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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 5020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5020 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA NO, nella causa iscritta al N. 11738/2023 R.G.L., promossa
D A
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. CHIMERA GIOVANNI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
PALERMO ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici, in PALERMO, VIA
MA STABILE n. 182
- resistente –
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna la
[...]
resistente a restituire al ricorrente la CP_1 Parte_1
somma di € 740,11 e al ricorrente la somma Parte_2
di € 1.199,93, entrambe oltre interessi legali dal febbraio 2023 e fino al saldo effettivo.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/09/2023 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio la deducendo “I ricorrenti hanno Controparte_1
lavorato alle dipendenze della resistente, con rapporto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato sino al 31 ottobre 2022, data in cui sono stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età.
Con ordine di servizio n.1 prot.n.30 del 21 gennaio 2016, la resistente, dopo aver CP_1
dato atto dell'avvenuta costituzione del “reparto di vigilanza e controllo” con l'ordine di servizio n.6/109 dell'11-2-2015, disponeva per l'assegnazione dei ricorrenti a tale reparto.
In seno a tale ordine di servizio veniva precisato, tra l'altro, che l'orario di lavoro sarebbe stato articolato a turni (notturno dalle ore 00,00 alle ore 06,00 e diurno-serale dalle ore 06,00 alle ore 24,00) e che la presenza doveva essere garantita nell'ambito delle 24 ore, festivi compresi.
Veniva, altresì, allegato lo schema della “procedura per il servizio di vigilanza e controllo al
Teatro Massimo” dove venivano descritte analiticamente le attività da svolgere nei vari cicli di lavoro e la loro articolazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00 e per sette giorni la settimana, considerando che le rappresentazioni teatrali avvenivano anche nei giorni festivi, con conseguente previsione del lavoro notturno e festivo.
Con altro ordine di servizio n.7 prot.n.104 del 15 febbraio 2017, la assegnava, con CP_1
decorrenza 1 marzo 2017 al sig la responsabilità di “addetto al controllo degli evacuatori Pt_1
fumo e reti idranti del servizio antincendio” ed al sig la responsabilità di “addetto al Pt_2
controllo dele attrezzature ed estintori del servizio antincendio” di tutti i locali aperti e non aperti ai pubblici spettacoli organizzati dal Teatro.
Nello stesso ordine di servizio veniva specificato che ai ricorrenti sarebbero stati riconosciuti
“quegli elementi retributivi derivanti dall'appartenenza al settore cui la contrattazione integrativa riserva specifico trattamento”. Non può sfuggire l'enorme responsabilità assunta dai ricorrenti nello svolgimento delle proprie mansioni, considerato che finivano con il riguardare essenzialmente l'incolumità fisica del pubblico che affollava il Teatro per assistere alle varie rappresentazioni.
Poichè le mansioni affidate, come già detto, si svolgevano anche durante le ore notturne e durante i giorni festivi in contemporanea allo svolgimento degli spettacoli, il Teatro, giusta previsione degli artt.108 e 110 del vigente ccnl di categoria, provvide a corrispondere ai ricorrenti le relative maggiorazioni retributive previste contrattualmente per il lavoratori “turnisti” e per la prestazione lavorativa notturna e festiva e cioè:
- una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera, quale “turnista”;
- una maggiorazione del 70% della retribuzione oraria per lavoro notturno;
- una maggiorazione del 60% della retribuzione oraria per lavoro festivo.
Tali maggiorazioni, sulla base delle prestazioni lavorative effettuate e per quel che si è potuto ricostruire, venivano regolarmente erogate negli anni dal 2015 al 2021. Quella relativa al “lavoro notturno” sino al 2022, sino a quando i ricorrenti non vennero collocati a riposo.
Inspiegabilmente, con nota del 23-11-2021, la comunicava al ricorrente l'indebita CP_1
corresponsione - a decorrere dal gennaio 2017, in evidente contraddizione con il nuovo incarico affidato con il richiamato ordine di servizio n.7/104 di pari decorrenza - dei compensi relativi al lavoro notturno ed al lavoro festivo e chiedeva al sig la restituzione del relativo importo Pt_1
pari ad € 14.515,17 al netto delle ritenute di legge ed al sig la somma di € 17.359,04, Pt_2
al netto delle ritenute di legge.
Di fatto, da un sommario esame delle buste paga relative al periodo, si trattava quasi esclusivamente della maggiorazione retributiva relativa al lavoro notturno, che la CP_1
contraddicendosi, non solo aveva cominciato ad erogare ancor prima del 2017, ma continuò ad erogare anche dopo il 2021, sino alla data del collocamento a riposo (ottobre 2022)..
All'atto del collocamento a riposo dei ricorrenti la erogava il t.f.r. trattenendo ai CP_1
ricorrenti, rispettivamente, le dette somme di € 14.515,17 e di € 17.359,04.
I ricorrenti, prima personalmente e poi tramite il proprio legale con racc.ta del 2-5-2023, chiedevano lumi sulla trattenuta in palese contrasto con la situazione di fatto, visto che le prestazioni contestate erano state regolarmente effettuate, che si trattava di compensi erogati sin dal 2015, ancor prima del periodo contestato, e che, addirittura il compenso per lavoro notturno continuò ad essere erogato anche dopo la richiamata nota del 23-11-2021, come si evince chiaramente dalle prodotte buste paga.
I ricorrenti non mancarono di rilevare l'arbitraretà delle trattenute senza attendere il proprio consenso;
senza fornire alcun chiarimento o giustificazione di quello che la dichiarava CP_1
di essere stato un proprio errore e di cui si sarebbe accorta soltanto dopo quattro anni;
senza tener conto del legittimo affidamento dei ricorrenti a percepire dei compensi erogati ancor prima ed anche dopo la ridetta nota del 23-11-.2021 e per delle prestazioni lavorative regolarmente effettuate.
Inoltre, a seguito del recupero dei detti compensi, il tfr veniva calcolato senza tener conto dei compensi illegittimamente trattenuti.”.
Concludevano, quindi, chiedendo: “Ritenere e dichiarare il diritto di e Parte_1
ad aver restituita dalla la somma, Parte_2 Controparte_1
rispettivamente, di € 14.515,17 e di € 17.359,04, di cui in narrativa, indebitamente trattenuta dalla all'atto dell'erogazione delle somme dovute come trattamento di fine rapporto CP_1
di lavoro.
Ritenere e dichiarare il diritto di e ad avere ricalcolato Parte_1 Parte_2
il tfr con il computo delle voci retributive illegittimamente trattenute nel periodo 2017/2021.
Conseguentemente condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la complessiva somma di € 14.515,17 Parte_1
ed a la somma di € 17.359,04 o quelle maggiori/minori somme che Parte_2
risulteranno dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal febbraio 2023.
Ordinare alla di ricalcolare il tfr con il computo delle voci Controparte_1
retributive illecitamente trattenute.”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
Precisava di avere effettivamente trattenuto a ciascuno dei ricorrenti le somme predette, all'atto del pagamento del T.F.R., a compensazione dell'indebito oggettivo che si era verificato per la circostanza che, erroneamente, “la CP_1
ha applicato, in luogo delle maggiorazioni previste dalla contrattazione di settore rispettivamente nella misura del 70% (per prestazioni ordinarie rese in orario notturno) e del 60% (per prestazioni ordinarie rese nei giorni festivi), una maggiorazione errata del 170% (per le prestazioni di lavoro ordinario ricadenti nella fascia di lavoro notturno) e del 160% (per le prestazioni di lavoro ordinario ricadenti nei giorni festivi); altrettanto indubbio – e controparte non accenna, in tal senso, neppure ad una labiale smentita – che le prestazioni in orario notturno rese dal personale tecnico coinvolto nel servizio di vigilanza hanno avuto luogo nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro (pari a 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, sulla base di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 108, I comma, CCNL e dell'art. 1, lett. H) Area Tecnica - dell'accordo integrativo aziendale). La avrebbe potuto CP_1
riconoscere, quindi, in relazione alle ore ricadenti nella fascia notturna dalle ore 24.00 alle ore
6.00 (V. deroga al C.C.N.L. di cui all'art. 1 citato del contratto integrativo aziendale), soltanto la maggiorazione del 70%. Allo stesso modo, con riferimento alle prestazioni di lavoro ordinario rese dalle unità del reparto di vigilanza nelle giornate festive, la avrebbe potuto CP_1
applicare soltanto la maggiorazione del 60%.
Ed è ciò che è accaduto al termine della ricognizione contabile eseguita dagli Uffici apposito, in esito alla quale la ha, pertanto, provveduto, nel mese di novembre 2021, a CP_1
predisporre delle comunicazioni inoltrate ai lavoratori interessati, tra cui i ricorrenti aventi ad oggetto la richiesta di restituzione degli importi indebitamente percepiti dagli stessi nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2017 e ottobre 2021; nella stessa occasione è stato pure rappresentato ai dipendenti interessati che le maggiori somme illegittimamente liquidate da parte della avrebbero dovuto essere restituite, in applicazione del principio del favor CP_1
debitoris, al netto delle ritenute di legge in forza di quanto disposto dall'art. 150 del D.L.
34/2020.
A decorrere dal mese di novembre 2021, invece, la ha ripristinato le modalità di CP_1
calcolo delle maggiorazioni nei termini corretti.”.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile sul seguente quesito: “il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, verifichi se siano state corrisposte indebitamente somme relative a maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno e calcoli le somme eventualmente indebitamente corrisposte al netto delle ritenute contributive e fiscali.”.
Nella relazione depositata dal CTU – che deve condividersi, poiché esente da vizi logico-giuridici – si legge: “occorre operare l'importante distinzione tra il lavoro notturno e lavoro festivo da un lato e il lavoro straordinario notturno e lavoro straordinario festivo dall'altro lato. Nel primo caso le prestazioni aggiuntive avvengono entro l'orario normale di lavoro mentre, nel secondo caso, le prestazioni aggiuntive avvengono oltre l'orario normale di lavoro. Pertanto, in presenza di lavoro notturno e festivo, le singole ore lavorate sono già remunerate nell'ambito della retribuzione ordinaria e bisogna quindi corrispondere in aggiunta soltanto la maggiorazione specifica per l'istituto di riferimento (rectius 70% per il notturno e 60% per il festivo); in presenza, invece, di lavoro straordinario, notturno e festivo, oltre alla specifica maggiorazione, bisogna remunerare anche le singole ore lavorate in aggiunta a quelle dell'orario normale di lavoro. (…)
Per le prestazioni effettuate nelle ore notturne si ha quanto segue: il compenso per ogni ora di lavoro notturno è dato dalla sola maggiorazione calcolata sulla suddetta retribuzione oraria;
il compenso per ogni ora di lavoro straordinario notturno, invece, è dato dalla somma della retribuzione oraria e della relativa maggiorazione di riferimento.
I ricorrenti nel periodo compreso tra il gennaio 2017 e l'ottobre 2021 hanno percepito le somme inerenti alle prestazioni per lavoro notturno come se si fosse trattato di lavoro straordinario notturno. (…)
Per le prestazioni effettuate nelle giornate festive si ha quanto segue: il compenso per ogni ora di lavoro festivo è dato dalla sola maggiorazione calcolata sulla suddetta retribuzione oraria il compenso per ogni ora di lavoro straordinario festivo, invece, è dato dalla somma della retribuzione oraria e della relativa maggiorazione di riferimento.
I ricorrenti nel periodo compreso tra il gennaio 2017 e l'ottobre 2021 hanno percepito le somme inerenti alle prestazioni per lavoro festivo come se si fosse trattato di lavoro straordinario festivo.
Alla luce di quanto sopra, il CTU, a seguito delle osservazioni delle parti: in Allegato. CP_2
ha determinato analiticamente le somme corrisposte indebitamente per lavoro straordinario notturno e lavoro straordinario festivo al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, le quali ammontano a € 13.775,06; in Allegato. ha determinato analiticamente le somme corrisposte indebitamente per CP_3
lavoro straordinario notturno e lavoro straordinario festivo al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, le quali ammontano a € 16.159,11”.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste, pur senza dedurre in modo specifico sulle questioni sollevate dal G.L., con particolare riferimento alle concrete condizioni economiche dei ricorrenti, che potrebbero fondare una parziale improcedibilità del recupero dell'indebito in questione;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Osserva il Tribunale che quello che si è determinato per le ragioni spiegate analiticamente dal C.T.U. è un indebito oggettivo, che la resistente – assimilabile a un'amministrazione pubblica quanto alla gestione economica – deve recuperare dai ricorrenti, pur se l'indebita erogazione è frutto di errore della
FONDAZIONE, che i ricorrenti non sarebbero stati in grado di riconoscere dalle buste paga, atteso che in esse si faceva correttamente riferimento al lavoro notturno 70% e festivo 60% che essi avevano effettivamente prestato, anche se poi in concreto per esso veniva calcolata una maggiorazione superiore a quella dovuta, come se si trattasse di lavoro straordinario notturno e festivo, mentre si trattava dell'ordinario turno di lavoro cui i ricorrenti erano adibiti.
Nonostante, quindi, la non riconoscibilità dell'errore per i lavoratori, dovendosi ritenere che la pur costituita come ente di diritto privato, deve CP_1
assimilarsi a un datore di lavoro pubblico, come ritenuto dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con le sentenze nn. 5542 e 5556 del 2023, l'indebito pagamento può e anzi deve essere recuperato, come ritenuto dalla Corte di Cassazione in modo ormai costante in tema di recupero dell'indebito retributivo da parte degli
Enti pubblici (per tutte, da ultimo, Cass., Sez. Lav., ordinanza 19609/2025 e sentenza n. 23642/2025).
I ricorrenti nulla hanno, infine, in particolare dedotto in merito alle proprie eventuali condizioni di difficoltà economica, che potrebbero far ritenere il recupero delle somme almeno in parte inesigibili, ove l'insussistenza di una simile situazione soggettiva sembra potersi desumere dal pagamento da parte loro del contributo unificato. Inoltre, nel 2021, la all'atto della diffida alla corresponsione delle CP_1
somme indebitamente percepite, aveva offerto ai ricorrenti di effettuare una restituzione rateale.
Deve, tuttavia, rilevarsi nel merito che, sulla scorta della C.T.U. contabile effettuata, emerge che le somme trattenute ai ricorrenti sono superiori a quelle correttamente calcolate al netto delle ritenute.
La relazione di CTU va integralmente condivisa e richiamata, sia perché logica nelle premesse ed esatta nei calcoli, sia perché non contestata dalle parti.
La va quindi condannata a restituire ai ricorrenti le somme CP_1
rispettivamente trattenute in più rispetto al dovuto, calcolate sottraendo dagli importi trattenuti quelli calcolati dal CTU come totali complessivi delle somme indebitamente erogate al netto delle ritenute, come indicato in parte dispositiva, oltre interessi di legge dalla data delle trattenute sino al saldo effettivo.
La parziale fondatezza del ricorso, sia pure per importi non elevati, porta a ritenere opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite, mentre il fatto che i conteggi della fossero superiori rispetto al dovuto determinato dal CP_1
C.T.U. porta a porre a suo carico le relative spese, liquidate in separato decreto, atteso che esse si sono rese necessarie per determinare con esattezza le somme che potevano essere oggetto della ripetizione di indebito in oggetto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 20/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/10/2025.
La Giudice
LA NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA NO, nella causa iscritta al N. 11738/2023 R.G.L., promossa
D A
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. CHIMERA GIOVANNI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
PALERMO ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici, in PALERMO, VIA
MA STABILE n. 182
- resistente –
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna la
[...]
resistente a restituire al ricorrente la CP_1 Parte_1
somma di € 740,11 e al ricorrente la somma Parte_2
di € 1.199,93, entrambe oltre interessi legali dal febbraio 2023 e fino al saldo effettivo.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/09/2023 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio la deducendo “I ricorrenti hanno Controparte_1
lavorato alle dipendenze della resistente, con rapporto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato sino al 31 ottobre 2022, data in cui sono stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età.
Con ordine di servizio n.1 prot.n.30 del 21 gennaio 2016, la resistente, dopo aver CP_1
dato atto dell'avvenuta costituzione del “reparto di vigilanza e controllo” con l'ordine di servizio n.6/109 dell'11-2-2015, disponeva per l'assegnazione dei ricorrenti a tale reparto.
In seno a tale ordine di servizio veniva precisato, tra l'altro, che l'orario di lavoro sarebbe stato articolato a turni (notturno dalle ore 00,00 alle ore 06,00 e diurno-serale dalle ore 06,00 alle ore 24,00) e che la presenza doveva essere garantita nell'ambito delle 24 ore, festivi compresi.
Veniva, altresì, allegato lo schema della “procedura per il servizio di vigilanza e controllo al
Teatro Massimo” dove venivano descritte analiticamente le attività da svolgere nei vari cicli di lavoro e la loro articolazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00 e per sette giorni la settimana, considerando che le rappresentazioni teatrali avvenivano anche nei giorni festivi, con conseguente previsione del lavoro notturno e festivo.
Con altro ordine di servizio n.7 prot.n.104 del 15 febbraio 2017, la assegnava, con CP_1
decorrenza 1 marzo 2017 al sig la responsabilità di “addetto al controllo degli evacuatori Pt_1
fumo e reti idranti del servizio antincendio” ed al sig la responsabilità di “addetto al Pt_2
controllo dele attrezzature ed estintori del servizio antincendio” di tutti i locali aperti e non aperti ai pubblici spettacoli organizzati dal Teatro.
Nello stesso ordine di servizio veniva specificato che ai ricorrenti sarebbero stati riconosciuti
“quegli elementi retributivi derivanti dall'appartenenza al settore cui la contrattazione integrativa riserva specifico trattamento”. Non può sfuggire l'enorme responsabilità assunta dai ricorrenti nello svolgimento delle proprie mansioni, considerato che finivano con il riguardare essenzialmente l'incolumità fisica del pubblico che affollava il Teatro per assistere alle varie rappresentazioni.
Poichè le mansioni affidate, come già detto, si svolgevano anche durante le ore notturne e durante i giorni festivi in contemporanea allo svolgimento degli spettacoli, il Teatro, giusta previsione degli artt.108 e 110 del vigente ccnl di categoria, provvide a corrispondere ai ricorrenti le relative maggiorazioni retributive previste contrattualmente per il lavoratori “turnisti” e per la prestazione lavorativa notturna e festiva e cioè:
- una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera, quale “turnista”;
- una maggiorazione del 70% della retribuzione oraria per lavoro notturno;
- una maggiorazione del 60% della retribuzione oraria per lavoro festivo.
Tali maggiorazioni, sulla base delle prestazioni lavorative effettuate e per quel che si è potuto ricostruire, venivano regolarmente erogate negli anni dal 2015 al 2021. Quella relativa al “lavoro notturno” sino al 2022, sino a quando i ricorrenti non vennero collocati a riposo.
Inspiegabilmente, con nota del 23-11-2021, la comunicava al ricorrente l'indebita CP_1
corresponsione - a decorrere dal gennaio 2017, in evidente contraddizione con il nuovo incarico affidato con il richiamato ordine di servizio n.7/104 di pari decorrenza - dei compensi relativi al lavoro notturno ed al lavoro festivo e chiedeva al sig la restituzione del relativo importo Pt_1
pari ad € 14.515,17 al netto delle ritenute di legge ed al sig la somma di € 17.359,04, Pt_2
al netto delle ritenute di legge.
Di fatto, da un sommario esame delle buste paga relative al periodo, si trattava quasi esclusivamente della maggiorazione retributiva relativa al lavoro notturno, che la CP_1
contraddicendosi, non solo aveva cominciato ad erogare ancor prima del 2017, ma continuò ad erogare anche dopo il 2021, sino alla data del collocamento a riposo (ottobre 2022)..
All'atto del collocamento a riposo dei ricorrenti la erogava il t.f.r. trattenendo ai CP_1
ricorrenti, rispettivamente, le dette somme di € 14.515,17 e di € 17.359,04.
I ricorrenti, prima personalmente e poi tramite il proprio legale con racc.ta del 2-5-2023, chiedevano lumi sulla trattenuta in palese contrasto con la situazione di fatto, visto che le prestazioni contestate erano state regolarmente effettuate, che si trattava di compensi erogati sin dal 2015, ancor prima del periodo contestato, e che, addirittura il compenso per lavoro notturno continuò ad essere erogato anche dopo la richiamata nota del 23-11-2021, come si evince chiaramente dalle prodotte buste paga.
I ricorrenti non mancarono di rilevare l'arbitraretà delle trattenute senza attendere il proprio consenso;
senza fornire alcun chiarimento o giustificazione di quello che la dichiarava CP_1
di essere stato un proprio errore e di cui si sarebbe accorta soltanto dopo quattro anni;
senza tener conto del legittimo affidamento dei ricorrenti a percepire dei compensi erogati ancor prima ed anche dopo la ridetta nota del 23-11-.2021 e per delle prestazioni lavorative regolarmente effettuate.
Inoltre, a seguito del recupero dei detti compensi, il tfr veniva calcolato senza tener conto dei compensi illegittimamente trattenuti.”.
Concludevano, quindi, chiedendo: “Ritenere e dichiarare il diritto di e Parte_1
ad aver restituita dalla la somma, Parte_2 Controparte_1
rispettivamente, di € 14.515,17 e di € 17.359,04, di cui in narrativa, indebitamente trattenuta dalla all'atto dell'erogazione delle somme dovute come trattamento di fine rapporto CP_1
di lavoro.
Ritenere e dichiarare il diritto di e ad avere ricalcolato Parte_1 Parte_2
il tfr con il computo delle voci retributive illegittimamente trattenute nel periodo 2017/2021.
Conseguentemente condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la complessiva somma di € 14.515,17 Parte_1
ed a la somma di € 17.359,04 o quelle maggiori/minori somme che Parte_2
risulteranno dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal febbraio 2023.
Ordinare alla di ricalcolare il tfr con il computo delle voci Controparte_1
retributive illecitamente trattenute.”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
Precisava di avere effettivamente trattenuto a ciascuno dei ricorrenti le somme predette, all'atto del pagamento del T.F.R., a compensazione dell'indebito oggettivo che si era verificato per la circostanza che, erroneamente, “la CP_1
ha applicato, in luogo delle maggiorazioni previste dalla contrattazione di settore rispettivamente nella misura del 70% (per prestazioni ordinarie rese in orario notturno) e del 60% (per prestazioni ordinarie rese nei giorni festivi), una maggiorazione errata del 170% (per le prestazioni di lavoro ordinario ricadenti nella fascia di lavoro notturno) e del 160% (per le prestazioni di lavoro ordinario ricadenti nei giorni festivi); altrettanto indubbio – e controparte non accenna, in tal senso, neppure ad una labiale smentita – che le prestazioni in orario notturno rese dal personale tecnico coinvolto nel servizio di vigilanza hanno avuto luogo nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro (pari a 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, sulla base di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 108, I comma, CCNL e dell'art. 1, lett. H) Area Tecnica - dell'accordo integrativo aziendale). La avrebbe potuto CP_1
riconoscere, quindi, in relazione alle ore ricadenti nella fascia notturna dalle ore 24.00 alle ore
6.00 (V. deroga al C.C.N.L. di cui all'art. 1 citato del contratto integrativo aziendale), soltanto la maggiorazione del 70%. Allo stesso modo, con riferimento alle prestazioni di lavoro ordinario rese dalle unità del reparto di vigilanza nelle giornate festive, la avrebbe potuto CP_1
applicare soltanto la maggiorazione del 60%.
Ed è ciò che è accaduto al termine della ricognizione contabile eseguita dagli Uffici apposito, in esito alla quale la ha, pertanto, provveduto, nel mese di novembre 2021, a CP_1
predisporre delle comunicazioni inoltrate ai lavoratori interessati, tra cui i ricorrenti aventi ad oggetto la richiesta di restituzione degli importi indebitamente percepiti dagli stessi nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2017 e ottobre 2021; nella stessa occasione è stato pure rappresentato ai dipendenti interessati che le maggiori somme illegittimamente liquidate da parte della avrebbero dovuto essere restituite, in applicazione del principio del favor CP_1
debitoris, al netto delle ritenute di legge in forza di quanto disposto dall'art. 150 del D.L.
34/2020.
A decorrere dal mese di novembre 2021, invece, la ha ripristinato le modalità di CP_1
calcolo delle maggiorazioni nei termini corretti.”.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile sul seguente quesito: “il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, verifichi se siano state corrisposte indebitamente somme relative a maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno e calcoli le somme eventualmente indebitamente corrisposte al netto delle ritenute contributive e fiscali.”.
Nella relazione depositata dal CTU – che deve condividersi, poiché esente da vizi logico-giuridici – si legge: “occorre operare l'importante distinzione tra il lavoro notturno e lavoro festivo da un lato e il lavoro straordinario notturno e lavoro straordinario festivo dall'altro lato. Nel primo caso le prestazioni aggiuntive avvengono entro l'orario normale di lavoro mentre, nel secondo caso, le prestazioni aggiuntive avvengono oltre l'orario normale di lavoro. Pertanto, in presenza di lavoro notturno e festivo, le singole ore lavorate sono già remunerate nell'ambito della retribuzione ordinaria e bisogna quindi corrispondere in aggiunta soltanto la maggiorazione specifica per l'istituto di riferimento (rectius 70% per il notturno e 60% per il festivo); in presenza, invece, di lavoro straordinario, notturno e festivo, oltre alla specifica maggiorazione, bisogna remunerare anche le singole ore lavorate in aggiunta a quelle dell'orario normale di lavoro. (…)
Per le prestazioni effettuate nelle ore notturne si ha quanto segue: il compenso per ogni ora di lavoro notturno è dato dalla sola maggiorazione calcolata sulla suddetta retribuzione oraria;
il compenso per ogni ora di lavoro straordinario notturno, invece, è dato dalla somma della retribuzione oraria e della relativa maggiorazione di riferimento.
I ricorrenti nel periodo compreso tra il gennaio 2017 e l'ottobre 2021 hanno percepito le somme inerenti alle prestazioni per lavoro notturno come se si fosse trattato di lavoro straordinario notturno. (…)
Per le prestazioni effettuate nelle giornate festive si ha quanto segue: il compenso per ogni ora di lavoro festivo è dato dalla sola maggiorazione calcolata sulla suddetta retribuzione oraria il compenso per ogni ora di lavoro straordinario festivo, invece, è dato dalla somma della retribuzione oraria e della relativa maggiorazione di riferimento.
I ricorrenti nel periodo compreso tra il gennaio 2017 e l'ottobre 2021 hanno percepito le somme inerenti alle prestazioni per lavoro festivo come se si fosse trattato di lavoro straordinario festivo.
Alla luce di quanto sopra, il CTU, a seguito delle osservazioni delle parti: in Allegato. CP_2
ha determinato analiticamente le somme corrisposte indebitamente per lavoro straordinario notturno e lavoro straordinario festivo al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, le quali ammontano a € 13.775,06; in Allegato. ha determinato analiticamente le somme corrisposte indebitamente per CP_3
lavoro straordinario notturno e lavoro straordinario festivo al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, le quali ammontano a € 16.159,11”.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste, pur senza dedurre in modo specifico sulle questioni sollevate dal G.L., con particolare riferimento alle concrete condizioni economiche dei ricorrenti, che potrebbero fondare una parziale improcedibilità del recupero dell'indebito in questione;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Osserva il Tribunale che quello che si è determinato per le ragioni spiegate analiticamente dal C.T.U. è un indebito oggettivo, che la resistente – assimilabile a un'amministrazione pubblica quanto alla gestione economica – deve recuperare dai ricorrenti, pur se l'indebita erogazione è frutto di errore della
FONDAZIONE, che i ricorrenti non sarebbero stati in grado di riconoscere dalle buste paga, atteso che in esse si faceva correttamente riferimento al lavoro notturno 70% e festivo 60% che essi avevano effettivamente prestato, anche se poi in concreto per esso veniva calcolata una maggiorazione superiore a quella dovuta, come se si trattasse di lavoro straordinario notturno e festivo, mentre si trattava dell'ordinario turno di lavoro cui i ricorrenti erano adibiti.
Nonostante, quindi, la non riconoscibilità dell'errore per i lavoratori, dovendosi ritenere che la pur costituita come ente di diritto privato, deve CP_1
assimilarsi a un datore di lavoro pubblico, come ritenuto dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con le sentenze nn. 5542 e 5556 del 2023, l'indebito pagamento può e anzi deve essere recuperato, come ritenuto dalla Corte di Cassazione in modo ormai costante in tema di recupero dell'indebito retributivo da parte degli
Enti pubblici (per tutte, da ultimo, Cass., Sez. Lav., ordinanza 19609/2025 e sentenza n. 23642/2025).
I ricorrenti nulla hanno, infine, in particolare dedotto in merito alle proprie eventuali condizioni di difficoltà economica, che potrebbero far ritenere il recupero delle somme almeno in parte inesigibili, ove l'insussistenza di una simile situazione soggettiva sembra potersi desumere dal pagamento da parte loro del contributo unificato. Inoltre, nel 2021, la all'atto della diffida alla corresponsione delle CP_1
somme indebitamente percepite, aveva offerto ai ricorrenti di effettuare una restituzione rateale.
Deve, tuttavia, rilevarsi nel merito che, sulla scorta della C.T.U. contabile effettuata, emerge che le somme trattenute ai ricorrenti sono superiori a quelle correttamente calcolate al netto delle ritenute.
La relazione di CTU va integralmente condivisa e richiamata, sia perché logica nelle premesse ed esatta nei calcoli, sia perché non contestata dalle parti.
La va quindi condannata a restituire ai ricorrenti le somme CP_1
rispettivamente trattenute in più rispetto al dovuto, calcolate sottraendo dagli importi trattenuti quelli calcolati dal CTU come totali complessivi delle somme indebitamente erogate al netto delle ritenute, come indicato in parte dispositiva, oltre interessi di legge dalla data delle trattenute sino al saldo effettivo.
La parziale fondatezza del ricorso, sia pure per importi non elevati, porta a ritenere opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite, mentre il fatto che i conteggi della fossero superiori rispetto al dovuto determinato dal CP_1
C.T.U. porta a porre a suo carico le relative spese, liquidate in separato decreto, atteso che esse si sono rese necessarie per determinare con esattezza le somme che potevano essere oggetto della ripetizione di indebito in oggetto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 20/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/10/2025.
La Giudice
LA NO