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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 04/02/2026, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1695/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
LI EM, LA
DE RENZIS LUISA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13442/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomezia - Piazza Indipendenza 1 00071 Pomezia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. A605691P I.C.I. 2012
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I857543T I.C.I. 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa
Resistente/Appellato: Discute brevemente la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato: < 7.6.2017 –n.RP A60569IP “Provvedimento di fermo amministrativo (Ferm/30.1.2017)” sul veicolo Mini UKL-XD31 tg. Targa_1 di proprietà della sig.ra Ricorrente_1 per l'importo di Euro 6.201,18; 2) Atto amministrativo del 24.6.2024 n.RP I857543T “Provvedimento di fermo amministrativo (Ferm/30.1.2017)” sul veicolo Marca tg. Targa_1 di proprietà della sig.ra Ricorrente_1 per l'importo di Euro 5.187,45>>. La ricorrente ha dedotto la omessa notifica dei provvedimenti di fermo amministrativo e la omessa o irrituale notifica degli atti presupposti.
Il Comune di Pomezia, costituitosi, ha controdedotto sulla regolare notificazione dei provvedimenti di fermo e relativi preavvisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta dal Comune risulta provata la notificazione (per “compiuta giacenza”) di un preavviso di fermo prodromico al provvedimento del 7.6.2017 –n.RP A60569IP. Tuttavia, la notifica è invalida, dal momento che la ricorrente nel periodo in cui essa è avvenuta risiedeva all'estero, come risulta dalla sua iscrizione all'AIRE. Il provvedimento del 7.6.2017 –n.RP A60569IP è consequenzialmente illegittimo, per irregolare notificazione dell'atto prodromico.
Quanto al provvedimento del 24.6.2024 n.RP I857543T non vi è prova della notificazione di esso, né del relativo preavviso.
Pertanto il ricorso va accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il comune di Pomezia a rimborsare alla ricorrente le spese processuali che liquida in euro euro 1.000,00 oltre accessori.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
LI EM, LA
DE RENZIS LUISA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13442/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomezia - Piazza Indipendenza 1 00071 Pomezia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. A605691P I.C.I. 2012
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I857543T I.C.I. 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa
Resistente/Appellato: Discute brevemente la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato: < 7.6.2017 –n.RP A60569IP “Provvedimento di fermo amministrativo (Ferm/30.1.2017)” sul veicolo Mini UKL-XD31 tg. Targa_1 di proprietà della sig.ra Ricorrente_1 per l'importo di Euro 6.201,18; 2) Atto amministrativo del 24.6.2024 n.RP I857543T “Provvedimento di fermo amministrativo (Ferm/30.1.2017)” sul veicolo Marca tg. Targa_1 di proprietà della sig.ra Ricorrente_1 per l'importo di Euro 5.187,45>>. La ricorrente ha dedotto la omessa notifica dei provvedimenti di fermo amministrativo e la omessa o irrituale notifica degli atti presupposti.
Il Comune di Pomezia, costituitosi, ha controdedotto sulla regolare notificazione dei provvedimenti di fermo e relativi preavvisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta dal Comune risulta provata la notificazione (per “compiuta giacenza”) di un preavviso di fermo prodromico al provvedimento del 7.6.2017 –n.RP A60569IP. Tuttavia, la notifica è invalida, dal momento che la ricorrente nel periodo in cui essa è avvenuta risiedeva all'estero, come risulta dalla sua iscrizione all'AIRE. Il provvedimento del 7.6.2017 –n.RP A60569IP è consequenzialmente illegittimo, per irregolare notificazione dell'atto prodromico.
Quanto al provvedimento del 24.6.2024 n.RP I857543T non vi è prova della notificazione di esso, né del relativo preavviso.
Pertanto il ricorso va accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il comune di Pomezia a rimborsare alla ricorrente le spese processuali che liquida in euro euro 1.000,00 oltre accessori.