Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2000, n. 2939
CASS
Sentenza 26 settembre 2000

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La data del provvedimento del magistrato dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell'atto non è quella in cui il magistrato, datandolo, lo compila materialmente, bensì è quella del deposito, mediante il quale il magistrato si libera del provvedimento medesimo affidandolo all'ausiliario - cancelliere o segretario - che lo completa con la attestazione dell'avvenuto adempimento. Ne risulta un sistema processuale e organizzativo in cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo dell'autenticità agli atti del giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell'ufficio che li ha emessi, e conferendo ad essi rilevanza esterna intersoggettiva; così che solo con l'intervento dell'ausiliario l'atto giudiziario perfeziona la sua capacità di produrre effetti sulle situazioni giuridiche soggettive degli interessati.

In tema di sequestro probatorio operato dalla polizia, quando la convalida non intervenga entro il termine prescritto di quarantotto ore, il pubblico ministero deve restituire le cose sequestrate, quale conseguenza della sopravvenuta inefficacia del sequestro (a meno che non disponga direttamente un nuovo sequestro ai sensi dell'art. 253 c.p.p.), atteso che i termini stabiliti dall'art. 355 c.p.p. devono intendersi fissati a pena di decadenza, ed allo stesso modo deve provvedere il Tribunale del riesame ove sia impugnato il provvedimento tardivo di convalida.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2000, n. 2939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2939
    Data del deposito : 26 settembre 2000

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