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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 956/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 956/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 P.IVA_1
allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco Dagnino, dall'Avv. Nicola
Giliberti e dall'Avv. Michele Mennoia, elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi ultimi, in Milano, Via dell'Annunciata n. 23/4
ATTRICE contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fabio AN, presso il cui studio in Pistoia, Piazza Papa Giovanni
XXIII n. 3, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 29.5.2024, per , l'Avv. Francesco Dagnino e l'Avv. Michele Mennoia Parte_1
insistono affinché l'ill.mo Giudice adito voglia accogliere le conclusioni come da N. 956/2022 R.G. 2 / 25
foglio di p.c. allegato e che qui di seguito si trascrivono;
“CONCLUSIONI Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito:
1. accertare e dichiarare
l'invalidità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi operata dalla al rapporto di Conto Corrente per i motivi dedotti in narrativa sub par. 1 e CP_1
per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di Euro 1.895,22 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
2. accertare e dichiarare l'invalidità della capitalizzazione trimestrale di commissioni e spese diverse dagli interessi operata dalla al CP_1
rapporto di Conto Corrente per i motivi dedotti in narrativa sub par. 2 e per
l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di Euro 379,30 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione delle
Commissioni di IM Scoperto operata dalla al rapporto di Conto CP_1
Corrente per i motivi dedotti in narrativa sub par. 3 e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di della somma di Euro 2.961,65 CP_1 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
4. accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione della Commissione di Pratica operata dalla Banca al rapporto di Conto Corrente per i motivi dedotti in narrativa sub par. 4 e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di CP_1
della somma di Euro 245,00 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della Parte_1
diversa somma ritenuta di giustizia;
5. accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione della Commissione sull'Accordato limitatamente al periodo dal terzo trimestre 2009 al quarto trimestre 2013 entrambi compresi operata dalla al rapporto di Conto Corrente per i motivi dedotti in narrativa sub par. 5 e CP_1
per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di Euro 4.576,11 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
6. accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione di interessi ultralegali quale conseguenza: i) delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali operate dalla al rapporto di Conto Corrente per i CP_1
motivi dedotti in narrativa sub par. 6; ii) ovvero dell'errato valore del parametro di N. 956/2022 R.G. 3 / 25
indicizzazione utilizzato per l'applicazione degli interessi ultralegali operato dalla al rapporto di Conto Corrente per i motivi dedotti in narrativa sub par.
7. CP_1
Per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di Euro 1.000,48 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
7. accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione delle Commissioni di Istruttoria Veloce operata dalla Banca al rapporto di Conto
Corrente per i motivi dedotti in narrativa sub par. 8 e per l'effetto condannare la stessa Banca al pagamento in favore di della somma di Euro 1.240,00 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
8. accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione dei costi per operazioni diverse ed interne operata dalla al rapporto di Conto Corrente per i motivi CP_1
dedotti in narrativa sub par. 9 e per l'effetto condannare la stessa al CP_1
pagamento in favore di della somma di Euro 25.782,66 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
9. accertare e dichiarare l'illegittima girocontazione sul Conto Corrente n. 39885.46 delle competenze maturate sulle anticipazioni relative al rapporto n. 016650402 operata dalla per i motivi dedotti in narrativa sub par. 10 e per l'effetto condannare CP_1
la stessa al pagamento in favore di della somma di Euro CP_1 Parte_1
61.707,48 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
10. accertare e dichiarare l'illegittima girocontazione sul Conto Corrente
n. 39885.46 delle competenze maturate sulle anticipazioni relative al rapporto n.
029166506 operata dalla per i motivi dedotti in narrativa sub par. 11 e per CP_1
l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di Euro 99.759,13 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge”; per l'Avv. Fabio AN precisa Controparte_1 come segue le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente, perché inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le azioni e le domande tutte N. 956/2022 R.G. 4 / 25
proposte dalla società con atto di citazione notificato alla Parte_1 [...]
in data 11/04/2022, per le eccezioni, ivi inclusa Controparte_1
quella di prescrizione, ed i motivi tutti proposti dalla medesima convenuta. CP_1
Vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'11.4.2022, conveniva Parte_1
dinanzi al Tribunale di Siena;
esponeva di Controparte_1
avere stipulato in data 6.12.1998 con il Controparte_1
contratto di conto corrente n. 39885.46, del quale aveva ottenuto dalla solo CP_1
parte della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 comma 4° TUB;
sosteneva, sulla base di una relazione tecnica di parte, che il contratto presentava delle condizioni illegittime:
1. l'invalida capitalizzazione degli interessi come conseguenza del mancato adeguamento della relativa clausola contrattuale alla delibera CICR del 9.2.2000; 2. l'invalida capitalizzazione trimestrale di commissioni e spese diverse dagli interessi applicate dalla banca;
3. l'invalida applicazione della Commissione di IM Scoperto in quanto geneticamente indeterminata e indeterminabile ex art. 1346 e 1418 c.c.; 4. l'invalida applicazione della “Commissione di pratica” non pattuita contrattualmente.; 5. l'invalida applicazione, dal terzo trimestre 2009 al quarto trimestre 2013 entrambi compresi, della Commissione sull'accordato non pattuita per iscritto;
6. l'invalida applicazione di interessi ultralegali come conseguenza di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in assenza dei necessari requisiti ai sensi dell'art. 118
T.U.B.; 7. l'invalida applicazione di interessi ultralegali come conseguenza dell'errato valore del parametro di indicizzazione;
8. l'invalida applicazione della
Commissione per Istruttoria Veloce (CIV);
9. l'invalida applicazione di spese per operazioni diverse ed interne differenti e maggiori di quelle pattuite per iscritto;
10.
l'illegittima girocontazione sul conto ordinario delle competenze maturate sulle anticipazioni relative al rapporto n. 016650402 in mancanza di contrattazione scritta;
11. l'illegittima girocontazione sul conto ordinario delle competenze maturate sulle anticipazioni relative al rapporto n. 029166506 in mancanza di N. 956/2022 R.G. 5 / 25
contrattazione scritta a tutto il 26.1.2014; concludeva chiedendo di accertare le nullità lamentate e, per l'effetto, di condannare la alla restituzione delle CP_1
somme illegittimamente addebitate, con vittoria di spese.
La convenuta si costituiva il 29.7.2022, in Controparte_1
vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al
20.9.2022 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c.; eccepiva preliminarmente la prescrizione delle rimesse effettuate prima del 18.11.2011 (dieci anni prima del reclamo del 18.11.2021) e l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di meri addebiti nonché la mancanza di prova e, nel merito, sosteneva che le doglianze attoree erano infondate, con riferimento alla capitalizzazione trimestrale in quanto tale capitalizzazione era stata riconosciuta lecita in condizioni di reciprocità con
Delibera CICR del 9 Febbraio 2000, con riferimento alla commissione di massimo scoperto in quanto espressamente prevista e regolata in tutti gli aspetti, con riferimento alle altre commissioni, agli interessi ultralegali, allo ius variandi ed alle spese in quanto espressamente pattuiti, con riferimento alle girocontazioni in quanto derivanti dai movimenti sui conti anticipi, ai quali si estendevano le condizioni contrattuali del conto principale;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 20.9.2022 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio contabile disposta dal Giudice con ordinanza del
31.1.2033.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 29.5.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE N. 956/2022 R.G. 6 / 25
L'attrice .p.A. ha proposto una domanda di accertamento della nullità Parte_2
di un contratto di conto corrente, di rideterminazione del relativo saldo e di restituzione degli addebiti illegittimi.
La domanda è procedibile, in quanto, prima dell'introduzione del processo, è stato espletato, ancorché con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 per le cause in materia di contratti bancari (docc. 5 e 6 fasc.att.).
Rinviando al prosieguo ogni considerazione sull'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla in quanto comunque attinente al merito della CP_1
controversia, deve essere anzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, perché relativa ad addebiti anziché a pagamenti, sollevato in via pregiudiziale dalla convenuta in relazione alla domanda CP_1
attorea.
In realtà, per come anche recentemente evidenziato in giurisprudenza, sussiste, in capo al correntista, l'interesse all'accertamento giudiziale, anche prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche (ma analoghe considerazioni possono essere svolte per qualsiasi tipo di nullità contrattuale) e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 5 settembre 2018, n. 21646); a maggior ragione, deve ritenersi sussistente tale interesse in caso di conto corrente ormai chiuso.
Irrilevante è poi il fatto che l'attrice abbia fatto riferimento agli addebiti, piuttosto che ai pagamenti, in quanto il diritto alla ripetizione riguarda, in generale, tutte le somme che sono state illegittimamente addebitate e tale ripetizione viene esercitata attraverso l'esclusione di tali somme dal ricalcolo del rapporto dare-avere e, N. 956/2022 R.G. 7 / 25
eventualmente, in caso di saldo positivo a favore del cliente, tramite la restituzione delle somme risultanti a saldo;
la distinzione tra versamenti solutori (veri e propri pagamenti) e ripristinatori è sotto questo profilo irrilevante.
Passando dunque al merito della controversia, sempre preliminarmente, la CP_1
ha poi eccepito la mancanza di prova delle doglianze sollevate dall'attrice, evidenziando che l'attrice medesima non aveva prodotto, con riferimento ai conti anticipi, né i documenti contrattuali né gli estratti conto, in violazione dell'onere della prova su di essa gravante.
A tal proposito, è noto che nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 13 novembre 2003
n. 17146; in senso sostanzialmente conforme, cfr. altresì Cassazione civile, sez. III,
17 marzo 2006 n. 5896) e che deve naturalmente essere fornita solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 25 gennaio 2011 n. 1734), incombendo poi sull'accipiens la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 1997 n.
7027). In questo senso, secondo la prevalente giurisprudenza, il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa ed ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 6480) e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23 ottobre 2017, n. 24948).
Nel caso di specie, peraltro, l'attrice ha prodotto il contratto di conto corrente del
6.12.1999 ed i contratti di apertura di credito del 27.1.2014 e 27.4.2015 (docc. 7 N. 956/2022 R.G. 8 / 25
lett. a), b), c) fasc.att.) nonché larga parte degli estratti conto e degli scalari (docc. 7 lett. l), m), n) fasc.att.) relativi al rapporto in oggetto;
la a sua volta, ha CP_1
dichiarato che il conto è stato affidato solo a partire dal citato contratto del
27.1.2014.
A fronte di ciò, da un lato, si deve considerare che il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, giacché nel nostro ordinamento vige il principio di acquisizione, secondo cui, le risultanze istruttorie, comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4806; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. II, 4 giugno
2018, n. 14284).
Dall'altro lato, si deve rilevare che, come evidenziato in giurisprudenza, in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2023, n. 22290) e che, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (cfr. Cassazione civile, sez.
I, 27 dicembre 2022, n. 37800). N. 956/2022 R.G. 9 / 25
Ciò detto, come accennato, è pacifico e documentalmente provato che Parte_1
ha stipulato con in data 6.12.1999,
[...] Controparte_1
un contratto di conto corrente di corrispondenza, portante il n. 39885.46 (doc. 7 lett.
a) fasc.att.).
Le condizioni pattuite con tale contratto sono state successivamente modificate, per come risultante dalle lettere di modifica delle condizioni economiche applicate al conto corrente in data 30.12.2013, 10.2.2014, 7.4.2014 e 9.6.2014.
In relazione al rapporto contrattuale in questione sono state poi stipulati dei contratti di aperture di credito, in data 27.1.2014, 28.4.2015 (docc. 7 lett. b) e c) fasc.att.) e 2.12.2016.
Inoltre, al rapporto contrattuale in esame sono risultati collegati anche due conti anticipi, il conto n. 016650402 ed il conto n. 29166506, sui quali si avrà modo di tornare più approfonditamente infra, espressamente regolati a partire dal contratto del 27.1.2014.
Tenuto conto di quanto evidenziato supra sull'onere della prova, nel caso di specie, considerato che - per come evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio - la documentazione contabile in atti risulta incompleta nel periodo intermedio dall'1.1.2007 al 31.12.2008, tale da inficiare l'attendibilità della ricostruzione dei rapporti di dare e avere, in mancanza di ulteriori elementi di prova tali da sopperire alle carenze documentali in questione, il ricalcolo del saldo di conto corrente è stato eseguito utilizzando il saldo iniziale dell'estratto conto più risalente per il quale vi è continuità negli estratti, nello specifico gli estratti conto e gli scalari dal 2.1. 2009 al
25.1.2019.
In questo quadro, come detto, la correntista attrice ha anzitutto lamentato, al punto
1 dell'atto di citazione, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione dell'art. 1283 c.c., come conseguenza del mancato adeguamento della relativa clausola contrattuale alla delibera CICR del 9.2.2000.
In proposito, è invero noto che la giurisprudenza degli anni '80 affermava il principio per cui era da considerarsi legittima nei contratti di conto corrente N. 956/2022 R.G. 10 / 25
bancario la capitalizzazione degli interessi per periodi inferiori al semestre perché nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, l'anatocismo costituiva, per effetto del comportamento della generalità dei consociati e dell'elemento soggettivo della opinio juris, un uso normativo ai sensi dell'art. 8 delle disposizioni preliminari al codice civile, la cui applicazione doveva dunque considerarsi legittima ai sensi dell'art. 1283 c.c.. È però altrettanto noto che la Cassazione, con alcune pronunce del 1999 (cfr. in particolare Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374;
Cassazione civile, sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096; Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 1999, n. 3845; Cassazione civile, sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507), ha cambiato radicalmente indirizzo e, partendo dalla constatazione che l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dalla legge appariva più oggetto di una affermazione basata su un incontrollabile dato di comune esperienza che di una convincente dimostrazione, ha affermato che, in materia bancaria, la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente non costituisce un uso normativo, ma un mero uso negoziale, con la conseguente nullità della relativa pattuizione, in quanto contrastante con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c..
In questo mutato quadro giurisprudenziale è poi intervenuto il legislatore che, con l'art. 25 D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha modificato l'art. 120 TUB e, al comma 3°, ha fatto salve le pregresse pattuizioni anatocistiche mentre, al comma 2°, ha previsto, per il futuro, che le modalità con cui potevano essere prodotti interessi sugli interessi venissero determinate con delibera del C.I.C.R. - Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.
Successivamente, la norma dell'art. 25 comma 3° D.Lgs. 342/1999 indicata supra, chiaramente dettata allo scopo di risolvere in via legislativa le molteplici problematiche che il mutato orientamento giurisprudenziale aveva sollevato nei rapporti tra le banche e la clientela, è stata tuttavia dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 17 ottobre 2000 n. 425 in riferimento all'art. 76
Cost. per mancato rispetto della legge delega. N. 956/2022 R.G. 11 / 25
Ed a quel punto, essendosi ricreata la medesima situazione normativa vigente prima della novella normativa, in giurisprudenza si è ribadito il nuovo indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2002 n.
4490; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095) affermando che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 ottobre 2000
n. 425, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, terzo comma, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. di cui al secondo comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c..
Nel frattempo, il C.I.C.R., con la Delibera del 9.2.2000, oltre a consentire, all'art. 6, per i nuovi contratti, la possibilità di pattuire la capitalizzazione degli interessi, purché con la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito e con clausola specificamente approvata per scritto, all'art. 7, ha dettato una disciplina transitoria con riferimento ai contratti stipulati in precedenza, prevedendo la possibilità del loro adeguamento alla nuova disciplina;
in particolare, il C.I.C.R. ha previsto l'adeguamento delle condizioni contrattuali alla nuova disciplina, e dunque l'applicazione della capitalizzazione trimestrale in condizione di reciprocità, cioè sia per gli interessi passivi che per quelli passivi, disponendo, al comma 2 dell'art. 7, che tale adeguamento, ove non peggiorativo per il cliente, potesse avvenire in via generale con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, con la comunicazione al cliente entro il 30.12.2000; viceversa, al comma 3 dell'art. 7, in caso di condizioni peggiorative, ha richiesto la stipulazione di un nuovo accordo.
Secondo un'interpretazione, seguita anche da parte della giurisprudenza (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 21 ottobre 2019 n. 26779), la sentenza della Corte N. 956/2022 R.G. 12 / 25
Costituzionale ricordata supra avrebbe fatto venir meno la norma sulla cui base il
C.I.C.R. aveva adottato la delibera in questione e, dunque, l'art. 7 della delibera citata non potrebbe trovare applicazione, cosicché, al fine di poter applicare l'anatocismo con pari periodicità, sarebbe sempre necessario un nuovo accordo tra le parti;
in ogni caso, dovendosi considerare che le clausole anatocistiche contrattualmente previste fino a quel momento (con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e con capitalizzazione annuale degli interessi attivi) erano nulle e che pertanto non era dovuta alcuna capitalizzazione, l'adeguamento consistente nell'applicazione della capitalizzazione con periodicità trimestrale in condizioni di reciprocità avrebbe costituito sempre un peggioramento e, come tale, avrebbe dovuto essere oggetto di una pattuizione espressa.
In realtà, però, come evidenziato da altra parte della giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11 marzo 2019, n. 6987), la dichiarazione di incostituzionalità non ha riguardato il comma 2° dell'art. 25 D.Lgs. 342/1999 e, conseguentemente, non ha privato di base normativa la delibera del C.I.C.R.. Anzi, successivamente, la Corte
Costituzionale, con sentenza 12 ottobre 2007, n. 341, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 comma 2 D.lgs. 342/1999, sollevata, con riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 cost., nella parte in cui, modificando l'art. 120 T.U.B., ha attribuito al C.I.C.R. il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione dell'anatocismo.
Inoltre, la modifica delle condizioni contrattuali effettuata con l'inserimento della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi non può essere ritenuta peggiorativa, posto che il relativo raffronto deve essere effettuato tra le condizioni applicate prima della delibera C.I.C.R. 9.2.2000 - nelle quali, come detto, era prevista una diversa periodicità di capitalizzazione, trimestrale a favore della e annuale a favore del correntista - e quelle applicate dopo tale delibera CP_1
- nelle quali, invece, la capitalizzazione è divenuta paritaria, ovvero trimestrale anche a favore del correntista -, in quanto altrimenti la norma sarebbe priva di significato;
pertanto, in tal caso, l'adeguamento può avvenire con le modalità previste dalla norma transitoria dell'art. 7 comma 2 della delibera C.I.C.R., ovvero N. 956/2022 R.G. 13 / 25
con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la successiva comunicazione per scritto alla clientela, ma non richiede un nuovo accordo scritto tra le parti come previsto dall'art. 7 comma 3 della medesima delibera.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che l'attrice ha stipulato con la il Parte_1 Controparte_1
contratto di conto corrente ordinario n. 39885.46 in data 6.12.1999, dunque in epoca antecedente alla deliberazione del C.I.C.R. precedentemente citata, e che in tale contratto, per quel che interessa in questa sede, le parti, oltre a prevedere espressamente i tassi di interessi creditori e debitori, hanno altresì pattuito la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e la capitalizzazione annuale degli interessi creditori;
tale clausola, tenuto conto di quanto sin qui evidenziato, è nulla fino all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000. Tuttavia, per quanto evidenziato supra con riferimento alla carenza di documentazione, per tale periodo non è stato possibile effettuare alcun ricalcolo.
Ancora dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla documentazione in atti, però, risulta che, successivamente all'entrata in vigore della Delibera medesima, la CP_1
si è adeguata alla nuova disciplina applicando la capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità; la medesima ha comunicato tale adeguamento alla CP_1
clientela, tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 (doc. 5 fasc.conv.).
Conseguentemente, l'applicazione dell'anatocismo con capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità, per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, risulta valida.
D'altro canto, la società attrice non ha svolto alcuna censura rispetto all'applicazione della clausola anatocistica in epoca successiva all'ulteriore intervento legislativo effettuato con l'art. 1 comma 629 legge 27 dicembre 2013, n.
147 - c.d. Legge di Stabilità 2014, con cui è stato modificato l'art. 120 comma 2°
T.U.B.; né risultano contestazioni rispetto al ricalcolo effettuato dal consulente tecnico d'ufficio - il quale ha applicato la capitalizzazione trimestrale sino al
31.12.2013 e poi quella semplice sino all'ultimo estratto conto in atti - in relazione a questo ulteriore periodo. N. 956/2022 R.G. 14 / 25
In secondo luogo, la società attrice ha sollevato numerose contestazioni con riferimento all'illegittimità delle commissioni, in particolare della commissione di massimo scoperto (c.m.s.), e delle spese diverse dagli interessi applicate dalla banca, in particolare, sub 2 l'invalida capitalizzazione trimestrale di commissioni e spese diverse dagli interessi applicate dalla banca e sub 3 l'invalida applicazione della Commissione di IM Scoperto in quanto geneticamente indeterminata e indeterminabile ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c..
In proposito, si deve premettere che, in realtà, deve ormai ritenersi superata ogni questione relativa all'elemento causale della commissione di massimo scoperto, alla luce degli interventi operati dal legislatore nel biennio 2008-2009 - ovvero del D.L.
29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio
2009, n. 2 e del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102 -, con cui si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi, nonché della pronuncia della
Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2006 n. 870, la quale ha definito la stessa come
“la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, impiegata per “riequilibrare i costi sostenuti dalla Banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”.
In disparte, quindi, ogni considerazione in ordine alla definizione ed all'astratta ammissibilità della commissione di massimo scoperto, in ossequio alle norme sulla trasparenza bancaria (dapprima l'art. 4 Legge 17 febbraio 1992 n. 154, e poi l'art. 117 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 costituente il Testo Unico Bancario), la medesima commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve anzitutto essere oggetto di pattuizione scritta: in particolare, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente, il che accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio N. 956/2022 R.G. 15 / 25
accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
Per tale ragione, considerato che nel caso di specie la commissione di massimo scoperto è stata indicata solo con riferimento alla percentuale, mentre non risultano pattuite le modalità di calcolo, il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente provveduto ad escludere la commissione di massimo scoperto dal ricalcolo.
Ancora, la società attrice ha lamentato sub 4 l'invalida applicazione della
“Commissione di pratica”, che sarebbe avvenuta - per espressa affermazione contenuta nell'atto di citazione - tra il secondo trimestre 2003 ed il primo trimestre
2004, in quanto non pattuita contrattualmente. Tale doglianza è tuttavia superata dal fatto che la ricostruzione contabile, per come evidenziato supra, ha riguardato un periodo successivo.
La società attrice, quindi, ha lamentato, sub 5, l'invalida applicazione della
Commissione sull'Accordato (CA), nel periodo dal terzo trimestre 2009 al quarto trimestre 2013, in quanto non pattuita per iscritto e, infine, sub 8, l'invalida applicazione della Commissione per Istruttoria Veloce (CIV).
A tal proposito, è noto che la disciplina delle commissioni bancarie è stata successivamente ridefinita, per come accennato supra, con il già citato D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n.
2, il quale ha espressamente previsto due forme di commissione, ovvero una commissione sull'accordato e una commissione per messa a disposizione di fondi;
nella materia sono poi intervenuti il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27 e il D.L. 24 marzo 2012 n. 29, convertito, con modificazioni in Legge 18 maggio 2012 n. 62; ed attualmente sono espressamente previste, all'art. 117-bis T.U.B. e nel Decreto C.I.C.R. del 30.6.2012 N. 956/2022 R.G. 16 / 25
la commissione sull'accordato (CA), “calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento”, la quale “non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”, e la commissione di istruttoria veloce (CIV), per il caso di sconfinamento, da intendersi sia in caso di assenza di fido che di utilizzo extra-fido,
“determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi” della Banca correlati alle attività istruttorie necessarie a consentire l'utilizzo ultra- fido o extra-fido.
In relazione a queste doglianze, la convenuta si è anzitutto difesa CP_1
evidenziando che la commissione sull'accordato (CA) era stata validamente pattuita nella lettera contratto di credito del 27.1.2014 nella misura dello 0,310% per trimestre (doc. 4 all. 7 fasc.conv.; doc. 7 all. b fasc.att.).
E tuttavia, se la commissione sull'accordato è stata concordata con la modifica delle condizioni contrattuali del 27.1.2014 significa che, fino a quella data, cioè nel periodo indicato dalla società attrice dal III trimestre 2009 al IV trimestre 2013,
l'applicazione di tale commissione è avvenuta da parte della senza che la CP_1
commissione medesima fosse stata pattuita;
ne deriva l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione su accordato, per l'importo complessivo di € 4.576,11, risultante dalla tabella econometrica prodotta dalla stessa attrice (doc. 7 all. s tabella n. 4 fasc.att.) e non specificamente contestato. Resta salva ogni valutazione sulla prescrizione, su cui si tornerà infra.
Ancora, la si è difesa evidenziando che la commissione di istruttoria veloce CP_1
(CIV) era stata al contrario validamente pattuita in misura fissa nella già citata lettera contratto di credito del 27.1.2014 (doc. 4 all. 7 fasc.conv.; doc. 7 all. b fasc.att.), nell'accordo sulla modifica delle condizioni economiche datato 9.6.2014
(cfr. doc. 4 all. 6 fasc.conv.) e nella lettera contratto di credito del 28.4.2015 (cfr. doc. 4 all. 8 fasc.conv. e doc. 7 all. c fasc.att.).
Tuttavia, la commissione di istruttoria veloce, per come emerge dalla normativa citata può essere legittimamente applicata solo a fronte dello svolgimento, da parte dell'intermediario, di un'effettiva attività istruttoria, ai cui costi la quantificazione N. 956/2022 R.G. 17 / 25
della CIV deve peraltro essere proporzionata;
in tal senso, in particolare, l'art. 4 comma 4 Decreto C.I.C.R. cit. dispone che “ai fini della quantificazione e dell'applicazione della commissione di istruttoria veloce, gli intermediari definiscono: a) procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce…; b) i costi dell'istruttoria veloce…” e, con riferimento a quest'ultimo aspetto dispone altresì che “la quantificazione è formalizzata ed adeguatamente motivata”.
Nel caso di specie, invece, la che pure ha indicato nella lettera contratto le CP_1
caratteristiche della commissione in modo corrispondente alla previsione normativa, non ha fornito detta prova. Ne deriva, anche sotto questo profilo,
l'illegittimità dell'addebito a titolo di commissione di istruttoria veloce, per un importo complessivo di € 1.240,00, quale risultante ancora dalla tabella econometrica già citata, non specificamente contestata.
L'attrice ha quindi lamentato, sub 6, l'invalida applicazione di Parte_1
interessi ultralegali come conseguenza di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in assenza dei necessari requisiti ai sensi dell'art. 118 T.U.B. e, quindi, al punto 7 dell'atto di citazione, l'invalida applicazione di interessi ultralegali come conseguenza dell'errato valore del parametro di indicizzazione, in violazione di quanto pattuito nelle già citate lettere di credito del
27.1.2014 e del 28.4.2015 ove era previsto un tasso d'interesse variabile parametrato all'euribor 1mese/360, ed ha conseguentemente richiesto la restituzione dell'importo di € 1000,48, quale risultante dalla tabella econometrica.
A tal proposito, sotto il primo profilo, si deve premettere che l'art. 118 TUB, al comma 1, prevede che “nei contratti a tempo indeterminato”, tra i quali evidentemente rientra il contratto di conto corrente, “può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo…”. E nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che già nell'originario contratto di conto corrente del
6.12.1999, le parti, alla clausola dell'art. 16, specificamente sottoscritta dal cliente, N. 956/2022 R.G. 18 / 25
hanno espressamente pattuito la possibilità per la di modificare CP_1
unilateralmente le condizioni economiche contrattuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 TUB.
Inoltre, se è pur vero che l'art. 118 comma 2 TUB dispone che “qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità…”, quindi non solo le modifiche in senso sfavorevole ma anche quelle in senso favorevole al correntista, è anche vero che “le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente”, il che significa, al contrario, che se le modifiche sono favorevoli al cliente, l'eventuale mancata comunicazione al cliente è irrilevante.
Ciò detto, sarebbe stato onere dell'attrice indicare espressamente le modifiche delle condizioni economiche ad essa sfavorevoli in relazione alle quali intendeva eccepire l'inefficacia e la conseguente operatività delle condizioni precedentemente applicate con disciplina ad essa più favorevole. In tal senso, la doglianza, nella sua genericità, risulta infondata.
Sotto il secondo profilo, analogamente, la doglianza della società attrice, invero contestata dalla appare comunque generica, in quanto le tabelle depositate CP_1
da parte attrice in allegato alla perizia di parte (tabelle econometriche nn. 1 e 2) riportano soltanto gli importi dei tassi d'interesse che sarebbero stati erroneamente applicati ma non l'importo degli interessi illegittimamente addebitati e la tabella 3, che riporta nell'ultima colonna gli “interessi da ripetere” non specifica quali siano le ragioni per cui tali interessi sarebbero stati illegittimamente applicati.
D'altronde, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio e del relativo supplemento, nella quale il “ricalcolo del saldo di c.c. è stato eseguito applicando i tassi d'interesse pattuiti tra le parti nel contratto e modificati dalla secondo le CP_1 variazioni intervenute e risultanti dagli e.c.” porta ad un risultato finale di € 506,39
a fronte di un saldo banca di € 508,73.
Ancora, al punto 9, ha lamentato l'invalida applicazione di spese Parte_1
per operazioni diverse ed interne differenti e maggiori di quelle pattuite per N. 956/2022 R.G. 19 / 25
iscritto. E tuttavia, per come evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio, il contratto di conto corrente n. 39885.46 del 6.12.1999 oggetto di causa prevede l'espressa pattuizione delle date valute, regolarmente accettata dalla cliente, e dagli atti di causa non risulta alcuna contestazione specifica in merito all'applicazione delle date valuta. Per tale ragione, il ricalcolo del saldo di conto corrente n.
39885.46 è stato eseguito applicando le valute banca.
Da ultimo, al punto 10 dell'atto di citazione, lamenta l'illegittima Parte_1
girocontazione sul conto ordinario delle competenze maturate sulle anticipazioni relative al rapporto n. 016650402 in mancanza di contrattazione scritta e, analogamente, al punto 11 dell'atto di citazione, l'illegittima girocontazione sul conto ordinario delle competenze maturate sulle anticipazioni relative al rapporto n. 029166506 in mancanza di contrattazione scritta a tutto il
26.1.2014.
È invero pacifico che l'addebito di tali competenze non è stato oggetto di valida pattuizione scritta ai sensi dell'art. 117 TUB fino alla data del 27.1.2014, data in cui le parti hanno disciplinato, con la già citata lettera contratto di credito, le condizioni economiche relative al rapporto di anticipazione contro cessione di credito n.
29166506.61. Del resto, la società attrice ha più volte richiesto la consegna della relativa documentazione contrattuale alla ai sensi dell'art. 119 TUB, CP_1
dapprima con pec in data 4.11.2020 di carattere generale (doc. 7 all. d fasc.att.) e poi, a seguito della consegna della documentazione da parte della (doc. 7 all. CP_1
e fasc.att.), in modo più specifico, con pec in data 15.2.2021 (doc. 7 all. f fasc.att.)
e, a seguito della risposta interlocutoria della (doc. 7 all. g fasc.att.), ancora, CP_1
con pec in data 11.6.2021 (doc. 1 fasc.att.), senza ottenere la consegna di alcun documento contrattuale riferibile ai conti anticipi avente data antecedente al
27.1.2014.
La si è difesa sul punto evidenziando che, trattandosi di conti anticipo, CP_1
collegati al rapporto principale di conto corrente, le cui competenze venivano girocontate sul conto principale, dovevano ritenersi applicabili le stesse condizioni N. 956/2022 R.G. 20 / 25
economiche previste per il rapporto principale, concordate per scritto con tale contratto sin dall'1.6.1999.
E tuttavia, resta il dato di fatto che, oltre alle condizioni economiche, non risultano in atti neanche le movimentazioni dei conti anticipi;
in tale contesto, la società attrice, cliente correntista dell'istituto di credito, si è invero adoperata per fornire la prova documentale delle proprie allegazioni, mediante il ricorso agli strumenti predisposti al riguardo dall'ordinamento, ed ha posto in essere le attività necessarie per procurarsi la documentazione necessaria a tal fine, senza riuscirvi perché la con riferimento ai conti anticipo in questione, è rimasta inerte rispetto a tutte CP_1
le richieste. Alla luce di quanto precede, si deve ritenere provato, in via presuntiva, il fatto che le parti non abbiano stipulato per scritto gli originari contratti riferiti ai conti anticipi, ma abbiano provveduto alla loro regolamentazione per scritto solo a partire dal 27.1.2014; in questa prospettiva, mancando tutti gli estratti conto, che non sono mai stati trasmessi dalla neanche a seguito delle richieste ex art. CP_1
119 TUB, non vi è la possibilità di verificare se effettivamente ai conti anticipi in questione siano state applicate le stesse condizioni economiche del conto corrente principale e, in ogni caso, non vi è la possibilità di ricostruire l'andamento del rapporto al fine di verificare la correttezza dei periodici giroconti sul conto corrente principale.
Ciò detto, per come evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio, l'addebito delle competenze relative al conto anticipi n. 016650402 per l'importo complessivo di € 61.707,48, per il quale manca ogni pattuizione scritta ai sensi dell'art. 117
TUB, è comunque avvenuto in epoca antecedente all'anno 2008; pertanto tale addebito non influisce sul ricalcolo del saldo di conto corrente ordinario n.
39885.46.
Altro è a dirsi con riferimento all'addebito di ulteriori competenze, indicate dalla società attrice come competenze maturate sulle anticipazioni relative al rapporto n.
29166506.61 per un valore complessivo di € 99.759,13 ma in realtà, per come risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, girocontate da diversi conti anticipi a partire dal 2006. In relazione a tale rapporto risultano illegittimamente addebitate N. 956/2022 R.G. 21 / 25
nel periodo successivo all'1.1.2009 competenze per € 75.628,43. E tali competenze devono dunque essere oggetto di restituzione da parte della a favore della CP_1
Parte_1
Come accennato supra, in relazione alle domande di accertamento delle nullità contrattuali ed alla conseguente richiesta di restituzione di somme illegittimamente addebitate, la convenuta ha poi eccepito la prescrizione relativamente alla CP_1
richiesta di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate in epoca antecedente al 18.11.2011, cioè in epoca antecedente al decennio dal primo atto interruttivo della prescrizione, costituito dal reclamo in data 18.11.2021 (doc. 3 fasc.att.), evidenziando che il conto era affidato solo dal 27.1.2014 e che, quindi, tutte le rimesse precedenti a tale data dovevano ritenersi solutorie, cioè dovevano essere considerate pagamenti, e che la relativa azione di ripetizione era prescritta.
L'attrice ha, a sua volta, replicato che, in realtà, il conto risultava affidato, per come emergente dalle segnalazioni in Centrale dei Rischi effettuate dalla con ciò CP_1
sostenendo che per le rimesse effettuate intra-fido non operava alcuna prescrizione.
A proposito della decorrenza del termine di prescrizione, all'esito di un ampio dibattito, la giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, 2 dicembre 2010, n.
24418), partendo dalla considerazione che il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito può sorgere solo ove tale pagamento esista e sia ben individuabile, ha evidenziato che, in linea di principio, il termine di prescrizione non può che iniziare a decorrere dalla data del pagamento stesso;
in questa prospettiva, ha quindi affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente (ma analoghe considerazioni possono essere svolte per qualsiasi azione di ripetizione di indebito relativa ad interessi e spese addebitate nel corso di un rapporto bancario di conto corrente), è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista - perché effettuati su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento N. 956/2022 R.G. 22 / 25
concesso dalla banca con l'apertura di credito - e dunque non siano qualificabili come “pagamenti”, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, allorquando, a seguito della richiesta di restituzione del saldo finale da parte della si verifica quello che può essere definito “pagamento” CP_1
da parte del cliente;
tuttavia, ha anche aggiunto che, viceversa, nel caso in cui nell'ambito del rapporto in questione siano stati effettuati dei versamenti su un conto “scoperto”, ovvero dei versamenti in assenza di apertura di credito a favore del correntista oppure dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra-fido) - aventi funzione solutoria e qualificabili come veri e propri “pagamenti” -, la prescrizione decorre dai singoli pagamenti.
Secondo la giurisprudenza più recente, poi, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cassazione civile, sez. V, 22 febbraio 2018, n. 4372; e da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. un., 13 giugno
2019, n. 15895). In questa stessa prospettiva, grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto;
e poiché per il contratto d'apertura di credito è richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova dell'esistenza dell'affidamento deve essere fornita tramite la necessaria produzione in giudizio del relativo documento contrattuale, non potendo la stessa essere fondata su altre “prove indirette”, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo N. 956/2022 R.G. 23 / 25
debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, o altro (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 30 ottobre 2018, n. 27704).
Applicando questi principi, dalla consulenza tecnica d'ufficio, rectius dal supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, nel quale è stato indicato come atto interruttivo della prescrizione il reclamo avanzato dalla in data Parte_1
11.6.2021, il dies a quo del decorso della prescrizione è quello dell'11.6.2011.
In conclusione, tenuto conto di quanto precede, sulla base di quanto risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio e del relativo supplemento, dovendosi utilizzare l'ipotesi di ricalcolo A.bis), il quale tiene conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi solo nel periodo tra il 30.6.2000 ed il 31.12.2013 e del decorso della prescrizione a partire dall'11.6.2011, a fronte di un saldo banca di € 508,73, il saldo finale ricalcolato è pari ad € 506,39.
Tuttavia, per come evidenziato supra, a tale importo devono essere ulteriormente aggiunti gli importi precedentemente calcolati con riferimento alla Commissione su
Accordato ed alla Commissione di Istruttoria Veloce nonché l'importo derivante dalla girocontazione in epoca successiva all'1.1.2009, nei limiti in cui tali importi siano ripetibili perché non coperti dalla prescrizione. In tal senso, tenuto conto di quanto evidenziato con riferimento alla decorrenza della prescrizione a partire dall'1.6.2011, alla luce delle tabelle allegate alla consulenza tecnica di parte attrice, devono essere aggiunti € 1.590,95 per Commissione su Accordato, € 1.240,00 per
Commissione di Istruttoria Veloce ed € 25.235,53 quale girocontazione in epoca successiva all'1.1.2009 (tabella 7 doc. 7 all. s fasc.att.), per complessivi € 28.066,48
(€ 1.590,95 + € 1.240,00 + € 25.235,53 = € 28.066,48).
Dunque, l'importo totale delle somme dovute dalla Controparte_1 alla ammonta ad € 28.572,87 (€ 506,39 + € 28.066,48 =
[...] Parte_1
28.572,87).
Su tale somma sono dovuti gli interessi, al tasso legale, dalla data della chiusura del conto al saldo finale.
* * * * * * * N. 956/2022 R.G. 24 / 25
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, la convenuta deve essere Controparte_1
condannata a rimborsare all'attrice le spese di lite da essa Parte_1
sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo liquidato di €
28.572,87, rientrante nello scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento -.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico di
[...]
Controparte_1
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara l'illegittimità dell'applicazione della Commissione su Accordato e della
Commissione di Istruttoria Veloce;
dichiara l'illegittimità del giroconto delle competenze maturate sul conto anticipi
029166506; per l'effetto, condanna a pagare a Controparte_1 la somma di € 28.572,87, oltre interessi, al tasso legale, dalla Parte_1
chiusura del conto al saldo;
condanna altresì a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 N. 956/2022 R.G. 25 / 25
le spese di lite, che liquida in € 786,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso Pt_1
professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico della Controparte_1
[...]
Siena, 28 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 956/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 P.IVA_1
allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco Dagnino, dall'Avv. Nicola
Giliberti e dall'Avv. Michele Mennoia, elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi ultimi, in Milano, Via dell'Annunciata n. 23/4
ATTRICE contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fabio AN, presso il cui studio in Pistoia, Piazza Papa Giovanni
XXIII n. 3, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 29.5.2024, per , l'Avv. Francesco Dagnino e l'Avv. Michele Mennoia Parte_1
insistono affinché l'ill.mo Giudice adito voglia accogliere le conclusioni come da N. 956/2022 R.G. 2 / 25
foglio di p.c. allegato e che qui di seguito si trascrivono;
“CONCLUSIONI Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito:
1. accertare e dichiarare
l'invalidità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi operata dalla al rapporto di Conto Corrente per i motivi dedotti in narrativa sub par. 1 e CP_1
per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di Euro 1.895,22 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
2. accertare e dichiarare l'invalidità della capitalizzazione trimestrale di commissioni e spese diverse dagli interessi operata dalla al CP_1
rapporto di Conto Corrente per i motivi dedotti in narrativa sub par. 2 e per
l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di Euro 379,30 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione delle
Commissioni di IM Scoperto operata dalla al rapporto di Conto CP_1
Corrente per i motivi dedotti in narrativa sub par. 3 e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di della somma di Euro 2.961,65 CP_1 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
4. accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione della Commissione di Pratica operata dalla Banca al rapporto di Conto Corrente per i motivi dedotti in narrativa sub par. 4 e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di CP_1
della somma di Euro 245,00 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della Parte_1
diversa somma ritenuta di giustizia;
5. accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione della Commissione sull'Accordato limitatamente al periodo dal terzo trimestre 2009 al quarto trimestre 2013 entrambi compresi operata dalla al rapporto di Conto Corrente per i motivi dedotti in narrativa sub par. 5 e CP_1
per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di Euro 4.576,11 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
6. accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione di interessi ultralegali quale conseguenza: i) delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali operate dalla al rapporto di Conto Corrente per i CP_1
motivi dedotti in narrativa sub par. 6; ii) ovvero dell'errato valore del parametro di N. 956/2022 R.G. 3 / 25
indicizzazione utilizzato per l'applicazione degli interessi ultralegali operato dalla al rapporto di Conto Corrente per i motivi dedotti in narrativa sub par.
7. CP_1
Per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di Euro 1.000,48 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
7. accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione delle Commissioni di Istruttoria Veloce operata dalla Banca al rapporto di Conto
Corrente per i motivi dedotti in narrativa sub par. 8 e per l'effetto condannare la stessa Banca al pagamento in favore di della somma di Euro 1.240,00 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
8. accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione dei costi per operazioni diverse ed interne operata dalla al rapporto di Conto Corrente per i motivi CP_1
dedotti in narrativa sub par. 9 e per l'effetto condannare la stessa al CP_1
pagamento in favore di della somma di Euro 25.782,66 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
9. accertare e dichiarare l'illegittima girocontazione sul Conto Corrente n. 39885.46 delle competenze maturate sulle anticipazioni relative al rapporto n. 016650402 operata dalla per i motivi dedotti in narrativa sub par. 10 e per l'effetto condannare CP_1
la stessa al pagamento in favore di della somma di Euro CP_1 Parte_1
61.707,48 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
10. accertare e dichiarare l'illegittima girocontazione sul Conto Corrente
n. 39885.46 delle competenze maturate sulle anticipazioni relative al rapporto n.
029166506 operata dalla per i motivi dedotti in narrativa sub par. 11 e per CP_1
l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di Euro 99.759,13 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge”; per l'Avv. Fabio AN precisa Controparte_1 come segue le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente, perché inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le azioni e le domande tutte N. 956/2022 R.G. 4 / 25
proposte dalla società con atto di citazione notificato alla Parte_1 [...]
in data 11/04/2022, per le eccezioni, ivi inclusa Controparte_1
quella di prescrizione, ed i motivi tutti proposti dalla medesima convenuta. CP_1
Vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'11.4.2022, conveniva Parte_1
dinanzi al Tribunale di Siena;
esponeva di Controparte_1
avere stipulato in data 6.12.1998 con il Controparte_1
contratto di conto corrente n. 39885.46, del quale aveva ottenuto dalla solo CP_1
parte della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 comma 4° TUB;
sosteneva, sulla base di una relazione tecnica di parte, che il contratto presentava delle condizioni illegittime:
1. l'invalida capitalizzazione degli interessi come conseguenza del mancato adeguamento della relativa clausola contrattuale alla delibera CICR del 9.2.2000; 2. l'invalida capitalizzazione trimestrale di commissioni e spese diverse dagli interessi applicate dalla banca;
3. l'invalida applicazione della Commissione di IM Scoperto in quanto geneticamente indeterminata e indeterminabile ex art. 1346 e 1418 c.c.; 4. l'invalida applicazione della “Commissione di pratica” non pattuita contrattualmente.; 5. l'invalida applicazione, dal terzo trimestre 2009 al quarto trimestre 2013 entrambi compresi, della Commissione sull'accordato non pattuita per iscritto;
6. l'invalida applicazione di interessi ultralegali come conseguenza di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in assenza dei necessari requisiti ai sensi dell'art. 118
T.U.B.; 7. l'invalida applicazione di interessi ultralegali come conseguenza dell'errato valore del parametro di indicizzazione;
8. l'invalida applicazione della
Commissione per Istruttoria Veloce (CIV);
9. l'invalida applicazione di spese per operazioni diverse ed interne differenti e maggiori di quelle pattuite per iscritto;
10.
l'illegittima girocontazione sul conto ordinario delle competenze maturate sulle anticipazioni relative al rapporto n. 016650402 in mancanza di contrattazione scritta;
11. l'illegittima girocontazione sul conto ordinario delle competenze maturate sulle anticipazioni relative al rapporto n. 029166506 in mancanza di N. 956/2022 R.G. 5 / 25
contrattazione scritta a tutto il 26.1.2014; concludeva chiedendo di accertare le nullità lamentate e, per l'effetto, di condannare la alla restituzione delle CP_1
somme illegittimamente addebitate, con vittoria di spese.
La convenuta si costituiva il 29.7.2022, in Controparte_1
vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al
20.9.2022 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c.; eccepiva preliminarmente la prescrizione delle rimesse effettuate prima del 18.11.2011 (dieci anni prima del reclamo del 18.11.2021) e l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di meri addebiti nonché la mancanza di prova e, nel merito, sosteneva che le doglianze attoree erano infondate, con riferimento alla capitalizzazione trimestrale in quanto tale capitalizzazione era stata riconosciuta lecita in condizioni di reciprocità con
Delibera CICR del 9 Febbraio 2000, con riferimento alla commissione di massimo scoperto in quanto espressamente prevista e regolata in tutti gli aspetti, con riferimento alle altre commissioni, agli interessi ultralegali, allo ius variandi ed alle spese in quanto espressamente pattuiti, con riferimento alle girocontazioni in quanto derivanti dai movimenti sui conti anticipi, ai quali si estendevano le condizioni contrattuali del conto principale;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 20.9.2022 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio contabile disposta dal Giudice con ordinanza del
31.1.2033.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 29.5.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE N. 956/2022 R.G. 6 / 25
L'attrice .p.A. ha proposto una domanda di accertamento della nullità Parte_2
di un contratto di conto corrente, di rideterminazione del relativo saldo e di restituzione degli addebiti illegittimi.
La domanda è procedibile, in quanto, prima dell'introduzione del processo, è stato espletato, ancorché con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 per le cause in materia di contratti bancari (docc. 5 e 6 fasc.att.).
Rinviando al prosieguo ogni considerazione sull'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla in quanto comunque attinente al merito della CP_1
controversia, deve essere anzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, perché relativa ad addebiti anziché a pagamenti, sollevato in via pregiudiziale dalla convenuta in relazione alla domanda CP_1
attorea.
In realtà, per come anche recentemente evidenziato in giurisprudenza, sussiste, in capo al correntista, l'interesse all'accertamento giudiziale, anche prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche (ma analoghe considerazioni possono essere svolte per qualsiasi tipo di nullità contrattuale) e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 5 settembre 2018, n. 21646); a maggior ragione, deve ritenersi sussistente tale interesse in caso di conto corrente ormai chiuso.
Irrilevante è poi il fatto che l'attrice abbia fatto riferimento agli addebiti, piuttosto che ai pagamenti, in quanto il diritto alla ripetizione riguarda, in generale, tutte le somme che sono state illegittimamente addebitate e tale ripetizione viene esercitata attraverso l'esclusione di tali somme dal ricalcolo del rapporto dare-avere e, N. 956/2022 R.G. 7 / 25
eventualmente, in caso di saldo positivo a favore del cliente, tramite la restituzione delle somme risultanti a saldo;
la distinzione tra versamenti solutori (veri e propri pagamenti) e ripristinatori è sotto questo profilo irrilevante.
Passando dunque al merito della controversia, sempre preliminarmente, la CP_1
ha poi eccepito la mancanza di prova delle doglianze sollevate dall'attrice, evidenziando che l'attrice medesima non aveva prodotto, con riferimento ai conti anticipi, né i documenti contrattuali né gli estratti conto, in violazione dell'onere della prova su di essa gravante.
A tal proposito, è noto che nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 13 novembre 2003
n. 17146; in senso sostanzialmente conforme, cfr. altresì Cassazione civile, sez. III,
17 marzo 2006 n. 5896) e che deve naturalmente essere fornita solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 25 gennaio 2011 n. 1734), incombendo poi sull'accipiens la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 1997 n.
7027). In questo senso, secondo la prevalente giurisprudenza, il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa ed ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 6480) e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23 ottobre 2017, n. 24948).
Nel caso di specie, peraltro, l'attrice ha prodotto il contratto di conto corrente del
6.12.1999 ed i contratti di apertura di credito del 27.1.2014 e 27.4.2015 (docc. 7 N. 956/2022 R.G. 8 / 25
lett. a), b), c) fasc.att.) nonché larga parte degli estratti conto e degli scalari (docc. 7 lett. l), m), n) fasc.att.) relativi al rapporto in oggetto;
la a sua volta, ha CP_1
dichiarato che il conto è stato affidato solo a partire dal citato contratto del
27.1.2014.
A fronte di ciò, da un lato, si deve considerare che il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, giacché nel nostro ordinamento vige il principio di acquisizione, secondo cui, le risultanze istruttorie, comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4806; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. II, 4 giugno
2018, n. 14284).
Dall'altro lato, si deve rilevare che, come evidenziato in giurisprudenza, in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2023, n. 22290) e che, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (cfr. Cassazione civile, sez.
I, 27 dicembre 2022, n. 37800). N. 956/2022 R.G. 9 / 25
Ciò detto, come accennato, è pacifico e documentalmente provato che Parte_1
ha stipulato con in data 6.12.1999,
[...] Controparte_1
un contratto di conto corrente di corrispondenza, portante il n. 39885.46 (doc. 7 lett.
a) fasc.att.).
Le condizioni pattuite con tale contratto sono state successivamente modificate, per come risultante dalle lettere di modifica delle condizioni economiche applicate al conto corrente in data 30.12.2013, 10.2.2014, 7.4.2014 e 9.6.2014.
In relazione al rapporto contrattuale in questione sono state poi stipulati dei contratti di aperture di credito, in data 27.1.2014, 28.4.2015 (docc. 7 lett. b) e c) fasc.att.) e 2.12.2016.
Inoltre, al rapporto contrattuale in esame sono risultati collegati anche due conti anticipi, il conto n. 016650402 ed il conto n. 29166506, sui quali si avrà modo di tornare più approfonditamente infra, espressamente regolati a partire dal contratto del 27.1.2014.
Tenuto conto di quanto evidenziato supra sull'onere della prova, nel caso di specie, considerato che - per come evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio - la documentazione contabile in atti risulta incompleta nel periodo intermedio dall'1.1.2007 al 31.12.2008, tale da inficiare l'attendibilità della ricostruzione dei rapporti di dare e avere, in mancanza di ulteriori elementi di prova tali da sopperire alle carenze documentali in questione, il ricalcolo del saldo di conto corrente è stato eseguito utilizzando il saldo iniziale dell'estratto conto più risalente per il quale vi è continuità negli estratti, nello specifico gli estratti conto e gli scalari dal 2.1. 2009 al
25.1.2019.
In questo quadro, come detto, la correntista attrice ha anzitutto lamentato, al punto
1 dell'atto di citazione, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione dell'art. 1283 c.c., come conseguenza del mancato adeguamento della relativa clausola contrattuale alla delibera CICR del 9.2.2000.
In proposito, è invero noto che la giurisprudenza degli anni '80 affermava il principio per cui era da considerarsi legittima nei contratti di conto corrente N. 956/2022 R.G. 10 / 25
bancario la capitalizzazione degli interessi per periodi inferiori al semestre perché nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, l'anatocismo costituiva, per effetto del comportamento della generalità dei consociati e dell'elemento soggettivo della opinio juris, un uso normativo ai sensi dell'art. 8 delle disposizioni preliminari al codice civile, la cui applicazione doveva dunque considerarsi legittima ai sensi dell'art. 1283 c.c.. È però altrettanto noto che la Cassazione, con alcune pronunce del 1999 (cfr. in particolare Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374;
Cassazione civile, sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096; Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 1999, n. 3845; Cassazione civile, sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507), ha cambiato radicalmente indirizzo e, partendo dalla constatazione che l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dalla legge appariva più oggetto di una affermazione basata su un incontrollabile dato di comune esperienza che di una convincente dimostrazione, ha affermato che, in materia bancaria, la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente non costituisce un uso normativo, ma un mero uso negoziale, con la conseguente nullità della relativa pattuizione, in quanto contrastante con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c..
In questo mutato quadro giurisprudenziale è poi intervenuto il legislatore che, con l'art. 25 D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha modificato l'art. 120 TUB e, al comma 3°, ha fatto salve le pregresse pattuizioni anatocistiche mentre, al comma 2°, ha previsto, per il futuro, che le modalità con cui potevano essere prodotti interessi sugli interessi venissero determinate con delibera del C.I.C.R. - Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.
Successivamente, la norma dell'art. 25 comma 3° D.Lgs. 342/1999 indicata supra, chiaramente dettata allo scopo di risolvere in via legislativa le molteplici problematiche che il mutato orientamento giurisprudenziale aveva sollevato nei rapporti tra le banche e la clientela, è stata tuttavia dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 17 ottobre 2000 n. 425 in riferimento all'art. 76
Cost. per mancato rispetto della legge delega. N. 956/2022 R.G. 11 / 25
Ed a quel punto, essendosi ricreata la medesima situazione normativa vigente prima della novella normativa, in giurisprudenza si è ribadito il nuovo indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2002 n.
4490; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095) affermando che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 ottobre 2000
n. 425, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, terzo comma, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. di cui al secondo comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c..
Nel frattempo, il C.I.C.R., con la Delibera del 9.2.2000, oltre a consentire, all'art. 6, per i nuovi contratti, la possibilità di pattuire la capitalizzazione degli interessi, purché con la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito e con clausola specificamente approvata per scritto, all'art. 7, ha dettato una disciplina transitoria con riferimento ai contratti stipulati in precedenza, prevedendo la possibilità del loro adeguamento alla nuova disciplina;
in particolare, il C.I.C.R. ha previsto l'adeguamento delle condizioni contrattuali alla nuova disciplina, e dunque l'applicazione della capitalizzazione trimestrale in condizione di reciprocità, cioè sia per gli interessi passivi che per quelli passivi, disponendo, al comma 2 dell'art. 7, che tale adeguamento, ove non peggiorativo per il cliente, potesse avvenire in via generale con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, con la comunicazione al cliente entro il 30.12.2000; viceversa, al comma 3 dell'art. 7, in caso di condizioni peggiorative, ha richiesto la stipulazione di un nuovo accordo.
Secondo un'interpretazione, seguita anche da parte della giurisprudenza (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 21 ottobre 2019 n. 26779), la sentenza della Corte N. 956/2022 R.G. 12 / 25
Costituzionale ricordata supra avrebbe fatto venir meno la norma sulla cui base il
C.I.C.R. aveva adottato la delibera in questione e, dunque, l'art. 7 della delibera citata non potrebbe trovare applicazione, cosicché, al fine di poter applicare l'anatocismo con pari periodicità, sarebbe sempre necessario un nuovo accordo tra le parti;
in ogni caso, dovendosi considerare che le clausole anatocistiche contrattualmente previste fino a quel momento (con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e con capitalizzazione annuale degli interessi attivi) erano nulle e che pertanto non era dovuta alcuna capitalizzazione, l'adeguamento consistente nell'applicazione della capitalizzazione con periodicità trimestrale in condizioni di reciprocità avrebbe costituito sempre un peggioramento e, come tale, avrebbe dovuto essere oggetto di una pattuizione espressa.
In realtà, però, come evidenziato da altra parte della giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11 marzo 2019, n. 6987), la dichiarazione di incostituzionalità non ha riguardato il comma 2° dell'art. 25 D.Lgs. 342/1999 e, conseguentemente, non ha privato di base normativa la delibera del C.I.C.R.. Anzi, successivamente, la Corte
Costituzionale, con sentenza 12 ottobre 2007, n. 341, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 comma 2 D.lgs. 342/1999, sollevata, con riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 cost., nella parte in cui, modificando l'art. 120 T.U.B., ha attribuito al C.I.C.R. il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione dell'anatocismo.
Inoltre, la modifica delle condizioni contrattuali effettuata con l'inserimento della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi non può essere ritenuta peggiorativa, posto che il relativo raffronto deve essere effettuato tra le condizioni applicate prima della delibera C.I.C.R. 9.2.2000 - nelle quali, come detto, era prevista una diversa periodicità di capitalizzazione, trimestrale a favore della e annuale a favore del correntista - e quelle applicate dopo tale delibera CP_1
- nelle quali, invece, la capitalizzazione è divenuta paritaria, ovvero trimestrale anche a favore del correntista -, in quanto altrimenti la norma sarebbe priva di significato;
pertanto, in tal caso, l'adeguamento può avvenire con le modalità previste dalla norma transitoria dell'art. 7 comma 2 della delibera C.I.C.R., ovvero N. 956/2022 R.G. 13 / 25
con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la successiva comunicazione per scritto alla clientela, ma non richiede un nuovo accordo scritto tra le parti come previsto dall'art. 7 comma 3 della medesima delibera.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che l'attrice ha stipulato con la il Parte_1 Controparte_1
contratto di conto corrente ordinario n. 39885.46 in data 6.12.1999, dunque in epoca antecedente alla deliberazione del C.I.C.R. precedentemente citata, e che in tale contratto, per quel che interessa in questa sede, le parti, oltre a prevedere espressamente i tassi di interessi creditori e debitori, hanno altresì pattuito la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e la capitalizzazione annuale degli interessi creditori;
tale clausola, tenuto conto di quanto sin qui evidenziato, è nulla fino all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000. Tuttavia, per quanto evidenziato supra con riferimento alla carenza di documentazione, per tale periodo non è stato possibile effettuare alcun ricalcolo.
Ancora dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla documentazione in atti, però, risulta che, successivamente all'entrata in vigore della Delibera medesima, la CP_1
si è adeguata alla nuova disciplina applicando la capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità; la medesima ha comunicato tale adeguamento alla CP_1
clientela, tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 (doc. 5 fasc.conv.).
Conseguentemente, l'applicazione dell'anatocismo con capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità, per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, risulta valida.
D'altro canto, la società attrice non ha svolto alcuna censura rispetto all'applicazione della clausola anatocistica in epoca successiva all'ulteriore intervento legislativo effettuato con l'art. 1 comma 629 legge 27 dicembre 2013, n.
147 - c.d. Legge di Stabilità 2014, con cui è stato modificato l'art. 120 comma 2°
T.U.B.; né risultano contestazioni rispetto al ricalcolo effettuato dal consulente tecnico d'ufficio - il quale ha applicato la capitalizzazione trimestrale sino al
31.12.2013 e poi quella semplice sino all'ultimo estratto conto in atti - in relazione a questo ulteriore periodo. N. 956/2022 R.G. 14 / 25
In secondo luogo, la società attrice ha sollevato numerose contestazioni con riferimento all'illegittimità delle commissioni, in particolare della commissione di massimo scoperto (c.m.s.), e delle spese diverse dagli interessi applicate dalla banca, in particolare, sub 2 l'invalida capitalizzazione trimestrale di commissioni e spese diverse dagli interessi applicate dalla banca e sub 3 l'invalida applicazione della Commissione di IM Scoperto in quanto geneticamente indeterminata e indeterminabile ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c..
In proposito, si deve premettere che, in realtà, deve ormai ritenersi superata ogni questione relativa all'elemento causale della commissione di massimo scoperto, alla luce degli interventi operati dal legislatore nel biennio 2008-2009 - ovvero del D.L.
29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio
2009, n. 2 e del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102 -, con cui si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi, nonché della pronuncia della
Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2006 n. 870, la quale ha definito la stessa come
“la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, impiegata per “riequilibrare i costi sostenuti dalla Banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”.
In disparte, quindi, ogni considerazione in ordine alla definizione ed all'astratta ammissibilità della commissione di massimo scoperto, in ossequio alle norme sulla trasparenza bancaria (dapprima l'art. 4 Legge 17 febbraio 1992 n. 154, e poi l'art. 117 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 costituente il Testo Unico Bancario), la medesima commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve anzitutto essere oggetto di pattuizione scritta: in particolare, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente, il che accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio N. 956/2022 R.G. 15 / 25
accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
Per tale ragione, considerato che nel caso di specie la commissione di massimo scoperto è stata indicata solo con riferimento alla percentuale, mentre non risultano pattuite le modalità di calcolo, il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente provveduto ad escludere la commissione di massimo scoperto dal ricalcolo.
Ancora, la società attrice ha lamentato sub 4 l'invalida applicazione della
“Commissione di pratica”, che sarebbe avvenuta - per espressa affermazione contenuta nell'atto di citazione - tra il secondo trimestre 2003 ed il primo trimestre
2004, in quanto non pattuita contrattualmente. Tale doglianza è tuttavia superata dal fatto che la ricostruzione contabile, per come evidenziato supra, ha riguardato un periodo successivo.
La società attrice, quindi, ha lamentato, sub 5, l'invalida applicazione della
Commissione sull'Accordato (CA), nel periodo dal terzo trimestre 2009 al quarto trimestre 2013, in quanto non pattuita per iscritto e, infine, sub 8, l'invalida applicazione della Commissione per Istruttoria Veloce (CIV).
A tal proposito, è noto che la disciplina delle commissioni bancarie è stata successivamente ridefinita, per come accennato supra, con il già citato D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n.
2, il quale ha espressamente previsto due forme di commissione, ovvero una commissione sull'accordato e una commissione per messa a disposizione di fondi;
nella materia sono poi intervenuti il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27 e il D.L. 24 marzo 2012 n. 29, convertito, con modificazioni in Legge 18 maggio 2012 n. 62; ed attualmente sono espressamente previste, all'art. 117-bis T.U.B. e nel Decreto C.I.C.R. del 30.6.2012 N. 956/2022 R.G. 16 / 25
la commissione sull'accordato (CA), “calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento”, la quale “non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”, e la commissione di istruttoria veloce (CIV), per il caso di sconfinamento, da intendersi sia in caso di assenza di fido che di utilizzo extra-fido,
“determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi” della Banca correlati alle attività istruttorie necessarie a consentire l'utilizzo ultra- fido o extra-fido.
In relazione a queste doglianze, la convenuta si è anzitutto difesa CP_1
evidenziando che la commissione sull'accordato (CA) era stata validamente pattuita nella lettera contratto di credito del 27.1.2014 nella misura dello 0,310% per trimestre (doc. 4 all. 7 fasc.conv.; doc. 7 all. b fasc.att.).
E tuttavia, se la commissione sull'accordato è stata concordata con la modifica delle condizioni contrattuali del 27.1.2014 significa che, fino a quella data, cioè nel periodo indicato dalla società attrice dal III trimestre 2009 al IV trimestre 2013,
l'applicazione di tale commissione è avvenuta da parte della senza che la CP_1
commissione medesima fosse stata pattuita;
ne deriva l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione su accordato, per l'importo complessivo di € 4.576,11, risultante dalla tabella econometrica prodotta dalla stessa attrice (doc. 7 all. s tabella n. 4 fasc.att.) e non specificamente contestato. Resta salva ogni valutazione sulla prescrizione, su cui si tornerà infra.
Ancora, la si è difesa evidenziando che la commissione di istruttoria veloce CP_1
(CIV) era stata al contrario validamente pattuita in misura fissa nella già citata lettera contratto di credito del 27.1.2014 (doc. 4 all. 7 fasc.conv.; doc. 7 all. b fasc.att.), nell'accordo sulla modifica delle condizioni economiche datato 9.6.2014
(cfr. doc. 4 all. 6 fasc.conv.) e nella lettera contratto di credito del 28.4.2015 (cfr. doc. 4 all. 8 fasc.conv. e doc. 7 all. c fasc.att.).
Tuttavia, la commissione di istruttoria veloce, per come emerge dalla normativa citata può essere legittimamente applicata solo a fronte dello svolgimento, da parte dell'intermediario, di un'effettiva attività istruttoria, ai cui costi la quantificazione N. 956/2022 R.G. 17 / 25
della CIV deve peraltro essere proporzionata;
in tal senso, in particolare, l'art. 4 comma 4 Decreto C.I.C.R. cit. dispone che “ai fini della quantificazione e dell'applicazione della commissione di istruttoria veloce, gli intermediari definiscono: a) procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce…; b) i costi dell'istruttoria veloce…” e, con riferimento a quest'ultimo aspetto dispone altresì che “la quantificazione è formalizzata ed adeguatamente motivata”.
Nel caso di specie, invece, la che pure ha indicato nella lettera contratto le CP_1
caratteristiche della commissione in modo corrispondente alla previsione normativa, non ha fornito detta prova. Ne deriva, anche sotto questo profilo,
l'illegittimità dell'addebito a titolo di commissione di istruttoria veloce, per un importo complessivo di € 1.240,00, quale risultante ancora dalla tabella econometrica già citata, non specificamente contestata.
L'attrice ha quindi lamentato, sub 6, l'invalida applicazione di Parte_1
interessi ultralegali come conseguenza di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in assenza dei necessari requisiti ai sensi dell'art. 118 T.U.B. e, quindi, al punto 7 dell'atto di citazione, l'invalida applicazione di interessi ultralegali come conseguenza dell'errato valore del parametro di indicizzazione, in violazione di quanto pattuito nelle già citate lettere di credito del
27.1.2014 e del 28.4.2015 ove era previsto un tasso d'interesse variabile parametrato all'euribor 1mese/360, ed ha conseguentemente richiesto la restituzione dell'importo di € 1000,48, quale risultante dalla tabella econometrica.
A tal proposito, sotto il primo profilo, si deve premettere che l'art. 118 TUB, al comma 1, prevede che “nei contratti a tempo indeterminato”, tra i quali evidentemente rientra il contratto di conto corrente, “può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo…”. E nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che già nell'originario contratto di conto corrente del
6.12.1999, le parti, alla clausola dell'art. 16, specificamente sottoscritta dal cliente, N. 956/2022 R.G. 18 / 25
hanno espressamente pattuito la possibilità per la di modificare CP_1
unilateralmente le condizioni economiche contrattuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 TUB.
Inoltre, se è pur vero che l'art. 118 comma 2 TUB dispone che “qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità…”, quindi non solo le modifiche in senso sfavorevole ma anche quelle in senso favorevole al correntista, è anche vero che “le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente”, il che significa, al contrario, che se le modifiche sono favorevoli al cliente, l'eventuale mancata comunicazione al cliente è irrilevante.
Ciò detto, sarebbe stato onere dell'attrice indicare espressamente le modifiche delle condizioni economiche ad essa sfavorevoli in relazione alle quali intendeva eccepire l'inefficacia e la conseguente operatività delle condizioni precedentemente applicate con disciplina ad essa più favorevole. In tal senso, la doglianza, nella sua genericità, risulta infondata.
Sotto il secondo profilo, analogamente, la doglianza della società attrice, invero contestata dalla appare comunque generica, in quanto le tabelle depositate CP_1
da parte attrice in allegato alla perizia di parte (tabelle econometriche nn. 1 e 2) riportano soltanto gli importi dei tassi d'interesse che sarebbero stati erroneamente applicati ma non l'importo degli interessi illegittimamente addebitati e la tabella 3, che riporta nell'ultima colonna gli “interessi da ripetere” non specifica quali siano le ragioni per cui tali interessi sarebbero stati illegittimamente applicati.
D'altronde, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio e del relativo supplemento, nella quale il “ricalcolo del saldo di c.c. è stato eseguito applicando i tassi d'interesse pattuiti tra le parti nel contratto e modificati dalla secondo le CP_1 variazioni intervenute e risultanti dagli e.c.” porta ad un risultato finale di € 506,39
a fronte di un saldo banca di € 508,73.
Ancora, al punto 9, ha lamentato l'invalida applicazione di spese Parte_1
per operazioni diverse ed interne differenti e maggiori di quelle pattuite per N. 956/2022 R.G. 19 / 25
iscritto. E tuttavia, per come evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio, il contratto di conto corrente n. 39885.46 del 6.12.1999 oggetto di causa prevede l'espressa pattuizione delle date valute, regolarmente accettata dalla cliente, e dagli atti di causa non risulta alcuna contestazione specifica in merito all'applicazione delle date valuta. Per tale ragione, il ricalcolo del saldo di conto corrente n.
39885.46 è stato eseguito applicando le valute banca.
Da ultimo, al punto 10 dell'atto di citazione, lamenta l'illegittima Parte_1
girocontazione sul conto ordinario delle competenze maturate sulle anticipazioni relative al rapporto n. 016650402 in mancanza di contrattazione scritta e, analogamente, al punto 11 dell'atto di citazione, l'illegittima girocontazione sul conto ordinario delle competenze maturate sulle anticipazioni relative al rapporto n. 029166506 in mancanza di contrattazione scritta a tutto il
26.1.2014.
È invero pacifico che l'addebito di tali competenze non è stato oggetto di valida pattuizione scritta ai sensi dell'art. 117 TUB fino alla data del 27.1.2014, data in cui le parti hanno disciplinato, con la già citata lettera contratto di credito, le condizioni economiche relative al rapporto di anticipazione contro cessione di credito n.
29166506.61. Del resto, la società attrice ha più volte richiesto la consegna della relativa documentazione contrattuale alla ai sensi dell'art. 119 TUB, CP_1
dapprima con pec in data 4.11.2020 di carattere generale (doc. 7 all. d fasc.att.) e poi, a seguito della consegna della documentazione da parte della (doc. 7 all. CP_1
e fasc.att.), in modo più specifico, con pec in data 15.2.2021 (doc. 7 all. f fasc.att.)
e, a seguito della risposta interlocutoria della (doc. 7 all. g fasc.att.), ancora, CP_1
con pec in data 11.6.2021 (doc. 1 fasc.att.), senza ottenere la consegna di alcun documento contrattuale riferibile ai conti anticipi avente data antecedente al
27.1.2014.
La si è difesa sul punto evidenziando che, trattandosi di conti anticipo, CP_1
collegati al rapporto principale di conto corrente, le cui competenze venivano girocontate sul conto principale, dovevano ritenersi applicabili le stesse condizioni N. 956/2022 R.G. 20 / 25
economiche previste per il rapporto principale, concordate per scritto con tale contratto sin dall'1.6.1999.
E tuttavia, resta il dato di fatto che, oltre alle condizioni economiche, non risultano in atti neanche le movimentazioni dei conti anticipi;
in tale contesto, la società attrice, cliente correntista dell'istituto di credito, si è invero adoperata per fornire la prova documentale delle proprie allegazioni, mediante il ricorso agli strumenti predisposti al riguardo dall'ordinamento, ed ha posto in essere le attività necessarie per procurarsi la documentazione necessaria a tal fine, senza riuscirvi perché la con riferimento ai conti anticipo in questione, è rimasta inerte rispetto a tutte CP_1
le richieste. Alla luce di quanto precede, si deve ritenere provato, in via presuntiva, il fatto che le parti non abbiano stipulato per scritto gli originari contratti riferiti ai conti anticipi, ma abbiano provveduto alla loro regolamentazione per scritto solo a partire dal 27.1.2014; in questa prospettiva, mancando tutti gli estratti conto, che non sono mai stati trasmessi dalla neanche a seguito delle richieste ex art. CP_1
119 TUB, non vi è la possibilità di verificare se effettivamente ai conti anticipi in questione siano state applicate le stesse condizioni economiche del conto corrente principale e, in ogni caso, non vi è la possibilità di ricostruire l'andamento del rapporto al fine di verificare la correttezza dei periodici giroconti sul conto corrente principale.
Ciò detto, per come evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio, l'addebito delle competenze relative al conto anticipi n. 016650402 per l'importo complessivo di € 61.707,48, per il quale manca ogni pattuizione scritta ai sensi dell'art. 117
TUB, è comunque avvenuto in epoca antecedente all'anno 2008; pertanto tale addebito non influisce sul ricalcolo del saldo di conto corrente ordinario n.
39885.46.
Altro è a dirsi con riferimento all'addebito di ulteriori competenze, indicate dalla società attrice come competenze maturate sulle anticipazioni relative al rapporto n.
29166506.61 per un valore complessivo di € 99.759,13 ma in realtà, per come risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, girocontate da diversi conti anticipi a partire dal 2006. In relazione a tale rapporto risultano illegittimamente addebitate N. 956/2022 R.G. 21 / 25
nel periodo successivo all'1.1.2009 competenze per € 75.628,43. E tali competenze devono dunque essere oggetto di restituzione da parte della a favore della CP_1
Parte_1
Come accennato supra, in relazione alle domande di accertamento delle nullità contrattuali ed alla conseguente richiesta di restituzione di somme illegittimamente addebitate, la convenuta ha poi eccepito la prescrizione relativamente alla CP_1
richiesta di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate in epoca antecedente al 18.11.2011, cioè in epoca antecedente al decennio dal primo atto interruttivo della prescrizione, costituito dal reclamo in data 18.11.2021 (doc. 3 fasc.att.), evidenziando che il conto era affidato solo dal 27.1.2014 e che, quindi, tutte le rimesse precedenti a tale data dovevano ritenersi solutorie, cioè dovevano essere considerate pagamenti, e che la relativa azione di ripetizione era prescritta.
L'attrice ha, a sua volta, replicato che, in realtà, il conto risultava affidato, per come emergente dalle segnalazioni in Centrale dei Rischi effettuate dalla con ciò CP_1
sostenendo che per le rimesse effettuate intra-fido non operava alcuna prescrizione.
A proposito della decorrenza del termine di prescrizione, all'esito di un ampio dibattito, la giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, 2 dicembre 2010, n.
24418), partendo dalla considerazione che il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito può sorgere solo ove tale pagamento esista e sia ben individuabile, ha evidenziato che, in linea di principio, il termine di prescrizione non può che iniziare a decorrere dalla data del pagamento stesso;
in questa prospettiva, ha quindi affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente (ma analoghe considerazioni possono essere svolte per qualsiasi azione di ripetizione di indebito relativa ad interessi e spese addebitate nel corso di un rapporto bancario di conto corrente), è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista - perché effettuati su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento N. 956/2022 R.G. 22 / 25
concesso dalla banca con l'apertura di credito - e dunque non siano qualificabili come “pagamenti”, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, allorquando, a seguito della richiesta di restituzione del saldo finale da parte della si verifica quello che può essere definito “pagamento” CP_1
da parte del cliente;
tuttavia, ha anche aggiunto che, viceversa, nel caso in cui nell'ambito del rapporto in questione siano stati effettuati dei versamenti su un conto “scoperto”, ovvero dei versamenti in assenza di apertura di credito a favore del correntista oppure dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra-fido) - aventi funzione solutoria e qualificabili come veri e propri “pagamenti” -, la prescrizione decorre dai singoli pagamenti.
Secondo la giurisprudenza più recente, poi, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cassazione civile, sez. V, 22 febbraio 2018, n. 4372; e da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. un., 13 giugno
2019, n. 15895). In questa stessa prospettiva, grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto;
e poiché per il contratto d'apertura di credito è richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova dell'esistenza dell'affidamento deve essere fornita tramite la necessaria produzione in giudizio del relativo documento contrattuale, non potendo la stessa essere fondata su altre “prove indirette”, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo N. 956/2022 R.G. 23 / 25
debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, o altro (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 30 ottobre 2018, n. 27704).
Applicando questi principi, dalla consulenza tecnica d'ufficio, rectius dal supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, nel quale è stato indicato come atto interruttivo della prescrizione il reclamo avanzato dalla in data Parte_1
11.6.2021, il dies a quo del decorso della prescrizione è quello dell'11.6.2011.
In conclusione, tenuto conto di quanto precede, sulla base di quanto risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio e del relativo supplemento, dovendosi utilizzare l'ipotesi di ricalcolo A.bis), il quale tiene conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi solo nel periodo tra il 30.6.2000 ed il 31.12.2013 e del decorso della prescrizione a partire dall'11.6.2011, a fronte di un saldo banca di € 508,73, il saldo finale ricalcolato è pari ad € 506,39.
Tuttavia, per come evidenziato supra, a tale importo devono essere ulteriormente aggiunti gli importi precedentemente calcolati con riferimento alla Commissione su
Accordato ed alla Commissione di Istruttoria Veloce nonché l'importo derivante dalla girocontazione in epoca successiva all'1.1.2009, nei limiti in cui tali importi siano ripetibili perché non coperti dalla prescrizione. In tal senso, tenuto conto di quanto evidenziato con riferimento alla decorrenza della prescrizione a partire dall'1.6.2011, alla luce delle tabelle allegate alla consulenza tecnica di parte attrice, devono essere aggiunti € 1.590,95 per Commissione su Accordato, € 1.240,00 per
Commissione di Istruttoria Veloce ed € 25.235,53 quale girocontazione in epoca successiva all'1.1.2009 (tabella 7 doc. 7 all. s fasc.att.), per complessivi € 28.066,48
(€ 1.590,95 + € 1.240,00 + € 25.235,53 = € 28.066,48).
Dunque, l'importo totale delle somme dovute dalla Controparte_1 alla ammonta ad € 28.572,87 (€ 506,39 + € 28.066,48 =
[...] Parte_1
28.572,87).
Su tale somma sono dovuti gli interessi, al tasso legale, dalla data della chiusura del conto al saldo finale.
* * * * * * * N. 956/2022 R.G. 24 / 25
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, la convenuta deve essere Controparte_1
condannata a rimborsare all'attrice le spese di lite da essa Parte_1
sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo liquidato di €
28.572,87, rientrante nello scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento -.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico di
[...]
Controparte_1
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara l'illegittimità dell'applicazione della Commissione su Accordato e della
Commissione di Istruttoria Veloce;
dichiara l'illegittimità del giroconto delle competenze maturate sul conto anticipi
029166506; per l'effetto, condanna a pagare a Controparte_1 la somma di € 28.572,87, oltre interessi, al tasso legale, dalla Parte_1
chiusura del conto al saldo;
condanna altresì a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 N. 956/2022 R.G. 25 / 25
le spese di lite, che liquida in € 786,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso Pt_1
professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico della Controparte_1
[...]
Siena, 28 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi