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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/02/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 7827 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023,
avente ad oggetto:
Cessione dei crediti
vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. ALFANO FRANCESCO
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla Via
M. Lupoli, n. 27 come da procura resa in calce alla copia notificata del provvedimento monitorio,
PARTE OPPONENTE
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. LINO FRANCESCO
MARIA e dell'avv. ANGELA DE LUCIA, elettivamente domiciliato in
Caserta alla piazza Pitesti n. 9 presso lo studio dei predetti difensori
Proc. n. 7827 /2023 R.G – Sentenza Pagina 1 di 8 come da procura in atti,
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06/02/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20/01/2023 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2210/23 del
6.07.2023 con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 26.996,90, oltre spese Controparte_1
del procedimento monitorio, evidenziando, in via assorbente, il rilievo della carenza di legittimazione sostanziale attiva della società
ingiungente, per intervenuta cessione dei crediti rivendicati,
concludendo per la declaratoria di “illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria azionata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n°2210\23 reso dal Tribunale di Napoli Nord il 06/07/23 e
notificato in data 10\07\2023 rigettando la proposta domanda di
pagamento della società ingiungente . con Controparte_1
condanna della comparente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, Controparte_1
contestando gli avversi assunti, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
La causa è stata rinviata all'udienza di rimessione della causa in
Proc. n. 7827 /2023 R.G – Sentenza Pagina 2 di 8 decisione del 06/02/2025, con assegnazione dei termini ex art. 189
c.p.c.. A tale udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione.
***
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la parte opposta aderito, con nota del 16.01.2024, alla avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva, concludendo quindi per “la revoca del
D.I. opposto con compensazione delle spese di lite ricorrendone giusti motivi”.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi oggettivi di natura fattuale o atti volontari delle parti (come, ad es., in casi di rinunzia alla pretesa o all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) idonei a determinare l'eliminazione di ogni posizione di contrasto.
In questo senso, e sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (così Trib. Foggia, 05/07/2018).
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso
Proc. n. 7827 /2023 R.G – Sentenza Pagina 3 di 8 processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, nei termini su esposti, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito (Trib. Foggia, 29/01/2019; Cass., n.
31955/2018; Cass., n. 12887/2009). Ne consegue il carattere meramente processuale della pronunzia, come tale inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio (Cass., n.
1695/2018; Cass., n. 17312/2015; Cass., n. 10960/2010; Cass., n.
15062/2001; Cass., Sez. Un., n. 1048/2000)
Pertanto, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, anche d'ufficio, dare atto della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio stesso, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza
(cfr., tra le tante, Trib. Bari, 27/06/2018; Cass., n. 19568/2017; Cass., n.
22650/2008; Cass., n. 271/2006; Cass., n. 14775/2004).
Nella specie, parte attrice in senso sostanziale ha dichiarato di aderire all'avversa eccezione di difetto di legittimazione attiva (o meglio, di titolarità del diritto azionato), associandosi alla richiesta di revoca del decreto opposto, facendo, così, venir meno la materia del contendere
Non essendo stato raggiunto alcun accordo in ordine alle spese di lite, il
Proc. n. 7827 /2023 R.G – Sentenza Pagina 4 di 8 Tribunale dovrà statuire sulle stesse tenuto conto del principio della soccombenza “virtuale”, così come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Trib. Latina, 28 febbraio 2018; Trib. Roma, 2
maggio 2017; Trib. Savona, 22 marzo 2012; Cass., sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271), in base ad una ricognizione della “normale” probabilità
di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, che della decisione sulle spese rappresenta il necessario antecedente logico-giuridico (così
Trib. Palermo, 8 gennaio 2018), sempre che non sussistano sufficienti e motivate ragioni per la compensazione delle spese di lite (Cass., sez.
lav., 21 maggio 2004, n. 11494).
Ebbene, l'opposizione è apparsa fondata, avendo l'opposto agito in via monitoria quale titolare di un credito in realtà ceduto in favore di
[...]
mediante atto di cessione del credito con sottoscrizione CP_2
autenticata per notar del 21 giugno 2013 (Rep. 1575, Persona_1
Racc. 1264) ritualmente notificato in data 27 giugno 2013 alla odierna opponente, quale debitrice ceduta, che l'accettava (cfr. la nota prot.
0027625 del 5 agosto 2013).
Il negozio aveva ad oggetto i crediti “presenti e futuri vantati nei
confronti della , derivanti dalle forniture e\o Parte_1
prestazioni di servizi effettuate dalla cedente in esecuzione dei contratti
e\o ordini già stipulati o che saranno stipulati entro 24 mesi dalla data
di sottoscrizione del presente…..sorti e insorgendi a partire dalle fatture
emesse dal giorno 1 giugno 2013 e successive per un importo presunto annuo di Euro 750.000,00”, con la precisazione che “I crediti sopra
Proc. n. 7827 /2023 R.G – Sentenza Pagina 5 di 8 indicati si intendono ceduti con i privilegi, le garanzie reali e personali
e con gli altri accessori, ivi compresi i frutti, anche scaduti, maturati e maturandi, unitamente alle altre ragioni di credito….”.
Tanto basta per una valutazione prognostica di radicale infondatezza della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria, tenuto conto del principio, pacificamente ribadito dalla giurisprudenza, secondo cui in tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell'art. 1263 cod. civ., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario,
oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli altri accessori, deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità
della prestazione, nonché alla tutela del credito (Cass., n. 9823 del
15/09/1999 richiamata da Cass. civ., sez. III, 30/07/2024, n. 21275).
Orbene, non sussistendo, nel caso di specie, sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di lite, per quanto detto, ritiene il giudicante che le spese debbano essere sopportate da parte opposta, attesa l'infondatezza, sia pur solo virtuale, della domanda di cui al ricorso monitorio.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo va revocato e le spese seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., parametri minimi per tutte le fasi
Proc. n. 7827 /2023 R.G – Sentenza Pagina 6 di 8 processuali espletate (esclusa quindi la fase istruttoria), atteso l'esito del giudizio e la ridotta attività processuale espletata, secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00, con riduzione del 30% tenuto conto comunque del comportamento collaborativo della parte soccombente che ha aderito all'eccezione preliminare di merito ex adverso proposta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
contro , così provvede:
[...] Controparte_1
1) Dichiara integralmente cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2210/23 del 6.07.2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
2) Condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore di parte opponente che qui si liquidano, al netto della riduzione del 30%, in euro 545,00 per esborsi ed euro 1.190,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi),
CAP ed IVA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 11/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione
Proc. n. 7827 /2023 R.G – Sentenza Pagina 7 di 8 applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 7827 /2023 R.G – Sentenza Pagina 8 di 8