Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, deve essere rifiutata, ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, la consegna richiesta dall'autorità giudiziaria straniera, allorquando una parte della condotta criminosa si sia verificata nel territorio italiano. (Fattispecie nella quale, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, era stata disposta la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania di un cittadino italiano imputato, in concorso con altre persone, di diversi episodi di furto aggravato consumati in territorio tedesco, la cui progettazione, organizzazione e predisposizione erano avvenute in territorio italiano).
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- 1. Litispendenza internazionale impedisce esecuzione MAE (Cass. pen., 17704/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Nel procedimento estradizionale regolato dal mandato di arresto europeo, è causa di rifiuto della consegna la c.d. litispendenza internazionale, ossia la pendenza di un processo penale nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti che costituiscono oggetto del mandato d'arresto europeo. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 ? 23 aprile 2014, n. 17704 Presidente Agrò ? Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. A.G., cittadina colombiana, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in data 11-3-14, con cui è stata ordinata la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria belga, in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso, sulla …
Leggi di più… - 2. Corte di Cassazione, sezione VI Penale, sentenza 18 - 23 aprile 2014, n. 17704https://www.asgi.it/ · 23 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2007, n. 47133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47133 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/12/2007
Dott. DI VIRGILIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 2290
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 40515/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NB IZ contro sentenza della Corte d'Appello di Brescia in data 13.11.2007;
letti gli atti;
Udita la relazione del Consigliere Dott. DI VIRGINIO Adolfo;
Udite le conclusioni del P.G. Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza.
OSSERVA
Ricorre a mezzo del proprio difensore NB IZ, cittadino italiano, avverso sentenza della Corte d'Appello di Brescia in data 13.11.2007, che ha disposto la sua consegna all'autorità giudiziaria tedesca in esecuzione di mandato di arresto emesso per diversi episodi di furto aggravato e di tentato furto aggravato commessi in concorso con altre persone in varie località della Baviera tra il 6 agosto 2005 e il 24 maggio 2006.
Deduce violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), e dell'art. 6 c.p., nonché vizio di motivazione relativamente al mancato il riconoscimento della competenza dell'autorità giudiziaria italiana a conoscere dei fatti costituenti oggetto del mandato di arresto. Si tratterebbe, invero, di fatti da ritenersi commessi in Italia, dove si sarebbe svolta l'attività preparatoria dei furti e dove soprattutto sarebbe stata costituita e sarebbe stata operante l'associazione criminale finalizzata alla loro commissione, contestata dallo Stato richiedente come circostanza aggravante dei furti stessi.
Deduce inoltre violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. s), e propone nel contempo eccezione di legittimità costituzionale della stessa norma e della L. art. 19, per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost.. Egli risulterebbe, invero, affetto da una grave malattia, del tutto immotivatamente ritenuta in sentenza come non incompatibile con lo stato di detenzione;
per cui la sua situazione dovrebbe essere assimilata a quella prevista dal citato art. 18, lett. s), come causa ostativa alla consegna.
Ove ciò non si ritenesse, dovrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale della norma, che introdurrebbe una ingiustificata disparità tra situazioni in tutto analoghe e non tutelerebbe il diritto alla salute;
cosi come della legittimità costituzionale dell'art. 19, che non prevede tra le garanzie da richiedere allo Stato emittente del mandato di arresto quella di un trattamento analogo a quello previsto dall'art. 275 c.p.p., comma 4 bis, per chi sia affetto da malattia particolarmente grave e incompatibile con lo stato di detenzione.
Si deve ritenere fondato il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), che ha portata assorbente degli altri.
Dalla traduzione del testo dell'ordine di cattura emesso dall'autorità giudiziaria richiedente risulta che "l'accusato è socio di una grande banda proveniente dall'Italia e che va in giro con roulottes già dall'anno 2004 commettendo con regolarità scassi in abitazioni del territorio della Germania.
Il gruppo italiano dei colpevoli di tali azioni viene in Germania esclusivamente con l'intenzione di scassinare case mono o bifamiliari di valore. Subito dopo tutta la banda di ladri ritorna in Italia, per viverci del danaro risultante dal bottino e per vendervi a ricettatori i gioielli rubati". Si afferma inoltre, nella descrizione degli elementi di prova, che nella zona interessata dai delitti sono stati notati ripetuti collegamenti con cellulari aventi numeri italiani. Ciò posto, appare evidente che la progettazione dei furti, la loro organizzazione e la predisposizione dei mezzi poi impiegati per commetterli (specialmente le roulottes verosimilmente impiegate sia per consentire la permanenza degli associati in territorio tedesco senza necessità di registrazione presso alberghi, sia per il trasporto di eventuale refurtiva ingombrante) dovevano avvenire necessariamente in territorio italiano, da cui gli associati si muovevano per le loro spedizioni e in cui ritornavano dopo il loro compimento per l'utilizzazione del profitto;
e soprattutto che nella condotta degli agenti, quale descritta nell'ordine di cattura dell'autorità richiedente, sono configuragli gli estremi del reato di cui all'art. 414 c.p., pure commesso in territorio italiano ove anche tutti gli imputati già giudicati risiedevano ed ove altrettanto verosimilmente è stato concluso l'accordo diretto alla commissione di una serie indeterminata di furti in territorio tedesco e sono stati predisposti i mezzi necessari allo scopo. In base al principio di territorialità enunciato nell'art. 6 c.p., comma 2, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato
italiano quando la relativa condotta è ivi avvenuta in tutto in parte;
ed è appena il caso di ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, sono integrate le condizioni previste dalla predetta norma quando un frammento della condotta criminosa si sia verificato in territorio italiano (cf. tra le altre Sez. 1, 12.5.2004, Selvaggi), pur se tale porzione di condotta, isolatamente considerata, sia di per se inidonea ad integrare gli elementi costitutivi del reato sotto il profilo del tentativo (Sez. 6, 6.5.2003, Viti) ma divenga apprezzabile in collegamento con la condotta realizzata in territorio estero (Sez. 6, 24.11.1995, Sara). Trova quindi applicazione nella fattispecie il disposto della L. n.69 del 2005, art. 18 lett. p), in base al quale in simile ipotesi la consegna deve essere rifiutata.
Ciò posto, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata;
e deve essere disposta in conseguenza la revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora in corso di esecuzione. Poiché la condotta posta in essere dal ricorrente configura estremi di reati commessi in Italia, deve essere disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, risultando allo stato commessi nella provincia di Brescia, luogo di dimora del ricorrente, i reati in essa ipotizzabili.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché la consegna non può essere disposta, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p). Dispone che copia della sentenza e degli atti venga trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per quanto di sua competenza. Revoca la misura cautelare in corso di esecuzione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p., e L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Riserva il deposito della motivazione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2007