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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/02/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2463/2016 R.G.
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo stu- Parte_1 C.F._1 dio dell'avv. Stefano Borgomastro, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponente
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., elettiva- Controparte_1 P.IVA_1
mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Benedetto, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 23.10.2024, hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono inte- gralmente riportate e la causa, all'esito dell'udienza del 5.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il d.i. n. 2109/2015, emesso dal Tribunale di Foggia in data 12.12.2015, con cui gli è stato
1 ingiunto il pagamento immediato della somma di € 23.000, oltre interessi e spese di procedura, in favore di a titolo di mancato pagamento degli assegni n. 0018980381-04, Controparte_1
0018980382-05, 0018980383-06 e 0018980384-07 dell'importo di € 5.750 cadauno, tutti tratti sulla
Banca Popolari di Bari.
L'opponente, in particolare, ha esposto di aver acquistato in data 28.9.2011 dalla Controparte_1
con atto per Notar n. rep. 12037 – n. racc. 7322, un appartamento sito in Manfredonia al Per_1 prezzo complessivo di € 160.000; di aver rilasciato in pagamento alla ricorrente n. 6 assegni per l'importo complessivo di € 54.400 e di aver pagato il restante prezzo, pari ad € 112.000, a mezzo di mutuo contratto con la BPB.
Ha precisato che, in virtù di un accordo verbale raggiunto con la venditrice, la somma di € 54,400 avrebbe dovuto essere pagata in realtà con il lavoro svolto dall'impresa edile, di cui il era Pt_1
l'omonimo titolare, in favore della che, dopo aver adempiuto ai propri impegni, la Controparte_1
parte venditrice non aveva restituito i suddetti assegni ed, anzi, in data 15.1.2015 gli aveva notifica- to precetto avente ad oggetto l'assegno n. 0017039058-10 dell'importo di € 25.000, avverso il quale aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. (n. 706/2015 R.G.).
Ha, pertanto, eccepito l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda per aver violato il divieto di parcellizzazione del credito, come statuito dalla Suprema Corte a SS.UU. con la sentenza n.
23726/2007 e, nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda, atteso che gli assegni bancari erano stati consegnati al venditore solo a titolo di garanzia. Ha concluso per la revoca del d.i, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6.7.2016, si è costituita in giudizio CP_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardivamente propo-
[...] sta, e, altresì, l'inesistenza e/o nullità del mandato perché privo della sottoscrizione del difensore e dell'opponente e, nel merito, ha contestato il contenuto dell'atto di citazione perché infondato in fat- to e in diritto, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, con vittoria delle spese di lite e con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
II.- Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione ed istruita mediante prove orali, la causa è pervenuta all'udienza del 5.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
III.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Quanto all'eccezione sollevata da parte opposta di tardività della proposta opposizione deve
2 rilevarsene l'infondatezza, essendo stato il decreto ingiuntivo opposto notificato il 2.2.2016 e l'o- dierna opposizione notificata via pec il 14.3.2016 (con ricevuta di accettazione emessa alle ore
21:04:01 e ricevuta di consegna alle ore 21:04:02 del medesimo giorno), ovvero nella giornata del lunedì, laddove il quarantesimo giorno veniva a scadenza nella giornata di domenica (ossia il
13.3.2016).
L'assunto di parte opposta secondo cui la notifica dell'atto di opposizione debba ritenersi tardiva in quanto effettuata quarantadue giorni dopo la notifica del d.i., non è condivisibile, perché, ai sensi del comma 5 dell'art. 155 c.p.c., se il termine in scadenza è festivo viene prorogato ope legis al primo giorno successivo non festivo, con la conseguenza che l'ultimo giorno utile per proporre opposizione era il 14.3.2016.
In secondo luogo, deve rammentarsi che secondo l'orientamento della giurisprudenza della Supre- ma Corte di Cassazione, “la spedizione del messaggio a mezzo PEC effettuata tra le ore 21 e la fine dell'ultimo giorno continua a perfezionarsi, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, mentre per il mittente occorre far riferimento al momento della generazione della ricevuta di accet- tazione” (ex multis, Cass. Civ. 1519/2023). Trattasi del “principio di scissione soggettiva degli effet- ti della notifica”, pacificamente applicabile anche alle notifiche effettuate con modalità telematiche.
L'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta va, quindi, rigettata.
Parimenti priva di pregio deve ritenersi l'eccezione sollevata da parte opposta di inesistenza e/o nullità del mandato rilasciato dal sig. all'avv. Borgomastro, atteso che l'art. 125, 2 co., Pt_1
c.p.c. prevede la possibilità di rilasciare la procura al difensore in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
In altri termini, l'assenza della procura alle liti può essere sanata entro il termine di costituzione in giudizio della parte rappresentata.
Nel caso di specie, la procura alle liti debitamente sottoscritta dal sig. , munita del- Pt_1 la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione da parte dell'avv. Borgomastro, è stata deposi- tata in giudizio in data 23.3.2016, in uno alla costituzione in giudizio da parte dell'opponente (così come si evince dal fascicolo di parte opponente).
Nessun difetto di ius postulandi è, quindi, ravvisabile nella vicenda oggetto di causa.
Venendo al merito, deve essere delibata, stante la sua natura assorbente, l'eccezione solleva- ta da parte opponente di inammissibilità/improponibilità della domanda per violazione del divieto di parcellizzazione del credito sollevata da parte opponente.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Nella situazione in esame, ha, dapprima, notificato all'opponente l'atto di Controparte_1
3 precetto del 12.12.2014, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 25.000,00 in forza dell'assegno bancario n. 0017039058-10, da cui è scaturito il giudizio di opposizione ex art. 615
c.p.c. (n. 706/2015 R.G.) e, successivamente, ha notificato il 2.2.2016 il d.i. n. 2109/2015 del
2.12.2015, emesso in forza del mancato pagamento degli assegni bancari n. 0018980381-04,
0018980382-05, 0018980383-06 e 0018980384-07 dell'importo di € 5.750 cadauno, da cui è scatu- rito il presente giudizio di opposizione (n. 2463/2016 R.G.).
Trattasi di due distinte azioni inerenti il medesimo rapporto contrattuale, atteso che tutti gli assegni bancari sopra richiamati sono stati ricevuti dal creditore opposto in sede di stipula dell'atto di com- pravendita, a rogito del Notaio del 28.09.2011 (rep. 12037 – racc. 7322), a titolo di parziale Per_1 pagamento dell'immobile alienato.
In punto di diritto, va osservato che il frazionamento del credito non è di per sé illegittimo ma rappresenta una possibile scelta del creditore, sicché occorre determinare quando lo stesso scon- fini in abuso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come è noto, hanno affermato il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. La scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva uti- lità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone infatti in contra- sto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per otte- nere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcel- lizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. Civ. SS.UU. n. 23726/2007).
E così, sulla scorta di tale intervento nomofilattico delle Sezioni Unite è stato, di recente, affermato che “non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un “uni- co rapporto obbligatorio”, di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal cre- ditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debi- tore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto pro- cesso, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della
4 pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale” (Cass. Civ. n. 19898/2018; conf. Cass.
Civ. n. 15398/2019; Cass. Civ. n. 26089/2019).
In altri termini, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconduci- bili nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale tra le stesse parti, ne impone la deduzione, ove esigibili, nello stesso giudizio, salvo che l'attore non abbia, e da ciò non può prescindersi, un ogget- tivo interesse alla loro tutela frazionata (Cass. Civ. n. 24371/2021).
Ed, infatti, perché si possa invocare il menzionato principio del divieto di parcellizzazione proces- suale del credito, è necessario che il creditore sia già titolare di una pluralità di diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata (Cass. Civ. n. 25413/2021).
In sostanza, il divieto di frazionare in più domande giurisdizionali il credito derivante da un unico rapporto obbligatorio, con conseguente abuso dello strumento processuale ed improponibilità delle domande successive alla prima, secondo la pacifica giurisprudenza, non si applica laddove risulti in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata
(cfr. Cass. Sez. Un. n. 4090/2017 e tutte le conformi successive pronunce della Suprema Corte:
Cass. n. 22478/2017, Cass. n. 17019/2018, Cass. n. 17893/2018, Cass. n. 30586/2018, Cass. n.
6591/2019, Cass. n. 24172/2021; nello stesso senso anche le recentissime Cass. n. 2278/2023 e
Cass. n. 26493/2023).
La violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, di natura meramente proces- suale, è sanzionata, quindi, con l'improponibilità della domanda (Cass. Civ. n. 19898/2018; Cass.
Civ. n. 24371/2021).
Orbene, nel caso di specie, le pretese creditorie separatamente azionate da Controparte_1
sono riconducibili al medesimo fatto costitutivo, che si è verificato nel contesto del medesimo rap- porto negoziale che ha avuto origine nella stipula del contratto di compravendita sottoscritto tra le parti in data 28.9.2011.
La società attrice, pur a fronte della tempestiva eccezione dell'opponente, non ha mai dedot- to di avere un interesse oggettivo ad azionare in distinti giudizi i diversi crediti, tutti derivanti dal medesimo contratto di compravendita, atteso che nelle proprie difese si è limitata ad affermare di aver “posto in essere le azioni legittimamente consentite, ovvero il decreto ingiuntivo per i titoli- assegni sprovvisti di data ed il precetto per l'altro titolo provvisto di data” (pag. 4 comparsa di co- stituzione e risposta).
Tuttavia, è di solare evidenza che i titoli azionati dal creditore nelle due distinte azioni giu-
5 diziarie – e cioè gli assegni bancari indicati nel più volte richiamato atto di compravendita – erano tutti sprovvisti di data ed erano, quindi, tutti immediatamente esigibili (si veda gli assegni depositati nel fascicolo monitorio n. 7533/2015 R.G. e la sentenza n. 900/2020 emessa dal Tribunale di Foggia il 02/07/2020 nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., iscritto al n. 706/2015 R.G., avverso l'atto di precetto notificato il 10.12.2014), sicché difetta a monte l'interesse del creditore alla tutela frazionata, atteso che al momento dell'instaurazione del primo giudizio relativo alla pretesa di pa- gamento della somma di € 25.000, portata dall'assegno n. 0017039058-10, il creditore poteva già agire anche per il pagamento delle residue somme portate dai restanti assegni bancari ricevuti a par- ziale pagamento dell'immobile alienato.
La società opposta ha, invece, deciso di agire in via monitoria per il pagamento degli ulteriori quat- tro assegni bancari (e cioè gli assegni n. 0018980381-04, 0018980382-05, 0018980383-06 e
0018980384-07 dell'importo di € 5.750 cadauno), richiamati nell'atto di compravendita, solo dopo la notifica dell'atto di precetto del 10.12.2014.
Va, peraltro, evidenziato che le due azioni proposte dalla non hanno esaurito Controparte_1
l'intera pretesa creditoria nascente dall'atto di compravendita, residuando ancora il credito di €
6.400,00, portato dal sesto assegno bancario n. 0018980385-08, anch'esso rilasciato dal Pt_1
quale parte del prezzo di compravendita, citato nel richiamato atto notarile.
A fronte della contestazione dell'opponente (circa il mancato soddisfacimento da parte dell'opposta anche di tale ulteriore credito), la società si è limitata a dedurre di aver ricevuto il pa- CP_1 gamento della somma di € 6.400, senza specificare alcunché e senza documentare in alcun modo ta- le circostanza.
Pertanto, non è revocabile in dubbio che il creditore non avesse alcun interesse concreto a pretende- re da subito il pagamento della sola somma di € 25.000 e ad agire, solo in un momento successivo, per ottenere il pagamento di un'ulteriore (e non ultima) parte di prezzo pattuito in contratto.
Le considerazioni che precedono impongono l'accoglimento dell'opposizione, sicché va di- chiarata l'improponibilità della domanda promossa da con conseguente revoca Controparte_1
dell'opposto decreto ingiuntivo.
Resta assorbita ogni altra questione di rito o di merito sollevata dalle parti.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sen- si del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 26.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introdutti- va e decisoria ed i minimi per la fase istruttoria, stante l'esigua attività difensiva espletata.
6
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando sull'opposizione proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni spiegate in parte motiva e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2109/2015, emesso dal Tribunale di Foggia in data 12.12.2015;
2. CONDANNA a rifondere, in favore del procuratore antistatario Controparte_1 dell'opponente, avv. Stefano Borgomastro, le spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 4.382,50, di cui € 145,50 per esborsi e € 4.237,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 26.2.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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