Sentenza 13 ottobre 2005
Massime • 1
Non può ritenersi nullo o inesistente il provvedimento di convalida da parte del G.i.p. del decreto urgente di intercettazione ambientale emesso dal P.M. , datato e sottoscritto dallo stesso G.i.p. ma non sottoscritto per il deposito dal funzionario di cancelleria, e poi trasmesso nuovamente, previa annotazione nei registri di passaggio, all'ufficio del Procuratore della Repubblica. Infatti la tempestività dell'emissione del decreto di convalida nelle 48 ore prescritte dall'art. 267, comma secondo cod. proc. pen., si desume grazie all'efficacia fidefaciente dei registri di passaggio, mezzo ufficiale di trasferimento degli atti da un ufficio ad un altro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2005, n. 41603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41603 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 13/10/2005
Dott. SIRENA IE - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 1484
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 020055/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
nei confronti di:
D'PA LO N. IL 02/09/1952;
avverso ORDINANZA del 30/03/2005 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
nonché sul ricorso dello stesso D'PA AR avverso la medesima ordinanza;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. NT Gialanella il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.M.;
uditi i difensori avv. DI BENEDETTO Giovanni del Foro di Palermo e avv. ARICÒ Giovanni del foro di Roma i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso del D'PA e per l'inammissibilità del ricorso del P.M.;
OSSERVA
Il difensore di D'PA AR ed il Procuratore della Repubblica di Palermo ricorrono avverso l'ordinanza sopra indicata che ha revocato l'ordinanza del Gip di Palermo in data 3.3.05 che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110, 416 bis cod. pen. capo 32 "Cosa Nostra"). Il Tribunale ha ritenuto sussistere i gravi indizi di colpevolezza relativi al delitto, ma ha escluso l'attualità delle esigenze cautelari.
Il difensore deduce violazione di legge e difetto di motivazione per essere stati ritenuti i gravi indizi di colpevolezza malgrado sia stato accertato che il prevenuto fu vittima di una estorsione da parte del coindagato AP UL, personaggio appartenente a "Cosa Nostra" e reggente la famiglia di TA MM;
il Tribunale ha ritenuto che l'aver il D'PA assecondato le pretese avanzate nei suoi confronti dall'organizzazione criminosa relativamente a richieste di subappalti ed a pagamenti di tangenti costituisce cooperazione e collaborazione con "Cosa Nostra". Rileva la genericità, l'assenza di "storicizzazione" e di riscontri della frase di cui all'intercettazione del 6.11.01 tra US OR e IN PP in quanto "gli appartamenti li ha regalati a tutti" non indica alcun preciso fatto storicamente individuabile. Osserva che l'avere consentito al sodalizio mafioso di reinvestire denaro dell'organizzazione nelle sue attività edilizie, come ritenuto dalle risultanze della intercettazione, non è confermato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
che è illogico trarre elementi di accusa dall'archiviazione del procedimento relativo all'estorsione "ES".
Con altro motivo deduce la violazione degli artt. 203, 267, 268, 271 cod. proc. pen. con riferimento alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate all'interno della ditta "S.B.S." sita in viale della Regione Siciliana, disposte sulla base di fonte informativa anonima in violazione dell'art. 203 cod. proc. pen. applicabile nella valutazione dei sufficienti indizi, come prescritto dall'art. 13 d.l. 13.5.91 n. 152, modificato dall'art. 23 c. 1 L.
1.3.01 n. 63 e quindi in violazione dell'art. 271 c. 1 cod. proc. pen..
Eccepisce ancora violazione dell'art. 267 c. 2 cod. proc. pen. in quanto il decreto autorizzativo della intercettazione reca la data apposta dal Gip per la convalida, ma difetta della data apposta dalla cancelleria e necessaria per confermare che il deposito del provvedimento è ritualmente intervenuto entro le prescritte 48 ore. Da ultimo deduce carenza di motivazione nell'utilizzo per le intercettazioni di impianti esterni alla Procura della Repubblica, rilevando sia l'assenza di cause giustificative delle eccezionali ragioni di urgenza, sia la specifica indicazione delle ragioni di inidoneità degli impianti situati negli uffici giudiziari. Il Procuratore della Repubblica deduce vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari che il Tribunale ha escluso avendo accertato che se in passato l'indagato si prestò per investire nelle sue attività denaro di provenienza illecita dell'associazione, lo stesso è risultato essere stato oggetto dal 1999 in poi di richieste estorsive da parte del AP, fatto che il giudice di merito ha ritenuto dimostrare la non attualità del vincolo associativo. Rileva al riguardo l'erroneità di questa decisione dal momento che è stato dimostrato in altri e nel presente procedimento penale per la posizione di LO NT, che "l'associazione mafiosa non permette neanche al suo associato di non pagare il pizzo, la "tassa" dovuta all'autorità mafiosa del territorio competente." Deduce che dalla conversazione intercettata il 6.11.01 risultano a carico del D'PA rapporti di "fratellanza" con uomini d'onore interessati alle sue società ed esplicitamente viene detto che se IN LA (personaggio per un certo tempo a capo della famiglia di TA MM) avesse saputo delle richieste estorsive del AP, si sarebbe infuriato;
che dalle stesse intercettazioni risulta l'attualità dei rapporti tra il US ed il D'PA, avendo il primo dichiarato essere andato a fargli visita. Espone che anche dalle dichiarazioni del collaborante NZ SC LO e del ES NO risulta che l'indagato ebbe a mettersi a disposizione in favore dell'associazione tra l'altro fornendo denaro per i carcerati;
che il D'PA reagì alla richiesta di pizzo del AP parlando con il US che si interessò della vicenda con altri dell'associazione. Conclude rilevando che il prevenuto è un imprenditore colluso con la mafia, avendo cooperato con il sodalizio mafioso con la prospettiva di vantaggi economici e di uno specifico tornaconto in termini di protezione, attuando all'esterno dell'associazione e con l'associazione medesima un proficuo rapporto di interscambio nel territorio di San Lorenzo - Cruillas. Il difensore di D'PA ha depositato note con le quali evidenzia l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso del P.M.. Il primo motivo di ricorso proposto dal difensore di D'PA ed il ricorso del Procuratore Generale sono manifestamente infondati, risolvendosi le rispettive doglianze in una diversa valutazione dell'accertamento di merito non illogicamente operato dal Tribunale di Palermo. Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c. 1 lett. e c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De SC). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Va poi ribadito che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni telefoniche costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass. 5^, 3.12.97 n. 5487, ud. 28.1.98, rv. 209566; Cass. 6^ 12.12.95 n. 5301, ud. 4.6.96, rv. 205651). Nel caso concreto il tribunale dalle tre fonti indiziarie (contenuto della conversazione intercettata tra US OR e IN PP;
dichiarazioni del collaborante NZ SC LO;
coinvolgimento nel fatto estorsivo ai danni di ES NO) ha logicamente verificato il coinvolgimento dell'indagato in attività di collaborazione attiva con l'associazione criminale per cui conto ha investito denaro di illecita provenienza, in cui favore ha acceso subappalti, ha versato denaro ottenendo protezione nel territorio. La convergenza delle tre fonti probatorie esclude rilevanza alla doglianza di genericità dei discorsi intercettati svolti tra personaggi a completa conoscenza di ogni particolare dell'azione nel tempo dell'architetto D'PA, genericità che invece non si riscontra quando il collaborante indica specifici episodi o allorché dalla vicenda ES emerge con chiarezza il fattivo interessamento della famiglia mafiosa in favore dell'indagato. Quante alle doglianze del Procuratore Generale si osserva la logica linearità dell'apparato motivazionale reso dal giudice del merito che ha riferito il collegamento dell'indiziato con specifici personaggi rappresentanti l'associazione mafiosa sino al momento del loro arresto o comunque del loro allontanamento della struttura delinquenziale, ritenendo che l'attuale collegamento con gli stessi individui, non più influenti all'interno di Cosa Nostra non può costituire oggi internità o supporto esterno all'associazione che è rappresentata in quel territorio da altri personaggi. La non illogicità dell'accertamento, allo stato degli atti e delle considerazioni espresse, discende dal dato fattuale delle richieste estorsive cui recentemente l'indagato è stato sottoposto dagli odierni esponenti dell'associazione senza che quei personaggi, allora ai vertici ed all'epoca favoriti dall'imprenditore negli investimenti immobiliari, abbiano potuto intervenire in suo favore con una qualche concreta efficacia, benché siano stati sollecitati a farlo.
Il secondo motivo di ricorso è infondato non sussistendo la violazione degli art. 267 c. 1 bis cod. proc. pen. e 13 L. 203/1991 avendo il tribunale correttamente accertato che la nota della Questura di Palermo del 27.9.01 alla quale rinvia il decreto urgente di intercettazione ambientale del Procuratore della Repubblica di Palermo del 28.9.01 n. 1631/01 non ha esclusivo riferimento alle dichiarazioni di una fonte confidenziale anonima, ma indica gli esiti delle intercettazioni effettuate all'interno di due autovetture in uso a RE FR e IN IE in cui si fa riferimento alla persona del SO (titolare del deposito ove è stata eseguita l'intercettazione ambientale) come direttamente interessato ad una vicenda estorsiva. Nè vale al riguardo la considerazione che anche le precedenti due autorizzazioni alle intercettazioni per ciascuna delle due autovetture (decreti numero 1496/01 e 1540/01) sarebbe esclusivamente fondata sulla fonte anonima, in quanto anche per questi due provvedimenti autorizzativi, oltre la fonte anonima si riportano gli esiti di altre intercettazioni da cui risultano i rapporti del IN sia con BA IU, personaggio legato a Lo CC DI, figlio del latitante Lo CC OR sia con RU TO, persona intranea a fatti commessi con metodi mafiosi. In definitiva i provvedimenti autorizzativi hanno sufficiente fondamento sui collegamenti dei due con personaggi di rilievo appartenenti ad un'area quanto meno contigua alla criminalità organizzata mentre per il SO vi è l'esplicita indicazione della sua internità in un delitto estorsivo in corso.
Il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto risulta da formalità fidefacienti quali la registrazione dell'atto nei vari registri di passaggio tra l'ufficio del Procuratore della Repubblica e quello del Gip convalidante il provvedimento di urgenza, che il decreto n. 1631/2001 è stato emesso dal requirente il 28 settembre 2001; l'atto risulta poi trasmesso e pervenuto all'ufficio del Gip il giorno successivo 29 settembre 2001, stessa data in cui, dopo il provvedimento di convalida datato e sottoscritto dal Gip, in difetto di sottoscrizione per il deposito da parte del funzionario di cancelleria, fu nuovamente trasmesso all'ufficio del Procuratore della Repubblica. Tanto evidenzia la tempestività del decreto di convalida nelle 48 ore prescritte dall'art. 267 c. 2 cod. proc. pen., dovendosi confermare quanto già espresso da questa corte con riferimento alla efficacia fidefacente dei registri di passaggio, che costituiscono il veicolo ufficiale di trasferimento degli atti da un ufficio giudiziario ad un altro (Cass. 1^ 18.5.95 n. 1824, ud. 21.4.94, rv. 197633; Cass. 6^ 23.6.88 n. 7303, ud. 3.2.88, rv. 178709). Al riguardo si osserva costituire principio generale - valido sia nel processo penale, sia in quello civile - che la data certa di un provvedimento non emesso in udienza deriva dall'attestazione di cancelleria apposta al momento del deposito, attestazione facente prova fino a querela di falso (Cass. pen., sez. 3^ 5 dicembre 2002, n. 40959; Cass. civ. 9 Luglio 1985 n. 4092). È pertanto inidonea ad integrare la formalità richiesta la data vergata dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, in quanto si tratta di atto interno, privo del requisito della certezza. Al riguardo, non si può, peraltro, condividere la tesi del ricorrente (vedi in tal senso recentemente Cass. 2^, 3.1.05 n. 42, ud. 23.11.04) secondo cui il provvedimento mancante della data del deposito sia giuridicamente nullo o addirittura inesistente. La data costituisce infatti elemento estrinseco alla decisione, essendo previsto ai fini dell'efficacia e non della validità, quale requisito dell'ufficiale esternazione dell'atto processuale, di cui segna il perfezionamento e il "dies a quo" per la rilevanza giuridica intersoggettiva (Cass. pen. 5 Ottobre 1996, n. 1616). Ne risulta un sistema processuale in cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo della autenticità agli atti del giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell'ufficio che li ha emessi (Cass. pen. 22 Novembre 2000, n. 2939). Con la conseguenza che alla sua omissione si può sopperire in presenza di altre formalità del pari fidefacenti, contenute anche in atti connessi (Cass. pen., sez. 4, 30 Ottobre 1987, Morina). Pertanto vi è difetto essenziale della data dell'atto tutte le volte che, in mancanza dell'annotazione della Cancelleria, la data certa non possa desumersi "aliunde" - e cioè da altre attestazioni equipollenti che valgano ad integrare la formalità omessa, completando, così, la fattispecie decisoria, a formazione progressiva.
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Preliminarmente con riferimento a quanto contenuto nell'informativa di P.G. riportata nel decreto di urgenza ed allegata allo stesso provvedimento convalidato si ricordano i principi stabiliti dalle S.U. in ordine alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali con la sentenza Primavera (S.U. 21.9.00 n. 17, ud. 21.6.00, rv. 216664, ribadita da Cass. 4^ 9.4.04 n. 16886, ud. 20.10 4, rv. 227942) che ha statuito che "la motivazione per relationem deve considerarsi legittima quando: 1) faccia riferimento, ricettizio o di semplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si rende attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione".
Conseguentemente le risultanze di quella informativa con la cognizione da parte della P.G. della esistenza di reati in essere sia con riferimento ad attività di supporto in favore del latitante, sia al porre in essere attività estorsive, è debitamente presa in considerazione e valutata per la sussistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" richieste dall'art. 268, comma terzo cod. proc. pen. per l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso la Procura della Repubblica (vedi in particolare per la fattispecie specifica del riferimento del decreto all'informativa della Polizia Giudiziaria, Cass. 6^ 4.12.03 n. 46776, c.c. 24.10.03, rv. 227703).
Deve inoltre aggiungersi che le eccezionali ragioni di urgenza devono essere valutate con riguardo alla situazione delle indagini ed alle caratteristiche dei fatti oggetto di investigazione e sussistono quando in concreto risultano inadeguate le modalità esecutive praticabili con l'uso delle sale di ascolto esistenti presso la Procura della Repubblica. Da tanto consegue che l'urgenza può anche essere motivata per implicito (nella concreta fattispecie il decreto contiene anche uno specifico riferimento all'attività di ricerca dei latitanti), come si verifica allorquando essa sia con evidenza desumibile dal riferimento alla specifica attività criminosa in corso (Cass. 1^ n. 31122/2004; Cass. 5^ 27.5.04 n. 24241, c.c. 11.11.04, rv. 228107; Cass. 1^ 19.5.04 n. 23512, c.c. 22.4.04, rv. 228247), ovvero anche quando è la medesima tipologia di indagine che impone un immediato intervento in uno stretto contesto temporale con lo svolgimento dei fatti criminosi. Quanto all'uso di impianti esterni, ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone ex art. 628 c. 3 c.p.p. il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, vale quanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza 19.1.04 n. 919, c.c. 26.11.03, rv. 226487 (vedi anche più recentemente Cass. 4^ 1.12.04 n. 46551, c.c.
4.10.04 e Cass. 2^ 18.3.05 n. 10881, c.c. 1.3.05). La motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa. Conseguentemente nella concreta fattispecie deve ritenersi correttamente motivato il decreto del P.M. che ha riferimento al tipo di apparecchiature necessarie per quel tipo di intercettazioni che dovevano essere eseguite con ausilio di video riprese, apparecchiature non disponibili presso le sale di ascolto della Procura.
Al rigetto del ricorso dell'indagato segue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p. la condanna del D'PA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di D'PA AR che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2005