Sentenza 25 luglio 2002
Massime • 1
Il Consiglio notarile che ha inflitto ad un notaio una sanzione disciplinare è controinteressato nel procedimento camerale che si instaura davanti al tribunale a norma dell'art. 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'impugnazione proposta dal notaio sanzionato; pertanto, anche ad esso Consiglio vanno notificati l'impugnazione del notaio ed il provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10880 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ME FE, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati SERGIO MARIA CARBONE, ANDREA DI PORTO i primi due per procura in calce al ricorso e l'ultimo per procura speciale per Notar LO ET di Genova del 24/04/02 rep. n. 22283;
- ricorrente -
contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 26/01 del Tribunale di GENOVA, Sezione 2^ Civile, emessa il 27/09/01 e depositata il 27/09/01 (R.G. 88/01);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Andrea DI PORTO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO, che ha chiesto si rigetti il ricorso con le conseguenze di legge e udito in udienza il Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni GIACALONE che ha chiesto si cassi con rinvio la decisione impugnata per omessa integrazione nei confronti del Consiglio Notarile.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 26.10.2001, il notaio DE EN proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Genova del 27.9.2001, con la quale il consiglio notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari l'11.5.2001, aveva inflitto allo stesso notaio la sanzione della censura per aver violato, con le sue dichiarazioni riportati in comunicati Ansa 12 e 13 gennaio 2001 e relativi a testamenti della contessa Vacca Augusta, il dovere di segretezza imposto dalle norme dell'art. b 2.1. del codice deontologico e dall'art. 83 del regolamento di esecuzione r.d. 10.9.1914, n. 1326. Il ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione
1. Ritiene questa corte che vada rilevato d'ufficio il difetto di integrazione del contraddittorio sia nel giudizio davanti al tribunale che in quello davanti a questa Corte.
Va preliminarmente rilevato che sul punto la giurisprudenza di questa Corte non è uniforme.
Infatti, a fronte di un orientamento che ritiene che lo stesso ricorso per Cassazione avverso alla sentenza emessa dal tribunale a norma dell'art. 150 cit. vada notificato al Consiglio notarile (donde deve desumersi che lo stesso è parte anche nel giudizio davanti al tribunale) (Cass. n. 6860 del 1993; Cass. 19.2.1998, n. 1765), vi è altro orientamento che ritiene che detto consiglio notarile, che ha inflitto la sanzione disciplinare, non è legittimato a partecipare, in qualità di parte, al giudizio di appello proposto avverso il suo provvedimento davanti al Tribunale civile dal notaio o dal p.m., sul rilievo che le norme della legge notarile e del relativo regolamento non prevedono che detta impugnazione sia notificata anche al Consiglio, richiedendo soltanto che sia sentito il p.m. (Cass. 6.6.1997, n. 5083). Ritiene questa Corte di dover adottare anche in tema di natura e di effetti dell'attività disciplinare dei Consigli notarili i principi già affermati in tema di Consigli dell'ordine di altre professioni liberali (segnatamente l'ordine degli avvocati e l'ordine dei medici).
Questa Corte ha già affermato che l'attività espletata da detti consigli in sede disciplinare ha natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass. S.U. 5.11.1993, n. 10942; Cass. n. 2408 del 1996, per gli ordini degli avvocati;
Cass. S.U. 20.3.1971, n. 807;
Cass. S.U. 12.12.1988, n. 6757 per i consigli degli ordini dei medici).
2. Se il potere disciplinare del consiglio notarile non si esercita attraverso un'attività giurisdizionale, avendo la funzione disciplinare natura amministrativa, siccome svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato, da un organo che ne è diretta emanazione ed opera all'interno del gruppo, per violazione di interessi propri dello stesso, l'intervento della giurisdizione avviene successivamente all'esercizio del potere disciplinare del gruppo, a garanzia esclusiva dei singoli ed ha luogo mediante l'esame dell'atto che ha definito il procedimento disciplinare. Il Consiglio notarile è pur sempre un interessato a detto procedimento giurisdizionale, giacché, se al consiglio dell'ordine è demandata la funzione disciplinare in via amministrativa, tendente a tutelare gli interessi del gruppo di cui il consiglio è emanazione, ciò implica l'indubbio interesse al procedimento giurisdizionale da parte dell'organo che ha emesso il provvedimento amministrativo disciplinare, volto a tutelare i fini istituzionali dell'ordine e, quindi, dello stesso Consiglio, attraverso il mantenimento del provvedimento davanti al giudice, a cui il ricorrente ha, invece, chiesto l'annullamento.
3. Ritenuto quindi che il Consiglio notarile è un interessato al procedimento camerale davanti al tribunale con cui il notaio, colpito da una sanzione disciplinare emessa dallo stesso consiglio, ne chiede la riforma, va rilevato che è pacifico per giurisprudenza costante di questa Corte che il principio del contraddittorio costituisce un principio generale e basilare dell'ordinamento italiano, valido anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione ogni qual volta sia identificabile un controinteressato (ciò che non presuppone necessariamente un conflitto tra le parti sfociato in un procedimento contenzioso) (Cass. 21.7.1988 n. 4742; Cass. 22.5.1986 n. 3409). Da ciò consegue che sia il procedimento che il relativo provvedimento decisorio, in difetto di detto contraddittorio, sono affetti da nullità senza che possa rilevare la conoscenza che di detto procedimento (e quindi dell'istanza che l'ha introdotto) i soggetti controinteressati possano, in linea di fatto, avere avuto aliunde (Cass. 13.8.1985, n. 4433). Va pertanto affermato, come principio di diritto, che il Consiglio notarile, che ha inflitto ad un notaio una sanzione disciplinare, è controinteressato nel procedimento camerale che si instaura davanti al tribunale a norma dell'art. 149 l. 16.2.1913 n. 89 sull'impugnazione proposta dal notaio sanzionato e che, per l'effetto, l'impugnazione del notaio ed il provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza camerale vanno notificati anche al Consiglio notarile interessato.
4. Nè può ritenersi, come pure sostenuto, che il consiglio notarile potrebbe spiegare nella fattispecie solo un intervento facoltativo, e che la disciplina notarile contempla come intervento necessario solo quello del p.m., per cui non sussisterebbe alcuna violazione dell'art. 101 c.p.c.. Va, infatti, a tal fine rilevato che:
A) Anzitutto secondo la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza non è concepibile in sede di procedimenti camerali un intervento facoltativo di terzi: o trattasi di controinteressati ed allora va integrato il contraddittorio nei confronti degli stessi o non lo sono ed allora non possono spiegare alcun intervento, essendo l'intervento volontario di cui all'art. 105 c.p.c. limitato solo al "processo".
B) Nel procedimento camerale di cui all'art. 149 l. not. valgono i principi generali fissati dal codice di rito, salvo le peculiarità disposte da questa legge speciale, giusto il rinvio operato dall'art. 157 l. not. alle norme del c.p.c..
Come principio generale del procedimento camerale vi è quello, come si è detto, del contraddittorio tra tutti gli interessati, a norma dell'art. 101, mentre per effetto, dell'art. 738, c. 2^, c.p.c., l'intervento del p.m. è previsto solo nei casi in cui lo stesso "deve essere sentito", ovviamente per dettato normativo. Ne consegue che, allorché l'art. 149 cit. statuisce che il Tribunale "pronunzierà in camera di consiglio, udito il pubblico ministero", non stabilisce un'eccezione al principio generale del contraddittorio, con l'esclusione del controinteressato costituito dal Consiglio notarile, ma invece "aggiunge" alle parti tipiche del procedimento, rimesse all'individuazione del codice di rito (e quindi attualmente per effetto dello jus superveniens, costituito dal vigente codice di procedura civile, interpretato secondo i principi costituzionali: interessato e controinteressato), anche il p.m.. In altri termini indica una delle ipotesi in cui il p.m. "deve essere sentito", ex art. 738 c.p.c.. Peraltro, una volta ritenuto che il Consiglio notarile è controinteressato in questo procedimento di impugnazione del suo provvedimento, la diversa interpretazione della norma in questione, che escludesse la necessità di un contraddittorio nei suoi confronti, esporrebbe la norma stessa a seri dubbi di costituzionalità per violazione dell'art. 24 Cost.; mentre è principio consolidato che il giudice tra due interpretazioni in astratto egualmente possibili debba adottare quella che non espone la norma a vizi di incostituzionalità. Questa pare essere la ragione per cui la Corte Costituzionale, investita della questione della legittimità Costituzionale dell'art. 149 l. n. 89/1913 dalle S.U., ha dichiarato la manifesta inammissibilità della stessa (Ord. N. 338 del 19.10.2001). Pertanto, questa Corte deve cassare l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Genova, che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione del Tribunale di Genova. Nulla per le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002