Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00779/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01402/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2020, proposto da
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Vigano', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tropea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Sindaco di Tropea n. 37, del 10.08.2020, e dell'ordinanza del Sindaco di Tropea n. 40, del 14.08.2020, aventi a oggetto il divieto di sosta per i veicoli abitualmente utilizzati per praticare il campeggio lungo il litorale marino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tropea;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa TA LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Con ordinanza sindacale n. 37, del 10.08.2020, modificata e integrata con ordinanza n. 40 del 14.08.2020, il Comune di Tropea ha disposto il divieto di sosta per i veicoli caravan su tutto il litorale marino e la parte di territorio comunale sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, salva la possibilità di sosta nel solo parcheggio a pagamento “la Pineta”.
La ricorrente ha impugnato le suindicate ordinanze deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
-Violazione dell’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 2 del DM 5.8.2008:
non sussisterebbero i presupposti di effettiva necessità ed urgenza a giustificazione delle gravate ordinanze, nè tali presupposti sarebbero stati evidenziati e motivata, anche alla luce di quanto emerso in sede istruttoria. Le ordinanze gravate, inoltre, recherebbero un divieto a tempo indeterminato. Sotto altro profilo, le contestate ordinanze assumono a parametro normativo di raffronto l’art. 2 del D.M. 5.8.2008, che definisce l’ambito di intervento del Sindaco a tutela della sicurezza urbana ed ha ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati.
-Violazione dell’art. 185 del D.lgs. 285/92:
Le ordinanze impugnate non terrebbero conto della distinzione tra sostare e campeggiare contenuta nella indicata previsione normativa e, in violazione dell’art. 185 c.d.s., impedirebbero la sosta per motivi (l’uso a fini di campeggio e la presenza di strutture ricettive) che nulla hanno a che vedere con la circolazione stradale. Sarebbe anche illegittima la discriminazione, operata dal Comune, tra autocaravan e altri veicoli.
-Violazione degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 285/92:
nella specie, il Comune avrebbe imposto una limitazione riferita non ad una categoria di utenti ma un singolo tipo di veicolo, senza che vi fossero effettive esigenze legate alla circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.
-difetto di istruttoria e sviamento di potere:
il Comune intenderebbe perseguire un risultato estraneo alla circolazione stradale ossia inibire il
fenomeno del campeggio.
-inosservanza di direttive ministeriali, ovvero della direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24.10.2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione; direttive del Ministero dei Trasporti prot. n. 31543 del 2.4.2007 sulla corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta degli autocaravan. Tali direttive sono state recepite dal Ministero dell’Interno con circolare prot. n. 277 del 14.1.2008, dall’A.N.C.I., dall’U.P.I. e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota prot. n. 1721 del 7.5.2008; direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 381/2011 aventi per oggetto la predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione.
-Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Il divieto di sosta alle auto caravan non apparirebbe proporzionato e ragionevole in quanto inidoneo, non necessario e inadeguato.
Il Comune di Tropea si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso sarebbe anche inammissibile in quanto la ricorrente non ha impugnato i seguenti atti comunali: Il Regolamento di Polizia Urbana dell’Ente, approvato con delibera consiliare n. 35 /2020, che all’art. 14, rubricato “Divieto di campeggio libero”, ha espressamente vietato su tutto il territorio comunale “…l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, anche con l’uso di roulottes o camper…” autorizzandone la sosta esclusivamente “…presso l’area di parcheggio Pineta di località Vescovado”; l’ordinanza n. 28 del 27.05.2020, con cui il Comune di Tropea ha individuato, tra le altre, la zona marina quale zona da preservare a tutela del decoro urbano, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48; l’ordinanza n. 31 del 29.05.2020, con cui il Comune di Tropea – dato atto dell’emergenza sanitaria da ID -19 (Coronavirus) e delle indicazioni fornite al riguardo dal Governo e dal Presidente della Regione Calabria – ha inibito sull’intero lungomare e relative bretelle la sosta e la fermata di tutti i tipi di veicoli.
La ricorrente ha depositato memorie di replica.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 20 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Parte ricorrente espone di essere la più grande associazione italiana rappresentativa di coloro che circolano in autocaravan e di operare ai fini della tutela del diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sul territorio nazionale nel rispetto del codice della strada, in particolare attraverso azioni di contrasto e impugnativa dei provvedimenti degli enti proprietari delle strade che abbiano l’effetto d’impedire o limitare la circolazione di tali veicoli.
Ciò premesso, la ricorrente impugna i provvedimenti con i quali il Sindaco del Comune di Tropea ha vietato ai c.d autocaravan la sosta sul litorale marino e nelle aree comunali sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale, stabilendo, altresì, che tali veicoli possono sostare presso il parcheggio “la Pineta”, previo pagamento di una tariffa maggiorata.
Sul punto, si osserva che, in un primo momento, il Sindaco del Comune di Tropea, con ordinanza n. 37, del 10 agosto 2020, aveva stabilito che la sosta presso il parcheggio “La Pineta” non potesse comunque superare il limite delle tre ore e che fosse in assoluto vietata nella fascia oraria 22.30 alle ore 08.00.
Tali prescrizioni sono state, poi, eliminate e non più riprodotte nella ordinanza n. 40 del 14 agosto 2020; pertanto, anche considerando che l’ordinanza n. 40 risulta espressamente emanata in modifica ed integrazione della precedente ordinanza n.37, le suindicate prescrizioni devono intendersi superate.
Quanto alla eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune di Tropea, poi, con riferimento alla omessa impugnazione degli altri provvedimenti indicati dall’ente in sede difensiva, si osserva che tali provvedimenti presentano un contenuto ed un ambito di applicazione diversi dal caso che ci occupa, e, pertanto, non costituiscono, ad avviso del Collegio, presupposti del divieto di sosta gravato. Non sussiste, quindi, alcun interesse, in capo alla ricorrente, a impugnarli a pena di inammissibilità delle presenti censure.
Nello specifico, l’art. 14 del regolamento di polizia urbana istituisce il divieto di campeggio libero in tutto il territorio comunale e precisa che nel parcheggio “Pineta” è possibile solamente sostare; l’ordinanza n. 28/2020 individua le aree urbane ai fini dell’applicazione delle disposizioni a tutela del decoro urbano ex art. 9, co. 1 e 3 D.L. 14/2017; l’ordinanza n.31/2020 veniva adottata, infine, per garantire il distanziamento a causa dell’emergenza Covid-19 e riguardava particolari strade del centro storico già ricomprese in ZTL e aree pedonali.
Ciò premesso, e circoscritto il thema decidendum , la ricorrente deduce, in primo luogo, che i provvedimenti impugnati sarebbero stati emessi senza che vi fossero i necessari presupposti della necessità e della urgenza ed, in ogni caso, senza che questi presupposti fossero evidenziati. I provvedimenti impugnati non sarebbero neanche riconducibili all’art. 2 del D.M. 5.8.2008, posto che tale parametro normativo si riferirebbe alla tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, e non alla materia della circolazione stradale.
Con riferimento al contenuto delle gravate ordinanze, la ricorrente ne lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria e censura la mancata previsione di un loro termine massimo di efficacia.
L’ente, ancora, avrebbe fatto un uso distorto del potere poiché, attraverso le limitazioni alla sosta delle auto-caravan, intenderebbe perseguire un risultato estraneo alla circolazione stradale, ossia inibire il fenomeno del campeggio. Sarebbe inoltre illogico ed irragionevole prevedere un divieto di transito e di sosta alle auto-caravan in considerazione del fatto che necessita dei servizi e degli impianti delle strutture ricettive, atteso che le strutture ricettive e le aree attrezzate hanno funzione diversa dalla semplice sosta, e d’altro canto le auto-caravan sono dotate, per il loro allestimento, di serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno e, quindi, di per sè inidonei a mettere in pericolo l’igiene pubblica.
Le ordinanze impugnate si porrebbero in contrasto con le direttive ministeriali sopra citate; ed infine, i divieti di transito e di sosta alle auto-caravan non appaiono proporzionati e ragionevoli, in quanto inidonei, non necessari e inadeguati.
Tali censure sono infondate e vanno respinte.
Si è, invero, efficacemente sostenuto, in una fattispecie sovrapponibile a quella che qui ci occupa, quanto segue:
“In via generale deve evidenziarsi che, per poter eccezionalmente intervenire con detta tipologia di provvedimento, deve sussistere il pericolo di un danno grave e imminente, al quale, per il carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con i rimedi ordinari e che richiede interventi immediati e indilazionabili.
In particolare, recita l’art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000: “…in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”.
In base poi, all’art. 54, comma 4, del richiamato Testo unico enti locali, in materia funzioni statali attribuite al Sindaco: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.”.
Il successivo comma 4 bis specifica: “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.”.
È evidente che nella specie non ricorrano i suddetti presupposti, tenuto conto che l’esigenza principalmente manifestata e alla base del censurato provvedimento è quella di impedire, attraverso il divieto di transito e di sosta, nei luoghi indicati nell’ordinanza il campeggio delle auto-caravan, che peraltro ontologicamente è tutt’altra cosa rispetto alla sosta e che ben richiede l’approntamento delle misure proprie garantite dalle strutture ricettive specifiche. Va detto che in effetti il provvedimento gravato non dà contezza degli atti istruttori che documenterebbero la grave situazione cui si è ritenuto di porre rimedio motivo.
Si rileva, relazione al distinguo cui si è fatto cenno, che l’art. 185, comma 2, del codice della strada statuisce: “La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.”.
Quindi, affinchè vi sia campeggio, devono ricorrere tutti i requisiti come sopra enucleati.
I suindicati obiettivi effettivamente perseguiti attraverso un inidoneo strumento e con imposizioni ben più invasive – da qui lo sviamento di potere, invero fondatamente dedotto in ricorso – avrebbero potuto essere raggiunti con gli ordinari strumenti messi a disposizione del nostro ordinamento e, segnatamente, imponendo i divieti stabiliti dal codice della strada, con le relative sanzioni, in caso di accertata inosservanza.
Segnatamente in via generale l’art. 15, al comma 1, vieta di depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, imbrattare la strada e le sue pertinenze, scaricare materiali o cose di qualsiasi genere prevedendo, ai commi successivi, la sanzione pecuniaria e l’obbligo di ripristino; l’art. 20, invece, vieta l’occupazione della sede stradale, prevedendo una sanzione e l’obbligo di rimozione. 6.2. Con specifico riguardo alle auto-caravan, l’art. 185, commi 4, 5 e 6, del codice della strada vieta e sanziona lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade e aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari, con la previsione di sanzioni in caso di violazione”. (cft TAR Bari, n. 1771/21).
A ciò deve aggiungersi che il richiamo, nell’ordinanza, all’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008, non vale a conferire elementi a sostegno del ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente.
Detta disposizione prevede, infatti: “il sindaco interviene per prevenire e contrastare:
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.”.
Nel caso qui in esame, non è stata fornita alcuna prova del ricorrere in concreto di alcuna delle situazioni rappresentate e che invece con i rimedi ordinari approntati dal nostro ordinamento il comune ben avrebbe potuto risolvere le possibili problematiche ingenerate dalla sosta delle auto-caravan non rispettose delle regole, fermo restando che, come già rimarcato, il campeggio è cosa ben diversa dalla mera sosta.
Risulta convincente e meritevole di accoglimento anche l’ulteriore censura di difetto di istruttoria.
Con riferimento alla dichiarata situazione degli stalli lungo la via marina, infatti, non idonei, per grandezza, alle auto-caravan, si osserva che tale situazione appare genericamente dedotta dal Comune.
A ogni modo, tale situazione non legittima il ricorso all’ordinanza contingibile ed urgenza, atteso che, anche ove effettivamente risulti un impedimento oggettivo alla sosta, vanno utilizzati gli strumenti ordinari propri del codice della strada, evidentemente non rientranti nella competenza del sindaco, non ricorrendo neppure nella specie alcuno dei casi riportati all’art. 6, commi 1, 2 e 4, richiamati dall’art. 7, comma 1, lett. a), e in generale all’art. 7 del codice della strada, per i quali è espressamente prevista la competenza del sindaco.
Va poi rimarcato che l’ordinanza gravata ha un’efficacia indeterminata nel tempo, il che si scontra frontalmente con le caratteristiche di urgenza e di intervento circoscritto temporalmente proprie dell’ordinanza contingibile e urgente” (cft TAR Bari, n. 1771/21).
È altrettanto dirimente constatare che, in fattispecie del tutto analoghe, la giurisprudenza amministrativa ha anche avuto modo di evidenziare la necessità di fondare misure di tal fatta con un’istruttoria che specifichi in maniera puntuale quale sia il pregiudizio arrecato ai beni oggetto di tutela e che si fondi su affermazioni supportate da elementi oggettivi e verificabili (T.A.R. Toscana n. 115/2024 e n. 379/2023; T.A.R. Lombardia -Brescia, n. 281/2024).
Ne deriva che, per quanto dedotto e rilevato, il ricorso è fondato e deve accolto.
Data la peculiarità delle questioni trattate, si ravvisano, tuttavia, le ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA LU, Presidente, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA LU |
IL SEGRETARIO