Articolo 249 del Codice penale
Articolo 248Articolo 250
Versione
1 luglio 1931
Art. 249.

(Partecipazione a prestiti a favore del nemico)

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente