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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/03/2024, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
R. N. G. 839/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento di divorzio introdotto da
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 v. Deb te domiciliata presso lo studio del difensore sito in Gorizia, Corso Italia 36
Ricorrente contro
, (C.F. . Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Conclusioni:
Le parti hanno concluso all'udienza del 01/02/2024 chiedendo la pronuncia della sentenza parziale di scioglimento del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 11/10/2023 ha chiesto, tra l'altro, che il Parte_1
Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili contratto con CP_1 ;
[...]
All'udienza del 01/02/2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha pronunciato provvedimenti di cui all'Art. 47bis. 22. Il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero per la partecipazione al giudizio.
1 2. e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rit / stri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (anno 2003, parte 1, n. 69);
Dall'unione coniugale sono nati (n. Gorizia il 19/02/2008) e (n. Per_1 Per_2
Palmanova il 03/02/2016).
I coniugi si sono separati davanti al presidente del Tribunale di Gorizia in data 01/12/2021, come da condizioni poi omologate con decreto del 15/12/2021;
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato che e vivono separati fin dall'udienza Parte_1 Controparte_1
Presidenziale a seguito di ricorso per la separazione, la quale prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. Pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
La causa va rimessa su ruolo del giudice istruttore per la trattazione delle questioni accessorie come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (C.F. Parte_1
) e ( C.F._1 Controparte_1 C.F._2 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (anno 2003, parte 1, n. 69);
Manda alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed ulteriori incombenze di legge;
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo
Gorizia, 29/02/2024
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento di divorzio introdotto da
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 v. Deb te domiciliata presso lo studio del difensore sito in Gorizia, Corso Italia 36
Ricorrente contro
, (C.F. . Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Conclusioni:
Le parti hanno concluso all'udienza del 01/02/2024 chiedendo la pronuncia della sentenza parziale di scioglimento del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 11/10/2023 ha chiesto, tra l'altro, che il Parte_1
Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili contratto con CP_1 ;
[...]
All'udienza del 01/02/2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha pronunciato provvedimenti di cui all'Art. 47bis. 22. Il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero per la partecipazione al giudizio.
1 2. e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rit / stri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (anno 2003, parte 1, n. 69);
Dall'unione coniugale sono nati (n. Gorizia il 19/02/2008) e (n. Per_1 Per_2
Palmanova il 03/02/2016).
I coniugi si sono separati davanti al presidente del Tribunale di Gorizia in data 01/12/2021, come da condizioni poi omologate con decreto del 15/12/2021;
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato che e vivono separati fin dall'udienza Parte_1 Controparte_1
Presidenziale a seguito di ricorso per la separazione, la quale prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. Pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
La causa va rimessa su ruolo del giudice istruttore per la trattazione delle questioni accessorie come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (C.F. Parte_1
) e ( C.F._1 Controparte_1 C.F._2 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (anno 2003, parte 1, n. 69);
Manda alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed ulteriori incombenze di legge;
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo
Gorizia, 29/02/2024
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
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