Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2005, n. 41603
CASS
Sentenza 13 ottobre 2005

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Non può ritenersi nullo o inesistente il provvedimento di convalida da parte del G.i.p. del decreto urgente di intercettazione ambientale emesso dal P.M. , datato e sottoscritto dallo stesso G.i.p. ma non sottoscritto per il deposito dal funzionario di cancelleria, e poi trasmesso nuovamente, previa annotazione nei registri di passaggio, all'ufficio del Procuratore della Repubblica. Infatti la tempestività dell'emissione del decreto di convalida nelle 48 ore prescritte dall'art. 267, comma secondo cod. proc. pen., si desume grazie all'efficacia fidefaciente dei registri di passaggio, mezzo ufficiale di trasferimento degli atti da un ufficio ad un altro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2005, n. 41603
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41603
    Data del deposito : 13 ottobre 2005

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