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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11947 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 20.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.7138/2025 R.G. cont. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Appia Nuova km 17.600 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesca Bianchini che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
– in persona del le- Controparte_1 gale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Becca- ria n.29, presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Mi- chele Sordillo, giusta procura generale alle liti in atti
E
, in persona del Responsabile Atti Controparte_2
Introduttivi Giudizio Lazio, , in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, Parte_2 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, elettivamente domiciliata in Nola (NA), Cis Isola 4, Torre, presso lo studio dell'avv. Paolo D'Avino che la rappresenta e di- fende giusta procura in atti
E
Controparte_3
- in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, eletti-
[...] vamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate, n.3, presso l'Avv. Renata Cantatore, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti del 01. 08.2024, a rogito Notaio i Roma Per_1
RESISTENTI
Oggetto: opposizione a pignoramento e titoli esattorialli sottesi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2025, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il pignoramento presso terzi 09784202400008413000 notificato il 2.3.2024 ed i titoli ad esso sottesi, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Nel merito:
Accoglimento integrale: annullamento dei provvedimenti impugnati per tutte le motivazioni esposte, con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Accoglimento parziale: annullamento limitato alle sanzioni e agli interessi.
In ogni caso
Si chiede di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli im- pugnati.
In via gradata
Si chiede la regolamentazione delle spese di lite e la liquidazione del danno in via equitati- va, per tutte le ragioni esposte”.
Per quanto è possibile comprendere nella non chiara formulazione dell'atto, l'opponente eccepiva:
2 - l'omessa notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle sottesi al pignoramento n.
09784202400008413/000;
- l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione a mezzo ruolo;
- la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva degli enti previdenziali;
- l'illegittimità formale dell'atto impugnato per omessa indicazione del tasso di interessi ap- plicato, nonché per illegittimità delle sanzioni, maggiorazioni e compensi per la riscossio- ne;
- l'illegittimità dell'atto del Concessionario opposto per asserita intervenuta sospensione ex lege dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228/2012.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituivano e CP_4
, chiedendo concordemente il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite. CP_2
In specie l in via preliminare eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio nei CP_1 confronti del terzo pignorato;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in rela- zione ai dedotti vizi della procedura esecutiva;
eccepiva la tardività delle eccezioni di de- cadenza e prescrizione a fronte della regolare notifica di tutti gli atti presupposti e l'omessa impugnazione degli stessi, nonché l'inammissibilità dell'eccezione attinenti ai visi formali per tardività.
L' eccepiva a sua volta il difetto di legittimazione passiva in relazione ai dedotti vizi CP_3 della procedura esecutiva, l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza, in quanto non sollevata entro il termine perentorio per proporre opposizione alle cartelle esattoriali, rego- larmente notificate;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito con Controparte_2 riferimento alle cartelle 09720100094562874000; 09720100189983104000;
09720110089955014000; 09720110184860706000; 09720120061537530000;
09720130101292278000; 09720130334135772000; 09720140028662291000;
09720140213755242000; 09720140251489483000; 09720150006298206000;
09720150045213850000; 09720150124900803000; 09720150198633728000;
09720160064862208000; 09720160102198771000; 09720160140603630000;
09720160165844537000; 09720170022399805000; 09720170069292526000;
09720170101094478000; 09720170207173114000; 09720170264604250000;
09720180028476324000; 09720180050829678000; 09720180050829779000;
09720190014440276000; 09720190077830692000; 09720190243057833000;
3 09720200091475601000; 09720210033327330000; 09720210079693587000;
09720220051823902000; 09720220089986145000, in quanto generate per omesso pa- gamento di tributi (irpef, irap, tassa auto ecc); la violazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato;
la non maturazione della prescrizione in ragione degli atti interruttivi regolarmente notificati;
l'inapplicabilità della sospensione ex legge 228/2012 che attiene a fatti, condotte ed eventi riferibili unicamente all'ente creditore e riferite alla fase anteceden- te a quella della riscossione affidata all' . Controparte_2
Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, non meritevole di accoglimento.
L' opponente sosteneva l'inesistenza della notifica delle cartelle e degli avvisi costituenti titolo dell'intrapresa esecuzione e, sulla base di tale assunto, contestava altresì nel merito la fondatezza della pretesa contributiva sotto il profilo della intervenuta prescrizione e de- cadenza.
In base al principio della ragione più liquida, per cui una causa può essere decisa laddove una questione anche se posta a valle di altre, sia di per sé idonea s a definire il giudizio, ritiene questo giudice di richiamare quanto ben sostenuto in relazione a fattispecie sotto tale profilo analoga in recente sentenza di questo Tribunale, (dr.ssa Savignano) ossia che
< proposte quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea (o addirittura l'omessa) individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale e finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti (v. Cass. 30303/2021; Cass.
15631/2016), è altrettanto vero che nel caso in esame non è stato neppure allegato quale sia la pretesa creditoria a cui si fa riferimento negli atti presupposti richiamati in premessa, rispetto alla quale il giudice, pur in difetto di specifica precisazione, sarebbe tenuto ad indi- viduare la data di decorrenza della decadenza e della prescrizione e la durata dei relativi termini.
Né tale ricostruzione può essere operata ricorrendo alla documentazione allegata al ricor- so, ma neppure richiamata all'interno dell'atto introduttivo.
Se, in virtù del principio di disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, “non è peraltro sufficiente
4 che una determinata circostanza sia acquisita al processo attraverso la produzione di un documento ad opera di una delle parti, perché il giudice possa utilizzarla come base del proprio convincimento, essendo piuttosto necessario che la parte, interessata a far valere tale circostanza, ne faccia oggetto della propria tesi difensiva, richiamandola al momento della produzione o anche successivamente per evitare preclusioni” (Cass. 2076/2002).
In merito poi alla eccepita omessa o comunque irregolare notifica degli atti presupposti, una volta esclusa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, non può che concludersi per l'inammissibilità di tale ulteriore eccezione.>>
Peraltro sia sia hanno fornito specifica prova della notifica degli atti sottesi al CP_1 CP_2 pignoramento .
D'altronde la contestazione della validità di tali notifiche è stata svolta in modo del tutto generico dall'opponente, “poiché eseguite in violazione degli artt.137,140, 143, 160 cpc e ss.” senza alcun specifico riferimento allo specifico atto, peraltro a fronte dell'impressionante mole di atti depositati, senza addirittura operare il doveroso distinguo tra cartelle contributive e tributarie, per le ultime delle quali questo giudice sarebbe addirit- tura privo di giurisdizione, ma che nella domanda non sono state rappresentate come tali.
In tema di notifica dell'avviso di addebito: l'art. 30, comma 4, Decreto Legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 dispone che
“[…] La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Come insegna la Suprema Corte, “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indica- ta nell'avviso di ricevimento … senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta” (Cass. Ordinanza 16949/2014).
Ed ancora “la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessio- nario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alter-
5 nativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un'apposita relazione di notificazione, né inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del 1982” (Cass. Civ., Sez. VI, 4 giugno 2020, n. 10585).
Non convincono in senso contrario alcuni recenti ed isolati arresti della Suprema Corte che si pongono in contrasto con il consolidato orientamento della stessa giurisprudenza di le- gittimità.
Per quanto concerne infine l'invocata applicazione della sospensione ed estinzione del debito ai sensi della legge 228/2012, risulta del tutto condivisile quanto in merito eccepito da ossia che tale istituto risulta inapplicabile nel caso di specie, in quanto attinente CP_2
a fatti, condotte ed eventi riferibili unicamente all'ente creditore e riferite alla fase antece- dente a quella della riscossione affidata all' . Controparte_2
Il ricorso deve pertanto essere rigettato perché infondato.
Alla soccombenza dell'opponente consegue la condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuno dei resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione.
Condanna l'opponente alla refusione in favore dei resistenti delle spese di lite che liquida in euro 6.000,00 in favore di ciascuno di essi.
Roma, 20.11.2025 Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
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