Ordinanza collegiale 23 giugno 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00246/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00940/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 940 del 2025, proposto da EP NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Nicita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di IO AU NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Auricchiella e Michele Bartoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di VO BE, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di AS FA, rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Caudullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di SO BU, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Spitaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio:
- della determinazione 28 febbraio 2025 n. 654 della Città Metropolitana di Catania, di approvazione della graduatoria definitiva e nomina dei vincitori della selezione interna per 8 posti di istruttore tecnico, categoria Che;
- del verbale n. 7 in data 28 febbraio 2025 di riesame dei titoli e riformulazione della graduatoria definitiva;
- del regolamento per la disciplina delle progressioni verticali dell’ente e, ove necessario, il bando della selezione interna, nella parte in cui si prevede l’età come unico titolo di precedenza a parità di punteggio o si intende precludere l’impugnazione della relativa clausola regolamentare;
con riferimento al ricorso incidentale proposto dal FA:
- della determinazione n. 654/2025 e la graduatoria approvata;
- del verbale relativo alla valutazione dei suoi titoli e la nota dell’Amministrazione n. 20711 in data 8 aprile 2025 n. 20711,
- nonché dei verbali n. 5 e n. 6 nella parte in cui non sono stati valutati, ai sensi dell’art. 11 del bando, gli incarichi professionali svolti come geometra e dichiarati nel curriculum.
con riferimento al ricorso incidentale proposto da NI:
- della graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 654/2025;
- del verbale della commissione relativo alla valutazione dei suoi titoli, nella parte in cui non sono stati valutati, ai sensi dell’art. 9 del bando, l’iscrizione all’albo del personale dirigente dei cantieri di lavoro presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e l’abilitazione all’espletamento delle mansioni di direttore o istruttore dei cantieri medesimi.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IO AU NI, di VO BE e di AS FA e di SO BU e di IO AU NI e della Città Metropolitana di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. EM CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 23 e 24 aprile 2025 e depositato il 7 maggio 2025, il ricorrente, dipendente della Città Metropolitana di Catania, impugnava nei limiti di interesse:
- la determinazione 28 febbraio 2025 n. 654 della Città Metropolitana di Catania, di approvazione della graduatoria definitiva e nomina dei vincitori della selezione interna per 8 posti di istruttore tecnico, categoria Che;
- il verbale n. 7 in data 28 febbraio 2025 di riesame dei titoli e riformulazione della graduatoria definitiva;
- il regolamento per la disciplina delle progressioni verticali dell’ente e, ove necessario, il bando della selezione interna, nella parte in cui si prevede l’età come unico titolo di precedenza a parità di punteggio o si intende precludere l’impugnazione della relativa clausola regolamentare.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue.
Con determinazione n. 2238/2024 è stata approvata una prima graduatoria, poi rettificata a seguito di istanze di riesame di taluni candidati, e con determinazione n. 654/2025 e verbale n. 7/2025 il ricorrente veniva collocato al decimo posto, dietro i controinteressati NI, BE, FA e BU. Veniva ritenuto eccessiva la valutazione dei titoli dei candidati NI e BE e si contesta il mancato riconoscimento, in favore del ricorrente, del titolo di preferenza quale orfano di caduto sul lavoro, dichiarato nel curriculum vitae allegato alla domanda (titolo che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, lettera c, del D.P.R. n. 487/1994, prevale sulla minore età in caso di parità di punteggio).
Veniva dedotta la violazione dell’art. 9 del bando ed eccesso di potere in quanto al controinteressato NI sono stati attribuiti un punto per l’abilitazione come geometra e un punto per l’iscrizione all’albo dei geometri. Veniva osservato che l’iscrizione all’albo non era posseduta dal controinteressato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e in base al principio generale i titoli devono essere posseduti a tale data. Veniva contestata la valutazione dei titoli del controinteressato BE, cui sono stati attribuiti punti per la laurea in scienze biologiche, per l’abilitazione e l’iscrizione all’albo dei biologi e per altri titoli di studio, non attinenti al profilo di istruttore tecnico geometra. Veniva dedotta altresì la violazione dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 7 del regolamento dell’ente, nonché il vizio di eccesso di potere, in relazione al mancato riconoscimento del titolo di preferenza del ricorrente quale orfano di caduto sul lavoro: Veniva contestata la legittimità dell’art. 13, comma 1, del regolamento per le progressioni verticali, nonché del bando, nella parte in cui, a parità di punteggio, si prevede come criterio di precedenza l’anzianità di servizio e, in subordine, la minore età, senza richiamare i criteri di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 (sul punto, cfr. sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania n. 1845/2024).
Con memoria in data 20 maggio 2025 la Città Metropolitana di Catania svolgeva, in sintesi, le seguenti difese. L’art. 9 del bando, che, per i titoli professionali, distingue tra abilitazioni che consentono l’iscrizione agli ordini o collegi, ulteriori abilitazioni attinenti al profilo e iscrizioni agli albi professionali; tale la disposizione richiede il mero possesso del titolo, non l’attualità dell’iscrizione.
Veniva osservato che l’art. 1, comma 4, del bando si riferisce ai requisiti di ammissione, non al sistema di valutazione dei titoli; quanto ai titoli del controinteressato BE, la relativa valutazione rientrerebbe nella discrezionalità tecnica della commissione, con i conseguenti limiti di sindacato giurisdizionale. Veniva evidenziato che il profilo di istruttore tecnico non coincide necessariamente con quello di geometra, potendo ricomprendere anche attività e competenze di natura tecnico-ambientale. Secondo la difesa dell’Amministrazione, i titoli di preferenza, in base al principio di autoresponsabilità, devono essere dichiarati nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e la mera indicazione nel curriculum non risulta quindi sufficiente, anche in considerazione dell’esigenza di certezza e parità di trattamento. In ordine alla clausola del regolamento e del bando sui criteri di precedenza, veniva osservato che il regolamento per le progressioni verticali può definire criteri propri per il personale interno senza violare l’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.
Con ricorso incidentale depositato in data 15 giugno 2025 il controinteressato FA impugnava nelle parti di interesse:
- la determinazione n. 654/2025 e la graduatoria approvata;
- il verbale relativo alla valutazione dei suoi titoli e la nota dell’Amministrazione n. 20711 in data 8 aprile 2025 n. 20711,
- nonché i verbali n. 5 e n. 6 nella parte in cui non sono stati valutati, ai sensi dell’art. 11 del bando, gli incarichi professionali svolti come geometra e dichiarati nel curriculum.
Nel ricorso incidentale, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue.
Veniva dedotta, la violazione dell’art. 11 del bando e del D.P.R. n. 487/1994, nonché eccesso di potere, in quanto gli incarichi, conferiti con decreti formali, di durata non inferiore a sei mesi, strettamente attinenti al profilo e alle funzioni del posto, dovevano dovuto essere valutati come comportanti responsabilità personale e diretta con assegnazione del relativo punteggio. Secondo il ricorrente incidentale, la commissione ha omesso di riesaminare la posizione del ricorrente incidentale, a differenza di quanto avvenuto per altri candidati, pur a fronte di istanza di rettifica e di solleciti. Veniva censurato, altresì, il rigetto della richiesta di riesame per ritenuta tardività, in quanto l’Amministrazione conserva il potere-dovere di correggere gli errori materiali e il termine di cui all’art. 12, comma 3, del bando non presentava natura perentoria, soprattutto perché si trattava di garantire la corretta attribuzione dei punteggi e la par condicio .
Con memoria depositata il 4 giugno 2025, il controinteressato SO BU chiedeva la trattazione congiunta del presente procedimento con il ricorso 918/25 e svolgeva, in sintesi, le seguenti difese: sono condivisibili le censure rivolte alla valutazione dei titoli dei controinteressati NI e BE, mentre appaiono infondate le censure dirette contro il regolamento per le progressioni verticali e il bando, in relazione ai criteri di preferenza a parità di punteggio e alla precedenza fondata sull’anzianità anagrafica, posto che tali disposizioni sono conformi alla normativa di riferimento e il loro annullamento non è necessario per la tutela del ricorrente.
Con ricorso incidentale depositato il 15 giugno 2025, il controinteressato NI impugnava:
- la graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 654/2025;
- il verbale della commissione relativo alla valutazione dei suoi titoli, nella parte in cui non sono stati valutati, ai sensi dell’art. 9 del bando, l’iscrizione all’albo del personale dirigente dei cantieri di lavoro presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e l’abilitazione all’espletamento delle mansioni di direttore o istruttore dei cantieri medesimi.
Nel ricorso incidentale, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue. In primo luogo, veniva dedotta la violazione dell’art. 9 del bando ed eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti e difetto di adeguata istruttoria. Veniva contestata la tesi circa l’attualità dell’iscrizione all’albo dei geometri nonché la fondatezza del ricorso incidentale proposto dal controinteressato FA, rilevandosi che gli incarichi indicati non integrano, in base al loro contenuto concreto, una responsabilità personale e diretta come richiesto dall’art. 11 del bando, ma consistono in attività di collaborazione e supporto.
Con memoria in data 16 giugno 2025, il controinteressato VO BE ribadiva le proprie difese.
Con memoria in data 24 giugno 2025, la Città Metropolitana precisava, in particolare, quanto segue. Le valutazioni sugli incarichi professionali dichiarati dal controinteressato FA rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione, con i conseguenti limiti di sindacato giurisdizionale. Quanto alla mancata rivalutazione dei titoli, veniva richiamata l’art. 12, comma 3, del bando, il quale contempla un termine di dieci giorni per la presentazione delle richieste di riesame (termine da intendersi come perentorio alla luce dell’esigenza di certezza delle graduatorie e della par condicio tra i candidati).
Con memoria depositata il 15 luglio 2025, la Città Metropolitana svolgeva analoghe difese sul ricorso incidentale del controinteressato NI.
Con memoria depositata il 26 settembre 2025, il ricorrente precisava, in particolare, quanto segue.
Gli incarichi indicati dal ricorrente incidentale non hanno dato luogo alle responsabilità personali e dirette richieste dall’art. 11 del bando, trattandosi per lo più di incarichi di collaborazione o supporto a progetti e cantieri. Il ricorrente incidentale, inoltre, non ha prodotto i decreti di conferimento degli incarichi. Con riferimento alla richiesta di riesame, veniva richiamato il testo dell’art. 12, comma 3, del bando, che riconosce ai candidati un termine di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria per chiedere il riesame per motivi attinenti esclusivamente a errori materiali. Quanto alle censure sull’art. 13 del regolamento delle progressioni verticali e sul bando, veniva ribadito che, come affermato in giurisprudenza, le progressioni verticali devono essere assimilate, quanto alle regole di svolgimento e ai criteri di preferenza, ai concorsi pubblici e il regolamento interno non può derogare all’ordine dei titoli di preferenza stabilito dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994, né escludere l’applicabilità dei titoli di preferenza generali. Veniva richiamato, inoltre, l’art. 7 del regolamento concorsi dell’ente, che recepisce tale disciplina, e veniva sottolineato che la ratio dei titoli di precedenza consiste nel favorire soggetti che versano in particolari condizioni, in coerenza con scelte normative di rilievo sociale. Veniva sostenuta la tesi secondo cui, in base all’art. 2 del bando, sia la domanda sia il curriculum costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Con memoria depositata in data 14 ottobre 2025, il controinteressato FA precisava, in particolare, quanto segue. L’art. 11 del bando prevede la valutazione di incarichi idonei a evidenziare il livello di qualificazione professionale e l’attitudine all’esercizio delle funzioni connesse al posto; inoltre secondo il FA, gli incarichi svolti dal controinteressato, conferiti con provvedimenti formali e di durata non inferiore a sei mesi, attengono a funzioni strettamente correlate al profilo di istruttore tecnico e implicavano una responsabilità personale e diretta.
Con memoria depositata in data 19 ottobre 2025 il controinteressato BU ribadiva le proprie difese.
Con memoria in data 29 ottobre 2025 il ricorrente NE, precisava, in particolare, quanto segue.
Lo schema di domanda predisposto dall’ente non prevedeva alcuno spazio specifico per l’indicazione dei titoli di preferenza; inoltre, l’art. 2 del bando, che imponeva la redazione della domanda secondo lo schema allegato, corredata da curriculum vitae sottoscritto, attribuiva espressamente tanto alla domanda quanto al curriculum valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Secondo il NE, dai verbali della commissione non risulta alcuna motivazione fondata sulla collocazione del titolo nel curriculum anziché nella domanda, mentre nel verbale n. 7 in data 28 febbraio 2025 la commissione si è limitata a dichiarare di fare applicazione, in caso di parità di punteggio, del solo criterio di precedenza fondato sull’età anagrafica previsto dall’art. 13, comma 1, del regolamento sulle progressioni verticali. Pertanto, per il NE, la tesi successivamente prospettata dall’Amministrazione costituisce una integrazione postuma della motivazione; e) come emerge dai documenti depositati, domanda di partecipazione, curriculum vitae e carta di identità sono materialmente riuniti in un unico documento, chiuso in calce dalla copia del documento di identità, e che lo stesso schema di domanda prevedeva il curriculum come allegato necessario, da redigere secondo il formato europeo, datato e sottoscritto. Ne deriva che la domanda e curriculum non sono atti distinti, ma parti di un unico atto.
Con memoria depositata il 30 ottobre 2025, il ricorrente incidentale NI precisava, in particolare, che in base all’art. 2 del D.P.R. n. 137/2012, il quale disciplina l’accesso e l’esercizio delle attività professionali, e all’art. 73 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana, ai dipendenti dell’ente è precluso lo svolgimento di attività libero professionale, anche occasionale, sicché essi non sono tenuti a mantenere l’iscrizione agli albi professionali, né a utilizzare il timbro professionale nell’esercizio delle funzioni d’ufficio.
All’udienza del 20 novembre 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso principale è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’illegittima attribuzione di 1 punto al controinteressato NI per l’iscrizione all’Albo dei Geometri, titolo non più posseduto alla data di scadenza del bando. La censura non ha pregio.
L’art. 9 del bando di concorso si limita a prevedere l’attribuzione di un punteggio per le “iscrizioni agli Albi professionali attinenti al profilo” , senza richiedere espressamente il requisito dell’attualità di tale iscrizione. In assenza di una previsione esplicita della “lex specialis” , la valutazione della Commissione di valorizzare una pregressa e duratura iscrizione (nel caso di specie, protrattasi per diciannove anni), interrotta per incompatibilità con il sopravvenuto rapporto di pubblico impiego, non appare manifestamente illogica o irragionevole.
La “ratio” della previsione del bando può essere individuata nel premiare una professionalità acquisita e consolidata nel tempo, che non si disperde per il solo fatto della cancellazione formale dall’albo. La scelta della Commissione costituisce, pertanto, espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi macroscopici che qui non si ravvisano. Il motivo va, dunque, respinto.
Con il secondo motivo, si contesta la valutazione dei titoli di studio e professionali del controinteressato BE (laurea e abilitazione in Biologia), ritenuti non attinenti al profilo di “Istruttore Tecnico” . Anche tale doglianza è infondata. Il profilo professionale messo a concorso è quello di “Istruttore Tecnico - Categoria C” , figura che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ente locale, può essere chiamata a svolgere mansioni eterogenee, non limitate al solo settore edilizio-urbanistico, ma estese anche a competenze in materia ambientale, di tutela del territorio e del patrimonio naturale. In tale contesto, la valutazione dell’attinenza di un titolo di studio quale la laurea in Scienze Biologiche rientra nell’ampia discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice.
La scelta di considerare tale titolo funzionalmente coerente con le possibili articolazioni del profilo professionale non è palesemente arbitraria né viziata da travisamento dei fatti, tenuto conto che il sig. BE presta servizio presso l’Ufficio Gestione Riserve Naturali dell’Ente.
Il sindacato di questo Tribunale deve arrestarsi di fronte a scelte che, come quella in esame, non appaiono manifestamente illogiche. Pertanto, anche questo motivo deve essere respinto.
Con il terzo motivo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del titolo di preferenza di “Orfano di Caduto sul Lavoro” ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994. La doglianza è inammissibile per carenza di interesse.
L’applicazione dei titoli di preferenza presuppone, per sua natura, una situazione di parità di punteggio tra due o più candidati. A seguito del rigetto dei primi due motivi di ricorso, i controinteressati NI e BE conservano il punteggio di 26, mentre il ricorrente rimane fermo a 25 punti. Non sussistendo la condizione di parità di merito, il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità dall’eventuale accertamento della fondatezza della censura, poiché la sua posizione in graduatoria non muterebbe. La doglianza va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Il ricorso incidentale proposto dal sig. AS FA, volto ad ottenere 2 punti aggiuntivi per incarichi professionali non valutati, è inammissibile per carenza di interesse. Il sig. FA si è collocato all’8° posto della graduatoria con 25 punti, rientrando così nel novero dei vincitori, essendo 8 i posti messi a concorso. L’eventuale accoglimento del suo gravame, pur incrementando il suo punteggio, non modificherebbe in modo sostanziale la sua posizione utile in graduatoria. Non sussiste, pertanto, un interesse attuale e concreto alla decisione.
Il ricorso incidentale proposto dal sig. IO AU NI, condizionato all’accoglimento del ricorso principale, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. A seguito del rigetto integrale del ricorso principale del sig. NE, il sig. NI conserva la sua posizione utile in graduatoria, venendo meno l’interesse a far valere i titoli aggiuntivi dedotti in via incidentale.
In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto, il ricorso incidentale proposto dal sig. AS FA deve essere dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale proposto dal sig. IO AU NI diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La complessità delle questioni trattate e l’esito della lite giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso principale proposto da EP NE;
- dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da AS FA;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale proposto da IO AU NI;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE HE, Presidente
EM CA, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM CA | IE HE |
IL SEGRETARIO