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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 05/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore CUOCO MICHELE, Giudice FEO FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6749/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Comune di Serino - Piazza Cicarelli 83028 Serino AV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 184/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 3 e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-064099-22-0008644 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7853/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Serino con atto di appello notificato a mezzo pec, consegnata il 23/09/2024, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino n. 184 sezione 3ª del 10/10/2024, depositata il 26/02/2024, con la quale veniva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Serino, n. 1-064099-22-0008644 del 14/10/2022 ai fini IMU per l'anno 2018. I primi giudici così motivano:
…….” Il ricorrente precisa, inoltre, che svolge attività di impresa edile di costruzione dal 08/05/1984, regolarmente iscritta al Registro Imprese di Avellino con n. REA n. AV-91432 e che ha presentato dichiarazione di esenzione IMU al Comune di Serino in data 17/06/2019 con protocollo n. 5975 per tutte le unità immobiliari indicate nell'avviso di accertamento oggetto del presente ricorso. Inoltre, evidenzia che l'imposta scaturisce dall'assoggettamento a tassazione di immobili identificati al NCEU nel prospetto analitico riportato nelle pagine da 4 a 7 dell'avviso di accertamento notificato, riportando terreni e fabbricati di proprietà del contribuente per i quali spetta l'esenzione dall'IMU trattandosi di Beni Merce. Il Comune di Serino nulla ha contestato con riguardo a tali circostanze, limitandosi ad una impugnazione generica.
……. Ciò posto la Corte osserva in diritto: il caso di specie trova disciplina giuridica nell'art. 2, comma 5 bis, del DL n. 102/2013 conv. legge 124 del 28/10/2013, che testualmente recita:
“Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica”. Deve trattarsi, quindi, di beni immobili “MERCE”, destinati alla vendita e contabilizzati come tali, collocati nell'attivo circolante dello stato patrimoniale del bilancio, una volta completata la costruzione e/o acquisiti per tale scopo. In ogni caso, gli immobili merce devono costituire rimanenze di magazzino. Non ricorrono comunque nel caso di specie le condizioni per l'esclusione di tale beneficio, né agli atti vi è contestazione da parte del resistente e, tanto, induce questo Giudice ritenere fondate le eccezioni di parte ricorrente.
…….” L'appellante censurando l'impugnata decisione chiede, in riforma della stessa, la conferma della pretesa tributaria. A sostegno dei motivi deduce l'erronea valutazione dei giudici di prime cure della documentazione versata in atti;
l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del tributo IMU 2018. Esibisce sentenze nn. 254/2021, 255/2021 e 256/2021 emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, tutte favorevole al Comune, riguardanti l' IMU 2015, 2016 e 2017. L' appellato con memorie del 10/10/2024, si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato. Il Collegio osserva preliminarmente che la decisione del primo grado si appalesa molto superficiale proprio per la estrema genericità sia dei motivi di ricorso e che delle controdeduzioni del Comune. Anche in appello vengono reiterate le stesse argomentazioni proposte in primo grado sia da parte dell'appellante che del resistente;
argomentazioni, che non consentono una compiuta individuazione della qualità dei beni e del loro stato (beni merce, area di sedime) che influiscono sull'assoggettamento o meno ad IMU. Nel merito il Collegio evidenza che il riferimento del Comune, riguardo a sentenze favorevoli per lo stesso Comune emesse per altre annualità e per la stessa questione sono inappropriate, in quanto il rigetto del ricorso è avvenuto per omessa presentazione della dichiarazione di esenzione e non riguardano il merito della pretesa tributaria. La parte appellata ha presentato dichiarazione di esenzione per immobili merce per l'anno 2018 e agli atti del giudizio non risulta alcun diniego da parte del Comune riguardo all'esenzione richiesta. Il Comune genericamente sottopone ad IMU diversi immobili, senza considerare la dichiarazione di esenzione e senza indicare i motivi del diniego dell'esenzione. Anche il contribuente nelle deduzioni difensive argomenta in maniera generica senza argomentare analiticamente quali sono i beni merci, come sono indicati in bilancio e la loro destinazione. Come giustamente evidenziato dai primi giudici “Non ricorrono comunque nel caso di specie le condizioni per l'esclusione di tale beneficio, né agli atti vi è contestazione da parte del resistente e, tanto, induce questo Giudice ritenere fondate le eccezioni di parte ricorrente”. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 800,00, per il primo grado ed euro 900,00, per il secondo grado, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore CUOCO MICHELE, Giudice FEO FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6749/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Comune di Serino - Piazza Cicarelli 83028 Serino AV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 184/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 3 e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-064099-22-0008644 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7853/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Serino con atto di appello notificato a mezzo pec, consegnata il 23/09/2024, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino n. 184 sezione 3ª del 10/10/2024, depositata il 26/02/2024, con la quale veniva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Serino, n. 1-064099-22-0008644 del 14/10/2022 ai fini IMU per l'anno 2018. I primi giudici così motivano:
…….” Il ricorrente precisa, inoltre, che svolge attività di impresa edile di costruzione dal 08/05/1984, regolarmente iscritta al Registro Imprese di Avellino con n. REA n. AV-91432 e che ha presentato dichiarazione di esenzione IMU al Comune di Serino in data 17/06/2019 con protocollo n. 5975 per tutte le unità immobiliari indicate nell'avviso di accertamento oggetto del presente ricorso. Inoltre, evidenzia che l'imposta scaturisce dall'assoggettamento a tassazione di immobili identificati al NCEU nel prospetto analitico riportato nelle pagine da 4 a 7 dell'avviso di accertamento notificato, riportando terreni e fabbricati di proprietà del contribuente per i quali spetta l'esenzione dall'IMU trattandosi di Beni Merce. Il Comune di Serino nulla ha contestato con riguardo a tali circostanze, limitandosi ad una impugnazione generica.
……. Ciò posto la Corte osserva in diritto: il caso di specie trova disciplina giuridica nell'art. 2, comma 5 bis, del DL n. 102/2013 conv. legge 124 del 28/10/2013, che testualmente recita:
“Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica”. Deve trattarsi, quindi, di beni immobili “MERCE”, destinati alla vendita e contabilizzati come tali, collocati nell'attivo circolante dello stato patrimoniale del bilancio, una volta completata la costruzione e/o acquisiti per tale scopo. In ogni caso, gli immobili merce devono costituire rimanenze di magazzino. Non ricorrono comunque nel caso di specie le condizioni per l'esclusione di tale beneficio, né agli atti vi è contestazione da parte del resistente e, tanto, induce questo Giudice ritenere fondate le eccezioni di parte ricorrente.
…….” L'appellante censurando l'impugnata decisione chiede, in riforma della stessa, la conferma della pretesa tributaria. A sostegno dei motivi deduce l'erronea valutazione dei giudici di prime cure della documentazione versata in atti;
l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del tributo IMU 2018. Esibisce sentenze nn. 254/2021, 255/2021 e 256/2021 emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, tutte favorevole al Comune, riguardanti l' IMU 2015, 2016 e 2017. L' appellato con memorie del 10/10/2024, si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato. Il Collegio osserva preliminarmente che la decisione del primo grado si appalesa molto superficiale proprio per la estrema genericità sia dei motivi di ricorso e che delle controdeduzioni del Comune. Anche in appello vengono reiterate le stesse argomentazioni proposte in primo grado sia da parte dell'appellante che del resistente;
argomentazioni, che non consentono una compiuta individuazione della qualità dei beni e del loro stato (beni merce, area di sedime) che influiscono sull'assoggettamento o meno ad IMU. Nel merito il Collegio evidenza che il riferimento del Comune, riguardo a sentenze favorevoli per lo stesso Comune emesse per altre annualità e per la stessa questione sono inappropriate, in quanto il rigetto del ricorso è avvenuto per omessa presentazione della dichiarazione di esenzione e non riguardano il merito della pretesa tributaria. La parte appellata ha presentato dichiarazione di esenzione per immobili merce per l'anno 2018 e agli atti del giudizio non risulta alcun diniego da parte del Comune riguardo all'esenzione richiesta. Il Comune genericamente sottopone ad IMU diversi immobili, senza considerare la dichiarazione di esenzione e senza indicare i motivi del diniego dell'esenzione. Anche il contribuente nelle deduzioni difensive argomenta in maniera generica senza argomentare analiticamente quali sono i beni merci, come sono indicati in bilancio e la loro destinazione. Come giustamente evidenziato dai primi giudici “Non ricorrono comunque nel caso di specie le condizioni per l'esclusione di tale beneficio, né agli atti vi è contestazione da parte del resistente e, tanto, induce questo Giudice ritenere fondate le eccezioni di parte ricorrente”. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 800,00, per il primo grado ed euro 900,00, per il secondo grado, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.