Sentenza 4 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la sussistenza del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere valutata alla luce dell'art. 31, comma secondo, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, il quale fa salvi eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali, vigenti al momento della sua adozione e volti a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna della persona richiesta. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dall'autorità tedesca per una pluralità di reati, alcuni dei quali commessi in parte in Italia, in cui la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti avevano limitato l'incidenza del motivo di rifiuto di cui all'art. 7 della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell'ipotesi in cui la domanda di consegna avesse riguardato anche reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio, e fosse risultato opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2014, n. 5750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5750 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 04/02/2014
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 253
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 1425/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV MA, nato a [...] il [...], indicato nel Sistema Informativo Schengen come cittadino della Bosnia Erzegovina;
avverso la sentenza 17 dicembre 2013 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per annullamento con rinvio della gravata sentenza, nonché il difensore del ricorrente avv. FORTUNATO Mario di Pordenone che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. ME MA, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 17 dicembre 2013 della Corte di appello di Milano, la quale ne ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria della Repubblica di Germania, in forza dei seguenti due provvedimenti:
a) mandato d'arresto europeo n. 242 AR 38/11 del 19 settembre 2011, fondato sulla sentenza del Tribunale di Colonia del 10 gennaio 2011, irrevocabile il 18 gennaio 2011 (n. 101 KLs 32/10), che lo ha condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione (di cui anni tre e mesi otto di reclusione quale pena residua) "per rapina aggravata, furto di particolare gravità, commesso professionalmente da una banda, per accordo finalizzato alla truffa professionale e commesso da una banda, in cinque casi" (artt. 242 e 243 c.p., art. 244 c.p., lett. a, artt. 249, 250, 263, 22, 23, 25, 30 e 53 c.p.
tedesco);
b) mandato d'arresto europeo n. 422 Js 5383/13 del 17 luglio 2013, fondato sul mandato d'arresto interno della Pretura di Dresda del 9 luglio 2013 (n. 271 Gs 2541/13) e relativo ai reati di "associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di truffa continuata" (art. 263 c.p. tedesco, commi 1, 2 e 5, artt. 22 e 23 c.p. tedesco, art. 25 c.p. tedesco, comma 2, art. 30 c.p. tedesco, comma 2 e art. 53 c.p. tedesco).
2. Dagli atti nella disponibilità della Corte risulta la seguente scansione cronologica:
a) il 22 ottobre 2013 i Carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno arrestato OV MA, nato a [...] il [...], apolide, perché colpito da mandato d'arresto europeo emesso in forza di due diversi provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria della Repubblica federale tedesca;
b) il primo provvedimento concerne la sentenza del Tribunale di Colonia, 10 gennaio 2011, irrevocabile il 18 gennaio 2011, recante statuizione di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione (di cui anni tre e mesi otto di reclusione quale pena residua), per i reati di: rapina aggravata, furto aggravato e continuato in concorso, associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di truffa aggravata, continuata (artt. 242. 243 c.p. tedesco, art. 244 c.p. tedesco, lett. a, artt. 249. 250, 263, 22, 23, 25, 30 e 53 c.p. tedesco). c) l'ME è stato ritenuto membro di un'organizzazione criminale, costituita nel maggio 2009, per creare una permanente fonte di reddito mediante la commissione continuata di reati contro il patrimonio, quali furti o truffe.
d) il secondo provvedimento riguarda il mandato d'arresto della Pretura di Dresda n. 271 GS 2541/13 del 9 luglio 2013 in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di truffa continuata (art. 263 c.p. tedesco, commi 1, 2 e 5, artt. 22, 23 e 25 c.p. tedesco, comma 2, e art. 53 c.p. tedesco.
e) il 24 ottobre 2013 è pervenuto il testo del primo mandato d'arresto europeo n. 242 AR 38/11 del 19 settembre 2011, relativo alla sentenza del Tribunale di Colonia 10 gennaio 2011, irrevocabile il 18 gennaio 2011 (n. 101 KLs 32/10).
f) all'udienza del 24 ottobre 2013 il ricorrente, identificato, ha negato il consenso alla consegna, ed il suo arresto è stato convalidato con applicazione della misura della custodia cautelare in carcere;
g) il solo provvedimento cautelare è stato impugnato per cassazione ed il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza 9 gennaio 2014 di questa sezione n. 5573/2014;
h) Il 28 ottobre 2013 (5) è pervenuto il testo del secondo mandato di arresto europeo n. 422. Js 5383/13 del 17 luglio 2013, relativo al mandato di arresto interno della Pretura di Dresda;
i) il 19 novembre 2013 è pervenuta la motivazione della sentenza del Tribunale di Colonia 10 gennaio 2011, con la quale ME MA è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione "per rapina aggravata, furto di particolare gravità, commesso professionalmente da una banda, e per accordo finalizzato alla truffa professionale e commesso da una banda, in cinque casi". l) il condannato è stato considerato componente di una banda che agiva a livello internazionale, che si era costituita nel maggio del 2009 per procurarsi una fonte di guadagno di durata e di entità possibilmente "grossa" con l'esercizio continuato di delitti contro la proprietà e il patrimonio.
m) la tecnica operativa consisteva nel rivolgersi a offerenti- venditori di immobili, simulando un interesse all'acquisto del bene e chiedendo successivamente, nel corso dei pagamento del prezzo di acquisto, di scambiare una determinata quantità di denaro, contante di piccola pezzatura, contro denaro contante di grossa pezzatura, in quanto i membri della banda progettavano di indurre il "partner d'affari" senza controprestazione oppure con l'inganno (ad esempio mostrando banconote false), alla consegna del denaro portato con sè, oppure di sottrarre al medesimo il denaro durante un'occasione propizia, od estorcerglielo anche con la forza.
n) la banda procedeva suddividendosi il lavoro: ad alcuni era assegnato il reclutamento di vittime potenziali, altri invece dovevano assicurare la consegna del denaro contante ottenuto, e guidare veicoli utilizzati per la fuga.
o) i reati realizzati sono minutamente elencati nei due mandati di arresto.
3. La Corte di appello (pag.5) ha ritenuto di disporre la consegna di ME all'Autorità della Repubblica di Germania per i fatti indicati nel primo mandato di arresto europeo del Tribunale di Colonia, considerato che:
a) i reati a lui contestati costituiscono illecito penale anche nel nostro ordinamento, trattandosi delle fattispecie di cui agli artt. 416, 628. 640, 56 e 640, 624 c.p. e art. 61 c.p., n. 7;
b) il mandato d'arresto europeo contiene una chiara esposizione dei fatti, soddisfacendo cosi in maniera quanto mai esaustiva il requisito secondo cui, pur non occorrendo "un elaborazione dei dati fattuali", è necessaria la specifica indicazione degli stessi, al fine di poter svolgere il giudizio di gravità indiziaria richiesto dalla norma (cosi Cass. pen. sez. 6^, 10 giugno 2009. n. 26698, mass. 244282, nonché Cass. pen. sez. fer. 24 agosto 2010, n. 32381, mass. 248254).
3.1. La corte distrettuale ha ritenuto di dar corso alla richiesta di consegna, nonostante si tratti di reati commessi in parte anche in Italia, tenuto conto, da un lato, che non risulta che per essi sia in corso un procedimento penale nel nostro Paese e, dall'altro, che essi sono oggetto di una sentenza definitiva di condanna, sicché, rispetto al caso di rifiuto della consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. o), opera la causa di esclusione del rifiuto,
consistente nella "ipotesi in cui il mandato di arresto europeo concerna l'esecuzione una sentenza definitiva di condanna emessa da uno Stato membro dell'Unione europea".
4. Quanto al secondo mandato di arresto europeo n. 422. Js 5383/13 del 17 luglio 2013, relativo al mandato di "arresto interno" della Pretura di Dresda, 9 luglio 2013, e concernente i reati di "associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di truffa continuata" (art. 263 c.p. tedesco, commi 1, 2 e 5, artt. 22 e 23 c.p. tedesco, art. 25 c.p. tedesco, comma 2, art. 30 c.p, tedesco,
comma 2 e art. 53 c.p. tedesco), mandato pervenuto il 28 ottobre 2013, anche per questo la corte distrettuale ha disposto la consegna del ricorrente.
4.1. La motivazione sul punto ricalca pedissequamente la giustificazione data in precedenza per il primo mandato (cfr. 3, a.b).
4.2. la sentenza ha nuovamente spiegato che, nonostante i fatti oggetto del mandato d'arresto europeo basato sul mandato d'arresto interno della Pretura di Dresda appaiano commessi anche in Italia, non opera la causa di rifiuto di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. p), secondo il quale la consegna non può essere disposta "se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio" (si cita in proposito sezione. 6^, 45524/2010, r.v. 248717).
4.3. (pag. 9) Per la Corte di appello sussistono le condizioni per applicare l'art. 2 del 1^ Accordo bilaterale Italia Germania, in quanto la richiesta di consegna emessa dall'Autorità Giudiziaria di Dresda riguarda anche reati commessi sul territorio tedesco. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. o) e p), relativamente all'interpretazione sistematica delle due cause di rifiuto alla consegna in costanza di un fatto di reato avvenuto in parte in Italia.
È noto che la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/ 584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in GU n. 98//2005), nel disciplinare i casi di "Rifiuto della consegna", ha testualmente previsto che ciò avvenga, tra le altre, nelle ipotesi regolate dai disposti delle lett. "o" e "p" del seguente preciso tenore: "o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea"; "p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio;
ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio". Orbene, nella specie, ad avviso del difensore, vi sarebbe stato da parte della corte distrettuale un uso improprio della giurisprudenza di questa sezione e della stessa giurisprudenza della corte milanese che aveva stabilito (sentenza n. 28/2013) l'applicabilità dell'art. 18, lett. "p" anche in ipotesi di mandato di arresto europeo esecutivo di una sentenza di condanna di paese contraente, dato che il legislatore avrebbe privilegiato le esigenze della giurisdizione nazionale nella loro espressione spaziale.
2. Con un secondo motivo si lamenta che la Corte di appello abbia illlegittimamente disposto la consegna anche con riferimento al mandato "c.d. preventivo", emesso dall'A.G. di Dresda, per il reato di associazione a delinquere finalizzata a commettere reati di truffa continuata, in violazione della legislazione in materia.
2.1. Sostiene sul punto il ricorrente:
a) che l'udienza del 24 ottobre 2013, nel corso della quale l'ME non ha prestato il consenso alla consegna, ha avuto come oggetto l'identificazione e l'acquisizione dell'eventuale consenso alla consegna, ma soltanto con riferimento al "mandato di arresto europeo esecutivo", tenuto conto che il mandato di arresto europeo dell'autorità giudiziaria di Dresda è stato trasmesso solo quattro giorni dopo: da ciò la deduzione della violazione di ogni diritto di difesa afferente l'obbligatorio intervento e rappresentanza dell'imputato a norma degli artt. 178 e 179 c.p.p.;
b) che pertanto la richiesta di consegna del secondo mandato di arresto europeo è stata accolta senza l'osservanza di tutta la procedura prevista dalla L. n. 69 del 2005 ed in particolare dell'art. 10 (inizio del procedimento), art. 12 (adempimenti conseguenti all'arresto), art. 13 (udienza di convalida);
c) che il secondo mandato di arresto europeo non può essere considerato come "una evoluzione o una integrazione del mandato di arresto europeo di Colonia", basato su una sentenza di condanna.
3. Con un terzo motivo si prospetta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18,
lett. p), con riferimento all'interpretazione della causa di rifiuto alla consegna in costanza di un fatto di reato avvenuto in parte in Italia e a fronte di richiesta fondata su titolo custodiale provvisorio, equivalente ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'ordinamento italiano.
4. Nessuno dei tre motivi di ricorso ha fondamento.
La dedotta radicale invalidità della procedura attinente al 2^ mandato di arresto europeo (mandato interno della Pretura di Dresda) è manifestamente infondata, avuto riguardo alla scansione degli eventi ed al tenore degli atti che si sono succeduti, in quanto:
a) l'apolide OV, che aveva fornito ai Carabinieri le false generalità di IS AI AT, è stato provvisoriamente arrestato il 22 ottobre 2013 in quanto dalla Banca dati risultava colpito dal 2^ mandato di arresto europeo della Pretura di Dresda;
b) l'ordinanza di convalida in data 24 ottobre 2013 ad ore 14,45 ha specificamente riguardato entrambi i mandati di arresto europeo, sia quello processuale della Pretura di Dresda (1^), sia quello esecutivo del Tribunale di Colonia (2^);
c) il Presidente della corte distrettuale, nel fissare la data dell'udienza del 17 dicembre 2013, e nel disporre il deposito dei mandati e della documentazione di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, ha precisato che i titoli per la consegna erano costituiti dal mandato di arresto europeo in data 19 settembre 2011 (1^ mandato esecutivo) e in data 17 luglio 2013 (2^ mandato processuale). Da ciò consegue la ritualità della procedura e la regolarità formale e sostanziale delle contestazioni e del relativo giudizio e l'inammissibilità delle censure.
4.2. Del pari inammissibili risultano le residue doglianze del 1^ e del 3^ motivo di ricorso.
4..3. Invero, quanto alla prospettata violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p), deve riconoscersi che, sia nel mandato di arresto europeo esecutivo che nel provvedimento cautelare, emessi dall1 Autorità giudiziaria tedesca alcuni fatti contestati devono considerarsi come commessi, sia pure in parte, nel territorio nazionale, e quindi per essi potrebbe essere integrato il motivo di rifiuto della consegna contemplato dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p).
Peraltro, pur confermata l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sussiste la causa ostativa alla consegna allorquando anche una parte sola della condotta si sia verificata nel territorio italiano (tra le altre, Sez. 6^, n. 47133 del 18/12/2007, Lichtenberger, Rv. 238159; Sez. 6^, n. 1180 del 07/01/2008, Lichtenberger, Rv. 238228; Sez. 6^, n. 40287 del 28/10/2008, Erikci, Rv. 241519; Sez. 6^, n. 16115 del 24/04/2012, G., Rv. 252507), fermo restando che la giurisdizione italiana fondata su tale criterio territoriale deve risultare con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato (Sez. 6^, n. 45669 del 29/12/2010, Llanaj, Rv. 248973), ciò nonostante il ricorso non può essere accolto.
In proposito vanno testualmente riprese le argomentazioni puntualmente esposte, in analoghi casi, riguardanti proprio la disposizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p), (cfr. in termini: sez. 6^, 45524/2010, Ahmad e 20281/2013, Vetro).
4.1 Sul tema va infatti evidenziato:
a) che tale disposizione prevede il divieto della consegna "se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio";
b) che la norma nasce da uno dei motivi facoltativi di rifiuto della consegna, previsti dalla decisione-quadro del 2002 (art. 4, par. 7), la quale, a sua volta, si ispira all'art. 7 della Convenzione europea di estradizione, con cui si è inteso dare preminente rilievo alla giurisdizione territoriale dello Stato richiesto, risolvendo in favore di quest'ultimo un ipotetico conflitto positivo di giurisdizione sul medesimo fatto di reato;
c) che l'applicazione dell'art. 18, comma 1, lett. p) cit. va coordinata con quanto stabilisce l'art. 31 della stessa decisione- quadro del 2002, la quale ha fatto salvi (senza onere di notifica) gli accordi e le intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento della sua adozione "nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato" e sempre che gli stessi non pregiudichino le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi;
d) che nei rapporti con la Germania deve ritenersi ancora applicabile part. 2^ dell'Accordo bilaterale aggiuntivo, stipulato il 24 ottobre 1979 e ratificato in Italia con la L. 11 dicembre 1984, preordinato a facilitare tra le Parti l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, con il quale è stata limitata l'incidenza del motivo di rifiuto di cui all'art. 7 della stessa Convenzione, laddove la domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio, qualora risulti opportuno far giudicare tutti i suddetti reati dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente;
e) che trattasi di disposizione finalizzata alla risoluzione dei frequenti casi di domande estradizionali per reati "cross-border" o comunque caratterizzati da transnazionalità, in considerazione della contiguità territoriale tra i due Paesi, la quale non solo si pone in linea con la "clausola di salvezza" contenuta nel citato art. 31 della decisione-quadro (in quanto obiettivamente diretta a facilitare la consegna della persona ricercata, superando un ostacolo alla cooperazione bilaterale), ma appare anticipare ed ora anche dare puntuale attuazione ai principi contenuti nella decisione-quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali;
f) che con tale nuovo strumento, gli Stati membri hanno inteso concretizzare uno degli obiettivi espressamente previsti dal Trattato dell'Unione europea (ora Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), ove all'art. 82, comma 1, lett. b), si prevede che le azioni comuni nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale debbano "prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri";
g) che, pertanto, lo scopo della decisione-quadro risulta essere doppio: da un lato, stabilire un meccanismo di composizione del conflitti di giurisdizione, qualora già risultino pendenti in due o più Stati membri "procedimenti paralleli", ovvero procedimenti penali per gli stessi fatti in cui è implicata la stessa persona;
dall'altro, obbligare gli Stati membri a impedire prima l'insorgenza di tali situazioni;
h) che in tal senso, il preambolo, opportunamente, ha chiarito che obiettivo della decisione-quadro è di evitare procedimenti penali paralleli superflui, in quanto nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che informa il diritto processuale in vari Stati membri, deve essere inteso e applicato in modo da ritenerlo soddisfatto "quando ogni Stato membro garantisce l'azione penale in relazione ad un determinato reato" (paragrafo n. 12);
i) che in tale cornice, sottesa alla prevenzione e soluzione del conflitti di giurisdizione, vi è, non è solo l'esigenza di evitare che per la stessa vicenda vi sia una dispersione di energie processuali dei singoli Stati impegnati in processi che, in un'ottica di reciproca fiducia, potrebbero essere condotti da uno solo di essi, ma anche, come ricorda il preambolo (consideranda nn. 3 e 12) della stessa decisione-quadro, la necessità di impedire la violazione del divieto del "ne bis in idem", quindi di un principio posto a garanzia dell'individuo che, significativamente, è stato elevato dall'art. 50 della Carta di Nizza tra i principi fondamentali dell'Unione europea e che, ora, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è da ritenere direttamente applicabile in tutti i sistemi giuridici nazionali, accanto alle Costituzioni.
4.2 Conclusioni queste ulteriormente da ribadirsi nella loro fondatezza:
a) in quanto esse non possono essere invalidate dalle argomentazioni secondo cui il riferito accordo intercorso tra Italia e Germania è "aggiuntivo" alla Convenzione Europea di estradizione e inteso a facilitare l'applicazione solo di quest'ultima, e non si può estendere alla successiva disciplina in materia di MAE, tenuto conto che proprio dalla citata disposizione di cui all'art. 31, n. 2, comma 1, contenuta nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, si ricava lo scopo di mantenere effetto ad accordi o intese interstatuali previgenti che "consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e cioè della stessa decisione- quadro e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato;
m) in quanto è del pari irrilevante, perché non di ostacolo al valore e alla perdurante efficacia del precisato accordo aggiuntivo tra Italia e Germania, la circostanza che tale patto non sia stato oggetto di notificazione al Consiglio e alla Commissione, con la manifestazione della volontà di mantenerne l'applicazione, come previsto dal comma quarto del n. 2 dell'art. 31 della decisione- quadro, perché dal mancato rispetto di tale formalità non consegue alcun effetto di non ultrattività di simili intese;
c) infine, non è neppure rilevante che la L. n. 69 del 2005, di conformazione del diritto interno alla decisione-quadro sul MAE non contenga una esplicita previsione circa il mantenimento della efficacia di precedenti accordi interstatuali, posto che la legge in questione e finalizzata (v. art. 1) a dare attuazione nell'ordinamento interno alla decisione-quadro, per quanto specificamente in essa previsto, ma non toglie valore, ne' esplicitamente ne' implicitamente, a speciali accordi che con essa non siano incompatibili, tanto meno a quell'espressamente fatti salvi dalla decisione-quadro.
5. Tanto premesso, accertato che nella specie può trovare applicazione l'art. 2 dell'accordo intercorso tra Italia e Germania, stipulato il 24 ottobre 1979, ratificato in Italia con la L. 11 dicembre 1984 (G.U. 29 gennaio 1985, n. 24, suppl. ord.), ed entrato in vigore il 4 luglio 1985 (G.U. 6 luglio 1985, n. 158), resta da verificare a chi spetti di farne applicazione e, ancora, quali siano i criteri di "opportunità" in base ai quali può essere stabilita la consegna di una persona all'a.g. tedesca per fatti soggetti alla giurisdizione italiana, qualora detta persona, come nella specie, debba essere consegnata per altri fatti non rientranti nella giurisdizione italiana.
5.1. Quanto al primo aspetto, una volta trasferito il contenuto della speciale disposizione di tale accordo bilaterale nel nuovo contesto del MAE, disciplinato dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, non è discutibile che sia l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, e quindi nella specie, quella italiana, a dovere esprimere una simile valutazione, in luogo dell'autorità politica (Ministro della giustizia) cui è rimesso il potere di decidere in merito a una domanda di estradizione.
5.2. Una simile valutazione spetta all'Autorità giudiziaria, ed è stata esercitata dalla corte distrettuale senza che sul punto vi sia stata censura da parte del ricorrente.
5.3.. Quanto al secondo aspetto, va considerato:
a) che fatti ascritti al ME MA risultano essere stati commessi con continuità temporale e in accordo con (almeno in parte) le medesime persone, secondo modalità operative ricorrenti, sicché l'accertamento giudiziale non potrebbe prescindere della complessiva (comprensione dei rapporti allacciati dal MA, nella realtà associativa;
b) che, mentre il procedimento penale (fatti del 2^ mandato di arresto europeo) in corso in Germania è in una avanzata fase di indagine, non risulta che per i fatti che sarebbero stati commessi, almeno in parte, nel territorio nazionale, sia stata assunta alcuna iniziativa investigativa e tanto meno giudiziaria, tanto più che nella vicenda sarebbero necessarie indagini anche sul territorio di altro Stato sulla base di elementi o prove difficilmente o non più acquisibili, se non a seguito di rogatoria;
c) che, data la natura dei fatti, non risultano essere coinvolti interessi di persone offese dal reato che potrebbero essere sacrificati da una trattazione del procedimento in territorio estero.
6. Per concludere: esistono obiettive ragioni di "opportunità", apprezzabili in questa sede, che impongono la trattazione di un processo unitario a carico del consegnando avanti all'Autorità giudiziaria tedesca, ricorrendo le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del richiamato accordo bilaterale intercorso tra l'Italia e la Germania, con declaratoria di inammissibilità della proposta impugnazione.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014