Sentenza 26 ottobre 1999
Massime • 1
Per provvedimenti amministrativi o giurisdizionali che abbiano impedito l'ultimazione dell'opera entro la data ultima fissata per il cd. condono edilizio, debbono intendersi, agli effetti dell' art. 43 della legge 47 del 1985, non solo quelli provenienti dall'autorità amministrativa e dagli organi di giurisdizione amministrativa, ma anche quelli penali emessi per la diretta o specifica repressione dell'abuso. Devesi pertanto ammettere la possibilità di sanatoria dell'opera limitatamente alle strutture realizzate fino a quella data ed ai lavori destinati a consentirne la funzionalità, con esclusione di ogni altro intervento strutturale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/1999, n. 14148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14148 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente del 26.10.1999
1. Dott. GRASSI ALDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA " N. 03580/1999
3. Dott. GRILLO CARLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CECCHERINI ALDO " N. 45119/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) NC PP n. il 18.03.1958
avverso sentenza del 12.06.1998 CORTE APPELLO di CATANIA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CECCHERINI ALDO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Martusciello che ha concluso per A.s.r. per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 20 novembre 1997, il Pretore di Noto ha condannato IU AN alla pena di mesi tre di arresto e L. 30.000.000 di ammenda per i reati - unificati dal vincolo della continuazione - di cui agli artt. 20 lett. b l. 28 febbraio 1985 n.47 (realizzazione di un edificio di due piani fuori terra senza concessione allo stato di rustico a completamento di preesistente struttura abusiva sequestrata e oggetto di altro procedimento penale), 2 comma 1 e 13 l. 5 novembre 1971 n. 1086 (per la realizzazione della medesima opera in cemento armato in mancanza di progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato), 2 comma 2 e 13 l. 5 novembre 1971 n. 1086 (per la realizzazione della medesima opera in cemento armato senza la direzione di un tecnico abilitato), 4 e 14 l.5 novembre 1971 n. 1086 (per l'omessa denuncia della medesima opera in cemento armato prima del suo inizio), 17 e 20 l. 2 febbraio 1974 n. 64 (omesso preavviso di opere edilizie da realizzare in zona sismica), 18 e 20 l. 2 febbraio 1974 n. 64 (inizio dell'opera in zona sismica senza autorizzazione), fatti accertati in Rosolini c. da Granati Nuovi fino al 23 aprile 1994. Il giudice di merito ha accertato che la p.a. aveva bensì rilasciato un certificato di congruità del pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione per la sanatoria delle irregolarità commesse, ma tale congruità era solo in relazione alla domanda di sanatoria presentata dall'imputato, senza materiale accertamento della consistenza dell'immobile effettivamente realizzato, e comunque le opere abusive erano state accertate alla data del 27 gennaio 1993 e subito sequestrate, sicché l'opera non era stata ultimata entro il 31 dicembre 1993. Il giudice ha inoltre accertato che per il completamento, dell'opera non erano necessari solo lavori destinati a consentirne la funzionalità, ma anche lavori strutturali, come i tamponamenti, esistendo solo la struttura portante. Il mancato completamento dell'opera non era stato poi dovuto a provvedimento amministrativo o della giurisdizione amministrativa, onde non era applicabile l'art. 4 della l. n. 47 del 1985 in materia di sanatoria parziale per le opere realizzate.
La Corte d'appello di Catania, con sentenza in data 16 giugno - 10 ottobre 1998, ha confermato la sentenza di primo grado. Contro questa sentenza il AN ha prodotto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce di essere stato giudicato per i medesimi fatti dal Pretore di Siracusa - Sezione di Noto - con sentenza 23 aprile 1998 n. 138, che ha dichiarato l'estinzione dei reati urbanistici ed edilizi.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 38 e 39 della l. n. 47 del 1985, e l'estinzione di tutti i reati per intervenuta oblazione, avendo egli presentato il 28 febbraio 1995 istanza di condono e pagato la somma dovuta a titolo di oblazione. Al riguardo il ricorrente rivendica il valore della certificazione di congruità del sindaco e si richiama alla giurisprudenza di legittimità (S.un. 10 gennaio 1994 n. 72 e S.un. 8 febbraio 1991 n. 1802). L'opera, come risultava dalle fotografie in atti scattate il 23 maggio 1994, era stata realizzata nelle sue strutture essenziali, tamponamenti compresi, e la presunzione di non completamento dell'opera era smentita dalle risultanze processuali. Con il terzo motivo si deduce l'intervenuta prescrizione di tutti i reati.
Con il quarto motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, perché la reiterazione criminosa non emerge dagli atti ed è contraddetta dall'assoluzione precedente dal reato di rottura dei sigilli. Il secondo motivo è fondato ed assorbente. I giudici del merito hanno escluso la validità della domanda di condono, del pagamento della relativa somma e del certificato di congruità rilasciato dal sindaco del comune di Rosolini, muovendo dal presupposto che l'opera non era stata completata entro la data del 31 dicembre 1993, con accertamento in fatto che sfugge al riesame in questa sede. Ma i giudici del merito hanno altresì ritenuto irrilevante, ai fini della validità della domanda di oblazione la circostanza che il mancato completamento dell'opera fosse imputabile al sequestro posto in essere alla data del 30 aprile 1993 dal Pubblico ministero. A tale conclusione essi sono giunti sul presupposto che per "provvedimenti amministrativi o giurisdizionali che abbiano impedito l'ultimazione dell'opera" entro la data ultima fissata per il condono debbano intendersi, agli effetti dell'art. 43 della l. n. 47 del 1985, esclusivamente quelli provenienti dall'autorità amministrativa e dagli organi di giurisdizione amministrativa, e non anche quelli penali emessi per la diretta o specifica repressione dell'abuso. Il principio appena enunciato, sebbene condiviso in un lontano precedente di questa Corte (sent. 9 aprile 1988 n. 4335), è in contrasto con la successiva e consolidata giurisprudenza, la quale ritiene che le opere sottoposte a sequestro possono essere sanate in virtù del disposto del quarto comma dell'art. 43 della legge n. 47 del 1985, giacché diversamente verrebbe ammesso alla sanatoria soltanto quel soggetto che ha violato i sigilli, ultimando il fabbricato (sentenze 13 maggio 1997 n. 4444 Trombetta, 14 luglio 1997 n. 6906, Sessa e 3 luglio 1998 n. 7847, Todesco). Deriva da tale premessa che, essendo stata nella fattispecie presentata istanza di condono, e pagata la somma dovuta a titolo della relativa oblazione, non può negarsi la validità del certificato di congruità rilasciato dall'autorità amministrativa competente per il fatto che l'opera, sequestrata il 30 aprile 1993, non era stata portata a compimento entro il 31 dicembre 1993, dovendo ammettersi la possibilità di sanatoria dell'opera limitatamente alle strutture realizzate fino a quella data ed ai lavori destinati a consentirne la funzionalità, con esclusione di ogni ulteriore intervento strutturale. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata senza rinvio, nei confronti del ricorrente, perché il reato contestato è estinto per oblazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IU AN, perché i reati sono estinti per oblazione, e dispone che copia della sentenza sia comunicata all'Ufficio tecnico della Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 26 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 1999