Sentenza 21 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2004, n. 13525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13525 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC TR, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco De Sanctis n. 4, presso l'avv. Giampaolo Petti che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Nicola Valente e Alessandro Riccio che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- intimato costituito con procura -
avverso la sentenza n. 692/2001, decisa il 23 ottobre 2001 e pubblicata il 29 novembre 2001, resa dalla Corte d'Appello di Milano nel procedimento n. 288/2001 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23 marzo 2004 dal Relatore Consigliere Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 4 settembre 2000 AC TR conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere la pensione di anzianità, per effetto di contribuzione maturata nella gestione commercianti, con decorrenza 1 agosto 1998 anziché 1 febbraio 1999 come riconosciuto dall'Istituto.
Con sentenza n. 3059 in data 30 novembre 2000, il Giudice adito respingeva la domanda.
Interponeva appello il AC e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 692/2001, emessa in data 23 ottobre - 29 novembre 2001 dalla Corte d'Appello di Milano. La decisione veniva così motivata.
Osservava la Corte territoriale che il ricorrente aveva maturato nel luglio 1997 i requisiti di 35 anni di anzianità e 57 anni di età per godere della pensione di anzianità con decorrenza dal gennaio 1998, in base al sistema delle così dette finestre. Peraltro la legge finanziaria 1997, al comma 6 dell'art. 58, aveva elevato di un anno l'anzianità minima pensionabile, limitandone gli effetti, per gli anni 1998, 1999 e 2000 ad uno slittamento di quattro mesi dei termini stabiliti al successivo comma 8.
E poiché per i lavoratori autonomi che conseguivano il diritto al pensionamento operava, ai sensi del cennato comma 8, una speciale disciplina di accesso, lo slittamento di quattro mesi portava appunto la fruizione del beneficio al febbraio dell'anno 1999. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione AC TR, con atto notificato in data 19 marzo 2002, sulla base di un unico complesso motivo.
L'Istituto si è costituito col solo deposito di procura e non ha svolto ulteriore attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 59 legge 27 dicembre 1997 n. 449, commi 6, 8 e 54. Si denuncia altresì,
con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
Si osserva che, ai sensi del cennato comma 8, il AC, avendo maturato entrambi i requisiti pensionistici entro il quarto trimestre dell'anno 1997, doveva fruirne dall'agosto 1998.
La censura non appare fondata.
Invero il richiamato comma 8 fissa una disciplina transitoria per l'anno 1998 e, per i lavoratori autonomi, dispone con riferimento ai trimestri in cui risulta il possesso dei requisiti (ovvero il diritto a fruire in concreto del beneficio) per quell'anno e non già per gli anni precedenti.
Per il AC, in possesso dei requisiti nel primo trimestre 1998, il diritto a fruire in concreto del beneficio è spostata al mese di ottobre di quell'anno e differita di ulteriori quattro mesi per effetto del comma sesto dello stesso art. 58.
In tal senso questa Corte già si è pronunciata con sentenza 11668 del 29 luglio 2003, ove si osserva che "l'art. 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997, il quale determina i requisiti per conseguire il diritto per l'accesso alla pensione di anzianità, nonché, per i lavoratori autonomi, un differimento di quattro mesi nei termini di accesso al trattamento pensionistico, si applica ai trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dall'1 gennaio 1998, indipendentemente dal fatto che l'assicurato abbia maturato il relativo diritto durante la vigenza della legge precedente, atteso che in tali ipotesi, come in quella prevista dall'art. 59, comma 8, che, per i lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti entro il primo trimestre dell'anno, differisce l'accesso al pensionamento di anzianità all'1 ottobre del medesimo anno, assume rilievo non il momento di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, bensì l'epoca di decorrenza del medesimo".
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio poiché l'Istituto si è limitato al deposito di procura e non ha svolto attività difensiva di sorta.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2004