CASS
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2024, n. 27705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27705 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile AN IO nel procedimento a carico di: ME RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2023 del TRIBUNALE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che conclude per il rigetto del ricorso. L'avvocato TOMMASINO DI LAURO, per la Parte Civile ricorrente, si riporta alle proprie conclusioni scritte che deposita unitamente a nota spese. L'avvocato CLAUDIO MARCONE, per l'imputato, si riporta ai propri scritti ed insiste perché il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27705 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 28/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, quale Giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città - che aveva dichiarato IO EL colpevole del reato a lui ascritto di lesioni personali guaribili in giorni cinque ( di cui all'art. 582 cod. pen.), cagionate in occasione di una partita di calcio, quando il EL, dopo essersi lamentato dell'arbitraggio, aggrediva l'arbitro, stringendogli il viso e il collo con le mani, cagionandogli la contusione zigomo destro refertata, condannandolo alla pena di euro 300 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile per l'importo di euro 1200,00 - ha riformato la prima sentenza e assolto l'imputato per non avere commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen.. 1.1. Ricorre per cassazione la parte civile costituita, IO AN, per il tramite del procuratore speciale e difensore di fiducia avvocato Ettore Iacobone, il quale si affida a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia carenza di motivazione, e comunque, motivazione illogica e contraddittoria rispetto alle acquisizioni dibattimentali, in merito alla esclusione della responsabilità, a fronte di un verdetto di condanna del primo giudice coerente con le fonti di prova. In particolare, vengono richiamate le dichiarazioni del teste di accusa, NA, valorizzate dalla sentenza impugnata, sebbene la testimonianza avesse riguardato un aspetto irrilevante rispetto alla specifica contestazione, nonché quelle dello stesso imputato, che ha ammesso di avere dato una spinta al EL, e di avergli messo una mano sulla spalla, acquisizione probatoria confliggente, sul piano logico e ricostruttivo, con il verdetto assolutorio, che oblitera il danno fisico, morale ed esistenziale patito dalla persona offesa, che trova piena giustificazione nella condotta violenta e aggressiva dell'imputato. 2.Con il secondo motivo, è denunciata erronea applicazione dell'art. 581 cod. pen., e contrasto con l'art. 521 cod. proc. pen., laddove è stata omessa la riqualificazione del fatto in percosse, in presenza di spintoni alla vittima, ammessi dallo stesso imputato. 3. Ha depositato memoria il difensore dell'imputato, avvocato Claudio Marcone, il quale conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso perché del tutto infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.11 primo motivo è finalizzato a una diversa, e non consentita, ricostruzione in fatto, oltre che reiterativo di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica 2 argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 1.1. Diversamente da quanto opina il ricorrente, la sentenza impugnata si è confrontata con gli argomenti del primo giudice, oltre a valorizzare gli esiti della rinnovazione istruttoria, fornendo la dovuta motivazione rafforzata rispetto alla condanna di primo grado. 1.2. In estrema sintesi, il Giudice di secondo grado è giunto al ribaltamento della condanna del primo giudice riscontrando l'equivocità delle prove che - in specie, dopo la escussione, in sede di rinnovazione istruttoria, dell'unica teste di accusa, MA NA ( all'epoca dei fatti compagna della persona offesa) - non ha consentito di individuare, nell'imputato, l'autore dell'aggressione da cui era derivato il trauma contusivo al volto della parte civile. 1.3. Ha, in sostanza, considerato il Tribunale che - pur essendo "pacifico e incontestato che EL avesse tenuto una condotta aggressiva nei confronti della parte civile", come ammesso dallo stesso EL, il quale ha riferito di essere "uno di quelli che urlava di rispetto agli altri", alla fine della partita, e "di avergli messo una mano sulla spalla" - nondimeno, l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di ritenere raggiunto un rassicurante riscontro probatorio a carico del ricorrente, dal momento che: nessuno degli altri numerosi giocatori, presenti, e a loro volta coinvolti nella protesta inscenata a bordo campo avverso l'arbitraggio dell'AN, aveva visto l'azione descritta dalla parte lesa;
la polizia giudiziaria, intervenuta, non aveva riscontrato alcuna lesione o segno di percossa sulla persona offesa che, peraltro, aveva rifiutato le cure mediche;
nemmeno porta un decisivo contributo di prova la testimonianza della NA, la quale, pur avendo riferito in dibattimento di avere visto un giocatore avvicinarsi al suo compagno armato di una spranga, non ha riconosciuto costui nell'odierno imputato, presente in aula, precisando di ricordare che si trattasse di una persona molto più giovane. Ne ha concluso il Giudice a quo - sulla base di un ragionamento logicamene supportato da un confronto critico con le prove acquisite - che, non sussistessero univoci elementi di prova per ascrivere la condotta contestata al EL che ha, infatti, assolto per non avere commesso il fatto. 1.4. A fronte, quindi, di un congruo percorso argomentativo sviluppato attraverso ragionevoli deduzioni, non sono riscontrabili le denunciate illogicità, risolvendosi le critiche del ricorrente all'uso del materiale probatorio in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza e i canoni della motivazione rafforzata. 1.5. E' bene ricordare che la Corte di cassazione è giudice della motivazione e non delle prove, sicché, in tema di controllo sulla motivazione, è normativamente 3 preclusa, nel giudizio di legittimità, la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla cognizione Corte mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 2.Non ha pregio neppure il secondo motivo, con il quale ci si duole dell'omessa riqualificazione del fatto in percosse, in presenza di contatti fisici, ammessi dallo stesso imputato, che ha ricordato di avere dato una spinta e di avere messo una mano sulla spalla dell'arbitro. 2.1.Posto che l'imputato è stato assolto, per mancanza di prova della riconducibilità del fatto lesivo (trauma cranico) refertato, e che, quindi, le percosse che vengono in rilievo sono quelle valorizzate dalla difesa ricorrente, ovvero una spinta e una mano poggiata sulla spalla, condotte effettivamente ammesse dall'imputato, si osserva, tuttavia, che si tratta di fatto diverso da quello contestato, di tali condotte non si occupa l'imputazione, la quale descrive l'azione contestata nei seguenti termini "gli metteva le mani in faccia e stringendogli forte il viso lo colpiva con le due mani e gli stringeva il collo, cagionandogli lesioni personali". 2.2. D'altro canto, nell'elaborazione ermeneutica di questa Corte, il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 cod. pen. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica (Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014 - dep. 05/12/2014, Battistessa, Rv. 261451; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 4272 del 14/09/2015 - dep. 2016, P.G. in proc. De Angelis, Rv. 265629; Sez. 5, n. 27990 del 06/02/2013 Rv. 256317). Posta a tutela dell'incolumità individuale (e non della mera intangibilità del corpo umano), la fattispecie incriminatrice definisce un ambito applicativo nel quale - si afferma - non rientrano tutte le percussioni dell'altrui corpo, ma solo quelle che, con un contenuto di apprezzabile violenza, siano dirette a produrre una altrettanto apprezzabile sensazione dolorifica (Sez. 1, n. 1088 del 12/03/1971, Alemanno, Rv. 118073; da ultimo, Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017, Rv. 271122).); trattandosi di reato di mera condotta, per il suo perfezionamento è sufficiente l'idoneità della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica. 2.3. Se è pur vero, quindi, che è stata ravvisata la condotta di percosse in quella di colui che strattona per un braccio la persona offesa, spingendola contro un muro in modo da procurarle lievi contusioni ( Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014 Rv. 261451), o di colui che colpisca la persona offesa ripetutamente sulla spalla al fine di spintonarla fuori da un negozio (Sez. 5, n. 11638 del 12/01/2012, Rv. 252953), di tali principii non è possibile fare applicazione nel caso di specie: 4 l'avere avuto un contatto fisico con la persona offesa mediante una spinta o mettendole una mano sulla spalla non è condotta di per sé idonea a produrre una seppur minima sensazione di dolore, e, quindi, a intaccare la incolumità individuale della vittima. 4.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 28 maggio 2024 r Il Consigliere estensore IA ES EL
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che conclude per il rigetto del ricorso. L'avvocato TOMMASINO DI LAURO, per la Parte Civile ricorrente, si riporta alle proprie conclusioni scritte che deposita unitamente a nota spese. L'avvocato CLAUDIO MARCONE, per l'imputato, si riporta ai propri scritti ed insiste perché il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27705 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 28/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, quale Giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città - che aveva dichiarato IO EL colpevole del reato a lui ascritto di lesioni personali guaribili in giorni cinque ( di cui all'art. 582 cod. pen.), cagionate in occasione di una partita di calcio, quando il EL, dopo essersi lamentato dell'arbitraggio, aggrediva l'arbitro, stringendogli il viso e il collo con le mani, cagionandogli la contusione zigomo destro refertata, condannandolo alla pena di euro 300 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile per l'importo di euro 1200,00 - ha riformato la prima sentenza e assolto l'imputato per non avere commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen.. 1.1. Ricorre per cassazione la parte civile costituita, IO AN, per il tramite del procuratore speciale e difensore di fiducia avvocato Ettore Iacobone, il quale si affida a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia carenza di motivazione, e comunque, motivazione illogica e contraddittoria rispetto alle acquisizioni dibattimentali, in merito alla esclusione della responsabilità, a fronte di un verdetto di condanna del primo giudice coerente con le fonti di prova. In particolare, vengono richiamate le dichiarazioni del teste di accusa, NA, valorizzate dalla sentenza impugnata, sebbene la testimonianza avesse riguardato un aspetto irrilevante rispetto alla specifica contestazione, nonché quelle dello stesso imputato, che ha ammesso di avere dato una spinta al EL, e di avergli messo una mano sulla spalla, acquisizione probatoria confliggente, sul piano logico e ricostruttivo, con il verdetto assolutorio, che oblitera il danno fisico, morale ed esistenziale patito dalla persona offesa, che trova piena giustificazione nella condotta violenta e aggressiva dell'imputato. 2.Con il secondo motivo, è denunciata erronea applicazione dell'art. 581 cod. pen., e contrasto con l'art. 521 cod. proc. pen., laddove è stata omessa la riqualificazione del fatto in percosse, in presenza di spintoni alla vittima, ammessi dallo stesso imputato. 3. Ha depositato memoria il difensore dell'imputato, avvocato Claudio Marcone, il quale conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso perché del tutto infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.11 primo motivo è finalizzato a una diversa, e non consentita, ricostruzione in fatto, oltre che reiterativo di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica 2 argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 1.1. Diversamente da quanto opina il ricorrente, la sentenza impugnata si è confrontata con gli argomenti del primo giudice, oltre a valorizzare gli esiti della rinnovazione istruttoria, fornendo la dovuta motivazione rafforzata rispetto alla condanna di primo grado. 1.2. In estrema sintesi, il Giudice di secondo grado è giunto al ribaltamento della condanna del primo giudice riscontrando l'equivocità delle prove che - in specie, dopo la escussione, in sede di rinnovazione istruttoria, dell'unica teste di accusa, MA NA ( all'epoca dei fatti compagna della persona offesa) - non ha consentito di individuare, nell'imputato, l'autore dell'aggressione da cui era derivato il trauma contusivo al volto della parte civile. 1.3. Ha, in sostanza, considerato il Tribunale che - pur essendo "pacifico e incontestato che EL avesse tenuto una condotta aggressiva nei confronti della parte civile", come ammesso dallo stesso EL, il quale ha riferito di essere "uno di quelli che urlava di rispetto agli altri", alla fine della partita, e "di avergli messo una mano sulla spalla" - nondimeno, l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di ritenere raggiunto un rassicurante riscontro probatorio a carico del ricorrente, dal momento che: nessuno degli altri numerosi giocatori, presenti, e a loro volta coinvolti nella protesta inscenata a bordo campo avverso l'arbitraggio dell'AN, aveva visto l'azione descritta dalla parte lesa;
la polizia giudiziaria, intervenuta, non aveva riscontrato alcuna lesione o segno di percossa sulla persona offesa che, peraltro, aveva rifiutato le cure mediche;
nemmeno porta un decisivo contributo di prova la testimonianza della NA, la quale, pur avendo riferito in dibattimento di avere visto un giocatore avvicinarsi al suo compagno armato di una spranga, non ha riconosciuto costui nell'odierno imputato, presente in aula, precisando di ricordare che si trattasse di una persona molto più giovane. Ne ha concluso il Giudice a quo - sulla base di un ragionamento logicamene supportato da un confronto critico con le prove acquisite - che, non sussistessero univoci elementi di prova per ascrivere la condotta contestata al EL che ha, infatti, assolto per non avere commesso il fatto. 1.4. A fronte, quindi, di un congruo percorso argomentativo sviluppato attraverso ragionevoli deduzioni, non sono riscontrabili le denunciate illogicità, risolvendosi le critiche del ricorrente all'uso del materiale probatorio in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza e i canoni della motivazione rafforzata. 1.5. E' bene ricordare che la Corte di cassazione è giudice della motivazione e non delle prove, sicché, in tema di controllo sulla motivazione, è normativamente 3 preclusa, nel giudizio di legittimità, la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla cognizione Corte mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 2.Non ha pregio neppure il secondo motivo, con il quale ci si duole dell'omessa riqualificazione del fatto in percosse, in presenza di contatti fisici, ammessi dallo stesso imputato, che ha ricordato di avere dato una spinta e di avere messo una mano sulla spalla dell'arbitro. 2.1.Posto che l'imputato è stato assolto, per mancanza di prova della riconducibilità del fatto lesivo (trauma cranico) refertato, e che, quindi, le percosse che vengono in rilievo sono quelle valorizzate dalla difesa ricorrente, ovvero una spinta e una mano poggiata sulla spalla, condotte effettivamente ammesse dall'imputato, si osserva, tuttavia, che si tratta di fatto diverso da quello contestato, di tali condotte non si occupa l'imputazione, la quale descrive l'azione contestata nei seguenti termini "gli metteva le mani in faccia e stringendogli forte il viso lo colpiva con le due mani e gli stringeva il collo, cagionandogli lesioni personali". 2.2. D'altro canto, nell'elaborazione ermeneutica di questa Corte, il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 cod. pen. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica (Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014 - dep. 05/12/2014, Battistessa, Rv. 261451; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 4272 del 14/09/2015 - dep. 2016, P.G. in proc. De Angelis, Rv. 265629; Sez. 5, n. 27990 del 06/02/2013 Rv. 256317). Posta a tutela dell'incolumità individuale (e non della mera intangibilità del corpo umano), la fattispecie incriminatrice definisce un ambito applicativo nel quale - si afferma - non rientrano tutte le percussioni dell'altrui corpo, ma solo quelle che, con un contenuto di apprezzabile violenza, siano dirette a produrre una altrettanto apprezzabile sensazione dolorifica (Sez. 1, n. 1088 del 12/03/1971, Alemanno, Rv. 118073; da ultimo, Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017, Rv. 271122).); trattandosi di reato di mera condotta, per il suo perfezionamento è sufficiente l'idoneità della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica. 2.3. Se è pur vero, quindi, che è stata ravvisata la condotta di percosse in quella di colui che strattona per un braccio la persona offesa, spingendola contro un muro in modo da procurarle lievi contusioni ( Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014 Rv. 261451), o di colui che colpisca la persona offesa ripetutamente sulla spalla al fine di spintonarla fuori da un negozio (Sez. 5, n. 11638 del 12/01/2012, Rv. 252953), di tali principii non è possibile fare applicazione nel caso di specie: 4 l'avere avuto un contatto fisico con la persona offesa mediante una spinta o mettendole una mano sulla spalla non è condotta di per sé idonea a produrre una seppur minima sensazione di dolore, e, quindi, a intaccare la incolumità individuale della vittima. 4.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 28 maggio 2024 r Il Consigliere estensore IA ES EL