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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 5394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5394 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2011/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice CO RO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2011 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , con l'avv. Francesco IN e l'avv. Parte_4 Parte_5
NZ IN.
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Paolo Tosi e Controparte_1
RI OV NT.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, le parti attrici hanno evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“1) accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; l'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del
16.12.2016 e l'art. 14. 3 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati nello stesso;
2) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera dei ricorrenti, calcolata sulla media dei compensi rispettivamente percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e/o comunque
1 sulla base dei criteri indicati in atti o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei lavoratori, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4 tabella B, Contratto
Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016
(“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 36 punto 9) del contratto aziendale integrativo Gruppo FS
(Indennità PDM Cargo), dall'art. 75 del CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità per lavoro notturno), dall'art. 83, punto 4 CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità Flessibilità PDM);
3) conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai Controparte_1 ricorrenti l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme loro corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2), con riferimento al periodo sino al 31.12.2024, nelle seguenti misure, avendo già detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 percepito:
: euro 5.326 Parte_1
: euro 3.724 Parte_2
: euro 11.058 Parte_3
: euro 4.404 Parte_4
: euro 13.343 Parte_5
o quali altri ritenuti dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo
D) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a Contributo Unificato e rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averli anticipati ex art. 93 c.p.c..”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Il ricorso degli attori, alle dipendenze della società convenuta con mansioni e qualifica di macchinista, deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
*
2. La questione che assume carattere centrale nella controversia in esame è la determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie.
2.1. Sul piano del diritto interno, il diritto alle ferie annuali è regolato dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore,
2 nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”).
2.2. Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali risulta regolato dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) nonché dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
(“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Con particolare riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ha chiarito che Parte_6
l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, FF e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè FF e altri, punto 60). Parte_6
Tale principio è stato più chiaramente ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011,
n.155 C155-10: “l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003 n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del
Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/79/Ce, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European
Transport Workers' Federal (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association
(ERA) e International Air Carrier Association (IACA), devono essere interpretati nel senso che il pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea, essendo compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavorato rispondano a detti criteri” precisando che "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”; pertanto, “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (cfr. sentenza Williams e altri cit., punto 24). Questa
3 pronuncia ha altresì chiarito che non vanno inclusi nella determinazione della retribuzione delle ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”.
I summenzionati principi di diritto sono stati ribaditi da tutte le successive sentenze della Corte di
Giustizia.
La Suprema Corte, prendendo atto di questa evoluzione giurisprudenziale, ha dunque affermato che
“sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003 come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” (Cassazione civile sez. lav.,
17/05/2019, n. 13425).
Sul valore delle sentenze rese della Corte di Giustizia, si rammenta inoltre che “l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Cassazione civile sez. lav. 17/05/2019, n.13425, richiamando Cass. n. 22577/2012).
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che “in modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza
CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono Per_1 la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
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3. Nel caso in esame si tratta, dunque, di valutare se le parti variabili della retribuzione invocate in ricorso rientrino o meno nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia di “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” ovvero “elementi collegati allo status personale e professionale”.
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4. Quanto all'indennità di utilizzazione professionale, la questione è stata approfonditamente affrontata da numerose pronunce del Tribunale di Milano e, in particolare, con riferimento alla figura
4 dei macchinisti, dalla sentenza n. 579/2022, che si ritiene di condividere e le cui motivazioni vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Tale sentenza ha espressamente chiarito che l'indennità di utilizzazione professionale costituisce
“indennità intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dai macchinisti essendo in essa confluite sia l''indennità di condotta - attribuita per la guida del treno- sia l''indennità di riserva attribuita per le giornate in cui il macchinista è a disposizione senza servizi assegnati.
Natura che, peraltro, è stata confermata dai precedenti giurisprudenziali offerti dalla difesa ricorrente (Tribunale di
Milano, sentenza nn. 447 e 207/21 e Tribunale di Torino n. 767/21).
Si deve altresì escludere che dette indennità abbiano carattere occasionale o di rimborso spese in quanto emerge dalle buste paga prodotte in giudizio che si tratta di emolumenti corrisposti con continuità, il che ne conferma il collegamento intrinseco con le ordinarie modalità di svolgimento della mansione di macchinista”.
Non può, in effetti, dubitarsi della sussistenza di uno specifico nesso funzionale tra l'indennità richiamata e lo svolgimento della mansione di macchinista, trattandosi di voce retributiva diretta a compensare una specifica modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prevista dal contratto di lavoro, non avente carattere né occasionale né di rimborso spesa.
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5. È fondata anche la domanda avente ad oggetto il compenso per assenza dalla residenza di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL.
La disposizione in questione prevede che “per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva per cui è in forza servizi che comportano complessivamente , per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore”.
Ai sensi dell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL: “assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
L'indennità si applica al solo “personale mobile”, a differenza dell'indennità di trasferta di cui al punto 1 dell'art. 77, che si applica al personale non mobile ogni volta che venga inviato per esigenze di servizio fuori dal comune della sede di lavoro.
Per entrambe le indennità (di trasferta e di assenza dalla residenza) il CCNL precisa che si tratta di voci escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Per il compenso per assenza dalla residenza, l'art. 77, punto n. 2, prevede altresì che la stessa sia soggetta al medesimo regime fiscale dell'indennità di trasferta.
5 Nonostante quanto previsto dal CCNL, deve osservarsi che le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13425 del 17.5.2019 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie.
Si tratta infatti, di indennità riconosciuta al solo personale mobile in considerazione del fatto che tale personale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede: un'indennità, quindi, intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore.
Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro.
Non può, invece, parlarsi di indennità avente natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, in primo luogo perché chiaramente connessa al continuo (e non occasionale) allontanamento dalla residenza dovuto all'espletamento della mansione tipica di conduzione del treno, in secondo luogo perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il capotreno, che parte e fa rientro alla propria sede tutti i giorni, sostenga alcuna spesa (al di là di quanto pagato a parte con buoni pasto).
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6. Rientra nelle mansioni proprie del macchinista addetto al servizio merci, anche il tempo di lavoro in cui ai sensi dall'art. 27, punto 2.1 lett. c) CCNL A.F. 2016 e degli accordi aziendali “il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione”, con particolare riguardo all'attività di aggancio/sgancio della locomotiva dal materiale rimorchiato (carri merci) nonché di posizionamento e ritiro dei fanali di coda nelle località di servizio c.d. “non presenziate” ovvero nelle località dove a terra non è presente il personale di terra (tecnico polifunzionale treno) addetto a tali attività.
Va dunque ricompresa nel calcolo della retribuzione nei periodi di ferie anche l'“indennità PDM
Cargo” ex art. 36, punto 9 Contratto Aziendale Integrativo Gruppo Ferrovie dello Stato del 16.12.2016
e accordi nazionali del 17.11.2010, del 29.03.2012 e del 21.05.2012.
Si tratta infatti di un'indennità afferente ad una attività legata da un nesso intrinseco con la mansione del lavoratore macchinista, “che va a compensare il particolare disagio e pericolo connaturale alle azioni che il macchinista deve compiere al fine di procedere ai compiti demandatigli e che, quindi, risulta soddisfare i requisiti di cui si è detto più sopra” (cfr. Trib. Milano n. 2012/2022).
Sul punto, la Corte d'Appello di Milano ha sottolineato, che: “non è precisato quante volte le operazioni indicate debbano essere svolte, ma è chiaro che quando è necessario esse debbano essere svolte, non si tratta di una facoltà del macchinista ma di un obbligo, il cui svolgimento non dipende dalla sua volontà ma dalle circostanza tecniche del servizio”
(App. Milano n. 347/2024).
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6 7. Analogo ragionamento deve valere per l'indennità per lavoro notturno di cui all'art. 75 del CCNL
A.F. del 2016 (la voce è presente con regolarità nelle buste paga prodotte con la dicitura “ind. per lav. nott”).
Ed invero, come osservato dalla Corte d'Appello di Milano nell'includere espressamente tale voce tra quelle da ricomprendersi nel calcolo della retribuzione feriale, “Le indennità notturne rientrano a pieno titolo fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie secondo la giurisprudenza della CGUE. Infatti, per i macchinisti e i capitreno, che per definizione contrattuale prestano servizio “su turni non cadenzati nelle 24 ore” (punto 1.6 artt. 22
CCNL 2003, art. 28 CCNL 2012, art 27 CCNL 2016); ciò significa che il lavoro può iniziare e terminare in qualsiasi orario della giornata di 24 ore. Il lavoro notturno è obbligatorio ed è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni (non circolerebbero i treni notturni); è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato (media lunga percorrenza, trasporto locale, servizio merci)”
(App. Milano n. 347/2024).
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8. Va infine ricompresa nel calcolo di causa anche l'indennità flessibilità orario di cui all'art. 83 del
CCNL A.F. del 2016 (la voce è presente con regolarità nelle buste paga prodotte con la dicitura “Flessib.
PDM diurna/notturna”).
Si tratta, anche in questo caso, di un'indennità riconosciuta per lo svolgimento di condotta già prevista e programmata in turno, secondo la specifica flessibilità, di un'attività connessa intrinsecamente alle mansioni del macchinista del servizio merci.
Al riguardo, la Corte d'Appello di Milano ha affermato: “Le indennità “diverse” relative alla flessibilità di orario prevedono un compenso per deroghe ai limiti di orario di lavoro. In atti sono stati indicati tutti i codici voce e le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità: […] l'art. 83 punto 4 CCNL 2016 oltre ad essere stato specificato che riguardano e quindi strettamente connesse alla mansione del personale di macchina e di bordo o personale mobile.
L'effettuazione di servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione (c.d. in flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria e conseguentemente va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie”
(App. Milano n. 347/2024).
Anche tale voce, che compensa l'incomodo connesso al dover rendere la prestazione anche in deroga ai normali limiti di prestazione, ha natura retributiva, essendo ricompresa tra gli elementi della retribuzione dei lavoratori in oggetto ai sensi dell'art. 68 punto 1, punto 1.2 lett. p) del CCCNL Attività Ferroviarie
16.12.2016.
Del resto, l'indennità in questione risulta avere un carattere di continuità e stabilità nel tempo, per come emerge dalla lettura delle prodotte buste paga e dai conteggi elaborati.
Anche in questo caso, pertanto, deve escludersi che l'indennità abbia natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie.
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7 9. La tesi di parte convenuta circa l'insussistenza di un effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie stante la minima incidenza di tali indennità nella retribuzione globale non merita accoglimento.
A prescindere dall'incidenza delle voci variabili nella retribuzione totale è evidente che durante le ferie è precluso ai lavoratori di accumulare tali indennità, non svolgendo mansioni, e di conseguenza è inevitabile una “ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Il fatto che le parti attrici abbiano sempre fruito delle ferie non assume poi alcun rilievo essendo una valutazione da effettuarsi sulla base di un giudizio prognostico ex ante.
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10. Per queste ragioni, va dichiarata la nullità delle disposizioni del Contratto Aziendale FS e del CCNL
Mobilità nella parte in cui non includono nella retribuzione da corrispondere durante le ferie le voci relative alle indennità esaminate.
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11. Conseguentemente, va affermato il diritto attoreo a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
Si tratta quest'ultimo di un criterio che appare perfettamente in linea con le indicazioni della Corte di
Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie, come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
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121. In ordine al quantum delle pretese per differenze retributive, si osserva quanto segue.
12.1. Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
Infatti, deve osservarsi che, con la l. n. 92/2012, sono state introdotte alcune ipotesi di tutela meramente indennitaria anche per il caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 St. Lav., instaurando pertanto un regime di stabilità attenuata che non sembra giustificare più il decorso dei termini prescrizionali durante il rapporto di lavoro.
Come già stabilito da questo Tribunale, tale normativa “non appare idonea ad assicurare la stabilità e continuità del rapporto di lavoro la quale sola per la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 63 del
1966) consente il venir meno del metus del lavoratore e l'effettiva possibilità di fare valere il proprio diritto” (cfr. Trib.
Milano, Sez. Lav., n. 3324/2016).
Detto orientamento è stato espresso pure dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 379/2019
(recentemente confermata dalla stessa Corte con sent. n. 966/2020), che ha affermato quanto segue:
“Si osserva in diritto che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018;
8 Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto.
Non appare superfluo, sul punto, ricordare l'assetto normativo, determinato dalle pronunce della Corte Costituzionale n.
63/1966 e n. 174/1972, in forza del quale la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ossia ai quali, in considerazione del requisito dimensionale, è applicabile l'art. 18 legge 300/1970. Con la prima delle citate pronunce, la Corte ha ritenuto che, in un rapporto non dotato della resistenza che caratterizzava invece il rapporto di pubblico impiego, il timore del recesso (cioè del licenziamento), spinge o può spingere il lavoratore a rinunciare ad una parte dei diritti.
Secondo la Corte "In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione".
E' stata quindi considerata determinante la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione.
Con la sentenza n. 174/1972 la Corte Cost. ha poi ritenuto che, in caso di applicabilità dell'art. 18 St. Lav. si ha, come nel pubblico impiego, una vera stabilità; ha infatti al riguardo precisato che "una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare", situazione di completa reintegrazione che non può essere ravvisata in tutti i casi (come quelli di applicazione della legge 604/1966) "per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione;
sicché per essi deve rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo".
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata, riscontrando il requisito della stabilità del posto di lavoro tutte le volte in cui, sul piano sostanziale, la disciplina del rapporto subordini il licenziamento a circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano della tutela dei diritti, affidi al giudice il sindacato su tali circostante con la facoltà di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (Cass., S.U., 12.4.1976, n. 1268; Cass., 19.8,2011, n. 17399).
Rimozione che, secondo la Cassazione, non può esaurirsi nella previsione di un risarcimento del danno ma deve concretizzarsi nell'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Cass., 23.6.2003, n. 9968; Cass.,
20.6.1997, n. 5494; Cass., 13.9.1997, n. 9137).
9 Il quadro normativo, rispetto alle citate pronunce della Consulta, è radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria.
Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.
È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro vada verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass. sez.un. 4942/12; Cass. 10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717; Cass.
4.6.2014 n. 12553).
Il Collegio, alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L.
n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”.
Si tratta di argomentazioni alle quali il Tribunale intende dare continuità.
Pertanto, in relazione a diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l. n. 92/2012
(18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (ossia a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità in costanza di rapporto avrebbe potuto trovare condizionamenti stante la vigenza della nuova disciplina, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Pertanto, nel caso in esame, essendo i rapporti ancora in corso, non può dirsi verificata alcuna estinzione per prescrizione.
12.2. Quanto alla contestazione della convenuta circa il computo dei giorni di ferie, per i giorni di ferie superiori alle “quattro settimane” (quale periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003), dovendosi interpretare l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, il concetto di
“settimana” deve essere tratto dallo stesso diritto europeo e giova qui osservare che la direttiva
2002/15/CE (concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
10 operazioni mobili di autotrasporto) all'art. 3 definisce “settimana” come “il periodo compreso fra le ore
00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica”, ossia in 7 giorni di calendario.
Cosicché, in armonia con il cap. 30 della sentenza n. 20216/2022 della Corte di Cassazione, il periodo di quattro settimane di ferie retribuite menzionato da tale norma deve essere computato in 28 giorni complessivi.
Ebbene, nel caso in esame, non può affermarsi che gli attori abbiano effettivamente maturato e fruito di un numero di ferie annue superiore ai 28 giorni.
La domanda attorea, infatti, si fonda sulla allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, e con essa si lamenta un non esatto adempimento della obbligazione retributiva da parte della convenuta.
In tal senso, la corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di aver correttamente adempiuto.
Per gli anni per i quali risultano goduti oltre 28 giorni di ferie la società non ha allegato alcuna circostanza atta a specificare la quantità di ferie fruite e quante giornate siano escluse dalla garanzia nel periodo oggetto di causa.
Alla genericità della eccezione, che non chiarisce tale circostanza, tenuto conto che la tutela accordata al lavoratore in relazione alla retribuzione deve essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il dipendente che non ne abbia tempestivamente goduto ne fruisca negli anni successivi (cd. “trascinamento”), senza che in ragione di ciò, incorra in un pregiudizio economico, consegue il rigetto della stessa, non avendo indicato anno per anno, sin dall'assunzione, le ferie maturate e quelle godute e così difettando di dimostrare di aver correttamente adempiuto alla sua obbligazione di esatto pagamento della retribuzione feriale (si veda sul punto App. Milano n. 869/2023).
12.3. Non può nemmeno darsi seguito all'obiezione della convenuta, secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore 26, giusto disposto di cui all'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore
Deve infatti ritenersi corretto il divisore del valore mensile (22) individuato in ricorso, dacché l'art. 68, co. 6, CCNL, invocato dalla parte convenuta e prescrittivo del differente divisore convenzionale di 26, attiene alla sola retribuzione fissa: ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i consueti ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro (come già argomentato da Trib. Milano nn. 2678/21,
2874/2021).
12.5. In ragione di ciò, i conteggi offerti dalla difesa attorea possono trovare giudizio positivo.
*
13. Le spese di lite seguono la soccombenza.
11
P.Q.M.
- ACCERTA e DICHIARA la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale
Gruppo FS Integrativo 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; l'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 30.6 del
CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e l'art. 14. 3 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo
2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati nello stesso;
- ACCERTA e DICHIARA il diritto delle parti attrici a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla società convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi rispettivamente percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e/o comunque sulla base dei criteri indicati in atti o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei lavoratori, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4 tabella B, Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 36 punto 9) del contratto aziendale integrativo Gruppo FS (Indennità PDM
Cargo), dall'art. 75 del CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità per lavoro notturno), dall'art. 83, punto 4
CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità Flessibilità PDM);
- NN la convenuta al pagamento, in favore delle parti attrici, delle seguenti somme lorde, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
• per : euro 5.326,00; Parte_1
• per : euro 3.724,00; Parte_2
• per : euro 11.058,00; Parte_3
• per : euro 4.404,00; Parte_4
• per : euro 13.343,00; Parte_5
12 - NN la convenuta al pagamento, in favore delle parti attrici, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 259,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA,
CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 03.12.2025
Il giudice
CO RO
13
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice CO RO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2011 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , con l'avv. Francesco IN e l'avv. Parte_4 Parte_5
NZ IN.
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Paolo Tosi e Controparte_1
RI OV NT.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, le parti attrici hanno evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“1) accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; l'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del
16.12.2016 e l'art. 14. 3 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati nello stesso;
2) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera dei ricorrenti, calcolata sulla media dei compensi rispettivamente percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e/o comunque
1 sulla base dei criteri indicati in atti o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei lavoratori, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4 tabella B, Contratto
Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016
(“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 36 punto 9) del contratto aziendale integrativo Gruppo FS
(Indennità PDM Cargo), dall'art. 75 del CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità per lavoro notturno), dall'art. 83, punto 4 CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità Flessibilità PDM);
3) conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai Controparte_1 ricorrenti l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme loro corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2), con riferimento al periodo sino al 31.12.2024, nelle seguenti misure, avendo già detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 percepito:
: euro 5.326 Parte_1
: euro 3.724 Parte_2
: euro 11.058 Parte_3
: euro 4.404 Parte_4
: euro 13.343 Parte_5
o quali altri ritenuti dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo
D) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a Contributo Unificato e rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averli anticipati ex art. 93 c.p.c..”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Il ricorso degli attori, alle dipendenze della società convenuta con mansioni e qualifica di macchinista, deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
*
2. La questione che assume carattere centrale nella controversia in esame è la determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie.
2.1. Sul piano del diritto interno, il diritto alle ferie annuali è regolato dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore,
2 nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”).
2.2. Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali risulta regolato dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) nonché dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
(“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Con particolare riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ha chiarito che Parte_6
l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, FF e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè FF e altri, punto 60). Parte_6
Tale principio è stato più chiaramente ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011,
n.155 C155-10: “l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003 n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del
Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/79/Ce, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European
Transport Workers' Federal (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association
(ERA) e International Air Carrier Association (IACA), devono essere interpretati nel senso che il pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea, essendo compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavorato rispondano a detti criteri” precisando che "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”; pertanto, “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (cfr. sentenza Williams e altri cit., punto 24). Questa
3 pronuncia ha altresì chiarito che non vanno inclusi nella determinazione della retribuzione delle ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”.
I summenzionati principi di diritto sono stati ribaditi da tutte le successive sentenze della Corte di
Giustizia.
La Suprema Corte, prendendo atto di questa evoluzione giurisprudenziale, ha dunque affermato che
“sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003 come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” (Cassazione civile sez. lav.,
17/05/2019, n. 13425).
Sul valore delle sentenze rese della Corte di Giustizia, si rammenta inoltre che “l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Cassazione civile sez. lav. 17/05/2019, n.13425, richiamando Cass. n. 22577/2012).
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che “in modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza
CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono Per_1 la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
*
3. Nel caso in esame si tratta, dunque, di valutare se le parti variabili della retribuzione invocate in ricorso rientrino o meno nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia di “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” ovvero “elementi collegati allo status personale e professionale”.
*
4. Quanto all'indennità di utilizzazione professionale, la questione è stata approfonditamente affrontata da numerose pronunce del Tribunale di Milano e, in particolare, con riferimento alla figura
4 dei macchinisti, dalla sentenza n. 579/2022, che si ritiene di condividere e le cui motivazioni vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Tale sentenza ha espressamente chiarito che l'indennità di utilizzazione professionale costituisce
“indennità intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dai macchinisti essendo in essa confluite sia l''indennità di condotta - attribuita per la guida del treno- sia l''indennità di riserva attribuita per le giornate in cui il macchinista è a disposizione senza servizi assegnati.
Natura che, peraltro, è stata confermata dai precedenti giurisprudenziali offerti dalla difesa ricorrente (Tribunale di
Milano, sentenza nn. 447 e 207/21 e Tribunale di Torino n. 767/21).
Si deve altresì escludere che dette indennità abbiano carattere occasionale o di rimborso spese in quanto emerge dalle buste paga prodotte in giudizio che si tratta di emolumenti corrisposti con continuità, il che ne conferma il collegamento intrinseco con le ordinarie modalità di svolgimento della mansione di macchinista”.
Non può, in effetti, dubitarsi della sussistenza di uno specifico nesso funzionale tra l'indennità richiamata e lo svolgimento della mansione di macchinista, trattandosi di voce retributiva diretta a compensare una specifica modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prevista dal contratto di lavoro, non avente carattere né occasionale né di rimborso spesa.
*
5. È fondata anche la domanda avente ad oggetto il compenso per assenza dalla residenza di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL.
La disposizione in questione prevede che “per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva per cui è in forza servizi che comportano complessivamente , per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore”.
Ai sensi dell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL: “assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
L'indennità si applica al solo “personale mobile”, a differenza dell'indennità di trasferta di cui al punto 1 dell'art. 77, che si applica al personale non mobile ogni volta che venga inviato per esigenze di servizio fuori dal comune della sede di lavoro.
Per entrambe le indennità (di trasferta e di assenza dalla residenza) il CCNL precisa che si tratta di voci escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Per il compenso per assenza dalla residenza, l'art. 77, punto n. 2, prevede altresì che la stessa sia soggetta al medesimo regime fiscale dell'indennità di trasferta.
5 Nonostante quanto previsto dal CCNL, deve osservarsi che le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13425 del 17.5.2019 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie.
Si tratta infatti, di indennità riconosciuta al solo personale mobile in considerazione del fatto che tale personale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede: un'indennità, quindi, intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore.
Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro.
Non può, invece, parlarsi di indennità avente natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, in primo luogo perché chiaramente connessa al continuo (e non occasionale) allontanamento dalla residenza dovuto all'espletamento della mansione tipica di conduzione del treno, in secondo luogo perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il capotreno, che parte e fa rientro alla propria sede tutti i giorni, sostenga alcuna spesa (al di là di quanto pagato a parte con buoni pasto).
*
6. Rientra nelle mansioni proprie del macchinista addetto al servizio merci, anche il tempo di lavoro in cui ai sensi dall'art. 27, punto 2.1 lett. c) CCNL A.F. 2016 e degli accordi aziendali “il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione”, con particolare riguardo all'attività di aggancio/sgancio della locomotiva dal materiale rimorchiato (carri merci) nonché di posizionamento e ritiro dei fanali di coda nelle località di servizio c.d. “non presenziate” ovvero nelle località dove a terra non è presente il personale di terra (tecnico polifunzionale treno) addetto a tali attività.
Va dunque ricompresa nel calcolo della retribuzione nei periodi di ferie anche l'“indennità PDM
Cargo” ex art. 36, punto 9 Contratto Aziendale Integrativo Gruppo Ferrovie dello Stato del 16.12.2016
e accordi nazionali del 17.11.2010, del 29.03.2012 e del 21.05.2012.
Si tratta infatti di un'indennità afferente ad una attività legata da un nesso intrinseco con la mansione del lavoratore macchinista, “che va a compensare il particolare disagio e pericolo connaturale alle azioni che il macchinista deve compiere al fine di procedere ai compiti demandatigli e che, quindi, risulta soddisfare i requisiti di cui si è detto più sopra” (cfr. Trib. Milano n. 2012/2022).
Sul punto, la Corte d'Appello di Milano ha sottolineato, che: “non è precisato quante volte le operazioni indicate debbano essere svolte, ma è chiaro che quando è necessario esse debbano essere svolte, non si tratta di una facoltà del macchinista ma di un obbligo, il cui svolgimento non dipende dalla sua volontà ma dalle circostanza tecniche del servizio”
(App. Milano n. 347/2024).
*
6 7. Analogo ragionamento deve valere per l'indennità per lavoro notturno di cui all'art. 75 del CCNL
A.F. del 2016 (la voce è presente con regolarità nelle buste paga prodotte con la dicitura “ind. per lav. nott”).
Ed invero, come osservato dalla Corte d'Appello di Milano nell'includere espressamente tale voce tra quelle da ricomprendersi nel calcolo della retribuzione feriale, “Le indennità notturne rientrano a pieno titolo fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie secondo la giurisprudenza della CGUE. Infatti, per i macchinisti e i capitreno, che per definizione contrattuale prestano servizio “su turni non cadenzati nelle 24 ore” (punto 1.6 artt. 22
CCNL 2003, art. 28 CCNL 2012, art 27 CCNL 2016); ciò significa che il lavoro può iniziare e terminare in qualsiasi orario della giornata di 24 ore. Il lavoro notturno è obbligatorio ed è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni (non circolerebbero i treni notturni); è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato (media lunga percorrenza, trasporto locale, servizio merci)”
(App. Milano n. 347/2024).
*
8. Va infine ricompresa nel calcolo di causa anche l'indennità flessibilità orario di cui all'art. 83 del
CCNL A.F. del 2016 (la voce è presente con regolarità nelle buste paga prodotte con la dicitura “Flessib.
PDM diurna/notturna”).
Si tratta, anche in questo caso, di un'indennità riconosciuta per lo svolgimento di condotta già prevista e programmata in turno, secondo la specifica flessibilità, di un'attività connessa intrinsecamente alle mansioni del macchinista del servizio merci.
Al riguardo, la Corte d'Appello di Milano ha affermato: “Le indennità “diverse” relative alla flessibilità di orario prevedono un compenso per deroghe ai limiti di orario di lavoro. In atti sono stati indicati tutti i codici voce e le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità: […] l'art. 83 punto 4 CCNL 2016 oltre ad essere stato specificato che riguardano e quindi strettamente connesse alla mansione del personale di macchina e di bordo o personale mobile.
L'effettuazione di servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione (c.d. in flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria e conseguentemente va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie”
(App. Milano n. 347/2024).
Anche tale voce, che compensa l'incomodo connesso al dover rendere la prestazione anche in deroga ai normali limiti di prestazione, ha natura retributiva, essendo ricompresa tra gli elementi della retribuzione dei lavoratori in oggetto ai sensi dell'art. 68 punto 1, punto 1.2 lett. p) del CCCNL Attività Ferroviarie
16.12.2016.
Del resto, l'indennità in questione risulta avere un carattere di continuità e stabilità nel tempo, per come emerge dalla lettura delle prodotte buste paga e dai conteggi elaborati.
Anche in questo caso, pertanto, deve escludersi che l'indennità abbia natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie.
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7 9. La tesi di parte convenuta circa l'insussistenza di un effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie stante la minima incidenza di tali indennità nella retribuzione globale non merita accoglimento.
A prescindere dall'incidenza delle voci variabili nella retribuzione totale è evidente che durante le ferie è precluso ai lavoratori di accumulare tali indennità, non svolgendo mansioni, e di conseguenza è inevitabile una “ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Il fatto che le parti attrici abbiano sempre fruito delle ferie non assume poi alcun rilievo essendo una valutazione da effettuarsi sulla base di un giudizio prognostico ex ante.
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10. Per queste ragioni, va dichiarata la nullità delle disposizioni del Contratto Aziendale FS e del CCNL
Mobilità nella parte in cui non includono nella retribuzione da corrispondere durante le ferie le voci relative alle indennità esaminate.
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11. Conseguentemente, va affermato il diritto attoreo a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
Si tratta quest'ultimo di un criterio che appare perfettamente in linea con le indicazioni della Corte di
Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie, come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
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121. In ordine al quantum delle pretese per differenze retributive, si osserva quanto segue.
12.1. Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
Infatti, deve osservarsi che, con la l. n. 92/2012, sono state introdotte alcune ipotesi di tutela meramente indennitaria anche per il caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 St. Lav., instaurando pertanto un regime di stabilità attenuata che non sembra giustificare più il decorso dei termini prescrizionali durante il rapporto di lavoro.
Come già stabilito da questo Tribunale, tale normativa “non appare idonea ad assicurare la stabilità e continuità del rapporto di lavoro la quale sola per la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 63 del
1966) consente il venir meno del metus del lavoratore e l'effettiva possibilità di fare valere il proprio diritto” (cfr. Trib.
Milano, Sez. Lav., n. 3324/2016).
Detto orientamento è stato espresso pure dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 379/2019
(recentemente confermata dalla stessa Corte con sent. n. 966/2020), che ha affermato quanto segue:
“Si osserva in diritto che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018;
8 Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto.
Non appare superfluo, sul punto, ricordare l'assetto normativo, determinato dalle pronunce della Corte Costituzionale n.
63/1966 e n. 174/1972, in forza del quale la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ossia ai quali, in considerazione del requisito dimensionale, è applicabile l'art. 18 legge 300/1970. Con la prima delle citate pronunce, la Corte ha ritenuto che, in un rapporto non dotato della resistenza che caratterizzava invece il rapporto di pubblico impiego, il timore del recesso (cioè del licenziamento), spinge o può spingere il lavoratore a rinunciare ad una parte dei diritti.
Secondo la Corte "In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione".
E' stata quindi considerata determinante la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione.
Con la sentenza n. 174/1972 la Corte Cost. ha poi ritenuto che, in caso di applicabilità dell'art. 18 St. Lav. si ha, come nel pubblico impiego, una vera stabilità; ha infatti al riguardo precisato che "una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare", situazione di completa reintegrazione che non può essere ravvisata in tutti i casi (come quelli di applicazione della legge 604/1966) "per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione;
sicché per essi deve rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo".
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata, riscontrando il requisito della stabilità del posto di lavoro tutte le volte in cui, sul piano sostanziale, la disciplina del rapporto subordini il licenziamento a circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano della tutela dei diritti, affidi al giudice il sindacato su tali circostante con la facoltà di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (Cass., S.U., 12.4.1976, n. 1268; Cass., 19.8,2011, n. 17399).
Rimozione che, secondo la Cassazione, non può esaurirsi nella previsione di un risarcimento del danno ma deve concretizzarsi nell'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Cass., 23.6.2003, n. 9968; Cass.,
20.6.1997, n. 5494; Cass., 13.9.1997, n. 9137).
9 Il quadro normativo, rispetto alle citate pronunce della Consulta, è radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria.
Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.
È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro vada verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass. sez.un. 4942/12; Cass. 10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717; Cass.
4.6.2014 n. 12553).
Il Collegio, alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L.
n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”.
Si tratta di argomentazioni alle quali il Tribunale intende dare continuità.
Pertanto, in relazione a diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l. n. 92/2012
(18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (ossia a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità in costanza di rapporto avrebbe potuto trovare condizionamenti stante la vigenza della nuova disciplina, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Pertanto, nel caso in esame, essendo i rapporti ancora in corso, non può dirsi verificata alcuna estinzione per prescrizione.
12.2. Quanto alla contestazione della convenuta circa il computo dei giorni di ferie, per i giorni di ferie superiori alle “quattro settimane” (quale periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003), dovendosi interpretare l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, il concetto di
“settimana” deve essere tratto dallo stesso diritto europeo e giova qui osservare che la direttiva
2002/15/CE (concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
10 operazioni mobili di autotrasporto) all'art. 3 definisce “settimana” come “il periodo compreso fra le ore
00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica”, ossia in 7 giorni di calendario.
Cosicché, in armonia con il cap. 30 della sentenza n. 20216/2022 della Corte di Cassazione, il periodo di quattro settimane di ferie retribuite menzionato da tale norma deve essere computato in 28 giorni complessivi.
Ebbene, nel caso in esame, non può affermarsi che gli attori abbiano effettivamente maturato e fruito di un numero di ferie annue superiore ai 28 giorni.
La domanda attorea, infatti, si fonda sulla allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, e con essa si lamenta un non esatto adempimento della obbligazione retributiva da parte della convenuta.
In tal senso, la corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di aver correttamente adempiuto.
Per gli anni per i quali risultano goduti oltre 28 giorni di ferie la società non ha allegato alcuna circostanza atta a specificare la quantità di ferie fruite e quante giornate siano escluse dalla garanzia nel periodo oggetto di causa.
Alla genericità della eccezione, che non chiarisce tale circostanza, tenuto conto che la tutela accordata al lavoratore in relazione alla retribuzione deve essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il dipendente che non ne abbia tempestivamente goduto ne fruisca negli anni successivi (cd. “trascinamento”), senza che in ragione di ciò, incorra in un pregiudizio economico, consegue il rigetto della stessa, non avendo indicato anno per anno, sin dall'assunzione, le ferie maturate e quelle godute e così difettando di dimostrare di aver correttamente adempiuto alla sua obbligazione di esatto pagamento della retribuzione feriale (si veda sul punto App. Milano n. 869/2023).
12.3. Non può nemmeno darsi seguito all'obiezione della convenuta, secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore 26, giusto disposto di cui all'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore
Deve infatti ritenersi corretto il divisore del valore mensile (22) individuato in ricorso, dacché l'art. 68, co. 6, CCNL, invocato dalla parte convenuta e prescrittivo del differente divisore convenzionale di 26, attiene alla sola retribuzione fissa: ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i consueti ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro (come già argomentato da Trib. Milano nn. 2678/21,
2874/2021).
12.5. In ragione di ciò, i conteggi offerti dalla difesa attorea possono trovare giudizio positivo.
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13. Le spese di lite seguono la soccombenza.
11
P.Q.M.
- ACCERTA e DICHIARA la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale
Gruppo FS Integrativo 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; l'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 30.6 del
CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e l'art. 14. 3 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo
2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati nello stesso;
- ACCERTA e DICHIARA il diritto delle parti attrici a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla società convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi rispettivamente percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e/o comunque sulla base dei criteri indicati in atti o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei lavoratori, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4 tabella B, Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 36 punto 9) del contratto aziendale integrativo Gruppo FS (Indennità PDM
Cargo), dall'art. 75 del CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità per lavoro notturno), dall'art. 83, punto 4
CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità Flessibilità PDM);
- NN la convenuta al pagamento, in favore delle parti attrici, delle seguenti somme lorde, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
• per : euro 5.326,00; Parte_1
• per : euro 3.724,00; Parte_2
• per : euro 11.058,00; Parte_3
• per : euro 4.404,00; Parte_4
• per : euro 13.343,00; Parte_5
12 - NN la convenuta al pagamento, in favore delle parti attrici, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 259,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA,
CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 03.12.2025
Il giudice
CO RO
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