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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/07/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6028/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6028/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRESSAN Parte_1 C.F._1
GIANFRANCA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. BRESSAN
GIANFRANCA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZOCCARATO _1 C.F._2
ALESSANDRO elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ZOCCARATO ALESSANDRO
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica di condizioni di regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice:
“NEL MERITO
1) A parziale modifica di quanto statuito nel provvedimento del Tribunale di Vicenza del 06.05.2021, in totale adesione e conformità a quanto statuito dalla CTU dott.ssa nel proprio elaborato Per_1 peritale, disciplinare i rapporti tra i ricorrenti ed il figlio minore nel seguente modo: Persona_2
pagina 1 di 15 a) Affidamento del minore in modalità condivisa ad entrambi i genitori che ne cureranno insieme la crescita;
b) Incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio di monitorare la famiglia affinché attuino un progetto di sostegno attraverso periodici incontri al fine di garantire i diritti di visita con eventuale segnalazione alle AG di ogni condizione di rischio o pregiudizio per il minore per la durata minima di almeno un anno così come indicato nelle conclusioni dell'elaborato peritale della dott.ssa con Per_1 facoltà per il Servizi Sociali di estendere detto periodo nel caso in cui ravvisino delle criticità;
c) Residenza prevalente del minore con la madre, mentre il padre, genitore affidatario non convivente, potrà tenere con sé il figlio nei seguenti tempi e modalità:
- Settimana 1: mercoledì, sabato e domenica: giorno+ notte;
- Settimana 2: mercoledì, giovedì: giorno + notte così come indicato dalla dott.ssa nella tabella a pagina 67 dell'elaborato. Per_1
I passaggi di da un genitore all'altro avverranno unicamente attraverso la scuola o i centri Per_2 estivi. Nel caso, puramente eccezionale, in cui vi sia la necessità di un passaggio da casa a casa, questo sarà a carico del genitore che l'ha con sé e avverrà alle ore 16.00, salvo diverso accordo tra i genitori.
I contatti con il genitore non presente avverranno, tramite chiamata o videochiamata, ogni sera nella fascia oraria tra le 19.00 e le 20.30 con telefonata a carico di chi ha il bambino con sé.
Entrambi i genitori potranno – nei propri turni di responsabilità – essere coadiuvati nella cura di dalle persone che fanno parte del loro panorama familiare ed affettivo, senza ingerenza da Per_2 parte dell'altro genitore.
Inoltre trascorrerà con i genitori: Per_2
- Tre settimane (con un massimo di due consecutive fino al termine delle scuole elementari), durante le vacanze estive, in periodi che i genitori concorderanno insieme entro il 15 maggio di ogni anno, In caso di sovrapposizione dei periodi prescelti per le vacanze, avrà prevalenza di scelta il padre negli anni dispari e la madre negli anni pari. Nelle restanti settimane quanto è stato indicato nel periodo scolastico;
- Sette giorni durante le vacanze natalizie, comprensive ad anni alterni del giorno di Natale o di
Capodanno e nello specifico, dal 25 fino al 31 dicembre alle ore 15.00 e da qui fino alla ripresa della frequenza della scuola. Il genitore che non avrà il figlio con sé il giorno di Natale lo terrà nella giornata del 24 dicembre, dalle ore 11.00 al medesimo orario del 25 dicembre;
- Tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensive alternativamente del giorno di Pasqua e del pagina 2 di 15 Lunedì dell'Angelo, e nello specifico dalla fine delle lezioni fino alle ore 18.00 della domenica di
Pasqua e da qui fino alla ripresa della scuola.
Le decisioni più importanti nella crescita del minore saranno sempre prese congiuntamente. I genitori presenzieranno insieme alle visite mediche di , e nel caso in cui uno dei due genitori non Per_2 riuscisse ad essere presente, verrà prontamente informato sugli esiti riscontrati dal genitore che si farà carico dell'accompagnamento.
Ciascun genitore favorirà le esperienze ludiche e socializzanti del figlio, occupandosi di seguirlo nelle attività educative e sportive secondo il proprio diritto di visita.
d) Obbligo di versamento, in capo al SI, nei confronti della SI.ra , a Parte_1 _1 titolo di contributo per il mantenimento del minore, della somma di € 150,00 (centocinquanta) mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con attribuzione dell'assegno unico interamente in capo alla SI.ra . _1
e) Obbligo per il SI. di contribuire, nella misura del 50%, nelle spese straordinarie sostenute Pt_1 dalla SI.ra per il figlio, opportunamente documentate, per la cui individuazione si rinvia al _1
Protocollo del Tribunale di Vicenza. Per quanto concerne le spese maggiormente onerose (es. dentistiche o altro) i genitori concorderanno di volta in volta i tempi del rimborso, eventualmente anche rateale (salvo impossibilità di pagamento rateale dichiarata dal creditore)
2) Spese del presente giudizio integralmente rifuse, oltre spese forfettarie ed accessori”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
- in conformità a quanto suggerito dalla C.T.U. dott.ssa nel proprio elaborato peritale Persona_3
(pag. 66), confermarsi l'affidamento del figlio minore in modalità condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori, che ne cureranno insieme la crescita, incaricando i Servizi Sociali competenti per territorio (Noventa Vicentina) di attuare un progetto di sostegno alla famiglia per un affidamento condiviso armonico ai bisogni del bambino. Nello specifico, prevedersi che i Servizi Sociali:
1. forniscano supporto e vigilanza sul corretto svolgimento dei diritti di visita di con i Persona_2 genitori;
2. sostengano i genitori nel percorso di recupero della loro funzione di accudimento, di sostegno e di comprensione dei bisogni del bambino;
3. favoriscano la costruzione della genitorialità condivisa;
4. monitorino la condizione psichica del bambino;
il tutto con raccomandazione di segnalazione alla A.G. di ogni condizione di rischio o pregiudizio per il minore, per la durata di almeno 1 anno;
pagina 3 di 15 - sempre in conformità a quanto suggerito dalla C.T.U. dott.ssa nel proprio elaborato Persona_3 peritale (pag. 67), confermarsi residenza e collocamento prevalente del minore con la Persona_2 madre;
_1
- a parziale modifica di quanto statuito nel provvedimento del Tribunale di Vicenza del 06.05.2021 intervenuto tra le parti ed in conformità a quanto suggerito dalla C.T.U. dott.ssa nel Persona_3 proprio elaborato peritale (pag. 67), prevedersi l'attuazione del seguente calendario visite:
I passaggi di da un genitore all'altro avverranno esclusivamente attraverso la scuola o i centri Per_2 estivi.
Nel caso in cui vi sia, eccezionalmente, la necessità di un passaggio da casa a casa, questo sarà a carico del genitore che l'ha con sé e avverrà alle ore 16.00, salvo diverso accordo tra i genitori.
I contatti con il genitore non presente avverranno, tramite chiamata o videochiamata, ogni sera nella fascia oraria tra le 19.00 e le 20.30 con telefonata a carico di chi ha il bambino con sé.
Entrambi i genitori potranno, nei propri turni di responsabilità, essere coadiuvati nella cura di Per_2 dalle persone che fanno parte del loro panorama familiare e affettivo, senza ingerenza da parte dell'altro genitore.
Inoltre trascorrerà con i genitori: Per_2
- tre settimane (con un massimo di due consecutive fino al termine delle scuole elementari), durante le vacanze estive, in periodi che i genitori concorderanno insieme entro il 15 maggio di ogni anno. In caso di sovrapposizione dei periodi prescelti per le vacanze avrà prevalenza di scelta il padre, negli anni dispari, e la madre negli anni pari. Nelle restanti settimane i genitori seguiranno quanto è stato indicato per il periodo scolastico;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, comprensive ad anni alterni del giorno di Natale o di
Capodanno e nello specifico, dal 25 fino al 31 Dicembre alle ore 15.00 e da qui fino alla ripresa della frequenza della scuola. Il genitore che non avrà il figlio con sé il giorno di Natale lo terrà nella giornata del 24 Dicembre, dalle ore 11.00 al medesimo orario del giorno 25 Dicembre;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensive alternativamente del giorno di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo, e nello specifico dalla fine delle lezioni fino alle ore 18.00 della domenica di pagina 4 di 15 Pasqua e da qui fino alla ripresa della scuola.
- Le decisioni più importanti per la crescita del minore saranno sempre prese congiuntamente: sarà dovere di entrambi i genitori consultarsi prima di prendere iniziative riguardanti la salute, le scelte educative (ivi compresi i centri estivi) ed ogni altra questione destinata ad incidere in maniera SInificativa e durevole sulla vita del figlio.
- In conformità a quanto suggerito dalla C.T.U. dott.ssa nel proprio elaborato peritale Persona_3
(pag. 68), i genitori presenzieranno insieme alle visite mediche di e, nel caso in cui uno dei due Per_2 genitori non riuscisse ad essere presente, verrà prontamente informato sugli esiti riscontrati dal genitore che si farà carico dell'accompagnamento. Quando possibile, i genitori parteciperanno insieme ai colloqui periodici con gli insegnanti, o ad eventi importanti della vita scolastica del figlio.
Ciascun genitore favorirà le esperienze ludiche e socializzanti del figlio, occupandosi di seguirlo nelle attività educative e sportive secondo il proprio diritto di visita;
- rigettare il primo punto delle conclusioni del ricorso introduttivo del procedimento (“Autorizzare il SI. a far seguire al figlio minore un percorso psicologico con un Parte_1 Persona_2 professionista il cui nominativo verrà indicato dal pediatra dott. ”), siccome infondato in Persona_4 fatto e in diritto, per quanto esposto in narrativa e per quanto indicato dalla C.T.U.;
- rigettare la richiesta di modifica dell'entità del contributo di mantenimento del minore previsto a carico del SI. e, per l'effetto, confermare lo stesso nell'importo di 300,00 oltre a Parte_1 rivalutazione ISTAT, così come previsto dal Tribunale di Vicenza con provvedimento del 06.05.2021; per l'effetto, considerando la rivalutazione ISTAT decorsa dalla data di pubblicazione di detto provvedimento alla data odierna, prevedersi un contributo di mantenimento del minore a carico del SI. pari ad € 350,00 (si consideri che il calcolo aritmetico della rivalutazione risulta Parte_1 pari ad € 350,70);
- confermarsi l'obbligo già previsto dal Tribunale di Vicenza con provvedimento del 06.05.2021, per il SI. di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute dalla Parte_1 SI.ra per il figlio , secondo quanto previsto dall'apposito Protocollo del _1 Persona_2
Tribunale di Vicenza;
- porre le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti per la quota del 50% ciascuna, ferma la solidarietà nei confronti della Consulente dott.ssa Persona_3
- prevedersi che ciascuna parte si faccia carico delle spese della propria Consulente tecnica di parte;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, conclude come da consulenza tecnica depositata. pagina 5 di 15 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/12/2024, chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 esercizio della responsabilità genitoriale sul minore , nato il [...] dalla relazione con Per_2
, di cui al decreto del Tribunale di Vicenza del 6/5/2021 emesso nell'ambito del _1 procedimento rubricato al n. 3038/2019, che stabiliva l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e tempi di visita per il padre a weekend alternati e durante la settimana per due o tre pomeriggi a rotazione, oltre alle vacanze. L'attore lamentava la manifestazione di un disagio psicologico in capo al figlio, come segnalato dalle insegnanti della scuola d'infanzia, tra il
2022 e l'inizio del 2023, ragione per la quale chiedeva che venisse sottoposto ad un percorso di sostegno psicologico adatto;
lamentava anche la mancanza di collaborazione della madre nella cogestione del figlio, concludeva pertanto con la richiesta di aumento dei tempi di frequentazione con il minore.
Con memoria depositata in data 8/2/2024 si costituiva in giudizio , contestando _1 anzitutto che il figlio necessitasse di un percorso di approfondimento psicologico, nonché che avesse dimostrato intemperanze o disagi comportamentali a scuola;
lamentava poi che il comportamento del padre invero fosse possessivo e prevaricatore, unicamente volto ad ottenere tempi di visita maggiormente estesi, nonostante il tempo di frequentazione del minore con i genitori fosse già sostanzialmente paritario. La convenuta evidenziava poi che l'attore aveva manifestato forte gelosia ed aggressività verso l'ex compagna a causa del nuovo di compagno di quest'ultima, ragione per la quale il suo comportamento era divenuto apertamente insistente ed ostacolante anche rispetto ad una efficace condivisione delle responsabilità genitoriali su . Si opponeva alla richiesta di modifica del Per_2 calendario visita proposta dal padre perché ciò avrebbe comportato maggiori spostamenti e più instabilità nella quotidianità per il minore. Chiedeva lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la capacità genitoriale del padre, assumendo all'esito ogni più opportuno provvedimento nell'interesse del minore.
La causa veniva istruita per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio psicologica affidata alla dott.ssa con relazione depositata in data 23/1/2025. All'esito, le parti aderivano alle conclusioni Persona_3 raggiunte dall'ausiliario, insistendo però l'attore per la conseguente diminuzione del contributo al mantenimento del figlio fino ad euro 150,00 e la convenuta per il suo aumento da euro 350,00 ad euro
400,00. La causa veniva fissata all'udienza del 12/6/2025 per la remissione in decisione previa assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Successivamente, la causa veniva rimessa al Collegio previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza. pagina 6 di 15 * * *
Va premesso che la domanda inizialmente proposta dall'attore avuto riguardo alla richiesta di disporre un percorso di sostegno psicologico per il figlio minore (nato il [...]) non è stata reiterata Per_2 in sede di precisazione delle conclusioni, sicché – anche tenuto conto dei risultati della consulenza tecnica espletata – va ritenuta abbandonata.
Ciò posto, vanno allora svolte le seguenti considerazioni rispetto al caso di specie.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le comuni richieste avanzate dalle parti in relazione alla modifica dei tempi di frequentazione del figlio minore con ambo i genitori, così Per_2 come determinati dalla consulente d'ufficio dott.ssa che a seguito di una approfondita Persona_3 indagine peritale, nonostante le criticità colte in relazione all'interazione delle due figure genitoriali, ha comunque ritenuto entrambi i genitori idonei al fine di realizzare un progetto di bigenitorialità condivisa, pur con le precisazioni di cui si dirà in appresso.
In particolare, rispetto alle caratteristiche personologiche rilevanti della SInora , l'ausiliario ha _1 evidenziato che: “Dalla ricostruzione dell'infanzia, si è ben compreso quanto la SI.ra sia _1 cresciuta senza ricevere adeguato nutrimento affettivo e protettivo da parte del padre che, a seguito della separazione della moglie, ha disinvestito anche il rapporto con i figli. La valorizzazione materna e la marginalizzazione del padre - quale disequilibrio familiare insito nella mente di - non ha Per_5 favorito in lei una proficua percezione di come padre, tenendo anche conto delle reazioni Pt_1 emotive forti che quest'ultimo sembra abbia avuto nei suoi confronti.
In una visione individualistica, la SI.ra ha centralizzato su di sè l'organizzazione della vita di _1
, sulla falsa riga di quanto accaduto con gli altri figli, ritenendosi IL genitore e concedendo Per_2 spazi alla genitorialità paterna in funzioni di tempi ed eSIenze personali e non riconoscendone pienamente l'autonomia.
La figura materna si rapporta con il figlio con risorse genitoriali di tipo iperprotettivo e simbiotizzante che non favoriscono in un processo emancipativo, implodendolo invece in un cammino Per_2 regressivo. La difficoltà di gestire la separazione dal figlio, soprattutto in virtù di un ampliamento dei tempi paterni, le ha fatto assumere talvolta atteggiamenti di forte rigidità affettiva e generato manifestazioni di esagerata reattività emotiva o di irritabilità.
Un elemento saliente e prognosticamente non favorevole risiede nella grande difficoltà della SInora di riconosce gli aspetti critici del proprio funzionamento, tale per cui vi è una totale proiezione di responsabilità sull'esterno, in particolar modo sul SI. (cfr. relazione dott.ssa p. 62). Pt_1 Per_1
Quanto alle caratteristiche personologiche rilevanti del SInor invece, l'ausiliario ha così Per_2 evidenziato che: “Come tipicamente si osserva nelle personalità dai tratti Narcisistici, il SI. è Pt_1
pagina 7 di 15 sembrato a volte eccessivamente concentrato sui propri scopi perdendo di vista il benessere del figlio e non sempre capace di includere anche la madre in una gestione genitoriale dove ci sia spazio per una compartecipazione.
L'emotività, sicuramente ben contenuta durante i colloqui peritali (anche congiunti) rivela – ad un'analisi più profonda della personalità – elementi di alternanza tra modalità più controllate e altre più impulsive e discontrollate, verosimilmente sollecitate dalla necessità di tenere a bada vissuti di tipo depressivo e ansioso molto presenti nel suo psichismo, ma poco riconosciuti e non elaborati.
Dagli elementi raccolti emerge una particolare sensibilità del SI. rispetto alla presenza del Pt_1 SI. nella vita di , che attiva nel padre sentimenti di forte ansia e competizione Pt_2 Per_2 portandolo ad agire comportamenti ostativi nei confronti del compagno della madre, spesso sterili e afinalistici (come ad es. opporsi alla delega scolastica) che non tutelano realmente il suo rapporto con il figlio ed in compenso pongono al centro di un conflitto di lealtà sovraccaricandolo Per_2 emotivamente.
Nella relazione triangolare (madre-padre-figlio) si è osservata una auto-marginalizzazione del SI. che si è posto in modo passivo, sia verso il bimbo che verso la figura materna, soffrendo la Pt_1 maggiore strutturazione della diade madre-figlio e il sentimento di guida che ne traeva. Per_2
Rispetto alla SInora è sembrato più disponibile a rivalutare criticamente le proprie condotte, _1 mostrando attenzione e apertura rispetto alle riflessioni fatte e accogliendo i rilievi che gli sono stati rivolti” (cfr. relazione dott.ssa p. 63). Per_1
Tuttavia, l'osservazione delle capacità genitoriali delle parti nel loro insieme ha fatto emergere la presenza di SInificative criticità rispetto all'esecuzione di un progetto di genitorialità condivisa, criticità che l'ausiliario ha così sintetizzato: “I due periziandi hanno mostrato ciascuno di possedere capacità genitoriali individuali sufficientemente adeguate. Purtroppo però entrambi sono risultati avere delle avere gravi carenze sul piano della genitorialità condivisa (la co-genitorialità).
Le testimonianze raccolte durante lo svolgimento della CTU e degli eventi che nel frattempo sono occorsi, hanno messo in luce come la coppia si sia spesso lasciata andare da una fortissima emotività espressa.
L'aspetto di maggiore gravità è ravvisabile negli scontri violenti e nel linguaggio improprio che ha caratterizzato e caratterizza i momenti di compresenza tra i due genitori. Modalità di interazione che sono risultate lesive del benessere psicoaffettivo del figlio, depauperandolo delle potenzialità espressive della sua personalità e condizionandone gli aspetti di spontaneità e di innocenza.
Questa vicenda esistenziale si è rivelata fin da subito caratterizzata da un clima continue accuse, di forte svalutazione (soprattutto parte della SI.ra nei confronti del SI. e di _1 Pt_1
pagina 8 di 15 comportamenti disreattivi;
in un siffatto clima si nasconde il grave rischio che continui ad Per_2 essere "utilizzato" per dis-confermare non solo il ruolo genitoriale dell'altro ma anche per attaccarlo sul piano personale nell'ambito di una relazione (estremamente conflittuale) della coppia.
In questi momenti di accesa conflittualità sono sembrati prevalere all'interno delle due personalità solamente le proprie istanze proiettive e narcisistiche, con insufficiente tutela dell'emotività del bambino.
Entrambi possiedono i tratti di una Personalità Limite sebbene in nessuno dei due si possa definire come un vero e proprio disturbo della personalità secondo i criteri del DSM V.
La personalità della SI.ra è maggiormente caratterizzata da aspetti proiettivi e manipolativi, _1 con cedimento della capacità di critica e di giudizio quando entra in campo la componente affettiva, mentre la personalità del SI. da tratti più palesemente narcisistici, risulta critica sul piano Pt_1 della disregolazione emotiva laddove le situazioni ambientali sollecitino sentimenti depressivi (legati alla perdita) e ansiosi.
Entrambi però, condividono una emotività espressa molto accesa, che si traduce sul piano intrapsichico nell'incapacità di ascoltare o di considerare l'altro nella relazione, e sul piano comportamentale negli atti di aggressione verbale di cui si sono entrambi resi protagonisti.
La presenza di una tale personalità in entrambi - che aldilà della definizione clinico-categoriale è comunque complessa ed è caratterizzata da modalità a volte rigide di funzionamento che compromettono un empatico contatto con l'altro – non limitano tout-court le capacità genitoriali dei periziandi, ma li rendono comunque più fragili e potrebbero portarli a riproporre le proprie modalità di funzionamento, in parte disfunzionali, anche nella relazione con il figlio.
Entrambi però mantengono le proprie capacità genitoriali individuali (e quindi la possibilità di modulare tali aspetti), a patto che siano adeguatamente supportati e assistiti da un punto di vista clinico” (cfr. relazione dott.ssa p. 64). Per_1
Sicché, in conclusione, benché vada certamente confermato l'affidamento condiviso di ai Per_2 genitori, come da precedente regolamentazione del Tribunale, va prevista l'attivazione di un progetto di sostegno alla famiglia affidato ai Servizi Sociali territorialmente competenti del Comune di Noventa
Vicentina, che avranno il compito di svolgere incontri di monitoraggio con i genitori affinché vengano rispettati i diritti di visita di entrambi e con onere di segnalare all'autorità giudiziaria competente ogni rischio o pregiudizio per il minore, soprattutto con riguardo al pericolo che venga esposta a violenza assistita.
Va allora disposto che i Servizi Sociali, come sottolineato dall'ausiliario, provvedano in particolare a:
“1. fornire supporto e vigilanza sul corretto svolgimento dei diritti di visita di con i genitori;
Per_2
pagina 9 di 15 2. sostenere i genitori nel percorso di recupero della loro funzione di accudimento, di sostegno e di comprensione dei bisogni del bambino.
3. favorire la costruzione della genitorialità condivisa
4. monitorare la condizione psichica del bambino” (cfr. relazione dott.ssa p. 67). Per_1
Tanto premesso, vanno poi recepite le conclusioni della dott.ssa cui le parti hanno altresì Per_1 specificatamente aderito, in punto di collocamento di , stabilito in via prevalente presso la madre Per_2
e diritti di visita per il padre e la madre, secondo il calendario seguente:
SETTIMANA 1
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Mamma+ Mamma+ Papà + Mamma+ Papà+ Papà+ Papà+
Notte
notte Notte
notte notte
notte notte
SETTIMANA 2
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Mamma+
Mamma+ Papà + Papà+
Mamma+
Mamma+
Mamma+
Notte
notte Notte Notte
notte notte
notte
In buona sostanza, in modifica del precedente regime di regolamentazione, vengono ampliati i tempi di visita in favore del padre, con l'introduzione dei pernotti nelle giornate di sua competenza.
Vanno altresì rigorosamente recepite le ulteriori indicazioni elaborate dall'ausiliario a regolamentazione del regime condiviso nell'ottica di proteggere il minore da una ulteriore esposizione al conflitto genitoriale: “I passaggi di da un genitore all'altro avverranno quindi Per_2 esclusivamente attraverso la scuola o i centri estivi.
Nel caso in cui vi sia, eccezionalmente, la necessità di un passaggio da casa a casa, questo sarà a carico del genitore che l'ha con sé e avverrà alle ore 16, salvo diverso accordo tra i genitori.
I contatti con il genitore non presente avverranno, tramite chiamata o videochiamate, ogni sera nella fascia oraria tra le 19.00 e le 20.30 con telefonata a carico di chi ha il bambino con sé.
Entrambi i genitori potranno – nei propri turni di responsabilità – essere coadiuvati nella cura di dalle persone che fanno parte del loro panorama familiare e affettivo, senza ingerenza da parte Per_2 dell'altro genitore.
Inoltre trascorrerà con i genitori: Per_2
- tre settimane, (con un massimo di due consecutive fino al termine delle scuole elementari), durante le vacanze estive, in periodi che i genitori concorderanno insieme entro il 15 maggio di ogni anno. In pagina 10 di 15 caso di sovrapposizione dei periodi prescelti per le vacanze avrà prevalenza di scelta il padre, negli anni dispari, e la madre negli anni pari. Nelle restanti settimane i genitori seguiranno quanto è stato indicato per il periodo scolastico.;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, comprensive ad anni alterni del giorno di Natale o di
Capodanno e nello specifico, dal 25 fino al 31 Dicembre alle ore 15.00 e da qui fino alla ripresa della frequenza della scuola. Il genitore che non avrà il figlio con sé il giorno di Natale lo terrà nella giornata del 24 Dicembre, dalle ore 11.00 al medesimo orario del giorno 25 Dicembre;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensive alternativamente del giorno di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo, e nello specifico dalla fine delle lezioni fino alle ore 18.00 della domenica di
Pasqua e da qui fino alla ripresa della scuola.
Le decisioni più importanti per la crescita del minore saranno sempre prese congiuntamente: è dovere di entrambi i genitori consultarsi prima di prendere iniziative riguardanti la salute, le scelte educative, ed ogni altra questione destinata ad incidere in maniera SInificativa e durevole sulla vita del figlio.
Pur non trattandosi di un aspetto così SInificativo, si indica che anche la scelta dei centri estivi sia condivisa evitando così che il bambino si trovi iscritto contemporaneamente in due centri diversi o che si verifichino ulteriori tensioni rispetto a scelte prese con modalità unilaterali.
I genitori presenzieranno insieme alle visite mediche di , e nel caso in cui uno dei due genitori Per_2 non riuscisse ad essere presente, verrà prontamente informato sugli esiti riscontrati dal genitore che si farà carico dell'accompagnamento.
Quando possibile, i genitori parteciperanno insieme ai colloqui periodici con gli insegnanti, o ad eventi importanti della vita scolastica del figlio.
Ciascun genitore favorirà le esperienze ludiche e socializzanti del figlio, occupandosi di seguirlo nelle attività educative e sportive secondo il proprio diritto di visita” (cfr. relazione dott.ssa p. 67 e Per_1 ss).
Resta infine la decisione relativamente al contributo al mantenimento della prole, che nel precedente regime di regolamentazione deciso dal Tribunale con decreto del 6/5/2021 era stato posto a carico del padre nella misura pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge e spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale al 50%.
La questione resta controversa tra le parti: il padre chiede di diminuire il contributo ordinario in misura pari ad euro 150,00 mensili, in considerazione del nuovo regime di frequentazione pressoché paritario di con i genitori, mentre la madre chiede (da ultimo) di confermare la misura fissata in Per_2 precedenza dal Tribunale, con l'aggiunta della rivalutazione Istat prevista per legge, fino dunque ad una somma pari ad euro 350,00 mensili. pagina 11 di 15 Ritiene il Tribunale sul punto di accogliere la richiesta di rivedere detto contributo, posto che effettivamente il nuovo regime di frequentazione di con i genitori prevede un generale Per_2 ampliamento dei tempi di visita in favore del padre, che gioverà anche dei pernotti con il minore nelle giornate di sua spettanza.
Il contributo va allora rideterminato in senso inferiore ed in misura pari ad euro 200,00 mensili, tenuto comunque conto delle eSIenze del minore e della sperequazione reddituale delle parti a sfavore della convenuta, così come risulta comprovata per l'ultimo triennio antecedente il deposito del ricorso. In effetti, ha depositato dichiarazioni dei redditi da cui risulta un reddito imponibile di _1 euro 17.114,00 per l'anno 2020, di euro 21.308,00 per l'anno 2021 e di euro 23.298,00 per l'anno 2022
(cfr. docc. 11, 12 e 13 convenuta), dunque per una media di euro 20.573,00 all'anno cui corrisponde un reddito mensile lordo di euro 1.714,00 circa;
invece, ha depositato documentazione Parte_1 reddituale da cui risulta un reddito complessivo di euro 24.977,00 per l'anno 2020, di euro 27.595,00 per l'anno 2021 e di euro 27.313,79 per l'anno 2022 (cfr. docc. 6, 7 e 8 attore), dunque per una media di euro 26.628,00 circa all'anno cui corrisponde un reddito mensile lordo di euro 2.219,00 circa.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico della convenuta, considerato che l'esito della consulenza tecnica d'ufficio è stata comunque favorevole ad un ampliamento della frequentazione tra il padre ed il figlio, come dal primo richiesto sin dal ricorso introduttivo. La convenuta risulta poi certamente soccombente in relazione alla domanda di conferma o aumento del contributo al mantenimento ordinario per il figlio, su cui ella ha insistito anche (e nonostante) le rassegnate conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. I compensi vanno determinati sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/2014, causa di valore indeterminato a complessità bassa, importi medi per ogni fase non risultando in concreto ragioni per discostarsene.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono invece poste a carico delle parti in solido tra loro ed in pari quota nei rapporti interni, tenuto conto che l'istruttoria espletata ha consentito di accertare il clima di forte conflittualità esistente tra i genitori, e dunque le comuni criticità manifestate nell'esecuzione di un progetto di genitorialità condivisa, per causa attribuibile a ciascuno di essi, ragione per la quale il Tribunale, nell'esclusivo interesse del minore, ha deciso di imporre loro un percorso di sostegno per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda rigettata e respinta:
1. DISPONE che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sul figlio Per_2
i cui al decreto del Tribunale di Vicenza del 6/5/2021 vengano modificate come segue:
[...]
pagina 12 di 15 - confermato l'affidamento condiviso del minore ai genitori, collocamento dello stesso presso la madre, con diritti di visita e frequentazione per il padre secondo il seguente calendario e le seguenti indicazioni:
SETTIMANA 1
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Mamma+ Mamma+ Papà + Mamma+ Papà+ Papà+ Papà+
Notte
notte Notte
notte notte
notte notte
SETTIMANA 2
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Mamma+
Mamma+ Papà + Papà+
Mamma+
Mamma+
Mamma+
Notte
notte Notte Notte
notte notte
notte
I passaggi di TT da un genitore all'altro avverranno quindi esclusivamente attraverso la scuola o i centri estivi.
Nel caso in cui vi sia, eccezionalmente, la necessità di un passaggio da casa a casa, questo sarà a carico del genitore che l'ha con sé e avverrà alle ore 16, salvo diverso accordo tra i genitori.
I contatti con il genitore non presente avverranno, tramite chiamata o videochiamate, ogni sera nella fascia oraria tra le 19.00 e le 20.30 con telefonata a carico di chi ha il bambino con sé.
Entrambi i genitori potranno – nei propri turni di responsabilità – essere coadiuvati nella cura di Per_2 dalle persone che fanno parte del loro panorama familiare e affettivo, senza ingerenza da parte dell'altro genitore.
Inoltre trascorrerà con i genitori: Per_2
- tre settimane, (con un massimo di due consecutive fino al termine delle scuole elementari), durante le vacanze estive, in periodi che i genitori concorderanno insieme entro il 15 maggio di ogni anno. In caso di sovrapposizione dei periodi prescelti per le vacanze avrà prevalenza di scelta il padre, negli anni dispari, e la madre negli anni pari. Nelle restanti settimane i genitori seguiranno quanto è stato indicato per il periodo scolastico.;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, comprensive ad anni alterni del giorno di Natale o di
Capodanno e nello specifico, dal 25 fino al 31 Dicembre alle ore 15.00 e da qui fino alla ripresa della frequenza della scuola. Il genitore che non avrà il figlio con sé il giorno di Natale lo terrà nella giornata del 24 Dicembre, dalle ore 11.00 al medesimo orario del giorno 25 Dicembre;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensive alternativamente del giorno di Pasqua e del pagina 13 di 15 Lunedì dell'Angelo, e nello specifico dalla fine delle lezioni fino alle ore 18.00 della domenica di
Pasqua e da qui fino alla ripresa della scuola.
Le decisioni più importanti per la crescita del minore saranno sempre prese congiuntamente: è dovere di entrambi i genitori consultarsi prima di prendere iniziative riguardanti la salute, le scelte educative, ed ogni altra questione destinata ad incidere in maniera SInificativa e durevole sulla vita del figlio. Pur non trattandosi di un aspetto così SInificativo, si indica che anche la scelta dei centri estivi sia condivisa evitando così che il bambino si trovi iscritto contemporaneamente in due centri diversi o che si verifichino ulteriori tensioni rispetto a scelte prese con modalità unilaterali.
I genitori presenzieranno insieme alle visite mediche di , e nel caso in cui uno dei due genitori Per_2 non riuscisse ad essere presente, verrà prontamente informato sugli esiti riscontrati dal genitore che si farà carico dell'accompagnamento.
Quando possibile, i genitori parteciperanno insieme ai colloqui periodici con gli insegnanti, o ad eventi importanti della vita scolastica del figlio.
Ciascun genitore favorirà le esperienze ludiche e socializzanti del figlio, occupandosi di seguirlo nelle attività educative e sportive secondo il proprio diritto di visita.
2. DISPONE l'attivazione di un progetto di sostegno alla bigenitorialità nei confronti delle parti da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, affinché provvedano a (i) fornire supporto e vigilanza sul corretto svolgimento dei diritti di visita di con i genitori;
(ii) sostenere i genitori Per_2 nel percorso di recupero della loro funzione di accudimento, di sostegno e di comprensione dei bisogni del bambino;
(iii) favorire la costruzione della genitorialità condivisa e (iv) monitorare la condizione psichica del bambino. Avendo cura di segnalare ogni criticità e pericolo per il minore senza indugio all'autorità competente (al Giudice Tutelare).
3. RIDETERMINA e PONE a carico di il contributo per il mantenimento Parte_1 ordinario del figlio minore pari ad euro 200,00 mensili, che verserà a entro il giorno _1
10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat come per legge. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale.
4. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di che _1 Parte_1 quantifica pari ad euro 7.616,00 per compensi, oltre al 50% di spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
5. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in solido tra loro ed al 50% ciascuno nei rapporti interni.
6. SI COMUNICHI, anche ai Servizi Sociali territorialmente competenti (Comune di Noventa
Vicentina). pagina 14 di 15 Così deciso in Vicenza nella Camera di ConSIlio del 2/7/2025.
Il GIUDICE EST.
Francesca Grassi
Il PRESIDENTE
Elena Sollazzo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6028/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRESSAN Parte_1 C.F._1
GIANFRANCA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. BRESSAN
GIANFRANCA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZOCCARATO _1 C.F._2
ALESSANDRO elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ZOCCARATO ALESSANDRO
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica di condizioni di regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice:
“NEL MERITO
1) A parziale modifica di quanto statuito nel provvedimento del Tribunale di Vicenza del 06.05.2021, in totale adesione e conformità a quanto statuito dalla CTU dott.ssa nel proprio elaborato Per_1 peritale, disciplinare i rapporti tra i ricorrenti ed il figlio minore nel seguente modo: Persona_2
pagina 1 di 15 a) Affidamento del minore in modalità condivisa ad entrambi i genitori che ne cureranno insieme la crescita;
b) Incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio di monitorare la famiglia affinché attuino un progetto di sostegno attraverso periodici incontri al fine di garantire i diritti di visita con eventuale segnalazione alle AG di ogni condizione di rischio o pregiudizio per il minore per la durata minima di almeno un anno così come indicato nelle conclusioni dell'elaborato peritale della dott.ssa con Per_1 facoltà per il Servizi Sociali di estendere detto periodo nel caso in cui ravvisino delle criticità;
c) Residenza prevalente del minore con la madre, mentre il padre, genitore affidatario non convivente, potrà tenere con sé il figlio nei seguenti tempi e modalità:
- Settimana 1: mercoledì, sabato e domenica: giorno+ notte;
- Settimana 2: mercoledì, giovedì: giorno + notte così come indicato dalla dott.ssa nella tabella a pagina 67 dell'elaborato. Per_1
I passaggi di da un genitore all'altro avverranno unicamente attraverso la scuola o i centri Per_2 estivi. Nel caso, puramente eccezionale, in cui vi sia la necessità di un passaggio da casa a casa, questo sarà a carico del genitore che l'ha con sé e avverrà alle ore 16.00, salvo diverso accordo tra i genitori.
I contatti con il genitore non presente avverranno, tramite chiamata o videochiamata, ogni sera nella fascia oraria tra le 19.00 e le 20.30 con telefonata a carico di chi ha il bambino con sé.
Entrambi i genitori potranno – nei propri turni di responsabilità – essere coadiuvati nella cura di dalle persone che fanno parte del loro panorama familiare ed affettivo, senza ingerenza da Per_2 parte dell'altro genitore.
Inoltre trascorrerà con i genitori: Per_2
- Tre settimane (con un massimo di due consecutive fino al termine delle scuole elementari), durante le vacanze estive, in periodi che i genitori concorderanno insieme entro il 15 maggio di ogni anno, In caso di sovrapposizione dei periodi prescelti per le vacanze, avrà prevalenza di scelta il padre negli anni dispari e la madre negli anni pari. Nelle restanti settimane quanto è stato indicato nel periodo scolastico;
- Sette giorni durante le vacanze natalizie, comprensive ad anni alterni del giorno di Natale o di
Capodanno e nello specifico, dal 25 fino al 31 dicembre alle ore 15.00 e da qui fino alla ripresa della frequenza della scuola. Il genitore che non avrà il figlio con sé il giorno di Natale lo terrà nella giornata del 24 dicembre, dalle ore 11.00 al medesimo orario del 25 dicembre;
- Tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensive alternativamente del giorno di Pasqua e del pagina 2 di 15 Lunedì dell'Angelo, e nello specifico dalla fine delle lezioni fino alle ore 18.00 della domenica di
Pasqua e da qui fino alla ripresa della scuola.
Le decisioni più importanti nella crescita del minore saranno sempre prese congiuntamente. I genitori presenzieranno insieme alle visite mediche di , e nel caso in cui uno dei due genitori non Per_2 riuscisse ad essere presente, verrà prontamente informato sugli esiti riscontrati dal genitore che si farà carico dell'accompagnamento.
Ciascun genitore favorirà le esperienze ludiche e socializzanti del figlio, occupandosi di seguirlo nelle attività educative e sportive secondo il proprio diritto di visita.
d) Obbligo di versamento, in capo al SI, nei confronti della SI.ra , a Parte_1 _1 titolo di contributo per il mantenimento del minore, della somma di € 150,00 (centocinquanta) mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con attribuzione dell'assegno unico interamente in capo alla SI.ra . _1
e) Obbligo per il SI. di contribuire, nella misura del 50%, nelle spese straordinarie sostenute Pt_1 dalla SI.ra per il figlio, opportunamente documentate, per la cui individuazione si rinvia al _1
Protocollo del Tribunale di Vicenza. Per quanto concerne le spese maggiormente onerose (es. dentistiche o altro) i genitori concorderanno di volta in volta i tempi del rimborso, eventualmente anche rateale (salvo impossibilità di pagamento rateale dichiarata dal creditore)
2) Spese del presente giudizio integralmente rifuse, oltre spese forfettarie ed accessori”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
- in conformità a quanto suggerito dalla C.T.U. dott.ssa nel proprio elaborato peritale Persona_3
(pag. 66), confermarsi l'affidamento del figlio minore in modalità condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori, che ne cureranno insieme la crescita, incaricando i Servizi Sociali competenti per territorio (Noventa Vicentina) di attuare un progetto di sostegno alla famiglia per un affidamento condiviso armonico ai bisogni del bambino. Nello specifico, prevedersi che i Servizi Sociali:
1. forniscano supporto e vigilanza sul corretto svolgimento dei diritti di visita di con i Persona_2 genitori;
2. sostengano i genitori nel percorso di recupero della loro funzione di accudimento, di sostegno e di comprensione dei bisogni del bambino;
3. favoriscano la costruzione della genitorialità condivisa;
4. monitorino la condizione psichica del bambino;
il tutto con raccomandazione di segnalazione alla A.G. di ogni condizione di rischio o pregiudizio per il minore, per la durata di almeno 1 anno;
pagina 3 di 15 - sempre in conformità a quanto suggerito dalla C.T.U. dott.ssa nel proprio elaborato Persona_3 peritale (pag. 67), confermarsi residenza e collocamento prevalente del minore con la Persona_2 madre;
_1
- a parziale modifica di quanto statuito nel provvedimento del Tribunale di Vicenza del 06.05.2021 intervenuto tra le parti ed in conformità a quanto suggerito dalla C.T.U. dott.ssa nel Persona_3 proprio elaborato peritale (pag. 67), prevedersi l'attuazione del seguente calendario visite:
I passaggi di da un genitore all'altro avverranno esclusivamente attraverso la scuola o i centri Per_2 estivi.
Nel caso in cui vi sia, eccezionalmente, la necessità di un passaggio da casa a casa, questo sarà a carico del genitore che l'ha con sé e avverrà alle ore 16.00, salvo diverso accordo tra i genitori.
I contatti con il genitore non presente avverranno, tramite chiamata o videochiamata, ogni sera nella fascia oraria tra le 19.00 e le 20.30 con telefonata a carico di chi ha il bambino con sé.
Entrambi i genitori potranno, nei propri turni di responsabilità, essere coadiuvati nella cura di Per_2 dalle persone che fanno parte del loro panorama familiare e affettivo, senza ingerenza da parte dell'altro genitore.
Inoltre trascorrerà con i genitori: Per_2
- tre settimane (con un massimo di due consecutive fino al termine delle scuole elementari), durante le vacanze estive, in periodi che i genitori concorderanno insieme entro il 15 maggio di ogni anno. In caso di sovrapposizione dei periodi prescelti per le vacanze avrà prevalenza di scelta il padre, negli anni dispari, e la madre negli anni pari. Nelle restanti settimane i genitori seguiranno quanto è stato indicato per il periodo scolastico;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, comprensive ad anni alterni del giorno di Natale o di
Capodanno e nello specifico, dal 25 fino al 31 Dicembre alle ore 15.00 e da qui fino alla ripresa della frequenza della scuola. Il genitore che non avrà il figlio con sé il giorno di Natale lo terrà nella giornata del 24 Dicembre, dalle ore 11.00 al medesimo orario del giorno 25 Dicembre;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensive alternativamente del giorno di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo, e nello specifico dalla fine delle lezioni fino alle ore 18.00 della domenica di pagina 4 di 15 Pasqua e da qui fino alla ripresa della scuola.
- Le decisioni più importanti per la crescita del minore saranno sempre prese congiuntamente: sarà dovere di entrambi i genitori consultarsi prima di prendere iniziative riguardanti la salute, le scelte educative (ivi compresi i centri estivi) ed ogni altra questione destinata ad incidere in maniera SInificativa e durevole sulla vita del figlio.
- In conformità a quanto suggerito dalla C.T.U. dott.ssa nel proprio elaborato peritale Persona_3
(pag. 68), i genitori presenzieranno insieme alle visite mediche di e, nel caso in cui uno dei due Per_2 genitori non riuscisse ad essere presente, verrà prontamente informato sugli esiti riscontrati dal genitore che si farà carico dell'accompagnamento. Quando possibile, i genitori parteciperanno insieme ai colloqui periodici con gli insegnanti, o ad eventi importanti della vita scolastica del figlio.
Ciascun genitore favorirà le esperienze ludiche e socializzanti del figlio, occupandosi di seguirlo nelle attività educative e sportive secondo il proprio diritto di visita;
- rigettare il primo punto delle conclusioni del ricorso introduttivo del procedimento (“Autorizzare il SI. a far seguire al figlio minore un percorso psicologico con un Parte_1 Persona_2 professionista il cui nominativo verrà indicato dal pediatra dott. ”), siccome infondato in Persona_4 fatto e in diritto, per quanto esposto in narrativa e per quanto indicato dalla C.T.U.;
- rigettare la richiesta di modifica dell'entità del contributo di mantenimento del minore previsto a carico del SI. e, per l'effetto, confermare lo stesso nell'importo di 300,00 oltre a Parte_1 rivalutazione ISTAT, così come previsto dal Tribunale di Vicenza con provvedimento del 06.05.2021; per l'effetto, considerando la rivalutazione ISTAT decorsa dalla data di pubblicazione di detto provvedimento alla data odierna, prevedersi un contributo di mantenimento del minore a carico del SI. pari ad € 350,00 (si consideri che il calcolo aritmetico della rivalutazione risulta Parte_1 pari ad € 350,70);
- confermarsi l'obbligo già previsto dal Tribunale di Vicenza con provvedimento del 06.05.2021, per il SI. di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute dalla Parte_1 SI.ra per il figlio , secondo quanto previsto dall'apposito Protocollo del _1 Persona_2
Tribunale di Vicenza;
- porre le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti per la quota del 50% ciascuna, ferma la solidarietà nei confronti della Consulente dott.ssa Persona_3
- prevedersi che ciascuna parte si faccia carico delle spese della propria Consulente tecnica di parte;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, conclude come da consulenza tecnica depositata. pagina 5 di 15 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/12/2024, chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 esercizio della responsabilità genitoriale sul minore , nato il [...] dalla relazione con Per_2
, di cui al decreto del Tribunale di Vicenza del 6/5/2021 emesso nell'ambito del _1 procedimento rubricato al n. 3038/2019, che stabiliva l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e tempi di visita per il padre a weekend alternati e durante la settimana per due o tre pomeriggi a rotazione, oltre alle vacanze. L'attore lamentava la manifestazione di un disagio psicologico in capo al figlio, come segnalato dalle insegnanti della scuola d'infanzia, tra il
2022 e l'inizio del 2023, ragione per la quale chiedeva che venisse sottoposto ad un percorso di sostegno psicologico adatto;
lamentava anche la mancanza di collaborazione della madre nella cogestione del figlio, concludeva pertanto con la richiesta di aumento dei tempi di frequentazione con il minore.
Con memoria depositata in data 8/2/2024 si costituiva in giudizio , contestando _1 anzitutto che il figlio necessitasse di un percorso di approfondimento psicologico, nonché che avesse dimostrato intemperanze o disagi comportamentali a scuola;
lamentava poi che il comportamento del padre invero fosse possessivo e prevaricatore, unicamente volto ad ottenere tempi di visita maggiormente estesi, nonostante il tempo di frequentazione del minore con i genitori fosse già sostanzialmente paritario. La convenuta evidenziava poi che l'attore aveva manifestato forte gelosia ed aggressività verso l'ex compagna a causa del nuovo di compagno di quest'ultima, ragione per la quale il suo comportamento era divenuto apertamente insistente ed ostacolante anche rispetto ad una efficace condivisione delle responsabilità genitoriali su . Si opponeva alla richiesta di modifica del Per_2 calendario visita proposta dal padre perché ciò avrebbe comportato maggiori spostamenti e più instabilità nella quotidianità per il minore. Chiedeva lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la capacità genitoriale del padre, assumendo all'esito ogni più opportuno provvedimento nell'interesse del minore.
La causa veniva istruita per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio psicologica affidata alla dott.ssa con relazione depositata in data 23/1/2025. All'esito, le parti aderivano alle conclusioni Persona_3 raggiunte dall'ausiliario, insistendo però l'attore per la conseguente diminuzione del contributo al mantenimento del figlio fino ad euro 150,00 e la convenuta per il suo aumento da euro 350,00 ad euro
400,00. La causa veniva fissata all'udienza del 12/6/2025 per la remissione in decisione previa assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Successivamente, la causa veniva rimessa al Collegio previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza. pagina 6 di 15 * * *
Va premesso che la domanda inizialmente proposta dall'attore avuto riguardo alla richiesta di disporre un percorso di sostegno psicologico per il figlio minore (nato il [...]) non è stata reiterata Per_2 in sede di precisazione delle conclusioni, sicché – anche tenuto conto dei risultati della consulenza tecnica espletata – va ritenuta abbandonata.
Ciò posto, vanno allora svolte le seguenti considerazioni rispetto al caso di specie.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le comuni richieste avanzate dalle parti in relazione alla modifica dei tempi di frequentazione del figlio minore con ambo i genitori, così Per_2 come determinati dalla consulente d'ufficio dott.ssa che a seguito di una approfondita Persona_3 indagine peritale, nonostante le criticità colte in relazione all'interazione delle due figure genitoriali, ha comunque ritenuto entrambi i genitori idonei al fine di realizzare un progetto di bigenitorialità condivisa, pur con le precisazioni di cui si dirà in appresso.
In particolare, rispetto alle caratteristiche personologiche rilevanti della SInora , l'ausiliario ha _1 evidenziato che: “Dalla ricostruzione dell'infanzia, si è ben compreso quanto la SI.ra sia _1 cresciuta senza ricevere adeguato nutrimento affettivo e protettivo da parte del padre che, a seguito della separazione della moglie, ha disinvestito anche il rapporto con i figli. La valorizzazione materna e la marginalizzazione del padre - quale disequilibrio familiare insito nella mente di - non ha Per_5 favorito in lei una proficua percezione di come padre, tenendo anche conto delle reazioni Pt_1 emotive forti che quest'ultimo sembra abbia avuto nei suoi confronti.
In una visione individualistica, la SI.ra ha centralizzato su di sè l'organizzazione della vita di _1
, sulla falsa riga di quanto accaduto con gli altri figli, ritenendosi IL genitore e concedendo Per_2 spazi alla genitorialità paterna in funzioni di tempi ed eSIenze personali e non riconoscendone pienamente l'autonomia.
La figura materna si rapporta con il figlio con risorse genitoriali di tipo iperprotettivo e simbiotizzante che non favoriscono in un processo emancipativo, implodendolo invece in un cammino Per_2 regressivo. La difficoltà di gestire la separazione dal figlio, soprattutto in virtù di un ampliamento dei tempi paterni, le ha fatto assumere talvolta atteggiamenti di forte rigidità affettiva e generato manifestazioni di esagerata reattività emotiva o di irritabilità.
Un elemento saliente e prognosticamente non favorevole risiede nella grande difficoltà della SInora di riconosce gli aspetti critici del proprio funzionamento, tale per cui vi è una totale proiezione di responsabilità sull'esterno, in particolar modo sul SI. (cfr. relazione dott.ssa p. 62). Pt_1 Per_1
Quanto alle caratteristiche personologiche rilevanti del SInor invece, l'ausiliario ha così Per_2 evidenziato che: “Come tipicamente si osserva nelle personalità dai tratti Narcisistici, il SI. è Pt_1
pagina 7 di 15 sembrato a volte eccessivamente concentrato sui propri scopi perdendo di vista il benessere del figlio e non sempre capace di includere anche la madre in una gestione genitoriale dove ci sia spazio per una compartecipazione.
L'emotività, sicuramente ben contenuta durante i colloqui peritali (anche congiunti) rivela – ad un'analisi più profonda della personalità – elementi di alternanza tra modalità più controllate e altre più impulsive e discontrollate, verosimilmente sollecitate dalla necessità di tenere a bada vissuti di tipo depressivo e ansioso molto presenti nel suo psichismo, ma poco riconosciuti e non elaborati.
Dagli elementi raccolti emerge una particolare sensibilità del SI. rispetto alla presenza del Pt_1 SI. nella vita di , che attiva nel padre sentimenti di forte ansia e competizione Pt_2 Per_2 portandolo ad agire comportamenti ostativi nei confronti del compagno della madre, spesso sterili e afinalistici (come ad es. opporsi alla delega scolastica) che non tutelano realmente il suo rapporto con il figlio ed in compenso pongono al centro di un conflitto di lealtà sovraccaricandolo Per_2 emotivamente.
Nella relazione triangolare (madre-padre-figlio) si è osservata una auto-marginalizzazione del SI. che si è posto in modo passivo, sia verso il bimbo che verso la figura materna, soffrendo la Pt_1 maggiore strutturazione della diade madre-figlio e il sentimento di guida che ne traeva. Per_2
Rispetto alla SInora è sembrato più disponibile a rivalutare criticamente le proprie condotte, _1 mostrando attenzione e apertura rispetto alle riflessioni fatte e accogliendo i rilievi che gli sono stati rivolti” (cfr. relazione dott.ssa p. 63). Per_1
Tuttavia, l'osservazione delle capacità genitoriali delle parti nel loro insieme ha fatto emergere la presenza di SInificative criticità rispetto all'esecuzione di un progetto di genitorialità condivisa, criticità che l'ausiliario ha così sintetizzato: “I due periziandi hanno mostrato ciascuno di possedere capacità genitoriali individuali sufficientemente adeguate. Purtroppo però entrambi sono risultati avere delle avere gravi carenze sul piano della genitorialità condivisa (la co-genitorialità).
Le testimonianze raccolte durante lo svolgimento della CTU e degli eventi che nel frattempo sono occorsi, hanno messo in luce come la coppia si sia spesso lasciata andare da una fortissima emotività espressa.
L'aspetto di maggiore gravità è ravvisabile negli scontri violenti e nel linguaggio improprio che ha caratterizzato e caratterizza i momenti di compresenza tra i due genitori. Modalità di interazione che sono risultate lesive del benessere psicoaffettivo del figlio, depauperandolo delle potenzialità espressive della sua personalità e condizionandone gli aspetti di spontaneità e di innocenza.
Questa vicenda esistenziale si è rivelata fin da subito caratterizzata da un clima continue accuse, di forte svalutazione (soprattutto parte della SI.ra nei confronti del SI. e di _1 Pt_1
pagina 8 di 15 comportamenti disreattivi;
in un siffatto clima si nasconde il grave rischio che continui ad Per_2 essere "utilizzato" per dis-confermare non solo il ruolo genitoriale dell'altro ma anche per attaccarlo sul piano personale nell'ambito di una relazione (estremamente conflittuale) della coppia.
In questi momenti di accesa conflittualità sono sembrati prevalere all'interno delle due personalità solamente le proprie istanze proiettive e narcisistiche, con insufficiente tutela dell'emotività del bambino.
Entrambi possiedono i tratti di una Personalità Limite sebbene in nessuno dei due si possa definire come un vero e proprio disturbo della personalità secondo i criteri del DSM V.
La personalità della SI.ra è maggiormente caratterizzata da aspetti proiettivi e manipolativi, _1 con cedimento della capacità di critica e di giudizio quando entra in campo la componente affettiva, mentre la personalità del SI. da tratti più palesemente narcisistici, risulta critica sul piano Pt_1 della disregolazione emotiva laddove le situazioni ambientali sollecitino sentimenti depressivi (legati alla perdita) e ansiosi.
Entrambi però, condividono una emotività espressa molto accesa, che si traduce sul piano intrapsichico nell'incapacità di ascoltare o di considerare l'altro nella relazione, e sul piano comportamentale negli atti di aggressione verbale di cui si sono entrambi resi protagonisti.
La presenza di una tale personalità in entrambi - che aldilà della definizione clinico-categoriale è comunque complessa ed è caratterizzata da modalità a volte rigide di funzionamento che compromettono un empatico contatto con l'altro – non limitano tout-court le capacità genitoriali dei periziandi, ma li rendono comunque più fragili e potrebbero portarli a riproporre le proprie modalità di funzionamento, in parte disfunzionali, anche nella relazione con il figlio.
Entrambi però mantengono le proprie capacità genitoriali individuali (e quindi la possibilità di modulare tali aspetti), a patto che siano adeguatamente supportati e assistiti da un punto di vista clinico” (cfr. relazione dott.ssa p. 64). Per_1
Sicché, in conclusione, benché vada certamente confermato l'affidamento condiviso di ai Per_2 genitori, come da precedente regolamentazione del Tribunale, va prevista l'attivazione di un progetto di sostegno alla famiglia affidato ai Servizi Sociali territorialmente competenti del Comune di Noventa
Vicentina, che avranno il compito di svolgere incontri di monitoraggio con i genitori affinché vengano rispettati i diritti di visita di entrambi e con onere di segnalare all'autorità giudiziaria competente ogni rischio o pregiudizio per il minore, soprattutto con riguardo al pericolo che venga esposta a violenza assistita.
Va allora disposto che i Servizi Sociali, come sottolineato dall'ausiliario, provvedano in particolare a:
“1. fornire supporto e vigilanza sul corretto svolgimento dei diritti di visita di con i genitori;
Per_2
pagina 9 di 15 2. sostenere i genitori nel percorso di recupero della loro funzione di accudimento, di sostegno e di comprensione dei bisogni del bambino.
3. favorire la costruzione della genitorialità condivisa
4. monitorare la condizione psichica del bambino” (cfr. relazione dott.ssa p. 67). Per_1
Tanto premesso, vanno poi recepite le conclusioni della dott.ssa cui le parti hanno altresì Per_1 specificatamente aderito, in punto di collocamento di , stabilito in via prevalente presso la madre Per_2
e diritti di visita per il padre e la madre, secondo il calendario seguente:
SETTIMANA 1
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Mamma+ Mamma+ Papà + Mamma+ Papà+ Papà+ Papà+
Notte
notte Notte
notte notte
notte notte
SETTIMANA 2
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Mamma+
Mamma+ Papà + Papà+
Mamma+
Mamma+
Mamma+
Notte
notte Notte Notte
notte notte
notte
In buona sostanza, in modifica del precedente regime di regolamentazione, vengono ampliati i tempi di visita in favore del padre, con l'introduzione dei pernotti nelle giornate di sua competenza.
Vanno altresì rigorosamente recepite le ulteriori indicazioni elaborate dall'ausiliario a regolamentazione del regime condiviso nell'ottica di proteggere il minore da una ulteriore esposizione al conflitto genitoriale: “I passaggi di da un genitore all'altro avverranno quindi Per_2 esclusivamente attraverso la scuola o i centri estivi.
Nel caso in cui vi sia, eccezionalmente, la necessità di un passaggio da casa a casa, questo sarà a carico del genitore che l'ha con sé e avverrà alle ore 16, salvo diverso accordo tra i genitori.
I contatti con il genitore non presente avverranno, tramite chiamata o videochiamate, ogni sera nella fascia oraria tra le 19.00 e le 20.30 con telefonata a carico di chi ha il bambino con sé.
Entrambi i genitori potranno – nei propri turni di responsabilità – essere coadiuvati nella cura di dalle persone che fanno parte del loro panorama familiare e affettivo, senza ingerenza da parte Per_2 dell'altro genitore.
Inoltre trascorrerà con i genitori: Per_2
- tre settimane, (con un massimo di due consecutive fino al termine delle scuole elementari), durante le vacanze estive, in periodi che i genitori concorderanno insieme entro il 15 maggio di ogni anno. In pagina 10 di 15 caso di sovrapposizione dei periodi prescelti per le vacanze avrà prevalenza di scelta il padre, negli anni dispari, e la madre negli anni pari. Nelle restanti settimane i genitori seguiranno quanto è stato indicato per il periodo scolastico.;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, comprensive ad anni alterni del giorno di Natale o di
Capodanno e nello specifico, dal 25 fino al 31 Dicembre alle ore 15.00 e da qui fino alla ripresa della frequenza della scuola. Il genitore che non avrà il figlio con sé il giorno di Natale lo terrà nella giornata del 24 Dicembre, dalle ore 11.00 al medesimo orario del giorno 25 Dicembre;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensive alternativamente del giorno di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo, e nello specifico dalla fine delle lezioni fino alle ore 18.00 della domenica di
Pasqua e da qui fino alla ripresa della scuola.
Le decisioni più importanti per la crescita del minore saranno sempre prese congiuntamente: è dovere di entrambi i genitori consultarsi prima di prendere iniziative riguardanti la salute, le scelte educative, ed ogni altra questione destinata ad incidere in maniera SInificativa e durevole sulla vita del figlio.
Pur non trattandosi di un aspetto così SInificativo, si indica che anche la scelta dei centri estivi sia condivisa evitando così che il bambino si trovi iscritto contemporaneamente in due centri diversi o che si verifichino ulteriori tensioni rispetto a scelte prese con modalità unilaterali.
I genitori presenzieranno insieme alle visite mediche di , e nel caso in cui uno dei due genitori Per_2 non riuscisse ad essere presente, verrà prontamente informato sugli esiti riscontrati dal genitore che si farà carico dell'accompagnamento.
Quando possibile, i genitori parteciperanno insieme ai colloqui periodici con gli insegnanti, o ad eventi importanti della vita scolastica del figlio.
Ciascun genitore favorirà le esperienze ludiche e socializzanti del figlio, occupandosi di seguirlo nelle attività educative e sportive secondo il proprio diritto di visita” (cfr. relazione dott.ssa p. 67 e Per_1 ss).
Resta infine la decisione relativamente al contributo al mantenimento della prole, che nel precedente regime di regolamentazione deciso dal Tribunale con decreto del 6/5/2021 era stato posto a carico del padre nella misura pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge e spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale al 50%.
La questione resta controversa tra le parti: il padre chiede di diminuire il contributo ordinario in misura pari ad euro 150,00 mensili, in considerazione del nuovo regime di frequentazione pressoché paritario di con i genitori, mentre la madre chiede (da ultimo) di confermare la misura fissata in Per_2 precedenza dal Tribunale, con l'aggiunta della rivalutazione Istat prevista per legge, fino dunque ad una somma pari ad euro 350,00 mensili. pagina 11 di 15 Ritiene il Tribunale sul punto di accogliere la richiesta di rivedere detto contributo, posto che effettivamente il nuovo regime di frequentazione di con i genitori prevede un generale Per_2 ampliamento dei tempi di visita in favore del padre, che gioverà anche dei pernotti con il minore nelle giornate di sua spettanza.
Il contributo va allora rideterminato in senso inferiore ed in misura pari ad euro 200,00 mensili, tenuto comunque conto delle eSIenze del minore e della sperequazione reddituale delle parti a sfavore della convenuta, così come risulta comprovata per l'ultimo triennio antecedente il deposito del ricorso. In effetti, ha depositato dichiarazioni dei redditi da cui risulta un reddito imponibile di _1 euro 17.114,00 per l'anno 2020, di euro 21.308,00 per l'anno 2021 e di euro 23.298,00 per l'anno 2022
(cfr. docc. 11, 12 e 13 convenuta), dunque per una media di euro 20.573,00 all'anno cui corrisponde un reddito mensile lordo di euro 1.714,00 circa;
invece, ha depositato documentazione Parte_1 reddituale da cui risulta un reddito complessivo di euro 24.977,00 per l'anno 2020, di euro 27.595,00 per l'anno 2021 e di euro 27.313,79 per l'anno 2022 (cfr. docc. 6, 7 e 8 attore), dunque per una media di euro 26.628,00 circa all'anno cui corrisponde un reddito mensile lordo di euro 2.219,00 circa.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico della convenuta, considerato che l'esito della consulenza tecnica d'ufficio è stata comunque favorevole ad un ampliamento della frequentazione tra il padre ed il figlio, come dal primo richiesto sin dal ricorso introduttivo. La convenuta risulta poi certamente soccombente in relazione alla domanda di conferma o aumento del contributo al mantenimento ordinario per il figlio, su cui ella ha insistito anche (e nonostante) le rassegnate conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. I compensi vanno determinati sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/2014, causa di valore indeterminato a complessità bassa, importi medi per ogni fase non risultando in concreto ragioni per discostarsene.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono invece poste a carico delle parti in solido tra loro ed in pari quota nei rapporti interni, tenuto conto che l'istruttoria espletata ha consentito di accertare il clima di forte conflittualità esistente tra i genitori, e dunque le comuni criticità manifestate nell'esecuzione di un progetto di genitorialità condivisa, per causa attribuibile a ciascuno di essi, ragione per la quale il Tribunale, nell'esclusivo interesse del minore, ha deciso di imporre loro un percorso di sostegno per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda rigettata e respinta:
1. DISPONE che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sul figlio Per_2
i cui al decreto del Tribunale di Vicenza del 6/5/2021 vengano modificate come segue:
[...]
pagina 12 di 15 - confermato l'affidamento condiviso del minore ai genitori, collocamento dello stesso presso la madre, con diritti di visita e frequentazione per il padre secondo il seguente calendario e le seguenti indicazioni:
SETTIMANA 1
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Mamma+ Mamma+ Papà + Mamma+ Papà+ Papà+ Papà+
Notte
notte Notte
notte notte
notte notte
SETTIMANA 2
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Mamma+
Mamma+ Papà + Papà+
Mamma+
Mamma+
Mamma+
Notte
notte Notte Notte
notte notte
notte
I passaggi di TT da un genitore all'altro avverranno quindi esclusivamente attraverso la scuola o i centri estivi.
Nel caso in cui vi sia, eccezionalmente, la necessità di un passaggio da casa a casa, questo sarà a carico del genitore che l'ha con sé e avverrà alle ore 16, salvo diverso accordo tra i genitori.
I contatti con il genitore non presente avverranno, tramite chiamata o videochiamate, ogni sera nella fascia oraria tra le 19.00 e le 20.30 con telefonata a carico di chi ha il bambino con sé.
Entrambi i genitori potranno – nei propri turni di responsabilità – essere coadiuvati nella cura di Per_2 dalle persone che fanno parte del loro panorama familiare e affettivo, senza ingerenza da parte dell'altro genitore.
Inoltre trascorrerà con i genitori: Per_2
- tre settimane, (con un massimo di due consecutive fino al termine delle scuole elementari), durante le vacanze estive, in periodi che i genitori concorderanno insieme entro il 15 maggio di ogni anno. In caso di sovrapposizione dei periodi prescelti per le vacanze avrà prevalenza di scelta il padre, negli anni dispari, e la madre negli anni pari. Nelle restanti settimane i genitori seguiranno quanto è stato indicato per il periodo scolastico.;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, comprensive ad anni alterni del giorno di Natale o di
Capodanno e nello specifico, dal 25 fino al 31 Dicembre alle ore 15.00 e da qui fino alla ripresa della frequenza della scuola. Il genitore che non avrà il figlio con sé il giorno di Natale lo terrà nella giornata del 24 Dicembre, dalle ore 11.00 al medesimo orario del giorno 25 Dicembre;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensive alternativamente del giorno di Pasqua e del pagina 13 di 15 Lunedì dell'Angelo, e nello specifico dalla fine delle lezioni fino alle ore 18.00 della domenica di
Pasqua e da qui fino alla ripresa della scuola.
Le decisioni più importanti per la crescita del minore saranno sempre prese congiuntamente: è dovere di entrambi i genitori consultarsi prima di prendere iniziative riguardanti la salute, le scelte educative, ed ogni altra questione destinata ad incidere in maniera SInificativa e durevole sulla vita del figlio. Pur non trattandosi di un aspetto così SInificativo, si indica che anche la scelta dei centri estivi sia condivisa evitando così che il bambino si trovi iscritto contemporaneamente in due centri diversi o che si verifichino ulteriori tensioni rispetto a scelte prese con modalità unilaterali.
I genitori presenzieranno insieme alle visite mediche di , e nel caso in cui uno dei due genitori Per_2 non riuscisse ad essere presente, verrà prontamente informato sugli esiti riscontrati dal genitore che si farà carico dell'accompagnamento.
Quando possibile, i genitori parteciperanno insieme ai colloqui periodici con gli insegnanti, o ad eventi importanti della vita scolastica del figlio.
Ciascun genitore favorirà le esperienze ludiche e socializzanti del figlio, occupandosi di seguirlo nelle attività educative e sportive secondo il proprio diritto di visita.
2. DISPONE l'attivazione di un progetto di sostegno alla bigenitorialità nei confronti delle parti da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, affinché provvedano a (i) fornire supporto e vigilanza sul corretto svolgimento dei diritti di visita di con i genitori;
(ii) sostenere i genitori Per_2 nel percorso di recupero della loro funzione di accudimento, di sostegno e di comprensione dei bisogni del bambino;
(iii) favorire la costruzione della genitorialità condivisa e (iv) monitorare la condizione psichica del bambino. Avendo cura di segnalare ogni criticità e pericolo per il minore senza indugio all'autorità competente (al Giudice Tutelare).
3. RIDETERMINA e PONE a carico di il contributo per il mantenimento Parte_1 ordinario del figlio minore pari ad euro 200,00 mensili, che verserà a entro il giorno _1
10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat come per legge. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale.
4. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di che _1 Parte_1 quantifica pari ad euro 7.616,00 per compensi, oltre al 50% di spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
5. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in solido tra loro ed al 50% ciascuno nei rapporti interni.
6. SI COMUNICHI, anche ai Servizi Sociali territorialmente competenti (Comune di Noventa
Vicentina). pagina 14 di 15 Così deciso in Vicenza nella Camera di ConSIlio del 2/7/2025.
Il GIUDICE EST.
Francesca Grassi
Il PRESIDENTE
Elena Sollazzo
pagina 15 di 15