Sentenza 26 settembre 2000
Massime • 2
La data del provvedimento del magistrato dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell'atto non è quella in cui il magistrato, datandolo, lo compila materialmente, bensì è quella del deposito, mediante il quale il magistrato si libera del provvedimento medesimo affidandolo all'ausiliario - cancelliere o segretario - che lo completa con la attestazione dell'avvenuto adempimento. Ne risulta un sistema processuale e organizzativo in cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo dell'autenticità agli atti del giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell'ufficio che li ha emessi, e conferendo ad essi rilevanza esterna intersoggettiva; così che solo con l'intervento dell'ausiliario l'atto giudiziario perfeziona la sua capacità di produrre effetti sulle situazioni giuridiche soggettive degli interessati.
In tema di sequestro probatorio operato dalla polizia, quando la convalida non intervenga entro il termine prescritto di quarantotto ore, il pubblico ministero deve restituire le cose sequestrate, quale conseguenza della sopravvenuta inefficacia del sequestro (a meno che non disponga direttamente un nuovo sequestro ai sensi dell'art. 253 c.p.p.), atteso che i termini stabiliti dall'art. 355 c.p.p. devono intendersi fissati a pena di decadenza, ed allo stesso modo deve provvedere il Tribunale del riesame ove sia impugnato il provvedimento tardivo di convalida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2000, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 26/09/2000
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO est. Consigliere N. 2939
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO FIALE Consigliere N. 17263/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FO VA, nato a [...] il [...], 2) AB UC, nato a [...] il [...],
avverso la ordinanza resa il 31.3.2000 e depositata 1.4.2000 dal tribunale distrettuale di Firenze in sede di riesame, Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Wladimiro De Nunzio, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - In data 1.3.2000 la Guardia di Finanza di Firenze procedeva d'iniziativa presso il circolo A.R.C.I. di S. Piero a Ponti al sequestro probatorio di quattro apparecchi elettronici videopoker, di due distinte somme di denaro e di 17 tickets.
Il procuratore della Repubblica di Firenze, ravvisando nei fatti denunciati il reato di cui agli artt. 718, 719 c.p. e 110 t.u.l.p.s. convalidava il sequestro con provvedimento recante la data del 3.3.2000, ma di cui non risulta agli atti il deposito presso la segreteria ausiliare.
2 - Gli interessati VA OS e UC SA proponevano istanza di riesame tramite il comune difensore, deducendo tardività della convalida e mancanza del nesso di pertinenzialità tra cose sequestrate e reato ipotizzato.
Il tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe respingeva l'istanza e confermava il sequestro. In particolare, contrastando la giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto citata dagli istanti, osservava che in virtù della presunzione di veridicità che assiste l'atto del magistrato la convalida doveva ritenersi disposta il 1.3.2000, e quindi tempestivamente, mentre il deposito della stessa nella segreteria assolve funzioni diverse da quella di certificarne la data.
3 - Il OS e il SA hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di norme processuali ex lett. c) art. 606 c.p.p. con due motivi a sostegno.
Col primo motivo sostengono che il deposito del provvedimento giudiziario è requisito formale di esternazione del provvedimento stesso, che ne contrassegna il perfezionamento quale atto processuale a rilevanza giuridica intersoggettiva. Per conseguenza nella fattispecie di causa il decreto di convalida del p.m. era opponibile agli interessati non prima della notificazione dello stesso decreto, avvenuta il 15.3.2000, e quindi in data successiva al termine perentorio stabilito per la convalida dall'art. 355 c.p.p.. Col secondo motivo i ricorrenti sostengono che mancava la prova di quale videopoker fosse stato utilizzato concretamente per esercitare il gioco d'azzardo.
Motivi della decisione
4 - Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. Questa corte, in ordine a un caso perfettamente analogo di convalida di sequestro probatorio, ha già avuto modo di precisare chiaramente il principio di diritto da applicare nella soggetta materia. "La data del provvedimento del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell'atto, non è quella in cui il magistrato, datandolo, materialmente lo compila, bensì è quella del deposito, mediante il quale il magistrato si "libera" del provvedimento medesimo affidandolo all'ausiliario - cancelliere o segretario - che lo completa con l'attestazione dell'avvenuto adempimento;
tale certificazione, infatti, costituisce il requisito formale dell'ufficiale esternazione del provvedimento e ne contrassegna il perfezionamento quale atto processuale a rilevanza giuridica intersoggettiva.
(In applicazione di detto principio la Corte ha annullato la pronuncia dl giudice di merito che aveva individuato la data certa - rilevante ai fini della tempestività della convalida di un sequestro - in quella apposta dallo stesso magistrato in calce all'atto e non in quella - unica ad essere stata ufficialmente attestata dall'ausiliario - in cui erano state predisposte le copie conformi per la notifica del provvedimento). (Cass. Sez. II, n. 0 1616 del 05/10/1996, CC. 11/04/1996, RV. 205875, Ferrero). Questo principio è totalmente condivisibile e non risulta messo in discussione da altre pronunce di questa corte. Si può anzi aggiungere che la legge 12.7.1975 n. 311, nel disciplinare le attribuzioni del personale direttivo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, indica significativamente - tra queste attribuzioni - quella di ricevere gli atti dell'ufficio di appartenenza, di controllarne la regolarità formale e di conservarli in deposito (art. 1 comma 2). Ne risulta chiaramente un sistema processuale e organizzativo in cui gli ausiliari dei magistrati (cancellieri o segretari) svolgono la funzione di imprimere il sigillo dell'autenticità agli atti del giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell'ufficio che li ha emessi, e conferendo ad essi rilevanza esterna intersoggettiva, sicché solo con l'intervento dell'ausiliario l'atto giudiziario perfeziona la sua capacità di produrre effetti sulle situazioni giuridiche soggettive degli interessati.
In coerenza con questo sistema, per esempio, il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nei procedimenti pretorili "interrompe la prescrizione [del reato] dalla data della sua emissione, che deve individuarsi in quella in cui l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste" (come ha precisato Cass. Sez. Un. n. 13390 del 18.12.1998 ud. 28.10.1998, P.M. in proc. Boschetti, rv. 211904). O ancora, per tornare al caso di specie, la convalida di un sequestro probatorio da parte del pubblico ministero si perfeziona con effetti esterni verso gli interessati solo al momento del deposito in segreteria attestato dall'ausiliario, o al momento in cui si verificano eventi processuali attestanti in altro modo la fuoruscita dell'atto dalla sfera interna dell'ufficio che l'ha sottoscritto (ad esempio la notifica agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario).
Va notato che non contrasta con tale principio neppure quella giurisprudenza costante di legittimità, secondo cui, nel procedimento pretorile, il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero senza la sottoscrizione dell'ausiliario è affetto da mera irregolarità, ma non da nullità o inesistenza (cfr. ex pluribus Cass. Sez. III, n. 34 del 5.1.2000, ud. 22.10.1999. P.M. in proc. Pellegrino, rv. 215057; Cass. Sez. I, n. 1407 del 4.2.2000, ud. 20.12.1999, P.G. in proc. Capozzolo, rv. 215229).
Infatti, in tali casi si faceva questione solo della esistenza e validità dell'atto del magistrato, anche senza la sottoscrizione dell'ausiliario. Ma risolvendo positivamente la questione, le sentenze non ponevano in dubbio che per perfezionare la capacità del decreto di citazione a giudizio di produrre effetti nei confronti delle parti del processo (ad es. l'interruzione della prescrizione, o la vocatio in iudicio), era necessario che intervenisse la sottoscrizione dell'ausiliario o altri fatti procedimentali che certificassero aliunde la fuoruscita dell'atto dalla sfera dell'ufficio del p.m. (es. la notifica all'imputato). (In tal senso v. Cass. Sez. VI, n. 2397 del 25.2.2000, ud. 2.2.2000, P.G. in proc. Monaco, rv. 215645). A questo riguardo, anzi alcune pronunce distinguono espressamente il problema della validità ed esistenza del decreto di citazione da quello della sua efficacia esterna ai fini della interruzione della prescrizione (cfr. Cass. Sez. III, del 3.2.2000, P.M. in proc. Cucco, non massimata). Al contrario, nel caso della convalida di sequestro probatorio, non si fa questione della esistenza e validità del provvedimento di convalida (e quindi non è pertinente il richiamo alla presunzione di legittimità e di veridicità dell'atto sottoscritto dal magistrato), ma solo della sua efficacia esterna, ed esattamente della sua capacità di mantenere o caducare il vincolo sulle cose sequestrate, che dipende - si ripete - dal sigillo di autenticità appostogli dall'ausiliario o da altro fatto equipollente.
5 - Alla luce del principio su esposto, nella fattispecie processuale di cui trattasi, la convalida del sequestro probatorio (eseguito in data 1.3.2000) è stata perfezionata in modo efficace verso gli interessati solo alla data della notifica (15.3.2000), e quindi molto al di là del termine prescritto dall'art. 355 c.p.p.. Si pone quindi il problema se la tardività della convalida produce la caducazione del sequestro, cosi come espressamente previsto dall'art. 321, comma 3 ter, c.p.p. in materia di sequestro preventivo.
Al riguardo, questa corte ha risolto negativamente il problema in base al principio generale di cui all'art. 173, comma 1, c.p.p., secondo cui "i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge". In applicazione di questo principio, infatti, questa sezione ha affermato che "Al sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 354 c.p.p. e convalidabile dal P.M. nelle quarantotto ore successive a norma dell'art. 355, comma secondo, c.p.p., non è applicabile la sanzione processuale della inefficacia di cui all'art. 321, comma terzo ter, c.p.p., prevista per la diversa ipotesi del sequestro preventivo, quando la polizia giudiziaria che l'ha eseguito non trasmette il relativo verbale al P.M. entro le quarantotto ore, o quando il P.M. entro le quarantotto ore successive non chiede la convalida al giudice, o quando il giudice non lo convalida entro dieci giorni." (Cass. Sez. III, sent. 0 3932 del 05/02/1998, cc. 19/11/1997, Ventrili, rv. 209827).
Nello stesso senso sono anche Cass. Sez. I, n. 1700 del 22.6.1992, ud. 21.4.1992, Ceraso, rv. 101167; Cass. Sez. I, n. 2495 del 30.6.1992, ud. 28.5.1992, Argirò, rv. 191336. In senso contrario si è invece pronunciata Cass. Sez. I, sent. 0 2743 del 03/06/1997, cc. 15/04/1997, Confl. comp. in proc. Diaw, rv. 208017, secondo cui
In tema di sequestro operato dalla polizia, qualora sia inutilmente decorso il termine di 48 ore dalla trasmissione del relativo verbale, il P.M. non può più esercitare il potere di convalida, ma deve immediatamente disporre la restituzione dei beni. Qualora egli non provveda in tal senso, l'interessato, avvalendosi del procedimento di cui all'art. 263 cod. proc. pen., può avanzare istanza di restituzione e successivamente, in caso di diniego, proporre opposizione al GIP;
mentre, quando il P.M., nonostante il decorso del termine, convalidi tardivamente il sequestro, l'interessato, a norma del terzo comma dell'art. 355 cod. proc. pen., può presentare istanza di riesame, sulla quale il tribunale deve provvedere, adempiendo all'obbligo imposto dal comma secondo dello stesso articolo, e cioè ordinando la restituzione della cosa sequestrata." In linea con questo secondo orientamento sono anche Cass. Sez. III, sent. 0 3572 del 01/12/1995, c.c. 20/10/1995, Lo Noce, rv. 203108;
Cass. sez. III, n. 1528 del 6.6.1995, ud. 28.4.1995, Venuti, rv. 202475; Cass. Sez. VI, n. 2785 del 4.3.1994, c.c. 9.12.1993, Severini, rv. 198241.
Re melius perpensa, il collegio ritiene di condividere questo secondo orientamento, anche alla luce della sentenza interpretativa della Corte Costituzionale n. 151 del 1-8 aprile 1993, richiamata dalla citata pronuncia Severini. Il giudice delle leggi, con riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 355 c.p.p., nella parte un cui non prevede come perentori i termini entro i quali il verbale di sequestro deve essere trasmesso all'autorità giudiziaria ed entro i quali deve intervenire la convalida dello stesso sequestro. Secondo un'interpretazione costituzionalmente adeguatrice, la norma codicistica impone al pubblico ministero un duplice obbligo in via alternativa, che va adempiuto, in entrambi i casi, nelle quarantotto ore successive alla ricezione del verbale di sequestro: o convalidare il sequestro (ricorrendone i presupposti) o disporre la restituzione delle cose sequestrate. La possibilità di optare per la convalida, ove ne ricorrano i presupposti, si consuma ove il termine di quarantotto ore sia inutilmente spirato;
ed in tal caso sorge in capo al pubblico ministero l'obbligo, conseguente alla mancata convalida, di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, a seguito della sopravvenuta inefficacia del sequestro.
In altri termini, per effetto della interpretazione adeguatrice sostenuta dalla Consulta, la summenzionata norma dell'art. 173 c.p.p. va letta nel senso che i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza nei casi in cui la legge lo prevede o espressamente (come nell'art. 321, comma 3 ter, c.p.p.) o implicitamente (come nell'art.355, comma 2, c.p.p.). Ne deriva che quando la convalida del sequestro probatorio non interviene entro il termine prescritto, il pubblico ministero deve restituire le cose sequestrate, a seguito della sopravvenuta inefficacia del sequestro, a meno che non ritenga di poter disporre direttamente un nuovo sequestro ai sensi dell'art.253 c.p.p.. Inoltre, se l'interessato ha proposto istanza di riesame contro un provvedimento tardivo di convalida, il giudice del riesame deve annullare il provvedimento impugnato, ordinando la restituzione delle cose sequestrate.
6 - Per queste ragioni, l'impugnata ordinanza del tribunale del riesame di Firenze è illegittima e deve essere annullata. A norma dell'art. 620 lett. l) c.p.p., l'annullamento è senza rinvio, potendo questa corte disporre direttamente il conseguente ordine di restituzione.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2000