Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/05/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
OGGETTO: congedo
straordinario ex art. REPUBBLICA ITALIANA 42, comma 5, d. lgs.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 151/2001 - indebito assistenziale - IL TRIBUNALE DI FERRARA insussistenza
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 27/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 477/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CUSATO GIUSEPPE e dall'Avv. ALBANESE ROSAMARIA;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c. dott. ; CP_2
RESISTENTE
• (C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d. lgs. 151/2001 - indebito assistenziale - insussistenza
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi nonché – quanto alla parte ricorrente – di cui al verbale del 14.1.2025.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 03/07/2024 , Collaboratrice Parte_1 scolastica presso l'IIS Copernico-Carpeggiani di Ferrara, conveniva i in CP_4 intestazione dinanzi al Tribunale di Ferrara in funzione di giudice del lavoro per ivi sentire dichiarare accertare il suo diritto ad usufruire del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lg. n. 151/2001 per il periodo 1.6.2023 – 31.8.2023 e pertanto a trattenere l'indennità per il periodo di congedo già corrisposta, previa disapplicazione del decreto di ripetizione delle somme corrisposte a tale titolo e di
1
Deduceva, in buona sostanza, di avere chiesto ed ottenuto (con provvedimento del dirigente scolastico n. 7271 del 24.5.2023) il congedo straordinario retribuito di cui alla disposizione sopra citata per assistere la suocera
, disabile in condizione di gravità, essendo con la stessa Persona_1 già convivente in Trebisacce, via Mandrale n. 26. Riferiva che durante il periodo di congedo entrambe avevano trasferito la propria residenza al civico 24 della medesima via, ove si era reso libero un appartamento al piano terra, più comodo per le esigenze della disabile.
Nelle more, a seguito di alcuni rilievi della Ragioneria Territoriale dello Stato
Bologna – Ferrara, che segnalava la presenza di figli dell'assistita al civico 26 e la necessità di chiarimenti in relazione alla residenza delle due donne ed al rapporto di coniugio della dipendente con uno dei figli, ella forniva le informazioni richieste, producendo documenti.
A seguito di ciò, la Ragioneria Territoriale dello Stato comunicava tuttavia che il provvedimento concessivo del congedo non aveva superato il controllo preventivo di regolarità contabile, poiché al civico 26 di via Mandrale risultavano residenti, oltre alle due donne, anche i due figli della disabile che, ai sensi dell'art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, precludevano alla nuora di poter fruire del beneficio, trovandosi in posizione sovraordinata nell'ordine degli aventi diritto.
Di cui conseguiva l'annullamento del provvedimento concessivo del congedo straordinario da parte del Dirigente con conseguente successiva richiesta di restituzione delle somme indebitamente corrisposte, dovendosi la dipendente considerare assente ingiustificata.
La ricorrente, contestava la pretesa concludendo nei termini sopra riportati, offrendo una interpretazione della norma di cui all'art. 42 comma 5 ritenuta più corretta.
2. Si costituiva il , ripercorrendo le fasi Controparte_5 documentali della vicenda, già esposte da parte ricorrente, ed affermando di avere operato “nel pieno rispetto della normativa vigente”, posto che l'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 123/2011 prevedeva che “In caso di esito negativo del controllo di cui al comma 1, gli atti non producono effetti a carico del bilancio dello Stato, salvo che sia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al
2 provvedimento, sotto la responsabilità del dirigente titolare della spesa ai sensi dell'articolo 10”.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 14.1.2025 veniva dichiarata la contumacia del e la Controparte_3
Contr parte ricorrente deduceva che nelle more il aveva iniziato ad operare le decurtazioni sullo stipendio, pari ad € 228,78 mensili, a titolo di ripetizione dell'indebito, con decorrenza dal maggio 2024. La parte veniva pertanto autorizzata a modificare le conclusioni, nulla osservando la parte convenuta costituita, mediante introduzione di domanda di condanna delle parti convenute alla restituzione alla ricorrente delle somme nelle more del procedimento trattenute a titolo di restituzione dell'indennità di congedo già corrisposta. Veniva altresì disposta l'acquisizione al processo delle buste paga comprovanti le trattenute in esame.
All'odierna udienza compariva la sola parte ricorrente che si riportava alle conclusioni sopra ricordate. La causa viene decisa senza necessità di ulteriore istruttoria sulla base delle seguenti considerazioni.
4. Si ritiene che il ricorso sia fondato nel merito. L'art. 42 comma 5° D. Lgs. n. 151/20015 prevede quanto segue: “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma
36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”.
3 Tanto premesso sul piano normativo, nel caso di specie le circostanze fattuali riportate dalla parte ricorrente, sono in buona parte documentate, non sono state contestate dalla parte convenuta e sono le seguenti:
1) Alla data della domanda di congedo straordinario e Parte_1
risultavano già conviventi nel Comune di Trebisacce Persona_1
(CS), in via Mandrale n. 26;
2) dal certificato di famiglia storico risulta che la famiglia anagrafica a tale data era composta solo dalle due donne;
la situazione è rimasta immutata sino a quando entrambe, in data 27.7.2023, hanno trasferito la loro residenza presso altro immobile sito sempre in via Mandrale, ma al civico 24; la circostanza è stata tempestivamente comunicata dalla ricorrente alla scuola;
3) e (nel frattempo deceduta) Parte_1 Persona_1 erano legate da vincolo di affinità; la prima è coniuge separata del figlio della seconda, , già dal 10.7.2017; la seconda era vedova e soggetto Persona_2 dichiarato disabile in situazione di gravità dalla competente Commissione medica di Ferrara, con decorrenza dal 21.4.2022;
4) anche i due figli della signora , e Per_1 Persona_3 Persona_2 risiedono a Trebisacce in via Mandrale al civico 26;
5) come attestato dal Comune di Trebisacce, l'immobile sito al civico 26 è composto da tre unità immobiliari (piano terra, piano primo e piano secondo); i figli della disabile risiedono ognuno in una diversa unità immobiliare dell'edificio e non in quella dove avevano la residenza le due donne;
in particolare, Per_2
risiede al piano terra;
le circostanze – come detto – non sono state
[...] specificamente contestate e risulta peraltro verosimili, considerato che la Pt_1
e sono da tempo separati;
Persona_2
6) come si apprende dalle osservazioni del agioneria Territoriale dello CP_6
Stato di Bologna-Ferrara del 21.7.2023 (doc. 4 ric.) e dal certificato del medico di medicina generale (doc. 4 MIM), risulta altresì affetto da patologia Persona_2 invalidante, cioè da sindrome da apnee ostruttive notturne per la quale utilizza dispositivo C-PAP, il che consente, secondo la Ragioneria, “lo scorrimento ad altro familiare”;
7) parte convenuta non contesta la sussistenza di un pregresso reale rapporto affettivo e di assistenza tra la ricorrente e la disabile, giustificato anche dal fatto che quest'ultima si sentiva più a suo agio, per situazioni come l'aiuto
4 nell'igiene personale e nel cambio dei pannoloni (situazioni di dipendenza documentate), a ricevere aiuto dalla piuttosto che dai figli, tutti uomini. Pt_1
Dunque, risulta acclarato che, al momento della richiesta di congedo e nel periodo di fruizione del medesimo, le due donne erano conviventi nello stesso nucleo familiare e nello stesso appartamento, a differenza dei figli maschi della disabile;
non solo, nel corso del periodo di congedo esse si sono addirittura spostate presso un diverso stabile e numero civico (al n. 24), ulteriormente distanziandosi dai figli, rimasti al civico 26.
Appare quindi evidente che la situazione fattuale fosse di un maggiore collegamento della disabile con la ricorrente che risiedeva con lei nel medesimo appartamento e che l'assisteva nelle sue esigenze di vita quotidiana, che coinvolgevano la sua sfera più intima, ciò che rende verosimile che si sentisse maggiormente a suo agio con una familiare del suo stesso sesso. La circostanza – come detto – non è stata contestata e, peraltro, non risulta che l'assistita fruisse dei servizi di una badante per far fronte a tali necessità. Appare infine documentato che la ricorrente già fruiva in precedenza dei permessi retribuiti ex
L. n. 104/1992 al fine di prestare assistenza alla suocera.
5. Occorre a questo punto porre in evidenza, richiamando la sentenza della
Corte Costituzionale n. 232 del 7.12.2018, che la preesistente convivenza con il disabile cui è stato dato risalto nell'art. 42 comma 5 è collegata “al fine di salvaguardare quella continuità di relazioni affettive e di assistenza che trae appunto origine da una convivenza già in atto. La convivenza non si esaurisce in un dato meramente formale e anagrafico ma esprime, nella quotidiana condivisione dei bisogni e del percorso di vita, una relazione di affetto e di cura”. Sebbene, prosegue la Corte Costituzionale, essa non possa considerarsi un presupposto assoluto, nel caso in cui manchino familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge, quando il familiare non convivente sia pronto ad impegnarsi per prestare la necessaria assistenza.
Come osservato nella sentenza della Consulta, “Il congedo straordinario, riconducibile agli «interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie» (sentenze n. 158 del
2007, punto 2.3. del Considerato in diritto, e n. 233 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto), ne avvalora e ne incentiva il ruolo primario nell'assistenza al disabile e valorizza quelle
«espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale e, in particolare, in ambito familiare, conformemente alla lettera e allo spirito della Costituzione, a partire dai principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118, quarto comma, Cost.» (sentenza n. 203 del 2013, punto
3.4. del Considerato in diritto).
5 Il diritto del disabile di «ricevere assistenza nell'àmbito della sua comunità di vita»
(sentenza n. 213 del 2016, punto 3.4. del Considerato in diritto), inscindibilmente connesso con il diritto alla salute e a una integrazione effettiva, rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana.
Nella disciplina di sostegno alle famiglie che si prendono cura del disabile convergono non soltanto i valori della solidarietà familiare, ma anche «un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» e impongono l'interrelazione e
l'integrazione «tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. 215 del
1987, punto 6. del Considerato in diritto).
Sono coerenti con il descritto disegno costituzionale anche la Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge
9 febbraio 1999, n. 30, che garantisce al disabile «l'effettivo esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità» (art. 15), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che tutela «il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità» (art. 26) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, che, nel preambolo (punto x), prescrive di assicurare alle famiglie, «nucleo naturale e fondamentale della società», la protezione e l'assistenza indispensabili per «contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità».
Nell'apprestare le misure necessarie a rendere effettivo il godimento di tali diritti e a contemperare tutti gli interessi costituzionali rilevanti, la discrezionalità del legislatore incontra dunque un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati»
(sentenza n. 251 del 2008, punto 16. del Considerato in diritto)”.
Nel caso di specie, l'interesse preminente della disabile induce a ritenere che debba darsi prevalenza proprio al dato della preesistente convivenza nel medesimo nucleo, in quanto elemento che maggiormente rispondeva ai suoi interessi.
Deve pertanto ritenersi sussistente il diritto della ricorrente ad usufruire del congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità in situazione di gravità dal 01/06/2023 al 31/08/2023 per mesi 3 e giorni 2 (come da originario provvedimento di concessione) e deve accertarsi la correlativa insussistenza dell'indebito assistenziale dedotto in giudizio dal . Con
6 6. Di qui consegue il diritto della ricorrente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalle parti convenute, in forza dei provvedimenti amministrativi meglio indicati in entrambi gli atti introduttivi, che devono essere disapplicati.
Risulta infatti documentato che è stata operata sullo stipendio della ricorrente una trattenuta di € 228,78 mensili a partire da maggio 2024 e sino a maggio 2025; pertanto la ricorrente ha diritto alla restituzione della complessiva somma di € 2.745,36 e di quanto eventualmente sarà trattenuto nelle mensilità successive.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (per le cause di previdenza), stante la ridotta attività processuale, tenuto conto del valore della controversia ed applicato l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione disattese
1) accerta e dichiara il diritto di alla fruizione del congedo Parte_1 straordinario di cui all'art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 per assistenza a familiare con disabilità in situazione di gravità dal 01/06/2023 al 31/08/2023, per mesi 3 e giorni 2;
2) per l'effetto condanna le amministrazioni convenute a restituire alla ricorrente quanto indebitamente trattenuto sulla retribuzione nei mesi da maggio 2024 a maggio 2025, pari alla complessiva somma di € 2.745,36 oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite CP_4 della parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.705,60 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Ferrara il 27/05/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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