Articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 37Articolo 39
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
14 marzo 1988
Art. 38. Unita' immobiliari non locate



Quando una unita' immobiliare urbana, non adibita all'uso del possessore o dei suoi familiari, rimane non locata per l'intero periodo d'imposta, il relativo reddito catastale concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto nella misura del venti per cento. ((14))

La disposizione del comma precedente si applica a condizione che lo stato di non locazione sia denunciato all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e che ne sia confermata la persistenza nella dichiarazione annuale.

------------ AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 21 , convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 93 , ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che "Per i periodi di imposta 1979, 1980, 1981 e relativamente alle unita' immobiliari urbane destinate ad abitazione, la misura del 20 per cento prevista dal primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e' elevata all'80 per cento".
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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