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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/11/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
IA TE SP Presidente
EL AR Consigliere
GRAZIA M. BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 159/2024 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2024
promossa da:
(c.f.e P.VA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Dott. con sede in Sassari, via Umberto I, n. 108/A, Parte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolò Garzilli n.59, nello studio del Prof. Avv. Carlo
Bavetta che la rappresenta e difende, giusto mandato conferito con foglio separato da intendersi unito all'atto d'appello.
APPELLANTE
contro
Prof. (c.f. , residente in [...] e Controparte_2 CodiceFiscale_1
(P. VA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in CP_3 P.IVA_2
Sassari, via Predda Niedda n. 22/B,
Pagina 1 APPELLATI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Piaccia alla Corte d'Appello,
- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 2587/2023 resa dal Tribunale
Ordinario di Cagliari, sezione specializzata in materia di impresa, Pres. Dott. I. Tamponi, G. Est.
Dott. N. Caschili, pubblicata il 2 novembre 2023, nella causa iscritta al r.g. n. 4460/2022, con la
quale è stata dichiarata la nullità della delibera assembleare del 26 aprile 2022 della società
[...]
Controparte_1
- con vittoria di spese, anche del primo grado di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4 luglio 2022 il sig. in proprio e in qualità di Controparte_2
rappresentante legale della domandò al Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in CP_3
materia di imprese, che venisse accertata e dichiarata la nullità/annullabilità/inesistenza della delibera assembleare assunta il 26 aprile 2022, con la quale egli era stato revocato per giusta causa dalla carica di amministratore unico della Parte_2
Espose l'appellante:
- che la predetta società era stata costituita nel dicembre 2016, con una compagine sociale composta per il 25% del capitale dal prof. , un altro 25% dalla e per il 50% dalla CP_4 CP_3
di seguito anche . Controparte_5 CP_6
- che in data 1° aprile 2022, la lo aveva sollecitato, quale amministratore unico, a CP_6
convocare l'assemblea dei soci entro e non oltre il 22 aprile 2022 per deliberare “la revoca per
Pagina 2 giusta causa dell'amministratore unico per omessa esecuzione della volontà dei soci così come
espressa nell'assemblea del 2 dicembre 2021”, avvertendolo che, in difetto, avrebbe provveduto essa stessa alla relativa convocazione;
- che successivamente, il 14 aprile 2022, la aveva convocato direttamente l'assemblea CP_6
per il 26 aprile 2022; frattanto, in data 20 aprile 2022, il aveva provveduto a convocare a sua CP_2
volta comunque l'adunanza per il 13 maggio 2022 - sul presupposto dell'illegittimità della convocazione effettuata dal socio in violazione di legge e dello Statuto - al fine di discutere del seguente ordine del giorno:
- Proposta di revoca per giusta causa dell'amministratore unico e nomina nuovo organo amministrativo avanzata dal socio Controparte_5
- Controdeduzioni e difese dell'amministratore unico e proposta di conferma nell'incarico;
- Discussione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2021 e sua eventuale approvazione;
- che nello stesso avviso di convocazione l'esponente aveva evidenziato, al contempo, la propria impossibilità di fissare una data anteriore a quella indicata, in quanto impegnato all'estero fino all'11 maggio 2022 e, in ogni caso, di necessitare di un tempo congruo per preparare le proprie controdeduzioni;
- che ciononostante l'assemblea convocata per il 26 aprile 2022 si era tenuta ugualmente in sua assenza, procedendosi alla revoca per giusta causa dalla sua carica di amministratore unico e alla nomina di un nuovo amministratore.
La si costituì in giudizio, domandando il rigetto delle Controparte_1
pretese attoree e rilevando come l'esigenza di convocare di propria iniziativa l'assemblea dei soci fosse sorta proprio dall'inerzia del nel provvedervi personalmente, inerzia che mal si CP_2
conciliava con la prospettata urgenza di revoca della nomina dell'allora amministratore unico, per
Pagina 3 essersi questi reso inadempiente nella esecuzione di una delibera assembleare avente ad oggetto la transazione tra e Ingenia s.r.l. e nella redazione tempestiva del bilancio d'esercizio 2021. CP_1
***
La causa, istruita mediante produzioni documentali, fu decisa con sentenza n. 2587/2023 pubblicata il 2.11.2023, con la quale il Tribunale adito dichiarò la nullità della delibera assembleare del 26
aprile 2022 della e condannò la medesima società al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore degli attori in solido, liquidate per compenso di avvocato in € 5.810,00, oltre accessori come per legge.
Il Tribunale motivò, in sintesi, come appresso.
L'interpretazione delle norme contenute negli artt. 2479 e 2479 bis c.c. - in assenza di una disposizione specifica - consentirebbe, per giurisprudenza prevalente, di riconoscere ai soci titolari di un terzo del capitale sociale il potere di convocare autonomamente l'assemblea dei soci, purché
sussista l'inerzia del potere gestorio, da valutarsi in concreto e in relazione all'eventuale urgenza deliberativa.
Tuttavia, nel caso di specie, pur ravvisandosi la legittimazione della ad esercitare CP_6
l'iniziativa della convocazione dell'assemblea, in quanto titolare del 50% del capitale sociale, era insussistente l'ulteriore presupposto costituito dall'inerzia del potere gestorio.
Difatti, il lasso temporale di appena 19 giorni tra la richiesta di convocazione da parte del socio e la convocazione dell'assemblea ad opera dell'amministratore unico (1° aprile 2022 - 20 aprile 2022)
non poteva ritenersi sufficientemente ampio da consentire di qualificare la condotta del CP_2
come inerte;
né poteva rilevare il superamento del termine di otto giorni previsto dallo Statuto, il quale doveva ritenersi avere unicamente natura dilatoria, trattandosi di termine minimo da garantire tra l'avviso di convocazione e la tenuta dell'assemblea.
Pagina 4 A supporto del suo ragionamento, il Tribunale richiamò anche l'art. 2631 c.c. - che in tema di responsabilità dell'amministratore per omessa convocazione, prevede un termine perentorio di trenta giorni per la convocazione dell'assemblea nei casi in cui questa sia obbligatoria, laddove la legge e lo statuto non stabiliscano un termine diverso - osservando come una convocazione più
celere rispetto al termine fissato dal legislatore per ritenere “omessa la convocazione” debba essere determinata da un'urgenza concreta.
La invece, non aveva prospettato una valida ragione di urgenza tale da giustificare la CP_6
convocazione dell'assemblea da parte del socio, senza attendere l'intervento dell'amministratore,
avendo rilevato unicamente la necessità di revoca in tempi brevi dell'amministratore, perché non aveva ancora dato corso ad una transazione approvata dall'assemblea ed alla presentazione del bilancio, circostanze che - per il Tribunale - non sarebbero state “tali da esigere una convocazione
immediata”.
Alla luce di siffatte considerazioni, il Tribunale ritenne quindi illegittima la convocazione effettuata dalla in assenza dei presupposti di legge e dichiarò nulla la deliberazione adottata, ai CP_6
sensi del disposto dell'art. 2479 ter comma 3 c.c., “potendosi assimilare il vizio di mancata
convocazione a quello meno grave di assenza assoluta di informazione”.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello formulando le Controparte_1
seguenti censure:
1) Esclusione dell'inerzia dell'A.U. richiesto della convocazione dell'assemblea dei soci.
Individuazione in trenta giorni del termine entro il quale l'amministratore deve convocare
l'assemblea a istanza del socio legittimato. Negazione del diritto del socio di fissare la data
entro cui tenere l'assemblea. Errata pronuncia. Violazione e falsa applicazione degli artt.
2479, 2479 bis e 2631 cod.civ. Rilevanza della decisione per la causa ed esigenza di
Pagina 5 riforma nel senso della declaratoria che il socio legittimamente stabilisce il termine entro
il quale deve compiersi l'attività sollecitata e che quello di trenta giorni, di cui all'art.
2631 cit, non è idoneo a qualificare l'inerzia nella fattispecie.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'accertare e ritenere non sussistente il presupposto dell'inerzia dell'amministratore nella convocazione dell'assemblea sollecitata, sulla base dell'interpretazione dell'art. 2631 c.c., norma che – contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice di prime cure - non si applicherebbe al caso di specie “per la decisiva (ma obliata)
considerazione che il socio sollecitatore aveva indicato all'A.U. della società il termine entro il
quale provvedere alla convocazione”.
In tale prospettiva, l'art. 2479 c.c. riconoscerebbe il diritto del socio di minoranza qualificata di chiedere la convocazione dell'assemblea, ma non individuerebbe il termine prima del quale il socio non possa provvedere, né quello decorso il quale possa dirsi integrata quell'inerzia che legittimerebbe la convocazione autonoma da parte del medesimo socio;
detto termine, peraltro, non potrebbe essere ricavato neppure dal richiamo ad altre norme, quali in particolare l'art. 2631 c.c.,
essendo rilevante, sotto tale profilo, la sola volontà del socio richiedente che può indicare le modalità e i termini per esercitare il suo diritto senza che sia sindacabile la sua volontà. In sostanza,
l'unico parametro per valutare l'inerzia del potere gestorio sarebbe costituito dal termine fissato dal socio nella richiesta di convocazione dell'assemblea: decorso tale termine, senza che l'amministratore abbia convocato l'assemblea, quest'ultimo sarà da considerare inerte e il socio sarà, conseguentemente, legittimato alla convocazione.
Secondo l'appellante, pertanto, il Tribunale, anziché applicare analogicamente l'art. 2631 c.c. per valutare ed escludere l'inerzia dell'amministratore, avrebbe dovuto accertare eventualmente se la richiesta del socio sollecitatore di convocare l'assemblea entro e non oltre il 22 aprile 2022 fosse lesiva del diritto degli altri soci e dell'A.U. a partecipare;
lesione, peraltro, non configurabile a detta dell'appellante, stante il lasso di tempo di 21 giorni assegnato all'amministratore, di gran lunga
Pagina 6 superiore rispetto a quanto previsto dallo Statuto (ossia, otto giorni, ridotti a cinque, se la richiesta di convocazione è fatta mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci) e, perciò, sufficientemente ampio e ragionevole per organizzare la riunione.
2) Esclusione dell'inerzia dell'A.U. richiesto della convocazione dell'assemblea dei soci.
Errata decisione. Travisamento dell'interesse del socio alla tempestiva convocazione
dell'assemblea. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2479 e 2479 bis cod. civ.
Rilevanza della decisione per la causa ed esigenza di riforma nel senso dell'affermazione
positiva dell'interesse del socio di convocare l'assemblea entro la Controparte_5
data del 22 aprile 2022 e perciò dell'inerte comportamento dell'A.U.
Il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere che non vi fosse una particolare urgenza deliberativa sulla revoca dell'A.U. tale da giustificare la convocazione immediata dell'assemblea entro il termine fissato dal socio.
Il giudice avrebbe infatti omesso di rilevare come l'urgenza sarebbe stata determinata dall'esigenza di porre fine ad una situazione di stallo nella quale la società versava da tempo a causa dei reiterati e gravi inadempimenti dell'amministratore, il quale non aveva dato esecuzione alla decisione dei soci adottata con verbale del 1° dicembre 2021, concernente la sottoscrizione della transazione tra le società e Ingenia s.r.l., i cui termini dell'accordo erano stati deliberatamente modificati dal CP_1
in totale spregio della volontà dei soci. CP_2
Da qui, l'esigenza di revocare in tempi brevi la nomina dell'amministratore, esigenza peraltro espressa con la fissazione del termine essenziale per la convocazione dell'assemblea.
***
Le parti appellate e non si sono costituite nel presente giudizio e sono Controparte_2 CP_3
state dichiarate contumaci.
Pagina 7 Con note autorizzate conclusionali, l'appellante, nel ribadire le ragioni dell'appello ha altresì
rilevato come, secondo parte della giurisprudenza di merito, il potere del socio di convocare l'assemblea è esercitabile non soltanto in caso di inerzia dell'organo amministrativo della società,
ma in tutte le situazioni in cui il socio intenda convocare direttamente l'assemblea per sottoporle delle questioni. Inoltre, nel ribadire l'inapplicabilità dell'art. 2631 c.c. al caso di specie, ha sostenuto che tale norma soccorre nel caso in cui manchi l'indicazione di un termine, termine che,
però, nel caso de quo, era stato indicato dalla Ha quindi concluso affermando che CP_6
“l'avviso di convocazione andava spedito almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e
quindi il riferimento al termine dilatorio di 13 giorni non convince perché confonde il mezzo col
fine ossia il rispetto della regola di convocazione con la finalità medesima, che è la sollecita e
regolare celebrazione dell'assemblea.”.
***
L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Le due censure, per la stretta connessione che le connota, devono opportunamente essere trattate congiuntamente.
Non vi è dubbio sulla legittimazione, in linea generale, della alla Controparte_5
convocazione dell'assemblea dei soci in luogo dell'amministratore unico, in quanto titolare di una partecipazione sociale pari al 50% del capitale sociale, e quindi di una quota più che sufficiente a soddisfare la misura richiesta dalla legge per l'esercizio del potere di convocazione (pari ad un terzo del capitale sociale).
L'attribuzione, di cui all'art. 2479 c.c., ai soci di società a responsabilità limitata, rappresentanti un terzo del capitale sociale, di sottoporre argomenti alla discussione dell'assemblea dei soci, comporta altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta dell'assemblea su quegli stessi argomenti.
Pagina 8 Sul punto, è meritevole di seguito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il potere dei soci qualificati di convocare l'assemblea sussiste anche nel caso in cui lo statuto ne demanda la convocazione al solo organo gestorio, tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 2479, comma 1
c.c. costituisce regola di garanzia inderogabile, e che il rinvio ivi previsto all'atto costitutivo per la disciplina dei “modi di convocazione dell'assemblea” appare piuttosto riferibile alle sole modalità
di convocazione in senso stretto, in quanto destinate ad assicurare la tempestiva comunicazione degli argomenti da trattare (mezzo di comunicazione, termini, ecc.), come denotato dalla disciplina contenuta nella seconda parte dello stesso primo comma, che regola appunto tali strette modalità per l'ipotesi di silenzio dell'atto costitutivo (Trib. Milano, 10 novembre 2014 che richiama, in termini,
Trib. Milano 11 novembre 2013).
Tuttavia, se il potere del socio di convocare autonomamente l'assemblea può ravvisarsi in astratto,
nel caso concreto non sussistono elementi tali da riconoscerne l'esercizio legittimo.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il riconoscimento del potere di convocazione dell'assemblea da parte del socio titolare di un terzo del capitale sociale si riferisce al
«caso di inerzia dell'organo di gestione». Conseguentemente, il potere del socio (o dei soci) non è
un potere libero, ma condizionato, che trova il proprio presupposto legittimante nella inerzia degli amministratori e la valutazione dell'inerzia presuppone, a sua volta, che il socio abbia sollecitato l'esercizio del relativo compito all'organo gestorio.
Deve però ritenersi che la mera fissazione di un termine entro il quale l'amministratore è chiamato a convocare l'assemblea, non è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo a carico di questi di rispettarlo;
né il suo superamento è idoneo a qualificare il comportamento dell'amministratore come inerte. Il giudizio sull'inerzia, invero, richiede una valutazione più ampia che tenga conto non soltanto - lo si ribadisce - del mero superamento del termine fissato, ma anche della ragionevolezza dello stesso e dei motivi eventualmente addotti dall'amministratore per giustificare la sua inosservanza.
Pagina 9 Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, non può essere riconosciuto un effetto prescrittivo al termine da essa indicato nella richiesta di convocazione (in cui si legge “entro e non oltre il 22 aprile 2022”), termine peraltro, da ritenere irragionevole, anche alla luce della brevità del tempo concesso all'amministratore per organizzare l'adunanza, tanto più in considerazione dello specifico ordine del giorno che lo riguardava direttamente.
A tal proposito, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, il lasso temporale di appena 13 giorni tra la richiesta (trasmessa il 1° aprile 2022) e la convocazione dell'assemblea ad opera del socio (avvenuta il 14 aprile 2022), risulta eccessivamente breve, in relazione all'ordine del giorno, per poter qualificare l'inerzia dell'amministratore e giustificare il potere del socio di provvedere autonomamente;
del resto, non è dato comprendere - anche perché neppure prospettato -
quale pregiudizio avrebbe potuto patire la società nell'attendere l'intervento dell'amministratore oltre il suddetto termine. A tal proposito va rilevato che il ha comunque dato riscontro alla CP_2
richiesta della in data 20 aprile 2022, fissando l'adunanza per il giorno 13 maggio 2025, CP_6
e allegando, al contempo, per un verso di essere impossibilitato a partecipare all'assemblea nella data fissata dal socio, a causa di pregressi impegni all'estero che lo avrebbero tenuto occupato fino all' 11 maggio 2025 e, per altro verso, di avere l'esigenza di un maggior arco di tempo per predisporre le proprie difese e controdeduzioni, posto che tra gli argomenti all'ordine del giorno era stata fissata la deliberazione della revoca dalla sua carica di amministratore a cui intendeva opporsi.
Deve dunque ritenersi contraria a correttezza la scelta della di tenere ugualmente CP_6
l'adunanza il 26 aprile 2022, nonostante la convocazione di una nuova assemblea da parte dell'amministratore. Convocazione quest'ultima che, per le ragioni fin qui esposte, deve ritenersi effettuata dall'amministratore nell'esplicazione dei suoi poteri.
Da ultimo, non pare superfluo osservare come l'illegittimità del termine fissato dall'appellante nella richiesta di convocazione, emerga anche alla luce del disposto dell'art. 2631 c.c., il quale, se è
vero che non può essere applicato analogicamente al caso in esame - come correttamente sostenuto
Pagina 10 dall'appellante – costituisce, tuttavia, un valido parametro normativo di ragionevolezza (in difetto,
lo si ribadisce, di specifiche e comprovate ragioni d'urgenza) per ritenere la tempestività della convocazione effettuata nei trenta giorni dalla richiesta (il infatti, ha dato seguito alla CP_2
richiesta della il 20 aprile 2022 e quindi, prima del decorrere del detto termine), e la sua CP_6
piena validità ed efficacia.
Da qui, l'illegittimità della convocazione dell'assemblea ad opera della e la nullità della CP_6
delibera adottata in quella sede.
***
Con riguardo alla terza doglianza, concernente la regolazione delle spese di lite in ragione dell'auspicata riforma della sentenza, si rileva che il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado comporta, altresì, la conferma della statuizione sulle spese del primo grado.
In questa sede, invece, a fronte della soccombenza dell'appellante, nulla deve disporsi sulle spese,
stante la contumacia dell'appellato.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 215/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17
L. n. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
n. 2587/2023 pubblicata in data 2 novembre 2023, del Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata
in materia di Impresa:
- Rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- Nulla sulle spese del presente grado;
Pagina 11 Da atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 DPR 215/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari, il 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
IA TE SP Presidente
EL AR Consigliere
GRAZIA M. BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 159/2024 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2024
promossa da:
(c.f.e P.VA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Dott. con sede in Sassari, via Umberto I, n. 108/A, Parte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolò Garzilli n.59, nello studio del Prof. Avv. Carlo
Bavetta che la rappresenta e difende, giusto mandato conferito con foglio separato da intendersi unito all'atto d'appello.
APPELLANTE
contro
Prof. (c.f. , residente in [...] e Controparte_2 CodiceFiscale_1
(P. VA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in CP_3 P.IVA_2
Sassari, via Predda Niedda n. 22/B,
Pagina 1 APPELLATI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Piaccia alla Corte d'Appello,
- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 2587/2023 resa dal Tribunale
Ordinario di Cagliari, sezione specializzata in materia di impresa, Pres. Dott. I. Tamponi, G. Est.
Dott. N. Caschili, pubblicata il 2 novembre 2023, nella causa iscritta al r.g. n. 4460/2022, con la
quale è stata dichiarata la nullità della delibera assembleare del 26 aprile 2022 della società
[...]
Controparte_1
- con vittoria di spese, anche del primo grado di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4 luglio 2022 il sig. in proprio e in qualità di Controparte_2
rappresentante legale della domandò al Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in CP_3
materia di imprese, che venisse accertata e dichiarata la nullità/annullabilità/inesistenza della delibera assembleare assunta il 26 aprile 2022, con la quale egli era stato revocato per giusta causa dalla carica di amministratore unico della Parte_2
Espose l'appellante:
- che la predetta società era stata costituita nel dicembre 2016, con una compagine sociale composta per il 25% del capitale dal prof. , un altro 25% dalla e per il 50% dalla CP_4 CP_3
di seguito anche . Controparte_5 CP_6
- che in data 1° aprile 2022, la lo aveva sollecitato, quale amministratore unico, a CP_6
convocare l'assemblea dei soci entro e non oltre il 22 aprile 2022 per deliberare “la revoca per
Pagina 2 giusta causa dell'amministratore unico per omessa esecuzione della volontà dei soci così come
espressa nell'assemblea del 2 dicembre 2021”, avvertendolo che, in difetto, avrebbe provveduto essa stessa alla relativa convocazione;
- che successivamente, il 14 aprile 2022, la aveva convocato direttamente l'assemblea CP_6
per il 26 aprile 2022; frattanto, in data 20 aprile 2022, il aveva provveduto a convocare a sua CP_2
volta comunque l'adunanza per il 13 maggio 2022 - sul presupposto dell'illegittimità della convocazione effettuata dal socio in violazione di legge e dello Statuto - al fine di discutere del seguente ordine del giorno:
- Proposta di revoca per giusta causa dell'amministratore unico e nomina nuovo organo amministrativo avanzata dal socio Controparte_5
- Controdeduzioni e difese dell'amministratore unico e proposta di conferma nell'incarico;
- Discussione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2021 e sua eventuale approvazione;
- che nello stesso avviso di convocazione l'esponente aveva evidenziato, al contempo, la propria impossibilità di fissare una data anteriore a quella indicata, in quanto impegnato all'estero fino all'11 maggio 2022 e, in ogni caso, di necessitare di un tempo congruo per preparare le proprie controdeduzioni;
- che ciononostante l'assemblea convocata per il 26 aprile 2022 si era tenuta ugualmente in sua assenza, procedendosi alla revoca per giusta causa dalla sua carica di amministratore unico e alla nomina di un nuovo amministratore.
La si costituì in giudizio, domandando il rigetto delle Controparte_1
pretese attoree e rilevando come l'esigenza di convocare di propria iniziativa l'assemblea dei soci fosse sorta proprio dall'inerzia del nel provvedervi personalmente, inerzia che mal si CP_2
conciliava con la prospettata urgenza di revoca della nomina dell'allora amministratore unico, per
Pagina 3 essersi questi reso inadempiente nella esecuzione di una delibera assembleare avente ad oggetto la transazione tra e Ingenia s.r.l. e nella redazione tempestiva del bilancio d'esercizio 2021. CP_1
***
La causa, istruita mediante produzioni documentali, fu decisa con sentenza n. 2587/2023 pubblicata il 2.11.2023, con la quale il Tribunale adito dichiarò la nullità della delibera assembleare del 26
aprile 2022 della e condannò la medesima società al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore degli attori in solido, liquidate per compenso di avvocato in € 5.810,00, oltre accessori come per legge.
Il Tribunale motivò, in sintesi, come appresso.
L'interpretazione delle norme contenute negli artt. 2479 e 2479 bis c.c. - in assenza di una disposizione specifica - consentirebbe, per giurisprudenza prevalente, di riconoscere ai soci titolari di un terzo del capitale sociale il potere di convocare autonomamente l'assemblea dei soci, purché
sussista l'inerzia del potere gestorio, da valutarsi in concreto e in relazione all'eventuale urgenza deliberativa.
Tuttavia, nel caso di specie, pur ravvisandosi la legittimazione della ad esercitare CP_6
l'iniziativa della convocazione dell'assemblea, in quanto titolare del 50% del capitale sociale, era insussistente l'ulteriore presupposto costituito dall'inerzia del potere gestorio.
Difatti, il lasso temporale di appena 19 giorni tra la richiesta di convocazione da parte del socio e la convocazione dell'assemblea ad opera dell'amministratore unico (1° aprile 2022 - 20 aprile 2022)
non poteva ritenersi sufficientemente ampio da consentire di qualificare la condotta del CP_2
come inerte;
né poteva rilevare il superamento del termine di otto giorni previsto dallo Statuto, il quale doveva ritenersi avere unicamente natura dilatoria, trattandosi di termine minimo da garantire tra l'avviso di convocazione e la tenuta dell'assemblea.
Pagina 4 A supporto del suo ragionamento, il Tribunale richiamò anche l'art. 2631 c.c. - che in tema di responsabilità dell'amministratore per omessa convocazione, prevede un termine perentorio di trenta giorni per la convocazione dell'assemblea nei casi in cui questa sia obbligatoria, laddove la legge e lo statuto non stabiliscano un termine diverso - osservando come una convocazione più
celere rispetto al termine fissato dal legislatore per ritenere “omessa la convocazione” debba essere determinata da un'urgenza concreta.
La invece, non aveva prospettato una valida ragione di urgenza tale da giustificare la CP_6
convocazione dell'assemblea da parte del socio, senza attendere l'intervento dell'amministratore,
avendo rilevato unicamente la necessità di revoca in tempi brevi dell'amministratore, perché non aveva ancora dato corso ad una transazione approvata dall'assemblea ed alla presentazione del bilancio, circostanze che - per il Tribunale - non sarebbero state “tali da esigere una convocazione
immediata”.
Alla luce di siffatte considerazioni, il Tribunale ritenne quindi illegittima la convocazione effettuata dalla in assenza dei presupposti di legge e dichiarò nulla la deliberazione adottata, ai CP_6
sensi del disposto dell'art. 2479 ter comma 3 c.c., “potendosi assimilare il vizio di mancata
convocazione a quello meno grave di assenza assoluta di informazione”.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello formulando le Controparte_1
seguenti censure:
1) Esclusione dell'inerzia dell'A.U. richiesto della convocazione dell'assemblea dei soci.
Individuazione in trenta giorni del termine entro il quale l'amministratore deve convocare
l'assemblea a istanza del socio legittimato. Negazione del diritto del socio di fissare la data
entro cui tenere l'assemblea. Errata pronuncia. Violazione e falsa applicazione degli artt.
2479, 2479 bis e 2631 cod.civ. Rilevanza della decisione per la causa ed esigenza di
Pagina 5 riforma nel senso della declaratoria che il socio legittimamente stabilisce il termine entro
il quale deve compiersi l'attività sollecitata e che quello di trenta giorni, di cui all'art.
2631 cit, non è idoneo a qualificare l'inerzia nella fattispecie.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'accertare e ritenere non sussistente il presupposto dell'inerzia dell'amministratore nella convocazione dell'assemblea sollecitata, sulla base dell'interpretazione dell'art. 2631 c.c., norma che – contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice di prime cure - non si applicherebbe al caso di specie “per la decisiva (ma obliata)
considerazione che il socio sollecitatore aveva indicato all'A.U. della società il termine entro il
quale provvedere alla convocazione”.
In tale prospettiva, l'art. 2479 c.c. riconoscerebbe il diritto del socio di minoranza qualificata di chiedere la convocazione dell'assemblea, ma non individuerebbe il termine prima del quale il socio non possa provvedere, né quello decorso il quale possa dirsi integrata quell'inerzia che legittimerebbe la convocazione autonoma da parte del medesimo socio;
detto termine, peraltro, non potrebbe essere ricavato neppure dal richiamo ad altre norme, quali in particolare l'art. 2631 c.c.,
essendo rilevante, sotto tale profilo, la sola volontà del socio richiedente che può indicare le modalità e i termini per esercitare il suo diritto senza che sia sindacabile la sua volontà. In sostanza,
l'unico parametro per valutare l'inerzia del potere gestorio sarebbe costituito dal termine fissato dal socio nella richiesta di convocazione dell'assemblea: decorso tale termine, senza che l'amministratore abbia convocato l'assemblea, quest'ultimo sarà da considerare inerte e il socio sarà, conseguentemente, legittimato alla convocazione.
Secondo l'appellante, pertanto, il Tribunale, anziché applicare analogicamente l'art. 2631 c.c. per valutare ed escludere l'inerzia dell'amministratore, avrebbe dovuto accertare eventualmente se la richiesta del socio sollecitatore di convocare l'assemblea entro e non oltre il 22 aprile 2022 fosse lesiva del diritto degli altri soci e dell'A.U. a partecipare;
lesione, peraltro, non configurabile a detta dell'appellante, stante il lasso di tempo di 21 giorni assegnato all'amministratore, di gran lunga
Pagina 6 superiore rispetto a quanto previsto dallo Statuto (ossia, otto giorni, ridotti a cinque, se la richiesta di convocazione è fatta mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci) e, perciò, sufficientemente ampio e ragionevole per organizzare la riunione.
2) Esclusione dell'inerzia dell'A.U. richiesto della convocazione dell'assemblea dei soci.
Errata decisione. Travisamento dell'interesse del socio alla tempestiva convocazione
dell'assemblea. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2479 e 2479 bis cod. civ.
Rilevanza della decisione per la causa ed esigenza di riforma nel senso dell'affermazione
positiva dell'interesse del socio di convocare l'assemblea entro la Controparte_5
data del 22 aprile 2022 e perciò dell'inerte comportamento dell'A.U.
Il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere che non vi fosse una particolare urgenza deliberativa sulla revoca dell'A.U. tale da giustificare la convocazione immediata dell'assemblea entro il termine fissato dal socio.
Il giudice avrebbe infatti omesso di rilevare come l'urgenza sarebbe stata determinata dall'esigenza di porre fine ad una situazione di stallo nella quale la società versava da tempo a causa dei reiterati e gravi inadempimenti dell'amministratore, il quale non aveva dato esecuzione alla decisione dei soci adottata con verbale del 1° dicembre 2021, concernente la sottoscrizione della transazione tra le società e Ingenia s.r.l., i cui termini dell'accordo erano stati deliberatamente modificati dal CP_1
in totale spregio della volontà dei soci. CP_2
Da qui, l'esigenza di revocare in tempi brevi la nomina dell'amministratore, esigenza peraltro espressa con la fissazione del termine essenziale per la convocazione dell'assemblea.
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Le parti appellate e non si sono costituite nel presente giudizio e sono Controparte_2 CP_3
state dichiarate contumaci.
Pagina 7 Con note autorizzate conclusionali, l'appellante, nel ribadire le ragioni dell'appello ha altresì
rilevato come, secondo parte della giurisprudenza di merito, il potere del socio di convocare l'assemblea è esercitabile non soltanto in caso di inerzia dell'organo amministrativo della società,
ma in tutte le situazioni in cui il socio intenda convocare direttamente l'assemblea per sottoporle delle questioni. Inoltre, nel ribadire l'inapplicabilità dell'art. 2631 c.c. al caso di specie, ha sostenuto che tale norma soccorre nel caso in cui manchi l'indicazione di un termine, termine che,
però, nel caso de quo, era stato indicato dalla Ha quindi concluso affermando che CP_6
“l'avviso di convocazione andava spedito almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e
quindi il riferimento al termine dilatorio di 13 giorni non convince perché confonde il mezzo col
fine ossia il rispetto della regola di convocazione con la finalità medesima, che è la sollecita e
regolare celebrazione dell'assemblea.”.
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L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Le due censure, per la stretta connessione che le connota, devono opportunamente essere trattate congiuntamente.
Non vi è dubbio sulla legittimazione, in linea generale, della alla Controparte_5
convocazione dell'assemblea dei soci in luogo dell'amministratore unico, in quanto titolare di una partecipazione sociale pari al 50% del capitale sociale, e quindi di una quota più che sufficiente a soddisfare la misura richiesta dalla legge per l'esercizio del potere di convocazione (pari ad un terzo del capitale sociale).
L'attribuzione, di cui all'art. 2479 c.c., ai soci di società a responsabilità limitata, rappresentanti un terzo del capitale sociale, di sottoporre argomenti alla discussione dell'assemblea dei soci, comporta altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta dell'assemblea su quegli stessi argomenti.
Pagina 8 Sul punto, è meritevole di seguito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il potere dei soci qualificati di convocare l'assemblea sussiste anche nel caso in cui lo statuto ne demanda la convocazione al solo organo gestorio, tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 2479, comma 1
c.c. costituisce regola di garanzia inderogabile, e che il rinvio ivi previsto all'atto costitutivo per la disciplina dei “modi di convocazione dell'assemblea” appare piuttosto riferibile alle sole modalità
di convocazione in senso stretto, in quanto destinate ad assicurare la tempestiva comunicazione degli argomenti da trattare (mezzo di comunicazione, termini, ecc.), come denotato dalla disciplina contenuta nella seconda parte dello stesso primo comma, che regola appunto tali strette modalità per l'ipotesi di silenzio dell'atto costitutivo (Trib. Milano, 10 novembre 2014 che richiama, in termini,
Trib. Milano 11 novembre 2013).
Tuttavia, se il potere del socio di convocare autonomamente l'assemblea può ravvisarsi in astratto,
nel caso concreto non sussistono elementi tali da riconoscerne l'esercizio legittimo.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il riconoscimento del potere di convocazione dell'assemblea da parte del socio titolare di un terzo del capitale sociale si riferisce al
«caso di inerzia dell'organo di gestione». Conseguentemente, il potere del socio (o dei soci) non è
un potere libero, ma condizionato, che trova il proprio presupposto legittimante nella inerzia degli amministratori e la valutazione dell'inerzia presuppone, a sua volta, che il socio abbia sollecitato l'esercizio del relativo compito all'organo gestorio.
Deve però ritenersi che la mera fissazione di un termine entro il quale l'amministratore è chiamato a convocare l'assemblea, non è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo a carico di questi di rispettarlo;
né il suo superamento è idoneo a qualificare il comportamento dell'amministratore come inerte. Il giudizio sull'inerzia, invero, richiede una valutazione più ampia che tenga conto non soltanto - lo si ribadisce - del mero superamento del termine fissato, ma anche della ragionevolezza dello stesso e dei motivi eventualmente addotti dall'amministratore per giustificare la sua inosservanza.
Pagina 9 Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, non può essere riconosciuto un effetto prescrittivo al termine da essa indicato nella richiesta di convocazione (in cui si legge “entro e non oltre il 22 aprile 2022”), termine peraltro, da ritenere irragionevole, anche alla luce della brevità del tempo concesso all'amministratore per organizzare l'adunanza, tanto più in considerazione dello specifico ordine del giorno che lo riguardava direttamente.
A tal proposito, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, il lasso temporale di appena 13 giorni tra la richiesta (trasmessa il 1° aprile 2022) e la convocazione dell'assemblea ad opera del socio (avvenuta il 14 aprile 2022), risulta eccessivamente breve, in relazione all'ordine del giorno, per poter qualificare l'inerzia dell'amministratore e giustificare il potere del socio di provvedere autonomamente;
del resto, non è dato comprendere - anche perché neppure prospettato -
quale pregiudizio avrebbe potuto patire la società nell'attendere l'intervento dell'amministratore oltre il suddetto termine. A tal proposito va rilevato che il ha comunque dato riscontro alla CP_2
richiesta della in data 20 aprile 2022, fissando l'adunanza per il giorno 13 maggio 2025, CP_6
e allegando, al contempo, per un verso di essere impossibilitato a partecipare all'assemblea nella data fissata dal socio, a causa di pregressi impegni all'estero che lo avrebbero tenuto occupato fino all' 11 maggio 2025 e, per altro verso, di avere l'esigenza di un maggior arco di tempo per predisporre le proprie difese e controdeduzioni, posto che tra gli argomenti all'ordine del giorno era stata fissata la deliberazione della revoca dalla sua carica di amministratore a cui intendeva opporsi.
Deve dunque ritenersi contraria a correttezza la scelta della di tenere ugualmente CP_6
l'adunanza il 26 aprile 2022, nonostante la convocazione di una nuova assemblea da parte dell'amministratore. Convocazione quest'ultima che, per le ragioni fin qui esposte, deve ritenersi effettuata dall'amministratore nell'esplicazione dei suoi poteri.
Da ultimo, non pare superfluo osservare come l'illegittimità del termine fissato dall'appellante nella richiesta di convocazione, emerga anche alla luce del disposto dell'art. 2631 c.c., il quale, se è
vero che non può essere applicato analogicamente al caso in esame - come correttamente sostenuto
Pagina 10 dall'appellante – costituisce, tuttavia, un valido parametro normativo di ragionevolezza (in difetto,
lo si ribadisce, di specifiche e comprovate ragioni d'urgenza) per ritenere la tempestività della convocazione effettuata nei trenta giorni dalla richiesta (il infatti, ha dato seguito alla CP_2
richiesta della il 20 aprile 2022 e quindi, prima del decorrere del detto termine), e la sua CP_6
piena validità ed efficacia.
Da qui, l'illegittimità della convocazione dell'assemblea ad opera della e la nullità della CP_6
delibera adottata in quella sede.
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Con riguardo alla terza doglianza, concernente la regolazione delle spese di lite in ragione dell'auspicata riforma della sentenza, si rileva che il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado comporta, altresì, la conferma della statuizione sulle spese del primo grado.
In questa sede, invece, a fronte della soccombenza dell'appellante, nulla deve disporsi sulle spese,
stante la contumacia dell'appellato.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 215/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17
L. n. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
n. 2587/2023 pubblicata in data 2 novembre 2023, del Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata
in materia di Impresa:
- Rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- Nulla sulle spese del presente grado;
Pagina 11 Da atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 DPR 215/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari, il 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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