Sentenza breve 17 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 2 febbraio 2024
Inammissibile
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 9644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9644 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09644/2025REG.PROV.COLL.
N. 00160/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marisa Maria Rosa Guassardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Magenta 85;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura della Provincia di Novara, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, n. 802 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la istanza del 21 maggio 2025, con la quale il Ministero resistente rileva la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. AC GA e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Rilevato che
-il presente gravame ha ad oggetto la sentenza del Tar Piemonte, sez. I, n.802/2023 che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante contro il diniego di: a) permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, fondato sulla contestazione di plurimi precedenti penali; b) mero rinnovo del permesso di soggiorno per mancata prova dell’allegato avvio di un’impresa edile;
-il Tar ha, più in dettaglio, evidenziato che: a) l’appellante è pluripregiudicato; b) non ha comprovato l’avvio di alcuna attività lavorativa, essendosi limitato ad esibire un contratto di locazione commerciale non registrato; d) non ha dimostrato di essere l’unico parente in grado di assistere il fratello invalido al 67%, stante la regolare presenza sul territorio italiano di altri germani;
Considerato che, pur in disparte il fatto che nella fattispecie non sembra ricorrere alcun automatismo espulsivo atteso che il diniego appare sostenuto da una duplice motivazione (pericolosità sociale e mancata dimostrazione dell’avvio di una propria attività di impresa), non si ravvisa in capo all’istante alcun interesse attuale e concreto alla rimozione del provvedimento negativo gravato essendo stato emesso a suo carico -in data -OMISSIS- 2023- un decreto di espulsione (prot. cat.-OMISSIS-), rimasto inoppugnato e -allo stato- verosimilmente inoppugnabile, stante il termine di decadenza di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 150/2011;
Ritenuto infatti che l’ordine di espulsione, la cui rimozione rientrerebbe nella sfera di competenza del giudice ordinario, elida ogni interesse dell’appellante all’annullamento del sottostante provvedimento di diniego di concessione del permesso di soggiorno;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC D'GE, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
GE Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
AC GA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC GA | IC D'GE |
IL SEGRETARIO