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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
CA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 6655/2020 R.G., promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Carlesso
ATTRICE contro
(P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Marco Di Benetto
CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale d'udienza e da scritti difensivi finali.
Per l'attrice, da ultimo come in memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) e 2 c.p.c..
Per il convenuto, come da comparsa di costituzione e risposta e memorie successive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora Parte_1 conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta asseritamente avvenuta in data 19 aprile 2019 all'interno dell'area di parcheggio L'attrice CP_2 imputava l'incidente alla presenza di un'insidia nella pavimentazione (un avvallamento seguito da un gradino nascosto), deducendo la responsabilità del convenuto sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode del bene, sia, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per omessa manutenzione e segnalazione del pericolo.
Si costituiva il contestando la ricostruzione attorea, Controparte_1 eccependo la visibilità e la scarsa pericolosità del preteso dissesto, nonché la condotta imprudente dell'attrice, e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente, con il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. da entrambe le parti. Le richieste istruttorie formulate dall'attrice venivano ritenute da questo Giudice, in linea con le eccezioni sollevate anche dalla difesa del convenuto, in parte irrilevanti e in parte inammissibili in quanto implicanti valutazioni o vertenti su circostanze non contestate o documentali, come si preciserà in seguito.
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
In via principale, l'attrice ha invocato la responsabilità del CP_1 convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. Com'è noto, tale norma configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui affermazione è sufficiente la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, salva la prova del caso fortuito idoneo a interrompere tale nesso, che può essere costituito anche dal fatto colposo del danneggiato stesso.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte – quale è il piano viabile di una strada o, come nel caso di specie, di un'area di parcheggio – il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (cfr. Cass. civ., sez. VI,
20/10/2015, n. 21212). Incombe altresì sul danneggiato l'onere di dimostrare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, potendo il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode, essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. VI, 11/05/2017, n. 11526).
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito adeguata prova della sussistenza di una oggettiva situazione di pericolosità della cosa, né tantomeno che tale situazione fosse con certezza la causa determinante della sua caduta.
Dalla documentazione fotografica prodotta (Doc. 2 e 4 attorei;
Doc. 3, 4 e 8 del convenuto), pur evincendosi una lieve irregolarità della pavimentazione in betonelle, non emerge un dissesto di tale entità o caratteristiche da configurare un'insidia o trabocchetto, ovvero una situazione di pericolo occulto e imprevedibile per un utente che adoperi l'ordinaria diligenza.
Come correttamente evidenziato dalla difesa del convenuto, per integrare gli estremi dell'insidia non è sufficiente una generica alterazione della cosa, ma occorre che questa sia tale da determinare un pericolo non prevedibile né visibile per il danneggiato che usi la normale prudenza (Cass. civ. 11592/10; Cass. civ.
24428/2009). L'attrice sostiene che l'avvallamento e il successivo sollevamento
2 non fossero individuabili a causa delle condizioni di luce e del punto di discesa dal porticato, ma tale affermazione, pur contestata, non trova riscontro oggettivo e decisivo nelle immagini, che paiono piuttosto raffigurare una condizione del manto stradale comune in aree esterne e suscettibile di essere percepita con la normale attenzione, specie in pieno giorno (l'incidente è avvenuto alle 10.40 circa ).
Le istanze istruttorie formulate dall'attrice, volte a provare la dinamica del sinistro e le sue conseguenze, non appaiono idonee a superare le carenze probatorie evidenziate.
In particolare, molti dei capitoli di prova testimoniale proposti dall'attrice nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. sono stati ritenuti inammissibili o irrilevanti.
Ad esempio:
• Il capitolo 5) ("Vero che nelle circostanze di tempo e luogo dei capitoli precedenti - la signora , dopo aver compiuto qualche Parte_1 passo sulla pavimentazione a betonelle, è inciampata ed è caduta a terra in corrispondenza dell'avvallamento e successivo sollevamento delle betonelle presente in corrispondenza dei due fori per lo scolo delle acque..." ) pur descrivendo il fatto storico, mira implicitamente a far qualificare dal teste la condizione dei luoghi come causa determinante della caduta, aspetto che sconfina nella valutazione. La difesa convenuta ha eccepito la natura valutativa di capitoli analoghi (cfr. capp. 3, 4, 6 memoria convenuto ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.).
• I capitoli 8) ("Vero che nelle circostanze di tempo e luogo del capitolo precedente Lei ha verificato che, nella caduta, gli occhiali della signora si erano rotti e che una stanghetta le si era conficcata nel Parte_1 volto..." ) e 9) ("Vero che nelle circostanze di tempo e luogo del capitolo precedente la signora Le riferiva di aver colpito la pavimentazione con la Parte_1 mano sinistra e con la parte sinistra del torace e del bacino" ), da riferirsi principalmente al teste sig. , marito dell'attrice, riguardano in parte Testimone_1 circostanze apprese de relato actoris (cap. 9)
• I capitoli da 16 a 27 (ad es. cap. 16 sulla immobilizzazione a letto;
cap. 17 sul ciclo di iniezioni;
cap. 20 sulla visita del dott. e la sua Per_1 diagnosi;
cap. 25 sull'attuale persistenza della paralisi ) pur potendo astrattamente confermare i fatti storici delle cure ricevute, tendono a far confermare dai testi nessi causali e valutazioni di natura medico-legale ("soffriva della paralisi", "per consentire la ricomposizione della frattura") che sono tipicamente demandati a una Consulenza Tecnica d'Ufficio, peraltro richiesta dalla stessa attrice ma subordinata, come osservato dal convenuto, alla positiva
3 delibazione sull' an debeatur. Come correttamente eccepito dal convenuto, tali capitoli contengono giudizi e valutazioni sul nesso eziologico tra caduta e lesioni, preclusi ai testi.
L'attrice, pertanto, non ha offerto elementi sufficienti a dimostrare che la conformazione della pavimentazione nel punto della caduta costituisse un pericolo oggettivo tale da rendere la caduta "probabile, se non inevitabile", né ha pienamente dimostrato di aver adottato tutte le cautele esigibili nella situazione data, tenuto conto che si trattava di percorrere un'area esterna in condizioni di piena illuminazione diurna
La difesa del convenuto ha altresì argomentato circa la possibilità per l'attrice di percorrere un tragitto alternativo sul porticato e sulla visibilità del dissesto, circostanze che, sebbene contestate dall'attrice, non sono state infirmate in modo decisivo dalle prove offerte.
In definitiva, non essendo stata raggiunta la prova rigorosa del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, né tantomeno la prova di una oggettiva situazione di pericolosità qualificabile come insidia o trabocchetto, e residuando incertezze sulla piena diligenza usata dalla danneggiata, la domanda ex art. 2051
c.c. deve essere respinta.
Parimenti infondata risulta la domanda subordinata ex art. 2043 c.c., la quale presuppone la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, inclusa la colpa del danneggiante e il nesso eziologico. Le medesime carenze probatorie sopra evidenziate in punto di oggettiva pericolosità e di nesso causale rilevano anche ai fini dell'esclusione della responsabilità per colpa omissiva del CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
6655/2020, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Respinge le domande proposte da nei Parte_1 confronti del Controparte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute dal che liquida in Euro 2,500,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
________________________________________
Treviso, 01/06/2025
Il Giudice
4 dott. Deli CA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
CA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 6655/2020 R.G., promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Carlesso
ATTRICE contro
(P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Marco Di Benetto
CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale d'udienza e da scritti difensivi finali.
Per l'attrice, da ultimo come in memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) e 2 c.p.c..
Per il convenuto, come da comparsa di costituzione e risposta e memorie successive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora Parte_1 conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta asseritamente avvenuta in data 19 aprile 2019 all'interno dell'area di parcheggio L'attrice CP_2 imputava l'incidente alla presenza di un'insidia nella pavimentazione (un avvallamento seguito da un gradino nascosto), deducendo la responsabilità del convenuto sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode del bene, sia, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per omessa manutenzione e segnalazione del pericolo.
Si costituiva il contestando la ricostruzione attorea, Controparte_1 eccependo la visibilità e la scarsa pericolosità del preteso dissesto, nonché la condotta imprudente dell'attrice, e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente, con il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. da entrambe le parti. Le richieste istruttorie formulate dall'attrice venivano ritenute da questo Giudice, in linea con le eccezioni sollevate anche dalla difesa del convenuto, in parte irrilevanti e in parte inammissibili in quanto implicanti valutazioni o vertenti su circostanze non contestate o documentali, come si preciserà in seguito.
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
In via principale, l'attrice ha invocato la responsabilità del CP_1 convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. Com'è noto, tale norma configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui affermazione è sufficiente la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, salva la prova del caso fortuito idoneo a interrompere tale nesso, che può essere costituito anche dal fatto colposo del danneggiato stesso.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte – quale è il piano viabile di una strada o, come nel caso di specie, di un'area di parcheggio – il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (cfr. Cass. civ., sez. VI,
20/10/2015, n. 21212). Incombe altresì sul danneggiato l'onere di dimostrare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, potendo il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode, essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. VI, 11/05/2017, n. 11526).
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito adeguata prova della sussistenza di una oggettiva situazione di pericolosità della cosa, né tantomeno che tale situazione fosse con certezza la causa determinante della sua caduta.
Dalla documentazione fotografica prodotta (Doc. 2 e 4 attorei;
Doc. 3, 4 e 8 del convenuto), pur evincendosi una lieve irregolarità della pavimentazione in betonelle, non emerge un dissesto di tale entità o caratteristiche da configurare un'insidia o trabocchetto, ovvero una situazione di pericolo occulto e imprevedibile per un utente che adoperi l'ordinaria diligenza.
Come correttamente evidenziato dalla difesa del convenuto, per integrare gli estremi dell'insidia non è sufficiente una generica alterazione della cosa, ma occorre che questa sia tale da determinare un pericolo non prevedibile né visibile per il danneggiato che usi la normale prudenza (Cass. civ. 11592/10; Cass. civ.
24428/2009). L'attrice sostiene che l'avvallamento e il successivo sollevamento
2 non fossero individuabili a causa delle condizioni di luce e del punto di discesa dal porticato, ma tale affermazione, pur contestata, non trova riscontro oggettivo e decisivo nelle immagini, che paiono piuttosto raffigurare una condizione del manto stradale comune in aree esterne e suscettibile di essere percepita con la normale attenzione, specie in pieno giorno (l'incidente è avvenuto alle 10.40 circa ).
Le istanze istruttorie formulate dall'attrice, volte a provare la dinamica del sinistro e le sue conseguenze, non appaiono idonee a superare le carenze probatorie evidenziate.
In particolare, molti dei capitoli di prova testimoniale proposti dall'attrice nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. sono stati ritenuti inammissibili o irrilevanti.
Ad esempio:
• Il capitolo 5) ("Vero che nelle circostanze di tempo e luogo dei capitoli precedenti - la signora , dopo aver compiuto qualche Parte_1 passo sulla pavimentazione a betonelle, è inciampata ed è caduta a terra in corrispondenza dell'avvallamento e successivo sollevamento delle betonelle presente in corrispondenza dei due fori per lo scolo delle acque..." ) pur descrivendo il fatto storico, mira implicitamente a far qualificare dal teste la condizione dei luoghi come causa determinante della caduta, aspetto che sconfina nella valutazione. La difesa convenuta ha eccepito la natura valutativa di capitoli analoghi (cfr. capp. 3, 4, 6 memoria convenuto ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.).
• I capitoli 8) ("Vero che nelle circostanze di tempo e luogo del capitolo precedente Lei ha verificato che, nella caduta, gli occhiali della signora si erano rotti e che una stanghetta le si era conficcata nel Parte_1 volto..." ) e 9) ("Vero che nelle circostanze di tempo e luogo del capitolo precedente la signora Le riferiva di aver colpito la pavimentazione con la Parte_1 mano sinistra e con la parte sinistra del torace e del bacino" ), da riferirsi principalmente al teste sig. , marito dell'attrice, riguardano in parte Testimone_1 circostanze apprese de relato actoris (cap. 9)
• I capitoli da 16 a 27 (ad es. cap. 16 sulla immobilizzazione a letto;
cap. 17 sul ciclo di iniezioni;
cap. 20 sulla visita del dott. e la sua Per_1 diagnosi;
cap. 25 sull'attuale persistenza della paralisi ) pur potendo astrattamente confermare i fatti storici delle cure ricevute, tendono a far confermare dai testi nessi causali e valutazioni di natura medico-legale ("soffriva della paralisi", "per consentire la ricomposizione della frattura") che sono tipicamente demandati a una Consulenza Tecnica d'Ufficio, peraltro richiesta dalla stessa attrice ma subordinata, come osservato dal convenuto, alla positiva
3 delibazione sull' an debeatur. Come correttamente eccepito dal convenuto, tali capitoli contengono giudizi e valutazioni sul nesso eziologico tra caduta e lesioni, preclusi ai testi.
L'attrice, pertanto, non ha offerto elementi sufficienti a dimostrare che la conformazione della pavimentazione nel punto della caduta costituisse un pericolo oggettivo tale da rendere la caduta "probabile, se non inevitabile", né ha pienamente dimostrato di aver adottato tutte le cautele esigibili nella situazione data, tenuto conto che si trattava di percorrere un'area esterna in condizioni di piena illuminazione diurna
La difesa del convenuto ha altresì argomentato circa la possibilità per l'attrice di percorrere un tragitto alternativo sul porticato e sulla visibilità del dissesto, circostanze che, sebbene contestate dall'attrice, non sono state infirmate in modo decisivo dalle prove offerte.
In definitiva, non essendo stata raggiunta la prova rigorosa del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, né tantomeno la prova di una oggettiva situazione di pericolosità qualificabile come insidia o trabocchetto, e residuando incertezze sulla piena diligenza usata dalla danneggiata, la domanda ex art. 2051
c.c. deve essere respinta.
Parimenti infondata risulta la domanda subordinata ex art. 2043 c.c., la quale presuppone la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, inclusa la colpa del danneggiante e il nesso eziologico. Le medesime carenze probatorie sopra evidenziate in punto di oggettiva pericolosità e di nesso causale rilevano anche ai fini dell'esclusione della responsabilità per colpa omissiva del CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
6655/2020, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Respinge le domande proposte da nei Parte_1 confronti del Controparte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute dal che liquida in Euro 2,500,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
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Treviso, 01/06/2025
Il Giudice
4 dott. Deli CA
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