Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 352 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DE MARCO ROSINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04/02/2025, i coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_2
(ME) il 22/10/1957, premesso:
- che con decreto n. 5431/2005 pubblicato in data 14/05/2005, il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione personale consensuale tra le parti in causa;
“L'obbligo di contribuzione rimane in capo al sig. il quale verserà ogni mese, Parte_2
a titolo di mantenimento per il figlio la somma di Euro 400,00 ed Euro 300,00 per la Per_1
GN , così per un totale pari ad Euro 700,00 (settecento/00) rivalutabili di anno Parte_1
in anno secondo indici ISTAT, dando mandato alla società di versare Parte_3 CP_1
direttamente la somma in un conto corrente intestato alla GN presso Parte_1
il Banco di Sicilia, c/c 51055 ABI 01020 CAB 16502”;
- che la situazione era mutata, stante la perdita del posto di lavoro da parte della GN
, ed il conseguente peggioramento delle condizioni economiche della Parte_1
medesima;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo con le seguenti nuove condizioni:
“L'obbligo di contribuzione rimane in capo al sig. , il quale verserà Parte_2
ogni mese, a titolo di mantenimento per il figlio la somma di Euro 400,00 ed Euro Per_1
700,00 per la GN , così per un totale pari ad Euro 1.100,00 (millecento/00) Parte_1
rivalutabili di anno in anno secondo indici ISTAT, versando direttamente la somma alla GN presso Postepay Evolution, alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...]”;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 04/04/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/02/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritta in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/04/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.