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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8756 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa LI NI ha pronunciato ha pronunciato in data 26.11.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10087/2025 (cui è riunita quella n.8708/2024) Ruolo Generale lavoro e
Previdenza tra
nata a [...] il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. PP NU. opponente e
in persona del Presidente pro-tempore CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. opposto
OGGETTO: opposizione ATP. conclusioni: come in atti.
ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.04.2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 15/11/2022 domanda per l'accertamento dell'invalidità civile dal 74% al CP_1
99% ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità; che, nella seduta del 09/09/2023, definita il 10/09/2023 la Commissione Sanitaria, ha accertato un'invalidità pari al 60% ed il relativo verbale
è stato notificato in data 10/11/2023; di avere proposto in data 11/04/2024, ricorso di accertamento tecnico preventivo all'esito del quale il CTU nominato dott. ha riconosciuto un'invalidità Persona_1 del 68%; di avere formulato tempestiva dichiarazione di dissenso alle conclusioni della relazione tecnica d'ufficio (termine 26/03/2025). Ella, esposti i motivi di censura avverso le conclusioni del
CTU, ha chiesto “previa nomina di CTU medico legale, disporre novella consulenza tecnica d'ufficio; accogliere CP_ il presente ricorso e, per lo effetto condannare, di conseguenza, , in persona del Presidente pro-tempore,
1 alla corresponsione ed al pagamento in favore dell'istante dell'assegno di invalidità sin dalla data della domanda amministrativa del 15/11/2022, oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge;
condannare, di CP_ conseguenza, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione all'avv.
PP NU antistatario”.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi: “la tardività del ricorso per quanto dedotto CP_1
e o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.”
Il Giudice, in data odierna, previa riunione al presente del fascicolo della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva di una patologia utile al conseguimento della prestazione richiesta (assegno di invalidità civile), avendo il CTU riscontrato che “Sulla base dei dati anamnestici, dell'esame clinico e della documentazione clini-ca in atti ed acquisita, si può affermare che la sig.ra , di anni 63, è affetta dal-le seguenti infermità di interesse medico - Parte_1 legale: Obesità di terzo grado, Esiti di lesione della cuffia dei rotatori e di recente frattura omero dx, Cardiopatia ipertensiva, che la ricorrente è una superobesa con indice di massa corporea di 50. Si associano segni clinici di poliartrosi con particolare interessamento del rachide dorso-lombare (cfr doc. 8) e delle ginocchia. Obesità con complicanze artrosiche Codice 7105 Inv. 50% L'istante, in seguito a caduta accidentale, ha riportato, del tutto recentemente, la frattura dell'omero destro, in attuale fase di avanzata consolidazione (cfr doc. 13). La spalla destra presenta altresì gli esiti funzionali della lesione della cuffia dei rotatori con lesione completa del tendine sovra spinoso e lesione degenerativa del capo lungo del bicipite (cfr doc.4). Esiti di lesione della cuffia dei rotatori e frattura omero dx. Per analogia Codice 7208 Inv. 20%. Infine, la ricorrente è ipertesa in terapia farmacologica continuativa in attuale sufficiente compenso emodinamico. All'ecocardiogramma agli atti risulta conservata la funzione contrattile in assenza di ipertrofia del VS (cfr doc. 7). Cardiopatia ipertensiva Codice
6441 Inv. 21%”. Sulla scorta di tale diagnosi l'ausiliario ha affermato che “Applicando il metodo di calcolo salomonico per le infermità concorrenti e quello riduzionistico per quelle coesistenti, si può concludere, pertanto, che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 68% (sessantotto
%) a decorrere dalla data della domanda amministrativa”.
La ricorrente si duole che “da uno attento esame della consulenza tecnica d'ufficio del dott.ss
[...]
non sono state valutate, anzi sono state ritenute clinicamente poco significative, alcune patologie di Per_1 cui è affetta l'istante” e deduce che non sono state considerate “LA BPCO, LA RO TUNNEL
CARPALE, DISCOPATIE MULTIPLE IN OSTEORTROSI GENERALIZZATA, TIROIDITE, RO OS
DEPRESSIVA CON ATTACCHI DI PANICO, EMICRANIA CON AUREA E VERTIGINI, DEFICIT VISIVO,
MICROLITIASI RENALE CON COLICHE RICORRENTI” e rappresenta che “tali patologie sommate lo rendono invalido con percentuale superiore al 75% (la somma aritmetica sarebbe 75%, con le riduzioni previste dal
D.M.
5.2.92 la percentuale è circa 75%)”.
2 La ricorrente conclude affermando che “di conseguenza, si ritiene che l'A.T.P. sia carente per difetto di motivazione e per insufficiente valutazione di alcune patologie, pure sussistenti (o, comunque, delle quali non è stato dimostrato né affermato in alcun modo la minore gravità), palesemente sottostimate nei relativi punteggi e nell'inquadramento diagnostico”.
Sul piano generale, si osserva che anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve esse formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Nel caso in esame le doglianze risultano palesemente smentite dalla completa indagine e dall'esaustiva valutazione compiuta dal CTU delle condizioni patologiche da cui è affetto
Le doglianze attoree nella parte inerente alla erronea valutazione/sottovalutazione di alcune patologie di cui è affetta l'istante, costituiscono un mero dissenso diagnostico;
nella parte inerente alla mancata valutazione di alcune patologie, è generica in quanto carente dell'allegazione della fonte documentale da cui risulterebbero diagnosticate tali patologie e qualora esse risultassero attinte dal verbale della commissione sanitaria che ha effettuato la visita in sede amministrativa, esse non riceverebbero un avallo dirimente nel presente giudizio dal momento che le risultanze delle collegiali mediche sono prive di efficacia vincolante in sede giudiziale ai sensi dell'art. 147 disp.att.cpc.
In ogni caso, le doglianze risultano palesemente smentite dalla completa indagine e dall'esaustiva valutazione compiuta dal CTU delle condizioni patologiche da cui è affetta la ricorrente.
Il CTU ha infatti proceduto all'esame della documentazione prodotta e all'esame obiettivo della parte e ha sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'assegno di invalidità civile. La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave.
Pertanto, trattandosi in definitiva di un c.d. mero dissenso diagnostico non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica.
Di recente la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio -denunciabile in sede di legittimità -della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui
3 fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Va dato atto che ad onta di quanto indicato in calce al ricorso ove la parte ha riportato di avere prodotto solo:
1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
2. Copia CTU;
3. Copia
Dichiarazione di Dissenso depositata il 24.3.2025, risultano depositati nella produzione di parte alcuni documenti presuntivamente successivi al deposito del ricorso per ATP. Di questi documenti il referto
4 di P.S. del 30.10.2024 – CTO – Verbale di Pronto Soccorso a firma del Dott. :” Frattura Persona_2 scomposta omero dx” risulta esaminato dal CTU;
i restanti documenti di data anteriore al deposito del ricorso, risultano esaminati dal CTU, nei limiti di quelli tempestivamente depositati nel ricorso per Atp.
All'esito, dunque non sussistono dunque le condizioni per un chiarimento o un rinnovo della
CTU e il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza della dichiarazione richiesta ai sensi dell'art.152 disp att. riferita al reddito del nucleo familiare comporta l'esenzione della ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non ha il requisito sanitario utile all'assegno di invalidità civile;
nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg. 8708/2024.
Napoli, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LI NI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa LI NI ha pronunciato ha pronunciato in data 26.11.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10087/2025 (cui è riunita quella n.8708/2024) Ruolo Generale lavoro e
Previdenza tra
nata a [...] il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. PP NU. opponente e
in persona del Presidente pro-tempore CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. opposto
OGGETTO: opposizione ATP. conclusioni: come in atti.
ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.04.2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 15/11/2022 domanda per l'accertamento dell'invalidità civile dal 74% al CP_1
99% ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità; che, nella seduta del 09/09/2023, definita il 10/09/2023 la Commissione Sanitaria, ha accertato un'invalidità pari al 60% ed il relativo verbale
è stato notificato in data 10/11/2023; di avere proposto in data 11/04/2024, ricorso di accertamento tecnico preventivo all'esito del quale il CTU nominato dott. ha riconosciuto un'invalidità Persona_1 del 68%; di avere formulato tempestiva dichiarazione di dissenso alle conclusioni della relazione tecnica d'ufficio (termine 26/03/2025). Ella, esposti i motivi di censura avverso le conclusioni del
CTU, ha chiesto “previa nomina di CTU medico legale, disporre novella consulenza tecnica d'ufficio; accogliere CP_ il presente ricorso e, per lo effetto condannare, di conseguenza, , in persona del Presidente pro-tempore,
1 alla corresponsione ed al pagamento in favore dell'istante dell'assegno di invalidità sin dalla data della domanda amministrativa del 15/11/2022, oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge;
condannare, di CP_ conseguenza, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione all'avv.
PP NU antistatario”.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi: “la tardività del ricorso per quanto dedotto CP_1
e o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.”
Il Giudice, in data odierna, previa riunione al presente del fascicolo della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva di una patologia utile al conseguimento della prestazione richiesta (assegno di invalidità civile), avendo il CTU riscontrato che “Sulla base dei dati anamnestici, dell'esame clinico e della documentazione clini-ca in atti ed acquisita, si può affermare che la sig.ra , di anni 63, è affetta dal-le seguenti infermità di interesse medico - Parte_1 legale: Obesità di terzo grado, Esiti di lesione della cuffia dei rotatori e di recente frattura omero dx, Cardiopatia ipertensiva, che la ricorrente è una superobesa con indice di massa corporea di 50. Si associano segni clinici di poliartrosi con particolare interessamento del rachide dorso-lombare (cfr doc. 8) e delle ginocchia. Obesità con complicanze artrosiche Codice 7105 Inv. 50% L'istante, in seguito a caduta accidentale, ha riportato, del tutto recentemente, la frattura dell'omero destro, in attuale fase di avanzata consolidazione (cfr doc. 13). La spalla destra presenta altresì gli esiti funzionali della lesione della cuffia dei rotatori con lesione completa del tendine sovra spinoso e lesione degenerativa del capo lungo del bicipite (cfr doc.4). Esiti di lesione della cuffia dei rotatori e frattura omero dx. Per analogia Codice 7208 Inv. 20%. Infine, la ricorrente è ipertesa in terapia farmacologica continuativa in attuale sufficiente compenso emodinamico. All'ecocardiogramma agli atti risulta conservata la funzione contrattile in assenza di ipertrofia del VS (cfr doc. 7). Cardiopatia ipertensiva Codice
6441 Inv. 21%”. Sulla scorta di tale diagnosi l'ausiliario ha affermato che “Applicando il metodo di calcolo salomonico per le infermità concorrenti e quello riduzionistico per quelle coesistenti, si può concludere, pertanto, che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 68% (sessantotto
%) a decorrere dalla data della domanda amministrativa”.
La ricorrente si duole che “da uno attento esame della consulenza tecnica d'ufficio del dott.ss
[...]
non sono state valutate, anzi sono state ritenute clinicamente poco significative, alcune patologie di Per_1 cui è affetta l'istante” e deduce che non sono state considerate “LA BPCO, LA RO TUNNEL
CARPALE, DISCOPATIE MULTIPLE IN OSTEORTROSI GENERALIZZATA, TIROIDITE, RO OS
DEPRESSIVA CON ATTACCHI DI PANICO, EMICRANIA CON AUREA E VERTIGINI, DEFICIT VISIVO,
MICROLITIASI RENALE CON COLICHE RICORRENTI” e rappresenta che “tali patologie sommate lo rendono invalido con percentuale superiore al 75% (la somma aritmetica sarebbe 75%, con le riduzioni previste dal
D.M.
5.2.92 la percentuale è circa 75%)”.
2 La ricorrente conclude affermando che “di conseguenza, si ritiene che l'A.T.P. sia carente per difetto di motivazione e per insufficiente valutazione di alcune patologie, pure sussistenti (o, comunque, delle quali non è stato dimostrato né affermato in alcun modo la minore gravità), palesemente sottostimate nei relativi punteggi e nell'inquadramento diagnostico”.
Sul piano generale, si osserva che anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve esse formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Nel caso in esame le doglianze risultano palesemente smentite dalla completa indagine e dall'esaustiva valutazione compiuta dal CTU delle condizioni patologiche da cui è affetto
Le doglianze attoree nella parte inerente alla erronea valutazione/sottovalutazione di alcune patologie di cui è affetta l'istante, costituiscono un mero dissenso diagnostico;
nella parte inerente alla mancata valutazione di alcune patologie, è generica in quanto carente dell'allegazione della fonte documentale da cui risulterebbero diagnosticate tali patologie e qualora esse risultassero attinte dal verbale della commissione sanitaria che ha effettuato la visita in sede amministrativa, esse non riceverebbero un avallo dirimente nel presente giudizio dal momento che le risultanze delle collegiali mediche sono prive di efficacia vincolante in sede giudiziale ai sensi dell'art. 147 disp.att.cpc.
In ogni caso, le doglianze risultano palesemente smentite dalla completa indagine e dall'esaustiva valutazione compiuta dal CTU delle condizioni patologiche da cui è affetta la ricorrente.
Il CTU ha infatti proceduto all'esame della documentazione prodotta e all'esame obiettivo della parte e ha sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'assegno di invalidità civile. La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave.
Pertanto, trattandosi in definitiva di un c.d. mero dissenso diagnostico non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica.
Di recente la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio -denunciabile in sede di legittimità -della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui
3 fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Va dato atto che ad onta di quanto indicato in calce al ricorso ove la parte ha riportato di avere prodotto solo:
1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
2. Copia CTU;
3. Copia
Dichiarazione di Dissenso depositata il 24.3.2025, risultano depositati nella produzione di parte alcuni documenti presuntivamente successivi al deposito del ricorso per ATP. Di questi documenti il referto
4 di P.S. del 30.10.2024 – CTO – Verbale di Pronto Soccorso a firma del Dott. :” Frattura Persona_2 scomposta omero dx” risulta esaminato dal CTU;
i restanti documenti di data anteriore al deposito del ricorso, risultano esaminati dal CTU, nei limiti di quelli tempestivamente depositati nel ricorso per Atp.
All'esito, dunque non sussistono dunque le condizioni per un chiarimento o un rinnovo della
CTU e il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza della dichiarazione richiesta ai sensi dell'art.152 disp att. riferita al reddito del nucleo familiare comporta l'esenzione della ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non ha il requisito sanitario utile all'assegno di invalidità civile;
nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg. 8708/2024.
Napoli, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LI NI
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