Ordinanza cautelare 25 ottobre 2018
Decreto presidenziale 16 maggio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
Decreto presidenziale 18 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02072/2026REG.PROV.COLL.
N. 08413/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8413 del 2024, proposto dalla Easy Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Falcone, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati prof. Andrea Zoppini, prof. Giorgio Vercillo e Antonio Pugliese ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, piazza di Spagna n. 15;
nei confronti
Ministero delle imprese e del made in Italy, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. V stralcio, 18 luglio 2024, n. 14646, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione orale, depositate dalle parti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il cons. NC RA, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La Easy Energy S.r.l. ha appellato la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto contro il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici - SE S.p.A. (di seguito: “il SE” o “il Gestore”) ha respinto la richiesta di verifica e certificazione (RVC) n. 0337045078917R49, presentata dalla ricorrente con riferimento a n. 161 interventi di nuova installazione di impianti di riscaldamento unifamiliare alimentati a biomassa legnosa di potenza inferiore a 35 kW termici (scheda tecnica standard “37E”), nonché l’annessa domanda risarcitoria.
2. – Il SE si è costituito in giudizio e ha successivamente depositato una memoria per resistere all’appello.
3. – Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Il SE ha respinto la RVC n. 0337045078917R49 perché la società istante non avrebbe fornito al Gestore la documentazione indicata ai punti da 1 a 5 della parte motiva del provvedimento medesimo, nonché, come indicato al punto 6, il documento di rendicontazione aggiornato con le informazioni richieste (« non è stato fornito il file Excel di rendicontazione a valere sulla scheda tecnica 37E aggiornato con le informazioni di cui ai punti precedenti e che consenta di verificare le modifiche apportate con le osservazioni al preavviso di rigetto. Pertanto, non è possibile verificare che i valori di Risparmio Specifico Lordo annuo siano stati correttamente individuati per tutti gli interventi inseriti nel file di rendicontazione dei risparmi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’RSL per le unità installate a Reggio di Calabria con rapporto S/V maggiore di 0,5 è pari a 0,31 tep/anno/abitazione, in quanto tale località rientra nella fascia climatica con gradi giorno 600-900 »).
5. – In primo grado, con un unico motivo di impugnazione, l’appellante aveva laconicamente sostenuto che il SE aveva provveduto « senza tenere in considerazione i documenti e le memorie prodotte … in quanto tutta la documentazione indicata nel provvedimento impugnato e, prima ancora, nel preavviso ex art. 10 L. 241/1990 è stata correttamente inviata dalla ricorrente » e che « Il motivo posto a base dell’impugnato rigetto è … documentalmente smentito [poiché] , come si evince dalle PEC in riscontro al preavviso di rigetto (all. 8), tutti i documenti ivi richiamati sono stati trasmessi ».
In punto di fatto, allegava di aver tentato di dare riscontro alla comunicazione di preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza entro i dieci giorni dal ricevimento del preavviso, ma inutilmente, a causa di un problema nel caricamento dei documenti nell’apposito portale informatico indicato nello stesso preavviso, e di aver proceduto, quindi, a inviare tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo ad essa fornito dal SE a seguito della segnalazione del problema, ogni documento che il portale non aveva ricevuto per blocco dello stesso, ad integrazione dei documenti in risposta al preavviso di rigetto.
6. – Il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso.
7. – Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento di rigetto della RVC in quanto articolata in termini assolutamente generici.
Secondo il T.a.r., « la parte ricorrente si è limitata a prospettare sic et simpliciter che il Gse avrebbe adottato il provvedimento finale “senza tenere in considerazione i documenti e le memorie prodotte”; tanto si evincerebbe “dalle PEC in riscontro al preavviso di rigetto (all. 8)”. Sennonché, il provvedimento impugnato presenta un ricco corredo motivazionale, ove sono puntualmente indicate, nel dichiarato esame del contributo procedimentale offerto dalla società, le diffuse carenze documentali in cui è comunque incorsa la parte ricorrente. A fronte di tali specifici rilievi, il motivo avrebbe potuto e dovuto assumere un minimo di specificità mediante la puntuale indicazione di quali dei documenti e delle osservazioni trasmessi sarebbero risultati idonei a contrastare la ricostruzione del Gse. Sul punto, tuttavia, nulla è dato leggere, se non l’astratta e generica prospettazione che il Gestore non avrebbe tenuto conto del contributo procedimentale dell’istante, quando invece sarebbe stato compito del ricorrente individuare la concreta difformità dell’atto impugnato dal paradigma legale ».
In questo modo, la ricorrente non avrebbe assolto l’onere di specifica individuazione dei motivi di cui all’art. 40, co. 1, lett. d), c.p.a., il quale non consentirebbe di basare i motivi sul mero richiamo per relationem a una pletora di documenti prodotti al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso, che costringerebbe le altre parti e il giudice a svolgere un’attività di ricerca dei vizi e delle prove, non consona a un processo basato sui principi della domanda di parte, del contraddittorio e della parità delle parti.
Il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto inammissibili anche la domanda risarcitoria, perché « muove dalla dedotta illegittimità del contegno procedimentale assunto dall’amministrazione … che, però, … è stata articolata in termini assolutamente generici » e perché « In ogni caso, anche tale domanda è stata articolata in termini astratti … ossia senza alcun riferimento agli specifici fatti che integrerebbero i presupposti del rimedio risarcitorio» , e la domanda volta a ottenere la condanna del SE ad applicare la disciplina di cui al d.l. 76/2020, perché formulata per la prima volta con la memoria di discussione, in violazione del divieto di proposizione di domande nuove.
8. – L’appello è affidato a un unico motivo con il quale l’appellante sostiene che il T.a.r. sarebbe incorso in un errore di fatto revocatorio, poiché avrebbe fondato la sua decisione sulla supposizione di un fatto (la mancata produzione della documentazione indicata nel provvedimento impugnato) la cui verità sarebbe esclusa dal deposito delle p.e.c. con le quali tutti i documenti sono stati trasmessi al SE, e che non si comprenderebbe, quindi, cosa si sarebbe dovuto indicare nel ricorso per rendere ammissibile il motivo di impugnazione, poiché le contestazioni non riguarderebbero il merito della documentazione prodotta, ma la circostanza afferente la trasmissione dei documenti indicati nei punti da 1 a 6 dell’atto impugnato.
9. – Con memoria depositata entro il termine per la costituzione in giudizio, il SE ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di rappresentanza tecnica e, comunque, per nullità ai sensi dell’art. 44 c.p.a., articolata già nelle difese svolte nel giudizio di primo grado, ma non esaminata dal T.a.r.
10. – L’eccezione è fondata.
La procura alle liti depositata contestualmente al ricorso di primo grado, redatta separatamente su supporto analogico e depositata in copia, non contiene la certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte che tale procura avrebbe rilasciato, poiché alla formula “è autentica”, seguita dalla indicazione del nome del difensore autenticante, non si accompagna traccia alcuna di firma, chirografa o digitale, del difensore, il quale non ha firmato neppure l’attestazione, in calce all’atto, della conformità della copia informatica all’originale cartaceo dal quale è stata estratta.
L’assenza di ogni forma di sottoscrizione dell’autentica e dell’attestazione di cui sopra da parte del difensore (che non ha firmato neanche il ricorso) non è mera irregolarità di cui si possa consentire la regolarizzazione nelle forme di legge ai sensi del comma 2 dell’art. 44 c.p.a. (come, invece, nelle ipotesi esaminate da Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541; sez. V, 1° aprile 2019, n. 2126).
Al fine di ovviare al difetto di ius postulandi , nel corso del giudizio di primo grado il difensore della ricorrente ha depositato un’altra procura ad litem , stavolta munita di autentica di firma sottoscritta a mano, che però è datata 6 marzo 2018 e, quindi, è posteriore alla data di notificazione del ricorso (10 febbraio 2018).
Sennonché, come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, il processo amministrativo richiede sempre che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, che, diversamente da quanto è previsto per il processo civile, deve preesistere o essere coeva all’elaborazione stessa del ricorso.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso di primo grado, perché posto in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza processuale e inidoneo a una valida instaurazione del rapporto processuale.
11. – Solo per completezza, dunque, può osservarsi che l’unico motivo di impugnazione proposto in primo grado, il cui nucleo è riportato verbatim al § 5 della presente decisione, richiama un “all. 8” (che, in realtà, corrisponde all’allegato 4 nell’elenco dei documenti prodotti il 27 febbraio 2018, entro il termine per il deposito ex art. 45 c.p.a.) che consiste in nulla di più della prova dell’invio dei messaggi di posta elettronica certificata spediti al SE, inibendo alla controparte un’appropriata difesa (cfr., nel senso dell’inammissibilità della tecnica integrativa del contenuto del ricorso mediante richiamo a documenti allegati, Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2025, n. 4339, dove ulteriori rimandi), e che la copia del file excel di rendicontazione, prodotta dal SE nel corso del giudizio di primo grado e non contestata, risulta priva di contenuto (cioè vuota), a dimostrazione della fondatezza, quanto meno, delle ragioni ostative esposte nel punto 6 del provvedimento di rigetto.
12. – In ragione di quanto esposto al § 10, assorbita ogni altra questione, l’appellata sentenza di inammissibilità del ricorso di primo grado dev’essere confermata con diversa motivazione e l’appello, di conseguenza, respinto.
13. – Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A., delle spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN NZ, Presidente
NC Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
NC RA, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC RA | AN NZ |
IL SEGRETARIO