Sentenza 24 aprile 2013
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la sussistenza del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere valutata alla luce dell'art. 31, comma secondo, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, il quale fa salvi eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali, vigenti al momento della sua adozione e volti a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna della persona richiesta. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dall'autorità tedesca per reati in tema di stupefacenti, alcuni dei quali commessi in parte in Italia, in cui la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti avevano limitato l'incidenza del motivo di rifiuto di cui all'art. 7 della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell'ipotesi in cui la domanda di consegna avesse riguardato anche reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio, e fosse risultato opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente).
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste quando anche solo una parte della condotta si sia verificata in territorio italiano, purchè tale circostanza risulti con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte in Italia.
Commentario • 1
- 1. MAE esecutivo prevale su esigenze processuali italiane (Cass. 21323/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2013, n. 20281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20281 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/04/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 766
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 14908/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE PE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 25/03/2013 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Nicotra Angelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha ordinato la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica Tedesca del cittadino italiano PE VE, nei cui confronti il Pubblico ministero di Colonia (Staatsanwaltschaft Koln) aveva emesso in data 8 luglio 2011 mandato di arresto europeo (MAE) in relazione a reati di traffico di stupefacenti commessi in Leverkusen e altri luoghi tra l'estate del 2005 e l'11 febbraio 2007, per i quali la Pretura di Colonia (Amtsgericht Koln) aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in data 5 giugno 2008. Con la medesima sentenza la Corte di appello, rilevato che si trattava di un cittadino italiano, ha subordinato la consegna alla condizione che lo stesso, dopo il procedimento a suo carico in Germania, sia rinviato in Italia per qui scontarvi la pena eventualmente irrogata.
2. Ricorre per cassazione il VE, a mezzo del difensore avv. Angelo Nicotra, che con un primo motivo denuncia l'erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, e vizio di motivazione, rilevando che l'ordinanza a base del MAE non evidenziava concreti elementi indiziari a carico del consegnando, facendosi in essa solo un generico riferimento a dichiarazioni rese da presunti correi, non meglio specificate, e al contenuto di intercettazioni telefoniche, anch'esso non meglio precisato.
Con un secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. p), della medesima legge, e il relativo vizio di motivazione, rilevando che dallo stesso contenuto del MAE si evocava a carico del VE un'attività di commercio di sostanze stupefacenti che avevano come sbocco territoriale l'Italia, in particolare la Sicilia e in alcuni casi la Calabria e Napoli. Ne discendeva che la consegna doveva essere rifiutata, in forza della citata norma, trattandosi di attività criminosa svolta, in tutto o in parte, nel territorio nazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, va osservato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235349, costituisce idoneo supporto alla richiesta di consegna del MAE un provvedimento cautelare emesso sulla base di elementi specificamente indicativi della base indiziaria a carico del soggetto di cui si chiede la consegna, senza che sia richiesta una esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio, purché tali elementi si indirizzino specificamente al soggetto in questione (v. anche, nello stesso senso, tra le più recenti, Sez. 6, n. 45668 del 29/12/2010, Chaoui, Rv. 248971).
Nel caso in esame un simile onere è stato adeguatamente assolto da parte dell'a.g. tedesca, essendosi precisato nel provvedimento cautelare posto a base del MAE che gli elementi indiziari che coinvolgevano direttamente il VE nel ravvisato traffico di sostanze stupefacenti erano rappresentati da chiamate in correità individualizzanti (dei coimputati KO e Gul) e dal contenuto di intercettazioni telefoniche specificamente riferibili alla sua posizione.
3. Con riferimento al secondo motivo, riguardante la prospettata violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p), deve riconoscersi che, sulla base di quanto esposto sia nel MAE sia nel provvedimento cautelare emesso dall'a.g. tedesca a carico del VE, alcuni almeno dei fatti contestati devono considerarsi come commessi, sia pure in parte, nel territorio nazionale, e quindi per essi si ricadrebbe nel motivo di rifiuto della consegna contemplato dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p). Infatti, per alcune delle contestazioni non solo risulta che le forniture di eroina o cocaina erano destinate ad essere smerciate in Italia, ma, ancor più, che le partite di droga vennero effettivamente trasferite nel territorio italiano e qui vendute a locali trafficanti (fatto n. 1, dell'estate 2005: smercio in Napoli con ulteriore destinazione verso la Sicilia;
fatto n, 2, del febbraio 2006: consegna a Napoli e successiva vendita in Calabria;
fatto n. 5: del settembre 2006, trasporto in Sicilia;
fatto n. 7, del dicembre 2006: trasporto in Italia).
Deve in proposito ribadirsi, secondo le linee tracciata dalla di gran lunga prevalente giurisprudenza di questa Corte, che sussiste la causa ostativa alla consegna di cui alla citata norma di legge allorquando anche una parte sola della condotta si sia verificata nel territorio italiano (tra le altre, Sez. 6, n. 47133 del 18/12/2007, Lichtenberger, Rv. 238159; Sez. 6, n. 1180 del 07/01/2008, Lichtenberger, Rv. 238228; Sez. 6, n. 40287 del 28/10/2008, Erikci, Rv. 241519; Sez. 6, n. 16115 del 24/04/2012, G., Rv. 252507); fermo restando che la giurisdizione italiana fondata su tale criterio territoriale deve risultare con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato (Sez. 6, n. 45669 del 29/12/2010, Llanaj, Rv. 248973). Non può invece condividersi quanto affermato da Sez. 6, n. 7580 del 25/02/2011, H., Rv. 249233, secondo cui il motivo di rifiuto derivante dalla norma sopra citata sussiste solo quando la "consumazione" dei reati oggetto del MAE sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano e le relative condotte "siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all'a.g. italiana l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero": un simile requisito non sembra avere una identificabile base normativa e introduce un criterio discretivo che sovrappone i criteri che presidiano il principio di territorialità di cui all'art. 6 cod. pen. con le valutazioni rimesse in via esclusiva al titolare dell'azione penale.
4. La censura racchiusa nel secondo motivo non può tuttavia essere accolta, per le ragioni puntualmente esposte, in analogo caso, riguardante proprio la disposizione di cui alla L.. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p), dalla sentenza Sez. 6, n. 45524 del 20/12/2010, Ahmad, che qui di seguito si riportano, e si condividono interamente, con le ulteriori precisazioni di cui subito dopo si dirà.
"Tale disposizione prevede il divieto della consegna "se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio". La norma ora citata trae origine da uno dei motivi facoltativi di rifiuto della consegna previsti dalla decisione-quadro del 2002 (art. 4, par. 7), che, a sua volta, si ispira all'art. 7 della Convenzione europea di estradizione, con il quale si è inteso dare preminente rilievo alla giurisdizione territoriale dello Stato richiesto (l'Etat ne livre pas ses justiciables), risolvendo in favore di quest'ultimo un ipotetico conflitto positivo di giurisdizione sul medesimo fatto di reato. L'applicazione dell'art. 18, comma 1, lett. p) cit. deve tuttavia essere coordinata con quanto stabilisce l'art. 31 della stessa decisione-quadro del 2002. Con tale disposizione sono invero stati fatti salvi (senza onere di notifica) gli accordi e le intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento della sua adozione "nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato" e sempre che gli stessi non pregiudichino le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi. Orbene, nei rapporti con la Germania deve ritenersi ancora applicabile l'art. 11 dell'Accordo bilaterale aggiuntivo, stipulato il 24 ottobre 1979 e ratificato in Italia con la L. 11 dicembre 1984, inteso a facilitare tra le Parti l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, con il quale è stata limitata l'incidenza del motivo di rifiuto di cui all'art. 7 della stessa Convenzione nell'ipotesi in cui la domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio, qualora risulti opportuno far giudicare tutti i suddetti reati dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Questa disposizione, diretta a risolvere i frequenti casi di domande estradizionali per reati cross-border o comunque caratterizzati da transnazionalità, in considerazione della contiguità territoriale tra i due Paesi, si pone non solo in linea con la clausola di salvezza contenuta nel citato art. 31 della decisione-quadro, in quanto obiettivamente diretta a facilitare la consegna della persona ricercata, superando un ostacolo alla cooperazione bilaterale, ma appare anticipare ed ora anche dare puntuale attuazione ai principi contenuti nella recente decisione- quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. Con tale nuovo strumento, gli Stati membri hanno inteso concretizzare uno degli obiettivi espressamente previsti dal Trattato dell'Unione europea (ora Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), ove all'art. 82, comma 1, lett. b), si prevede che le azioni comuni nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale devono "prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri". Scopo della decisione-quadro è non solo stabilire un meccanismo di composizione dei conflitti di giurisdizione, qualora già risultino pendenti in due o più Stati membri "procedimenti paralleli" ovvero procedimenti penali per gli stessi fatti in cui è implicata la stessa persona, ma anche soprattutto obbligare gli Stati membri a prevenire l'insorgenza di tali situazioni. In tal senso, il preambolo chiarisce che obiettivo della decisione-quadro è evitare procedimenti penali paralleli superflui, in quanto nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che informa il diritto processuale in vari Stati membri, deve essere inteso e applicato in modo da ritenerlo soddisfatto "quando ogni Stato membro garantisce l'azione penale in relazione ad un determinato reato" (paragrafo n. 12). È di rilievo che sottesa alla prevenzione e soluzione dei conflitti di giurisdizione non è solo l'esigenza di evitare che per la stessa vicenda vi sia una dispersione di energie processuali dei singoli Stati impegnati in processi che - in un'ottica di reciproca fiducia - potrebbero essere condotti da uno solo di essi, ma anche - come ricorda il preambolo (consideranda nn. 3 e 12) della stessa decisione-quadro - la necessità di impedire la violazione del divieto del ne bis in idem, quindi di un principio posto a garanzia dell'individuo - che significativamente è stato elevato dall'art. 50 della Carta di Nizza tra i principi fondamentali dell'Unione europea e che ora, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è da ritenere direttamente applicabile in tutti i sistemi giuridici nazionali, accanto alle Costituzioni nazionali".
5. Non varrebbe obiettare che il riferito accordo intercorso tra Italia e Germania era aggiuntivo alla Convenzione Europea di estradizione e inteso a facilitare l'applicazione solo di quest'ultima, non potendosi estendere alla successiva disciplina in materia di MAE, posto che proprio dalla citata disposizione di cui all'art. 31, n. 2, comma primo, contenuta nella decisione-quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, si ricava lo scopo di mantenere effetto ad accordi o intese interstatuali previgenti che "consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e cioè della stessa decisione-quadro e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato". Nè può costituire ostacolo al valore e alla perdurante efficacia del precisato accordo aggiuntivo tra Italia e Germania il fatto che esso non sia stato oggetto di notificazione al Consiglio e alla Commissione, con la manifestazione della volontà di mantenerne l'applicazione, come previsto dall'art. 31, comma 4, n. 2 della decisione-quadro, perché dal mancato rispetto di tale formalità non consegue alcun effetto di non ultrattività di simili intese. Infine, non è neppure rilevante che la L. n. 69 del 2005, di conformazione del diritto interno alla decisione-quadro sul MAE non contenga una esplicita previsione circa il mantenimento della efficacia di precedenti accordi interstatuali, posto che la legge in questione è finalizzata (v. art. 1) a dare attuazione nell'ordinamento interno alla decisione-quadro, per quanto specificamente in essa previsto, ma non toglie valore, ne' esplicitamente ne' implicitamente, a speciali accordi che con essa non siano incompatibili, tanto meno a quelli espressamente fatti salvi dalla decisione-quadro.
6. Una volta accertato che nella specie può trovare applicazione l'art. 11 dell'accordo intercorso tra Italia e Germania, stipulato il 24 ottobre 1979, ratificato in Italia con la legge 11 dicembre 1984 (G.U. 29 gennaio 1985, n. 24, suppl. ord.), ed entrato in vigore il 4 luglio 1985 (G.U. 6 luglio 1985, n. 158), resta da verificare a chi spetti di farne applicazione e, ancora, quali siano i criteri di "opportunità" in base ai quali può essere stabilita la consegna di una persona all'a.g. tedesca per fatti soggetti alla giurisdizione italiana, qualora detta persona, come nella specie, debba essere consegnata per altri fatti non rientranti nella giurisdizione italiana.
6.1. Quanto al primo aspetto, una volta trasferito il contenuto della speciale disposizione di tale accordo bilaterale nel nuovo contesto del MAE, disciplinato dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, non pare dubbio che sia l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, e quindi nella specie, l'a.g. italiana, a dovere esprimere una simile valutazione, in luogo dell'autorità politica (Ministro della giustizia) cui è rimesso il potere di decidere in merito a una domanda di estradizione.
Una simile valutazione può essere operata, oltre che in prima istanza dalla Corte di appello, dalla stessa Corte di cassazione, considerato che, in base alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 1, il ricorso per cassazione può essere proposto "anche per il merito".
6.2. Quanto al secondo aspetto, va considerato, in primo luogo, che i fatti ascritti al VE appaiono essere stati commessi con continuità temporale e in accordo con (almeno in parte) i medesimi soggetti, secondo modalità operative ricorrenti, sicché l'accertamento giudiziale non potrebbe prescindere dalla complessiva comprensione dei rapporti allacciati dal VE con i presunti correi e dei canali di approvvigionamento e di smercio delle sostanze stupefacenti.
In secondo luogo, mentre il procedimento penale in corso in Germania è in una avanzata fase di indagine, non risulta che per i fatti che sarebbero stati commessi, almeno in parte, nel territorio nazionale, sia stata assunta alcuna iniziativa investigativa e tanto meno giudiziaria. Per di più, nella data fattispecie, occorrerebbe svolgere indagini anche sul territorio di altro Stato sulla base di elementi prova difficilmente o non più acquisibili (contenuto di intercettazioni telefoniche) se non a seguito di rogatoria. In terzo luogo, data la natura dei fatti, non risultano essere coinvolti interessi di persone offese dal reato che potrebbero essere sacrificati da una trattazione del procedimento in territorio estero. Infine, per ripetere quanto osservato nell'analogo caso esaminato dalla citata sentenza del 2010 della Corte di cassazione, sul ricorso Ahmad, "la decisione del rifiuto della consegna, in attuazione della disposizione di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p), verrebbe irragionevolmente essa stessa a dare causa ad una situazione di litispendenza ... e quindi ad un conflitto di giurisdizione, in contrasto con i principi sopra richiamati che devono ispirare la cooperazione giudiziaria tra i Paesi membri dell'Unione europea".
Sono dunque rinvenibili obiettive ragioni di "opportunità" che, ad avviso della Corte, impongono la trattazione di un processo unitario a carico del VE davanti all'a.g. tedesca.
7. Pertanto, sussistendo le condizioni per l'applicazione dell'art. 11 del richiamato accordo bilaterale intercorso tra l'Italia e la Germania, deve essere confermata la decisione assunta dalla Corte di appello della consegna del VE, sia pure in via temporanea, all'a.g. tedesca;
con conseguente rigetto del ricorso, anche su tale ultimo aspetto, e condanna del ricorrente alle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2013