona e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sulmona per gli adempimenti di cui al primo comma dell'art. 670 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016 I Presidente Il Consigliere estensore Rosanna Saraceno Arturo Cortes ДейшеJowe DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 SET 2016 ILGANCELLIERE ST EL I 00