Ordinanza collegiale 6 settembre 2023
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 7 marzo 2024
Sentenza 22 luglio 2024
Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Decreto presidenziale 14 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
Inammissibile
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 10308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10308 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10308/2025REG.PROV.COLL.
N. 04810/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4810 del 2025, proposto da Marina di PO San Giorgio S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone, 78;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei POghesi, 12;
Comune di PO San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Graziosi e Camilla Mancuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Amco - Asset Management Company S.p.A., TT e PA RE e C. S.A.P.A., non costituite in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Soc. ED S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, 24 febbraio 2025, n. 1577
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Agenzia del Demanio, dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di PO San Giorgio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Cons. RO MA AS e udito per le parti l’avvocato Giacomo Graziosi;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto n° 4 del 27 maggio 2023, prot. n° 14783, notificato in pari data, il Comune di PO S. Giorgio, disponeva la decadenza della concessione demaniale marittima rilasciata in favore della Marina di PO S. Giorgio s.r.l. (di seguito anche MPSG) la quale aveva omesso di corrispondere i canoni demaniali quantificati con nota prot. 3119 del 2 febbraio .2022 asseritamente oltre il limite di due rate annuali fissato dall’art. 23 dell’atto formale n. 10/2006, in relazione all’art. 47 lett. d) del codice della navigazione e non aveva, altresì, adempiuto l’obbligo di mantenere e aggiornare la polizza fideiussoria secondo le modalità indicate dal Servizio Demanio Marittimo con nota prot. n. 662 del 12 gennaio .2016 e con nota prot. n. 8067 del 26 marzo 2021.
Impugnato il decreto davanti al TAR delle Marche, nelle more del suddetto procedimento, in data 21 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate notificava alla Marina di PO S. Giorgio S.r.l. la cartella di pagamento n° 00820230012723865000, con cui veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 258.516,86, comprensiva di interessi di mora e di notifica, con riferimento all’iscrizione a ruolo delle somme asseritamente dovute dalla Marina di PO S. Giorgio a titolo di canone demaniale per l’anno 2022, a seguito della seconda richiesta di pagamento effettuata dal Comune di PO S. Giorgio prot. n° 33745 del 28 novembre 2022; per l’effetto, veniva emesso dall’Agenzia del Demanio, filiale Marche, il ruolo n° 2023/000290, reso esecutivo in data 23 giugno 2023 e consegnato in data 25 luglio 2023.
Anche quest’ultimo provvedimento veniva impugnato.
Riuniti i ricorsi, con sentenza n. 694/2024 il Tribunale li dichiarava parzialmente irricevibili, respingendoli per il resto.
Avverso la pronuncia Marina di PO San Giorgio s.r.l. proponeva appello e il Consiglio di Stato lo respingeva con sentenza n. 1577 del 24 febbraio 2025 avverso la quale l’originaria ricorrente proponeva ricorso per revocazione.
Resistono il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, l’Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di PO San Giorgio;
La soc. ED s.r.l., socia della ricorrente in revocazione Marina di PO San Giorgio s.r.l., interveniva nel giudizio ad adiuvandum .
All’udienza del 2 dicembre 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso per revocazione la ricorrente censura la sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di appello affermando “… la determina dirigenziale n. prot. 31544 del 30 ottobre 2019, adottata, come detto, in ottemperanza ai precedenti giurisdizionali intercorsi tra le parti, si è ormai cristallizzata, non essendo stata impugnata dalla concessionaria decaduta avanti al giudice amministrativo; - neppure è stato contestato il ricalcolo dei canoni effettuato dal Comune in attuazione dell’art. 100, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020 (provvedimento comunale prot. 3119 del 2 febbraio 2022), al di là di ogni questione sulla innovatività e, comunque, sulla stessa legittimità dello stesso art. 100, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020 e dei canoni fissati da tale norma, questione preclusa dalla tardiva impugnazione anche di tale provvedimento solo in questa sede, dovendosi qui precisare che nel ricalcolo, comunque, non sono assolutamente conteggiate “opere di difficile rimozione”; - non sono stati impugnati neppure gli ordini di introito, inevasi, che ne sono scaturiti”; secondo la sentenza, quindi, “Ne deriva l’inammissibilità in parte qua delle censure proposte con l’originario ricorso e, conseguentemente, l’infondatezza dell’appello nella misura in cui pretende, a torto, di ri-valutare la legittimità di provvedimenti amministrativi non più impugnabili ”.
Afferma la ricorrente che la pronuncia sarebbe afflitta da errore revocatorio in quanto il fatto affermato come esistente dalla sentenza impugnata, secondo cui le decisioni intercorse tra Comune e MPSG tra il 2018 ed il 2022 (le sentenze del TAR Marche nn. 832/2018, 29/2019 e 86/2019 confermate dal Consiglio di Stato) non avrebbero affermato che le superfici occupate da opere inamovibili realizzate prima del rilascio della concessione non erano soggette a canone alcuno, era incontrastabilmente escluso.
La censura è inammissibile.
Per costante giurisprudenza (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1° marzo 2022, n. 1458; Sez. V, 21 settembre 2020, n. 5480, con i precedenti ivi elencati), l’errore in cui incorra l’organo giudicante, per il quale l’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. dispone la revocazione della sentenza, è l’errore di fatto, che consiste nell’erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (o in una svista, in un errore di lettura, nel cd. abbaglio dei sensi), a cagione del quale il giudice abbia fondato il suo convincimento su di un falso presupposto di fatto. Sono, invece, errori di diritto e come tali non danno luogo alla revocazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1644) quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali, come pure gli errori sull’interpretazione o applicazione di norme giuridiche.
L’errore di fatto “ avviene nell’ambito di un’attività sensoriale-percettiva, mentre l’errore di diritto si verifica nell’ambito di un’attività intellettiva: solo il primo, come detto, conduce alla revocazione della sentenza, poiché, altrimenti, la revocazione sarebbe una forma di gravame in teoria reiterabile più volte, idoneo a condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale” (Cons. Stato Sez., V, n. 5480/2020; Sez. VII, n. 1458/2022).
Inoltre l’errore di fatto, “ sostanzialmente riconducibile ad un abbaglio dei sensi ”, deve essere immediatamente rilevabile, senza quindi che vi sia la necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche e non deve essere confuso con l’errore che deriva dall’attività valutativa del giudice che abbia dato luogo ad una statuizione anche implicita.
Non si è, quindi, in presenza di un errore revocatorio nell’ipotesi di inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di anomalie del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero ancora nel caso in cui la questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita; ipotesi, queste, che possono semmai dar luogo ad un errore di valutazione, come tale qualificabile come errore di diritto e non deducibile in sede di revocazione (cfr., sul punto, anche Cons. Stato, sez. III, n. 2316/2021; Sez. II, n. 2532/2022).
Dunque, “ non sussiste l’errore di fatto revocatorio del giudice amministrativo qualora le conclusioni cui lo stesso è pervenuto scaturiscano non da una difettosa lettura dei documenti di causa e del loro contenuto bensì da un puntuale ragionamento logico-giuridico, la cui correttezza (o meno) in diritto esula dal sindacato consentito al Giudice medesimo ” (Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 418). In altre parole, “ l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice ” (Cons. Stato, Sez. III, 28 luglio 2020, n. 4800; id., 21 novembre 2019, n. 7938).
Ancora, per giurisprudenza costante, l’errore di fatto, idoneo a fondare un giudizio di revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., deve avere ad oggetto un fatto che non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza da revocare ebbe a pronunciare (cfr., ex plurimis Cons. Stato Sez. III, 20 maggio 2020, n. 3201; id., 2 novembre 2019, n. 7479; Sez. IV, 24 marzo 2020, n. 2047; Sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1195; Sez. V, 2 dicembre 2019, n. 8245). Invero, “ l’errore revocatorio non deve basarsi su un fatto costituente punto controverso sul quale sia intervenuta la pronuncia del giudice, atteso che, in tal caso sussisterebbe un errore di diritto e la revocazione andrebbe in pratica a censurare la valutazione e l’interpretazione delle risultanze processuali ” (così Cons. Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2020, n. 1058).
Da ultimo, affinché possa dirsi esistente il vizio revocatorio contemplato dall’art. 395 c.p.c. “ è necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826 Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099; Cons. Stato, Sez. IV, 15 giugno 2022, n. 4868).
La questione dedotta, lungi dal non aver costituito punto controverso, costituisce il nucleo centrale della sentenza per la cui revocazione è causa, in cui l’allora appellante aveva lamentato che in violazione del giudicato derivante dalle sentenze nn. 832/2018, 29/2019 e 86/2019 il Comune, anziché rideterminare il canone per le annualità oggetto di contenzioso (2015, 2017 e 2018) e per le ulteriori di riferimento (per effetto «dell’annullamento automatico ex tunc di tutti i provvedimenti di rideterminazione dei canoni» in senso difforme dalla normativa) escludendo dal calcolo del canone demaniale, le aree occupate da opere di difficile rimozione realizzate durante il rapporto concessorio, avesse illegittimamente applicato, per tali tipologie di aree, il valore tabellare per le “aree scoperte”.
La ricorrente sostiene che l’errore sul fatto contenuto nella sentenza n. 1577/2025 consisterebbe nell’aver ignorato una perizia di parte, a firma dell’ing. AM, prodotta nel giudizio poi definito con sentenza di Cons. Stato n. 9173/2022. Da tale perizia emergerebbe il “fatto storico” che l’area di 13.000 mq andava esclusa dal calcolo dei canoni. E poiché le parti di quel giudizio non avevano contestato tali calcoli, si assume che le conclusioni dell’ing. AM sarebbero entrate a far parte del giudicato della sentenza n. 9173/2022, confermando la gratuità delle aree occupate da opere costruite dal concessionario; ciò imporrebbe di revocare la pronuncia resa, anni dopo, sull’impugnazione della dichiarazione di decadenza.
2. La ricorrente deduce inoltre che al par. 14 ss. la sentenza impugnata afferma che “ sono infondate le ulteriori censure del motivo in esame (pp. 18-25 del ricorso) con cui, in sostanza, l’appellante si duole che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere ininfluente e/o infondata, ai fini della legittimità della decadenza di cui all’art. 47 cod. nav., l’istanza di riequilibrio proposta al Comune e reiterata più volte, sul quale esso sarebbe rimasto sempre silente, sostenendo l’odierna appellante di avere contestato in primo grado un conclamato inadempimento, perpetrato negli anni, da parte dell’ente comunale in ordine alla mancata adozione del piano regolatore che consentisse a Marina la realizzazione delle opere e delle strutture di cui in concessione e, in ogni caso, il venir meno ab origine del principio di corrispettività che deve comunque caratterizzare tali atti ”. Ciò perché “ la concessione del 2006 non conteneva alcuna specifica obbligazione del Comune relativa all’approvazione entro termini prefissati di un piano regolatore che consentisse a Marina di realizzare opere portuali non esistenti al momento della stipula ”.
Questa affermazione sarebbe frutto di un errore di fatto revocatorio in quanto dalla relazione tecnica a firma del Dott. Scali emergeva che il progetto originario sulla base del quale era stata rilasciata la concessione demaniale prevedeva la realizzazione di un porto turistico, e della relativa parte immobiliare, costituita da svariati asset (la realizzazione di 900 ormeggi destinati alla sosta e 110 ormeggi destinati al transito, un investimento immobiliare che prevedeva la realizzazione di un cantiere navale, un club house , un centro direzionale e residenziale, un albergo, un centro congressi, un asilo ed un centro commerciale). L’investimento immobiliare nel 1984 comportava un onere complessivo per la sua realizzazione, al netto delle imposte, pari a Lire 45.960.860.000, mentre i lavori, così come comprovati dai certificati di collaudo, sono stati realizzati solo per un valore corrispondente a Lire 13.915.000.000 limitatamente ai soli interventi marittimi di protezione ed attrezzamento del bacino di ormeggio. Infatti, all’epoca della realizzazione dei lavori, il Piano Regolatore Portuale non prevedeva ancora la realizzazione della parte immobiliare.
Poiché l’Ente Comunale aveva aggiornato il Piano Regolatore Portuale solo nel 2022, per di più prevedendo la possibilità di realizzare solo un terzo delle consistenze immobiliari stabilite nel progetto originario e fondanti per l’equilibrio economico dell’iniziativa, l’impossibilità di realizzare la componente immobiliare del progetto era stata la causa della grave crisi finanziaria che aveva portato alla dichiarazione di fallimento dell’originaria società concessionaria, l’Approdo S.r.l..
Queste evidenze non sarebbero state neppure prese in considerazione nella sentenza, dal che emergerebbe un evidente errore di fatto, in quanto l’omesso esame di argomenti e documenti acquisiti al processo configura di per sé errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, co. 1, n. 4), c.p.c..
Entrambe le censure sono inammissibili.
Contrariamente a quanto sostenuto, il Consiglio di Stato ha esaminato la questione del riequilibrio osservando: 14.4. Innanzitutto, come bene ha eccepito il Comune, non si comprende quale sia il nesso tra la questione della mancata concessione di un piano di riequilibrio e la legittimità della pronuncia della decadenza. 14.5. La concessione del 2006 non conteneva alcuna specifica obbligazione del Comune relativa all’approvazione entro termini prefissati di un piano regolatore che consentisse a Marina di realizzare opere portuali non esistenti al momento della stipula. 14.6. Il Tribunale ne ha correttamente dato conto, lì dove ha evidenziato che l’atto concessorio non contenesse alcuna obbligazione del Comune circa l’approvazione del Piano del PO, né alcuna precisa indicazione di quali fossero le opere da realizzare, né alcun termine per adempiere, né alcun nesso tra eventuali obblighi del Comune ed il pagamento dei canoni. 14.7. E non poteva essere diversamente, dato che la concessione del 2006 è stata rilasciata dalla NE di PO (e, quindi, dallo Stato), non dal Comune, ragion per cui essa non poteva contrarre obblighi a carico di terzi. 15. La richiesta di riequilibrio, d’altra parte, non conteneva alcuna contestazione riferita ai canoni e, come tale, è e deve restare estranea al sindacato da compiere nel presente giudizio, in cui si discute della legittimità dell’atto di decadenza pronunciato per inadempimento del concessionario .
3. Il terzo motivo di revocazione riguarda il capo della sentenza n. 1577/2025 con cui il Consiglio di Stato ha respinto il motivo d’appello riguardante la mancata prestazione della polizza che doveva garantire il pagamento dei canoni concessori.
Il ricorrente ripropone in via rescissoria il dedotto vizio riguardante la mancata prestazione della polizza, per il caso in cui dovessero essere accolti gli altri motivi di revocazione di cui si è detto ai paragrafi precedenti.
La questione riguarda l’esame di un vizio dichiarato assorbito dal Giudice, che ha valutato di non scrutinare il motivo di decadenza basato sulla mancanza di garanzia.
L’inammissibilità della fase rescindente esclude l’esame degli argomenti proposti per la fase rescissoria.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
5. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con le Amministrazioni costituite, mentre devono essere compensate quelle con l’interveniente ad adiuvandum .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna Marina di PO San Giorgio S.r.l. in liquidazione al pagamento delle spese processuali liquidandole in complessivi € 2.500,00 in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Agenzia del Demanio, dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione e in € 2.500,00 in favore del Comune di PO S. Giorgio, oltre accessori di legge, se dovuti.
Spese compensate con ED S.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL Di CA, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
RO MA AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MA AS | EL Di CA |
IL SEGRETARIO