Ordinanza collegiale 18 settembre 2024
Ordinanza collegiale 17 luglio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03647/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2024, proposto da
UN IU, rappresentata e difesa dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, in persona del Dirigente pro tempore;
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Trecastagni, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento datato 15 gennaio 2024, di accertamento di compatibilità paesaggistica, con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania ha ritenuto improcedibile la richiesta di provvedimento sull''istanza n. 38115 presentata dalla ricorrente per una casa in Trecastagni, via dottor Zappalà, 115;
ove occorra, del D.A. Assessorato Beni Culturali della Regione siciliana 28 settembre 1978, n. 2085, di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell''intero territorio del comune di Trecastagni, nell’ipotesi in cui si ritenga che esso possa avere efficacia retroattiva dal 28 marzo 1967;
e per la dichiarazione
dell''obbligo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania di pronunziarsi sull''istanza della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. US OV RO UM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sigg. SA e PI IU hanno chiesto – ed ottenuto, con rilascio di provvedimento del 14 gennaio 1974, n. 2237, prot. n. 7154 - al Comune di Trecastagni licenza di costruzione edilizia per « una casetta di civile abitazione » in via Grotta Comune. Tale il titolo edilizio è stato rilasciato dal Comune di Trecastagni senza il nulla-osta da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, malgrado fosse in corso il procedimento per la dichiarazione di vincolo sul territorio di Trecastagni, poi intervenuto con Decreto Assessoriale Beni Culturali ed ambientali e della pubblica istruzione 28 settembre 1978, n. 2085, pubblicato in GURS 20 gennaio 1979.
Sopravvenuta la l. n. 47/1985 e la l.r. Sicilia n. 37/1985, il sig. SA IU – sul presupposto, evidentemente, che fossero stati realizzati originariamente, od in un momento successivo, interventi diversi da quelli autorizzati dalla licenza edilizia del 14 gennaio 1974, n. 2237, prot. n. 7154 - richiese la sanatoria il 27 marzo 1986. Sul progetto di ampliamento in sanatoria di una casa di civile abitazione in via Grotta Comune (od alternativamente, come da narrativa in gravame, in via dottor Zappalà) del sig. SA IU, la Commissione edilizia comunale espresse parere favorevole nella seduta dell’11 aprile 1994 e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania confermò « la non sussistenza di danni per il paesaggio ai sensi della Legge 29-6-1939 n. 1497, come da nota n. 4683 del 16 dic. 1983 ». Poiché nel frattempo era stato istituito il Parco dell’Etna in base alla l.r. Sicilia n. 98/1981 e al D. Presidente della Regione Siciliana 17 marzo 1987, e l’area di interesse risultava ricompresa entro il territorio di quest’ultimo, veniva richiesto all’Ente Parco nulla osta all’istanza di sanatoria – che con provvedimento 21 aprile 2023, n. 184 veniva rilasciato alla sig.ra UN IU, nel frattempo succeduta nella proprietà dell’immobile al sig. SA IU.
Tuttavia per l’adozione di tale nulla osta, in base all’art. 16 della l.r. Sicilia n. 98/1981, come sostituito dall’art. 15 della l.r. Sicilia n. 14/1988 era necessario il parere pressoché vincolante del Comitato tecnico-scientifico presso il Parco. Ma dal 2012, in forza della L.R. n. 26/2012, i Comitati tecnico-scientifici all’interno dei parchi regionali sono stati soppressi e, quindi, i Soprintendenti BB.CC.AA. (prima presenti al loro interno) non hanno potuto esprimere il parere di loro competenza. La Soprintendenza di Catania, in nota 19315 del 15/12/2023, ha ritenuto, (anche) sulla scorta di precedenti atti di indirizzo dell’Assessorato Regionale adottati, a loro volta adottati sulla base di un parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina del 2019, che “ anche se i Comitati Tecnico Scientifici (C.T.S.) sono stati soppressi nel 2012 dalla L.R. 26/2012, dal memento che si e provveduto a dirimere la questione sulla competenza del rilascio dei pareri solo nel 2019 con gli atti summenzionati, appare evidente che fino a questa data il nulla osta rilasciato dall'Ente Parco aveva anche il valore di autorizzazione paesaggistica ”.
Facendo applicazione di quel criterio anche nel caso di specie, sul presupposto della richiesta del Comune di Trecastagni formulata all’indirizzo della sig.ra UN IU di previo accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 degli interventi edilizi oggetto della presentata domanda di sanatoria, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania ha adottato il provvedimento protocollo 20230173163 del 15 gennaio 2024, in cui ha considerato “ che l’edificio principale è stato edificato con titolo abilitativo edilizio comunale irregolare (C.E. n. 2237 del 22/12/1973), in quanto emesso privo di autorizzazione paesaggistica in data successiva all’entrata in vigore del su accennato vincolo di cui al D.A. n. 2085 con decorrenza dal 28/03/1967”; ed ha ritenuto “ pertanto ai sensi dell’art. 2 della legge 7 del 21 maggio 2019, la richiesta … improcedibile ”.
La sig.ra UN IU ha impugnato il provvedimento menzionato da ultimo – in uno, ove occorra, con il D.A. Assessorato Beni Culturali della Regione siciliana 28 settembre 1978, n. 2085 – con un ricorso notificato il 15 marzo 2024, al cui interno ella ha lamentato la sussistenza di vizi di:
1) illegittimità del provvedimento della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania 15 gennaio 2024, prot. n. 20230173163, per violazione e falsa applicazione art. 10-bis l. n. 241/1990 e corrispondente norma dell’art. 13 della l.r. Sicilia n. 7/2019, nonché dell’art. 41 CDFUE, per non aver assicurato la partecipazione del soggetto interessato al procedimento reiettivo del bene della vita, nonché per vizi di istruttoria e di motivazione;
2) illegittimità del provvedimento della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania 15 gennaio 2024, prot. n. 20230173163, per vizi istruttori e di motivazione, nonché per evidenti contraddizioni, per violazione del principio di affidamento, per ingiustizia manifesta, aggravamento del procedimento e contrasto con il criterio tempus regit actum . in base al quale l’istanza della ricorrente avrebbe dovuto essere esaminata e decisa alla stregua della disciplina esistente al tempo di presentazione della domanda di sanatoria ex l. n. 47/1985 e l.r. Sicilia n. 37/1985, nonché per violazione e falsa applicazione della disciplina sulla sanatoria edilizia e contrasto con il principio di buon andamento;
3) illegittimità del provvedimento della Soprintendenza di Catania 15 gennaio 2024 per violazione e falsa applicazione art. 32 l. n. 47/1985, dell’art. 24 l.r. Sicilia n. 37/1985 e degli artt. 146, 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione;
4) illegittimità e comunque inefficacia retroattiva del D.A. 28 settembre 1978, n. 2085, per violazione del divieto di retroattività degli atti amministrativi e per la sua inidoneità ad incidere su beni privati in assenza quantomeno di preventiva pubblicazione, per violazione art. 42 Cost. e art. 1 Primo Protocollo Cedu, con illegittimità derivata del provvedimento Soprintendenza di Catania 15 gennaio 2024;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e della normativa che assegna compiti alla p.a. per la cura degli interessi pubblici, ad iniziare dagli artt. 23 e 24 l.r. Sicilia n. 37/1985, e poi l’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, nonché eccesso di potere per l’inidoneità alla cura degli interessi pubblici.
Si costituiva in giudizio – a mezzo del compente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; ma con atto di mera forma – la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania.
In data 12 settembre 2024 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, senza che tuttavia il giudizio venisse definito in quella sede perché il Collegio, con ordinanza n. 3104/2024, riteneva piuttosto si dover onerare il ricorrente della produzione di:
i) istanza di sanatoria, completa degli elaborati grafici e di ogni allegato, sui quali la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania si è espressa con provvedimento n. 4683 del 16 dicembre 1983, cioè in epoca antecedente all’introduzione della disciplina del cosiddetto “primo condono”;
ii) istanza di condono presentata in data 27 marzo 1986, completa degli elaborati grafici e di ogni allegato.
A ciò seguiva una ottemperanza completa a tale provvedimento istruttorio, da parte del ricorrente.
Ma anche la successiva udienza pubblica, fissata per il 13 febbraio 2025, si concludeva con l’adozione di una ulteriore ordinanza collegiale istruttoria (e segnatamente: di quella n. 2297/2025), con la quale si onerava la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania del deposito in segreteria di copia domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata il 22/08/2023 dalla (poi) ricorrente relativamente alla licenza di costruzione prot. n. 2237 del 22/12/1973 – dato che, in assenza della disponibilità di quell’atto, non era dato comprendere se il provvedimento impugnato si inserisse nell’alveo del procedimento amministrativo di sanatoria di abusi edilizi avviato dalla richiesta del 27 marzo 1986, ovvero facesse riferimento ad un diverso procedimento di sanatoria avente ad oggetto ulteriori interventi edilizi realizzati con riguardo allo stesso immobile.
Ma senza che a quella richiesta istruttoria facesse seguito un conforme adempimento da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, si giungeva, in data 4 dicembre 2025, alla udienza fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, che stavolta veniva, infine, trattenuto in decisione.
In premessa il Collegio ritiene che, in base al principio di autoresponsabilità, le parti processuali debbano subire le conseguenze della propria – addirittura totalmente mancata, nel caso della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania – scarsa collaborazione nei confronti all’organo onerato della definizione del presente giudizio.
In concreto ciò significa che il giudice adito adotterà le proprie decisioni muovendo dal seguente presupposto di fatto: ovvero che non vi è prova che la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata il 22/08/2023 dalla (poi) ricorrente relativamente alla licenza di costruzione prot. n. 2237 del 22/12/1973 riguardi interventi diversi da quelli oggetto del procedimento amministrativo di sanatoria di abusi edilizi avviato dalla richiesta del 27 marzo 1986.
I – Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato il difetto di un previo contraddittorio endoprocedimentale con l’Amministrazione (poi) intimata.
Quest’ultima ha espressamente ritenuto, nella motivazione del provvedimento impugnato, di poter prescindere “ dalla comunicazione prevista dall’articolo 11-bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i., in quanto la partecipazione del richiedente al procedimento, per le motivazioni sopra enucleate, non avrebbe potuto incidere sull’esito finale del provvedimento, a danno, invece, dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa ”. Ma a parte dall’evidente errore nella indicazione della norma che giustificherebbe una tale omissione – perché l’atto è stato effettivamente adottato nel vigore della L.R. n. 7/2019, piuttosto che della L.R. n. 10/1991 -, la questione non è dirimente quanto alla valutazione della legittimità della condotta dell’Amministrazione intimata. Anche a prescindere da quanto espressamente previsto dall’articolo 11-bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i., esiste infatti un consolidato orientamento giurisprudenziale che, in applicazione di quanto previsto dell’art. 21 octies, secondo comma, primo paragrafo, della L. n. 241/1990, esclude la giuridica rilevanza della mancata partecipazione del destinatario di un determinato provvedimento amministrativo al procedimento ad esso sotteso allorquando “ l'espletarsi della partecipazione procedimentale non avrebbe potuto portare il procedimento ad un esito diverso”, in particolare a fronte del” la natura vincolata dell'attività ” (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. III, sentenza 15 maggio 2013, n. 800).
Tuttavia nel caso di specie ciò che fonda il provvedimento impugnato, alla stregua della sua stessa motivazione, è il contestuale ricorrere delle seguenti tre condizioni:
a) l'art. 146 c.4 del codice che, fuori dai casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5, non prevede rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione di interventi, anche parziali, degli interventi;
b) l’intervento ricade nell’ambito dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico;
c) l'edificio principale è stato edificato con titolo abilitativo edilizio comunale irregolare (C.E. n. 2237 del 22/12/1973), in quanto emesso privo di autorizzazione paesaggistica in data successiva all'entrata in vigore del su accennato vincolo di cui al D.A. n. 2085 con decorrenza dal 28/03/1967.
Ma se le circostanze sub a) e b) sono delle circostanze obiettivamente esistenti, rispettivamente, in diritto ed in fatto, rispetto alle quali l’interlocuzione con il privato appariva a priori priva di qualsivoglia utilità, la circostanza sub c) è frutto invece di una valutazione – errata, secondo quanto si avrà modo di precisare nel proseguo –, rispetto alla quale la (poi) ricorrente avrebbe invece potuto nel procedimento amministrativo di riferimento ampiamente argomentare.
Il Collegio ritiene pertanto sussistere i vizi lamentati con il primo motivo di ricorso.
II – Con il secondo motivo di ricorso è stato innanzitutto lamentata la erroneità del richiamo nella motivazione del provvedimento impugnato alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 90/2023 e 147/2023, perché esse si riferirebbero a fattispecie di sanatoria di abusi edilizi relativi leggi posteriori a quella nazionale n. 47/1985 e della Regione Siciliana n. 37/1985, in base alle quali invece il dante causa dell’attuale ricorrente ha formulato la propria istanza in data 27 marzo 1986.
Dato che comunque, nella motivazione del provvedimento impugnato, non risulta in alcun modo quali argomenti da quelle sentenze avrebbero potrebbero trarsi a riprova della legittimità del provvedimento impugnato, il Collegio ritiene di dover totalmente prescindere dalle stesse nello scrutinio delle censure di cui al secondo motivo di ricorso.
Procedendo oltre nell’esame delle doglianze proposte, secondo la ricorrente “ il soggetto privato non può essere caricato di oneri che spettano, invece, alla p.a. Infatti, se il rilascio del titolo edilizio nel 1974 da parte del Comune di Trecastagni avrebbe dovuto essere preceduto dal parere (nulla osta) della Soprintendenza, era esclusivo onere dell’ente locale assicurarsi di ciò: se una p.a. sbaglia non può spostare sul privato le conseguenze nefaste della sua condotta. L’unica responsabilità in ordine al rilascio del titolo edilizio del 1974 è in capo al Comune di Trecastagni. Il sig. SA IU, prima, e poi la sig.ra UN IU hanno fatto pieno affidamento sulla posizione del Comune di Trecastagni. A distanza di cinquanta anni non può venire oggi nessuno a dire che il titolo del 14 gennaio 1974 era “irregolare ””. A giudizio del Collegio, però, le questioni che si pongono sono relative non alla legittimità del “ titolo edilizio del 1974 ”, ma al prescindere, nell’ambito del procedimento di sanatoria avviato con istanza del 27 marzo 1986 da parte del dante causa della ricorrente, dal parere 16 dicembre 1983, prot. n. 4683, con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania confermò « la non sussistenza di danni per il paesaggio ai sensi della Legge 29-6-1939 n. 1497, come da nota n. 4683 del 16 dic. 1983 ». Era infatti in occasione dell’adozione di quel provvedimento che la Soprintendenza avrebbe potuto e dovuto rilevare che ““ che l’edificio principale è stato edificato con titolo abilitativo edilizio comunale irregolare (C.E. n. 2237 del 22/12/1973), in quanto emesso privo di autorizzazione paesaggistica in data successiva all’entrata in vigore del su accennato vincolo di cui al D.A. n. 2085 con decorrenza dal 28/03/1967 ”. Mentre, posteriormente alla sua adozione, rimanevano astrattamente spazi soltanto per un intervento in autotutela su di esso, nel rispetto di tutte le condizioni ed i limiti oggi previsti dall’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 – ovvero ed in concreto: nessuno, per essere ampiamente spirato, allorchè venne adottato il provvedimento impugnato, il termine ultimo di 12 mesi (calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al testo dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 dapprima dalla L. n. 124/2015) per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela del parere 16 dicembre 1983, prot. n. 4683. E poiché una tale circostanza invera il sussistere (anche) del calendato vizio di lesione del principio di affidamento, anche il presente motivo di ricorso deve ritenersi fondato.
III – Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato - fra le altre cose – la violazione degli artt. 146, 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione.
Secondo la ricorrente “ il provvedimento oggi gravato è di fatto un rifiuto all’esercizio dei compiti che la legge assegna alla p.a., cfr. infra sub e, ed integra la violazione delle norme di riferimento, cioè l’art. 32 della l. n. 47/1985, l’art. 24 della l.r. Sicilia n. 37/1985 e soprattutto gli artt. 146, 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004, che assegnano alla Soprintendenza di adottare l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Il provvedimento qui impugnato contiene l’espressione secondo cui «l'art. 146 c.4 del codice che, fuori dai casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5, non prevede rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione di interventi, anche parziali, degli interventi» e richiama poi «il combinato disposto tra gli art. 167 e 181 del D.lgs n. 42/04». In realtà, la disciplina citata del codice beni culturali – per un verso non è applicabile ad un illecito del 1975 cioè prima dell’apposizione del vincolo, per altro verso – consente in ogni caso la sanatoria degli interventi realizzati, giacché altrimenti le richiamate norme della l. n. 47/1987 e della l.r. Sicilia n. 37/1985 non avrebbero possibilità di applicarsi e la contraddizione sarebbe intrinseca all’ordinamento ”.
Ancora una volta, seppure con un argomentare non interamente corretto, la ricorrente individua positivamente una (ulteriore) criticità del provvedimento impugnato. Infatti, se è vero che “ la disciplina citata del codice beni culturali – per un verso non è applicabile ”, esso non lo è non perché viene in questione “ un illecito del 1975 ”: bensì delle modificazioni all’intervento edilizio oggetto della licenza edilizia del 14 gennaio 1974, n. 2237, prot. n. 7154, in data certamente non posteriore a quella in cui avvenne il rilascio, nella seduta dell’11 aprile 1994, di parere favorevole con verbale n. 07/13/94 da parte del Comune di Trecastagni, rispetto alla data di entrata in vigore – il 01/05/2004 – del D. Lgs. n. 42/2004.
IV – Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato la violazione del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi in quanto “ il D.A. 28 settembre 1978, n. 2085 … – secondo la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania - ha preteso di sottoporre a vincolo paesaggistico il territorio del comune di Trecastagni “con decorrenza 28/03/1967”, come appunto riportato nel provvedimento impugnato ”.
Ma in effetti, dalla lettura di quel provvedimento, non è dato intendere in base a quale norma giuridica gli effetti di salvaguardia propri al D.A. 28 settembre 1978, n. 2085 possano essere stati anticipati alla data del 28/03/1967. Infatti ciò non è previsto da alcuno degli atti normativi al suo interno richiamati; ed oltretutto contrasta con quanto invece correttamente rilevato dall’ente Parco dell’Etna nel provvedimento del 21 aprile 2023, n. 184: ovvero che l’inizio della sua efficacia rimonta al 20 gennaio 1979, data in cui ne avvenne la pubblicazione all’interno della G.U.R.S. n. 33 di pari data.
Anche il presente motivo di ricorso deve quindi essere accolto.
V – Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente ha lamenta che, con il provvedimento impugnato, “ la Soprintendenza di Catania che non si pronuncia in alcun modo sulla richiesta della IU – viola la disciplina di riferimento ed integra di fatto il mancato esercizio delle funzioni pubbliche, cioè in definitiva la mancata cura degli interessi pubblici. Se l’edificio IU è stato costruito tra il 1974 ed il 1975 è “colpa” del Comune di Trecastagni che ha rilasciato la licenza di costruzione 14 gennaio 1974; siccome realizzato con l’ampliamento di cui si tratta quell’edificio è lì da cinquanta anni e nessuno si è mai preoccupato di intervenire sullo stesso; la “prima” sanatoria (1985) consentiva la sanatoria della parte abusiva, ma dal 1986 nessuno definisce quella pratica. Oggi la Soprintendenza non si esprime nemmeno e lascia … le cose come sono, giacché non si dice nemmeno cosa fare di quell’edificio (si consideri solo che non ne è possibile la demolizione, giacché siffatto intervento ex art. 7 della l. n. 47/1985, oggi art. 32 dpr n. 380/2001, può riferirsi solo agli immobili realizzati successivamente all’entrata in vigore della normativa antiabusivismo). Tutto ciò significa venir meno all’esercizio delle funzioni pubbliche e, quindi, vanificare la stessa attribuzione alla p.a. di potestà che è a base del cd Stato amministrativo presupposto dall’art. 97 Cost. e non curare affatto gli interessi pubblici individuati dalla legge ”.
Ma ancora una volta: è inconferente l’argomentare con riguardo al” l’edificio IU … costruito tra il 1974 ed il 1975 ”, perché il procedimento amministrativo che riguarda quell’immobile è soltanto quello avviato dalla istanza di sanatoria edilizia presentata dal dante causa della ricorrente in data 27 marzo 1986. Né può ritenersi, così come invece pretenderebbe la ricorrente, che “ la Soprintendenza non si esprime nemmeno e lascia … le cose come sono, giacché non si dice nemmeno cosa fare di quell’edificio ”. Infatti la Soprintendenza BB. CC. e AA. di Catania non è dominus del procedimento di sanatoria di abuso edilizio avviato dal dante causa della ricorrente, e non può certo stabilire “ cosa fare di quell’edificio”. Ciò spetta infatti soltanto al Comune di Trecastagni: il quale potrà dar atto dell’esito negativo del relativo procedimento ove venisse confermata, in esito al presente giudizio, la legittimità del provvedimento impugnato, e consequenzialmente esercitare i poteri di repressione degli abusi edilizi di propria competenza; ovvero attendere un rinnovato esercizio dei propri poteri da parte della Soprintendenza ove il ricorso dovesse venire accolto ed il provvedimento con esso impugnato annullato.
A questo specifico riguardo il Collegio non ritiene, così come invece vorrebbe la ricorrente, di poter dichiarare “ l’obbligo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania di pronunciarsi sull’istanza della sig.ra IU rilasciando il richiesto accertamento di compatibilità paesaggistica ”. Se infatti una tale conseguenza sembra discendere in modo necessario dalle ragioni a sostegno dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, rimane il fatto che ciò può apprezzarsi unicamente come obbligo di futura conformazione dell’amministrazione intimata a quanto accertato con la presente sentenza – senza che sia invece il giudice adito a potersi fare amministratore pel suo tramite, fuori dal ristrettissimo novero di casi in cui al G.A. è attribuita dall’art. 134 c.p.a. una giurisdizione estesa al merito.
VI – Il Collegio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla esclusivamente il provvedimento protocollo 20230173163 del 15 gennaio 2024 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania.
Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla esclusivamente il provvedimento protocollo 20230173163 del 15 gennaio 2024 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania.
Condanna l’Amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo di 2.000,00 (duemila/00) euro, più accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI LL, Presidente
US OV RO UM, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US OV RO UM | NI LL |
IL SEGRETARIO