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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17616 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 84637/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 84637 del R.G.A.C.C. dell'anno 2017 e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ) corrente in Roma, al Viale dei Pescatori n. 340, in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, in Via Sergio Forti n. 67, presso e nello studio dell'Avv. Luca Porfiri (C.F. ) il quale la rappresenta e difende, C.F._1 unitamente ma disgiuntamente all'Avv. Alvise Vergerio di Cesana (C.F. ), in C.F._2 virtù di procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE E
(C.F. ), già in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
p.t., con sede legale in Salerno in via Tiberio Claudio Felice n. 50, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Citro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Salerno alla via G. A. Amendola n. 10, in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione e risposta;
CONVENUTA NONCHE'
(P.IVA: ), con sede legale in Roma, Controparte_3 P.IVA_3 via Predoi n. 45, in persona del sig. rappresentata e difesa, giusta procura in calce CP_3 all'atto di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, dagli avv.ti Ulisse Corea (C.F.
) e ND CH MI (C.F. ed elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata presso lo studio CH MI in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, 26; CONVENUTA
ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
E
Ing. (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_4 C.F._6 alla via Tasso n. 118, elettivamente domiciliato in via Sardegna n. 50 presso lo studio dell'Avv. LE IL (C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura C.F._7 in calce all'atto di citazione e risposta;
CONVENUTO
INOLTRE
Ing. (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_5 C.F._8
Via Cassia n. 29, rappresentato e difeso ai fini del presente atto dall'avv. Salvatore Coletta (cod. fisc.
) e dall'avv. Giulio Lanzetti (cod. fisc. ) ed C.F._9 C.F._10 elettivamente domiciliato con loro presso lo studio del primo in Roma V.le Giuseppe Mazzini n.114/b, giusta procura in calce su foglio allegato all'atto di costituzione e risposta;
LITISCONSORTE OGGETTO: appalto. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società giva nei confronti dei convenuti Parte_1 al fine di far accertare la loro responsabilità in solido, ai sensi dell'art. 42 commi 4bis e ss. del D.lgs. n. 28/2011, così come modificato dall'art. 57-quater del D.L. n. 50/2017 nel testo vigente seguito della sua conversione in legge con L. 96/2017, per la non conformità dei moduli fotovoltaici di proprietà dell'attrice (soggetto beneficiario), nonché la responsabilità dei convenuti medesimi per la perdita, in danno dell'attrice, degli incentivi pubblici derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 28/2011, condannando gli stessi, in solido, al pagamento degli incentivi revocati dalla GSE S.p.A. e di quelli che l'attrice non otteneva in forza della accertata non conformità dei moduli, per un valore di euro 1.261.872,17 in caso di non accoglimento dell'istanza per parziale sanatoria, altrimenti di euro 353.324,21 in caso di accoglimento dell'istanza per parziale sanatoria, in entrambe le ipotesi, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo.
2. Nello specifico, parte attrice deduceva che: in data 2 maggio 2011, la società veniva Pt_1 costituita al fine di realizzare l'impianto solare fotovoltaico n. 666758 ubicato in Roma, al viale dei Pescatori n. 340, mediante l'affidamento di appalto a terzi, con lo scopo di trarre guadagno dall'erogazione a proprio favore di incentivi pubblici derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. ai sensi del D.lgs. n. 28/2011; completata la realizzazione dell'impianto, la in data 28 novembre Parte_1
2011, comunicava al GSE S.p.A. la richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti ex D.lgs. n. 28/2011, richiedendo altresì il premio del 10% di cui all'art. 14 co. 1 lett. d) del predetto decreto;
con comunicazione del 23 maggio 2012, il GSE S.p.A. riconosceva alla la tariffa Parte_1 incentivante, comprensiva del premio del 10%, riservandosi il potere di effettuare un'attività di controllo, mediante verifiche documentali e sopralluoghi, nonché di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione, con riserva di ripetizione, in caso di accertata carenza degli elementi necessari per il rilascio degli incentivi, e di adozione di provvedimenti decadenziali e interdittivi, accertate le circostanze ostative alla percezione degli incentivi.
3. Nel maggio 2015, il GSE S.p.A. avviava un procedimento di verifica e con successiva nota del 31 maggio 2017 chiedeva delle integrazioni documentali, contestando la non conformità dei pannelli fotovoltaici all'art. 4 comma 2 della norma CEI EN 50380, in forza del quale il codice identificativo della casa produttrice deve essere posto sul modulo in maniera inamovibile;
alla luce di ciò, la
[...] diffidava tutti coloro che riteneva responsabili della non conformità riscontrata ab origine a Pt_1 prestare la massima collaborazione, fornendo osservazioni scritte al fine di contestare quanto paventato dal GSE S.p.A.; nessuno dei soggetti diffidati rispondeva, pertanto, l'attrice nominava un tecnico di fiducia per controdedurre alle note della GSE S.p.A., dalla cui relazione emergeva la non conformità all'art. 4, co. 2 della norma CEI EN 50380, poiché il codice identificativo della casa produttrice, eccezion fatta per 4 moduli, era amovibile sui rimanenti 836 moduli;
ne conseguiva la conclusione del procedimento avviato dalla GSE S.p.A., la quale comunicava all'attrice la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti con diritto al recupero integrale degli incentivi percepiti;
all'esito del procedimento, la diffidava ancora i responsabili quale condizione necessaria per la Parte_1 valida presentazione e l'accoglimento dell'istanza da formulare ai sensi della L. n. 96/2017 al fine di riottenere la parziale sanatoria, trattenendo una percentuale (80% al netto della decurtazione del premio del 10%) degli incentivi revocati.
4. Tutto ciò considerato, parte attrice conveniva in giudizio i seguenti soggetti: La già Controparte_1
quale produttrice dei moduli fotovoltaici;
, nella qualità di CP_2 Controparte_3 appaltatrice;
Ing. quale attestatore;
Ing. con qualifica di direttore dei Controparte_5 CP_4 lavori.
5. Pertanto, confermata come da consulenza di parte la non conformità dei moduli fotovoltaici realizzati presso la sede dell'attrice e ritenuto il proprio buon diritto ad ottenere la parziale sanatoria, a fronte dell'esercizio dell'azione giudiziale nei confronti dei responsabili ex art. 42, commi 4-bis e ss. del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, della revoca dell'indennizzo richiesto dalla GSE S.p.A., chiedeva di accertarne la responsabilità e di condannare gli stessi, in solido tra loro, al rimborso degli incentivi che parte attrice restituiva alla GSE S.p.A. oltre a quelli che non poteva più percepire per effetto dell'accertata non conformità dei moduli.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 marzo 2018, si costituiva in giudizio già in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando Controparte_1 Controparte_2 tutto quanto dedotto da parte attrice, poiché infondato in fatto e in diritto.
7. In particolare, la convenuta eccepiva: in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Salerno, quale sede legale della deducente e luogo di perfezionamento dell'offerta; sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della convenuta, per insussistenza di un vincolo negoziale con la la quale, dunque, sarebbe priva di Parte_1 legittimazione ad agire in via diretta nei confronti della convenuta con conseguente difetto di legittimazione passiva di quest'ultima; in subordine, nel merito, evidenziava come la consulenza esperita da parte attrice corroborava la conformità dei pannelli agli elementi desumibili dal Decreto per l'accesso alle tariffe incentivanti, mancando, quindi, elementi probatori a sostegno dell'azione attorea;
l'inammissibilità e l'improcedibilità del giudizio per intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c.; l'infondatezza dell'azione risarcitoria esperita per mancata prova del nesso causale tra il comportamento asseritamente tenuto dalla convenuta e il danno lamentato, nonché per concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c.
8. In data 24 ottobre 2018, si costituiva in giudizio la in Controparte_3 persona del Sig. contestando la fondatezza ed ammissibilità della domanda CP_3 avversaria ed avanzando domanda riconvenzionale.
9. Parte convenuta ed attrice in riconvenzionale riteneva che: la era esclusivamente Parte_1 responsabile del provvedimento di decadenza delle tariffe incentivanti comminato dalla GSE S.p.A., avendo operato delle sostituzioni presso l'impianto di almeno quattro moduli, in un momento successivo all'entrata in esercizio e ammissione degli incentivi, senza effettuare le dovute comunicazioni al GSE S.p.A.; che tale condotta era di per sé idonea a determinare la decadenza dalle tariffe incentivanti originariamente riconosciute a parte attrice;
che vi erano ulteriori e fondati motivi per impugnare il provvedimento di decadenza dinnanzi al Giudice Amministrativo, in quanto il GSE S.p.A. non avrebbe condotto i dovuti accertamenti in ordine alla spettanza degli incentivi, e, laddove la avesse per tempo impugnato il provvedimento di decadenza avrebbe potuto ottenere Parte_1 una pronuncia favorevole ed evitare i danni lamentati per mancata corresponsione dell'incentivo; che la norma tecnica su cui il GSE S.p.A. fondava la decadenza non concerneva le modalità di etichettatura, bensì la conformità tecnica dei moduli dipendente dalle modalità costruttive, contestando la non conformità dei moduli così come lamentata da parte attrice;
la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'azione di garanzia per intervenuta prescrizione, così come avanzata da l'assenza di responsabilità dell'Impresa in quanto i Controparte_1 CP_3 fatti esposti dall'attrice si riferivano ad un impianto diverso da quello di cui è causa, i cui moduli venivano installati solo a partire dal 7 ottobre 2011, dopo la riunione del 30 settembre 2011, durante la quale era stata autorizzata dall'attrice l'installazione di moduli non conformi al progetto autorizzato poiché disponibili immediatamente;
il carattere eccessivo dell'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, considerato il concorso di colpa di parte attrice per aver prestato acquiescenza al provvedimento di decadenza adottato dalla GSE S.p.A.; in via subordinata, la sola responsabilità per la condotta contestata di quale produttore/venditore dei moduli;
in via Controparte_1 ulteriormente subordinata, l'accertamento delle quote di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Ciò considerato, parte convenuta avanzava domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di euro 27.267,53, oltre interessi, quale importo residuo del prezzo non pagato per la realizzazione dell'impianto, e, in subordine, chiedeva di portare in compensazione tale somma con quella che dovesse essere ritenuta di spettanza all'attrice in ipotesi di accoglimento della domanda di restituzione e condanna avanzata avverso le convenute.
10. Successivamente, in data 15 aprile 2019, si costituiva in giudizio l'Ing. il quale CP_4 condivideva l'eccezione di esclusiva responsabilità della per i fatti lamentati in atti, CP_6 data la conformità dei moduli alle prescrizioni di legge e la scelta di non impugnare per tempo il provvedimento di decadenza dagli incentivi dinnanzi all'Autorità competente, ribadendo, altresì, l'eccezione di illegittimità del provvedimento di decadenza come adottato dalla GSE S.p.A. Infine, negava la qualifica di direttore dei lavori dell'Ing. ed escludeva qualunque sua responsabilità, CP_4 in quanto, preso atto della volontà della committenza di sostituire n. 4 moduli scelti in precedenza con altri disponibili immediatamente, l'Ingegnere comunicava la necessità di provvedere all'aggiornamento del progetto esecutivo.
11. In data 16 aprile 2019, con la comparsa di costituzione e risposta depositata in atti, veniva data contezza della morte dell'Ing. convenuto nel giudizio di cui è causa, chiedendone Controparte_5
l'interruzione.
12. All'udienza del 17 aprile 2019, il Giudice, visto l'art. 299 c.p.c., dichiarava interrotto il giudizio.
13. In data 19 giugno 2019, la presentava ricorso per la riassunzione del processo, Parte_1 ribadendo quanto già dedotto con l'atto di citazione in giudizio, notificando lo stesso atto alle parti precedentemente costituite e agli eredi del defunto Ing. CP_5
14. Con comparsa di costituzione depositata il 15 novembre 2019, si costituivano in giudizio in qualità di eredi cum beneficio dell'Ing. nata a Siena il [...], in [...] e CP_5 Persona_1 nella qualità di procuratore speciale di nato a [...] il [...]; nato Parte_2 CP_7 a Milano il 2/11/1974; nata a [...] il [...]. Gli stessi eccepivano: Parte_3 preliminarmente, l'intervenuta estinzione del giudizio per violazione del termine ex art. 299 e 305 c.p.c., rilevato che l'Ingegnere sarebbe deceduto in data 10/2/2019 e il ricorso per la prosecuzione del giudizio sarebbe stato depositato solo in data 19/6/2019, oltre un mese dopo il decorso del termine perentorio di tre mesi legalmente previsto;
l'assenza di ogni responsabilità dell'Ing. CP_5 responsabile del solo lavoro di progettazione dell'impianto e non anche della sua esecuzione;
disconoscevano la sottoscrizione in calce al progetto dell'impianto depositato dall'attrice.
15. All'udienza del 5 dicembre 2019, il Giudice concedeva alle parti un termine per note per contraddire alle eccezioni sollevate.
16. Con nota autorizzata depositata il 24 febbraio 2020, la specificava: la natura di Parte_1 domanda di accertamento e conseguente domanda di rivalsa ex art. 42 co. 42bis e ss. D.lgs. n. 28/2011 dell'azione avanzata non rientrante, quindi, tra quelle soggette al termine di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.; la distinzione tra termine previsto per la decorrenza dell'effetto interruttivo e il termine indicato dalla legge per la riassunzione del giudizio, con conseguente inammissibilità delle contestazioni avanzate dagli eredi dell'Ing. inoltre, avanzava istanza di verificazione ex art. CP_5
216 c.p.c. della sottoscrizione apposta dall'Ing. in calce al doc. 21 (progetto dell'impianto) CP_5 disconosciuta dagli eredi costituitisi in giudizio.
17. All'udienza del 5 marzo 2020, il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova.
18. Con ordinanza del 5 febbraio 2021, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenuta mediante lo scambio di note scritte, il Giudice, evidenziato l'elevato tecnicismo della materia, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, con nomina dell'Ing. per procedere alla Persona_2
“qualificazione dell'impianto, per cui è causa, per l'accesso agli incentivi e nel caso di risposta negativa provveda ad indicarne le cause specificando, altresì, l'origine dei vizi o delle irregolarità eventualmente riscontrati, e se questi fossero riconoscibili. Accerti in ogni caso la consistenza del danno eventualmente sofferto da parte attorea per la pronunciata decadenza dall'incentivazione”.
19. All'udienza dell'11 marzo 2021, preso atto della dichiarazione di giuramento depositata in atti, il Giudice assegnava l'incarico al CTU nominato rinviando la causa per il prosieguo.
20. Depositata la relazione tecnica d'ufficio e chiamato il consulente per osservazioni, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta per la decisione.
21. Con provvedimento del 23 dicembre 2023, preso atto del decesso del Sig. CP_3 titolare dell'omonima ditta individuale, comunicato dal procuratore di parte in data 21 dicembre 2023, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo istruttorio e ne dichiarava l'interruzione.
22. Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024, la causa veniva riassunta dalla Parte_1 notificando gli atti altresì agli eredi del Sig. CP_3
23. All'udienza del 18 giugno 2025, la causa veniva trattenuta per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
24. In via preliminare, gli eredi cum beneficio dell'Ing. costituiti dopo la riassunzione del CP_5 giudizio interrotto per decesso del convenuto, lamentavano l'intervenuta estinzione per violazione del termine ex art. 299 e 305 c.p.c., rilevato che l'Ingegnere sarebbe deceduto in data 10/2/2019 e il ricorso per la prosecuzione del giudizio sarebbe stato depositato solo in data 19/6/2019, oltre un mese dopo il decorrere del termine perentorio di tre mesi legalmente previsto.
25. L'eccezione è infondata.
26. Invero, ai sensi dell'art. 305 c.p.c. “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”. Pertanto, visto il verbale del 17 aprile 2019, con cui il Giudice precedentemente assegnatario della causa ne dichiarava l'interruzione ex art. 299 c.p.c. per intervenuto decesso del convenuto e tenuto conto che da questo momento inizia a decorrere il termine di tre mesi entro cui la parte del giudizio interessata alla sua prosecuzione può presentare il ricorso in riassunzione.
Considerato che
la attrice originaria del giudizio, Parte_1 depositava in atti il ricorso in riassunzione in data 19 giugno 2019, deve ritenersi rispettato il termine legalmente previsto per la riassunzione della causa in seguito alla sua dichiarata interruzione e, dunque, si afferma l'infondatezza dell'eccezione avanzata dagli eredi cum beneficio dell'Ing. CP_5 di inosservanza del termine legalmente prescritto per la riassunzione del giudizio.
27. Sempre in via preliminare, già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Salerno, quale sede legale della deducente e luogo di perfezionamento dell'offerta.
28. Tale eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
29. Invero, parte attrice ha agito in giudizio avverso più soggetti, tutti ritenuti responsabili di un unico fatto, ovvero la non conformità dei moduli fotovoltaici realizzati nell'interesse della e la Parte_1 perdita degli incentivi pubblici derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 28/2011.
30. Ciò considerato, visto il disposto dell'art. 33 c.p.c., si ritiene correttamente adito il Tribunale di Roma, anche per quanto ritenuto di responsabilità di già e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, si conferma la competenza territoriale del Tribunale di Roma così come adito da parte attrice.
31. La già eccepiva poi il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 Controparte_2 data l'assenza di un vincolo negoziale con la la quale, dunque, sarebbe a sua volta priva Parte_1 di legittimazione attiva.
32. Anche tale eccezione deve ritenersi infondata.
33. Invero, nonostante l'assenza di un rapporto negoziale stipulato direttamente tra parte attrice e
[...]
si ritiene la egittimata ad agire nei confronti di parte convenuta, in quanto Controparte_1 Parte_1
l'azione esperita non è qualificabile come azione di inadempimento contrattuale, ma, piuttosto, come azione di responsabilità connessa alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico ai sensi dell'art. 42 commi 4bis e ss. del D.lgs. n. 28/2011, così come modificato dall'art. 57-quater del D.L. n. 50/2017 nel testo vigente seguito della sua conversione in legge con L. 96/2017. Dunque, essendo pacifica la qualifica di società produttrice e fornitrice dei moduli di ed essendo contestata la Controparte_1 loro conformità a quanto prescritto dall'art. 4, co. 2 della norma CEI EN 50380, è evidente l'interesse ad agire di parte attrice nei confronti della suddetta convenuta, correttamente identificata come legittimata passiva del giudizio. Invero, parte convenuta stipulava un accordo negoziale per la fornitura dei moduli fotovoltaici con la Ditta Individuale (cfr. doc. 3 della Ditta CP_3
Individuale , società incaricata dalla per la realizzazione del campo CP_3 Parte_1 fotovoltaico sito in Roma, in viale dei Pescatori n. 340, in forza del quale si ritiene coinvolta nella vicenda in esame e di cui viene lamentata la responsabilità.
34. Ancora in via preliminare, le parti convenute eccepivano l'inammissibilità e l'improcedibilità del giudizio per intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c.
35. L'eccezione deve essere rigettata, poiché infondata.
36. Come già precisato, l'azione esperita da parte attrice non può essere qualificata come azione di inadempimento contrattuale né, tantomeno, come azione di garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c. per l'inadempimento di un contratto di compravendita. Invero, trattasi di azione di responsabilità connessa alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico ai sensi dell'art. 42 commi 4bis e ss. del D.lgs. n. 28/2011, così come modificato dall'art. 57-quater del D.L. n. 50/2017 nel testo vigente seguito della sua conversione in legge con L. 96/2017. Ne consegue l'inapplicabilità al caso di specie del termine di prescrizione di un anno dalla consegna del bene compravenduto ex art. 1495 c.c. di cui si eccepisce l'inosservanza e il rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione avanzata dalle parti convenute. 37. Nel merito, parte attrice agiva al fine di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 42 commi 4bis e ss. del D.lgs. n. 28/2011, per la non conformità dei moduli fotovoltaici di proprietà dell'attrice (soggetto beneficiario) installato presso l'impianto n. 666758, di potenza 197,80 kw, ubicato in Roma, al Viale dei Pescatori, 340, nonché la responsabilità dei convenuti medesimi per la perdita, in danno dell'attrice, degli incentivi (pubblici) derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 28/201, chiedendo, altresì, la restituzione degli incentivi che la è stata chiamata a restituire alla GSE S.p.A. oltre a quelli che non potrà più Parte_1 percepire a causa della non conformità degli impianti.
38. Al fine di verificare la non conformità dell'impianto alle prescrizioni normative, così come lamentata da parte attrice, questo Giudice nominava un Consulente tecnico d'ufficio che, come già evidenziato dalla consulenza tecnica di parte attrice, confermava la non conformità dell'impianto fotovoltaico ai requisiti necessari ex D.M. 5.5.2011.
39. Ebbene, all'esito della relazione tecnica d'ufficio, emerge che al momento della richiesta di accesso agli incentivi presentata in data 28 novembre 2011, l'impianto appariva privo della documentazione necessaria, poiché mancante dell'indicazione del modello di modulo fotovoltaico utilizzato, e i numeri di serie dei moduli fotovoltaici risultavano apposti in modo amovibile, contrariamente a quanto richiesto dalla normativa tecnica CEI EN 50380. Infine, il CTU evidenziava la presenza di n. 4 moduli fotovoltaici dichiarati tardivamente alla GSE S.p.A. – dopo la verifica da questa condotta – di un modulo fotovoltaico privo del numero di serie ed etichettatura dei dati e di un altro modulo con doppia etichettatura.
40. Alla luce di ciò, devono essere rigettate, poiché infondate, le eccezioni avanzate dalle convenute circa l'illegittimità del provvedimento di decadenza come adottato dalla GSE S.p.A. Invero, contrariamente da quanto sostenuto dalle parti convenute, la GSE S.p.A. ha adottato il provvedimento di decadenza dall'incentivo richiesto dalla dimostrando l'assenza dei requisiti richiesti Parte_1 dalla normativa e necessari per l'erogazione delle somme. Pertanto, deve essere rigettata l'eccezione delle convenute circa la responsabilità di parte attrice, la quale avrebbe illegittimamente deciso di agire per la decurtazione della tariffa incentivante anziché agire tempestivamente dinnanzi al Giudice Amministrativo, impugnando il provvedimento di decadenza adottato dalla GSE S.p.A., aggravando così il danno sopportato di cui in questa sede chiede il risarcimento.
41. L'azione giudiziale rivolta ai soggetti odierni convenuti deve, quindi, ritenersi legittima, quale presupposto richiesto dall'art. 42 commi 4bis e ss. del D.lgs. n. 28/2011, così come modificato dall'art. 57-quater del D.L. n. 50/2017 nel testo vigente seguito della sua conversione in legge con L. 96/2017, per richiedere una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE S.p.A. 42. Accertato quanto sopra, il CTU riteneva che la documentazione a corredo della fornitura dei moduli fotovoltaici fosse verificabile all'esito della fornitura – data la consegna del Parte_4
n. AK60040295 e del certificato di conformità n. PV60038699 – e, dunque, che la non
[...] conformità dei certificati fosse riscontrabile già al momento della definizione della fornitura, nonostante fosse necessaria la conoscenza della materia e delle normative di riferimento. Sempre in base all'esame condotto dal CTU, emerge che anche l'apposizione del numero di serie sugli 835 moduli fotovoltaici in modo inamovibile poteva essere verificata in fase di loro acquisizione da parte della società committente.
43. Ciò considerato, rilevato che la è stata costituita in data 2 maggio 2011 al solo fine Parte_1 di realizzare l'impianto solare fotovoltaico n. 666758 ubicato in Roma, al viale dei Pescatori n. 340, mediante l'affidamento di appalto a terzi, e con lo scopo di trarre guadagno dall'erogazione a proprio favore di incentivi pubblici derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. ai sensi del D.lgs. n. 28/201, deve ritenersi la stessa capace di rilevare in autonomia la non conformità alla normativa di riferimento dei moduli fotovoltaici installati presso la propria sede già al momento della loro consegna.
44. Infatti, laddove una società venga costituita con lo scopo esclusivo di operare in uno specifico settore, deve avvalersi di competenze professionali idonee a soddisfare le esigenze di controllo delle operazioni funzionali al conseguimento dell'incentivo pubblico. In caso contrario, è configurabile una responsabilità della società committente, la quale, considerate le competenze di cui si sarebbe dovuta avvalere, avrebbe dovuto valutare tempestivamente la non conformità dei moduli alla normativa di settore, così da attivarsi per tempo ed evitare o ridurre l'entità del danno eventualmente arrecato.
45. Invero, per quanto concerne la responsabilità che la riconduce all'Ing. e Parte_1 CP_3 all'Ing. va osservato che la stessa delegava loro esclusivamente le attività di esecuzione del CP_5 progetto (cfr. all. 16 e 23 di parte attrice), riservandosi interamente l'attività di progettazione. Lo stesso può essere affermato con riferimento alla società la quale veniva incaricata Controparte_1 dalla Ditta Individuale di corrispondere i moduli fotovoltaici inseriti nel progetto CP_3 per la realizzazione dell'impianto, in quanto società produttrice e fornitrice degli stessi (cfr. doc. n. 4 e 5 della Ditta Individuale . CP_3
46. Ne consegue che, ritenuto che le contestazioni avanzate da GSE S.p.A. circa la conformità dei moduli fotovoltaici alla normativa per il riconoscimento degli incentivi pubblici richiesti dalla
[...]
riguardano aspetti di progettazione dell'impianto che la stessa società committente si era CP_6 riservata, nulla è stato provato da parte attrice circa la responsabilità degli appaltatori. Ebbene, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che, nonostante le indicazioni specifiche da lei impartite per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico nel rispetto della disciplina prevista per il conseguimento degli incentivi pubblici, gli appaltatori si discostavano dal progetto realizzando un impianto non conforme e inidoneo al riconoscimento delle tariffe incentivanti. Nulla di tutto ciò è stato dimostrato dall'attrice, la quale si è limitata a ritenere i convenuti responsabili solo in quanto esecutori materiali dell'impianto fotovoltaico, senza dimostrare la presenza di un progetto iniziale indicante i requisiti che gli appaltatori avrebbero dovuto osservare nell'esecuzione dei lavori. Ciò considerato, accertata la corretta funzionalità dei moduli fotovoltaici installati presso parte attrice, non è possibile affermare alcuna responsabilità dei convenuti per la perdita degli incentivi e per i danni asseritamente sopportati da parte attrice che non avendo di mostrato di aver delegato all'appaltatore la progettazione dell'impianto e la scelta dei componenti, avrebbe dovuto impartire indicazioni di corretta esecuzione dei lavori per assicurarsi la corresponsione degli incentivi pubblici per cui veniva originariamente costituita. 47. Ulteriore responsabilità imputabile alla parte attrice è quella afferente alla sostituzione nella fase successiva alla presentazione della richiesta di accesso agli incentivi dei n. 4 moduli non menzionati nell'elenco presentato alla GSE S.p.A. e, quindi, non riconoscibili se non dall'autore della sostituzione, ossia da parte attrice. Pertanto, avendo essa stessa realizzato la sostituzione dei suddetti moduli, inserendone altri immediatamente disponibili ma non conformi a quelli richiesti alle società esecutive del progetto, deve ritenersi la unica responsabile delle difformità ivi ravvisate. Parte_1
48. In via riconvenzionale, la Ditta Individuale presentava domanda di condanna CP_3 della al pagamento della somma di euro 27.267,53, oltre interessi, quale importo ancora Parte_1 dovuto per la realizzazione del campo fotovoltaico di via dei Pescatori n. 340. Parte attrice, al contrario, contestava la doverosità di tale somma, ritenendola rinunciata in forza dell'accordo transattivo incorso tra le parti, così come dai documenti da lei allegati (cfr. doc. nn. 27 e 28).
49. Ebbene, in forza della documentazione depositata in atti, la domanda riconvenzionale avanzata dalla Ditta Individuale deve essere rigettata, poiché infondata. CP_3
50. Infatti, come da lettera sottoscritta dal Sig. titolare dell'omonima impresa, le CP_3 parti dichiaravano di essere “reciprocamente soddisfatte delle reciproche prestazioni e non avere null'altro da pretendere l'un l'altra, oltre il rispetto dei soprascritti impegni” in riferimento al contratto del 26 maggio 2011 (cfr. doc. n. 28 di parte attrice). Parte convenuta ritiene tale accordo non riconducibile al rapporto negoziale di cui è causa, ma tale osservazione non appare condivisibile. Infatti, la data di sottoscrizione apposta al preventivo 64 del contratto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza 197,80kw/p (cfr. doc 3 di parte convenuta), sottoscritto, altresì, dal legale rappresentante della si riferisce al giorno 26 maggio 2011. Ciò rilevato, è possibile Parte_1 affermare la coincidenza tra i due scritti e, dunque, la riconducibilità dell'accordo transattivo al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di cui è causa. Peraltro, la convenuta non ha offerto in giudizio la prova dell'esistenza un contesto fattuale alternativo in cui si inserirebbe la transazione sicché, stante la richiamata coincidenza temporale, può presumersi con un buon grado di probabilità che la transazione fosse riferita al rapporto dedotto in causa.
51. Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla Ditta Individuale CP_3 per effetto dell'intervenuta transazione sulle somme ancora dovute dall'attrice per la
[...] realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
52. Le superiori osservazioni devono ritenersi assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti.
53. Stante la formulazione di svariate eccezioni tutte rigettate e di una domanda riconvenzionale anch'essa rigettata sussiste una ipotesi di soccombenza reciproca fra le parti la quale giustifica la compensazione integrale delle spese.
54.Le spese della consulenza tecnica d'ufficio restano a carico di parte attrice.
P. Q. M
il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA l'eccezione di intervenuta estinzione per violazione del termine ex art. 299 e 305 c.p.c. avanzata gli eredi cum beneficio dell'Ing. CP_5
- RIGETTA l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Salerno avanzata da Controparte_1
- RIGETTA l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da e la Controparte_1 conseguente eccezione di difetto di legittimazione attiva della Parte_1
- RIGETTA l'eccezione di prescrizione avanzata dalle convenute;
- RIGETTA integralmente le domande avanzate da parte attrice;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata dalla Ditta Individuale CP_3
- COMPENSA le spese e pone gli onorari della consulenza tecnica definitivamente a carico di parte attrice. Così deciso in Roma, 15.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 84637 del R.G.A.C.C. dell'anno 2017 e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ) corrente in Roma, al Viale dei Pescatori n. 340, in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, in Via Sergio Forti n. 67, presso e nello studio dell'Avv. Luca Porfiri (C.F. ) il quale la rappresenta e difende, C.F._1 unitamente ma disgiuntamente all'Avv. Alvise Vergerio di Cesana (C.F. ), in C.F._2 virtù di procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE E
(C.F. ), già in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
p.t., con sede legale in Salerno in via Tiberio Claudio Felice n. 50, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Citro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Salerno alla via G. A. Amendola n. 10, in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione e risposta;
CONVENUTA NONCHE'
(P.IVA: ), con sede legale in Roma, Controparte_3 P.IVA_3 via Predoi n. 45, in persona del sig. rappresentata e difesa, giusta procura in calce CP_3 all'atto di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, dagli avv.ti Ulisse Corea (C.F.
) e ND CH MI (C.F. ed elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata presso lo studio CH MI in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, 26; CONVENUTA
ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
E
Ing. (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_4 C.F._6 alla via Tasso n. 118, elettivamente domiciliato in via Sardegna n. 50 presso lo studio dell'Avv. LE IL (C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura C.F._7 in calce all'atto di citazione e risposta;
CONVENUTO
INOLTRE
Ing. (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_5 C.F._8
Via Cassia n. 29, rappresentato e difeso ai fini del presente atto dall'avv. Salvatore Coletta (cod. fisc.
) e dall'avv. Giulio Lanzetti (cod. fisc. ) ed C.F._9 C.F._10 elettivamente domiciliato con loro presso lo studio del primo in Roma V.le Giuseppe Mazzini n.114/b, giusta procura in calce su foglio allegato all'atto di costituzione e risposta;
LITISCONSORTE OGGETTO: appalto. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società giva nei confronti dei convenuti Parte_1 al fine di far accertare la loro responsabilità in solido, ai sensi dell'art. 42 commi 4bis e ss. del D.lgs. n. 28/2011, così come modificato dall'art. 57-quater del D.L. n. 50/2017 nel testo vigente seguito della sua conversione in legge con L. 96/2017, per la non conformità dei moduli fotovoltaici di proprietà dell'attrice (soggetto beneficiario), nonché la responsabilità dei convenuti medesimi per la perdita, in danno dell'attrice, degli incentivi pubblici derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 28/2011, condannando gli stessi, in solido, al pagamento degli incentivi revocati dalla GSE S.p.A. e di quelli che l'attrice non otteneva in forza della accertata non conformità dei moduli, per un valore di euro 1.261.872,17 in caso di non accoglimento dell'istanza per parziale sanatoria, altrimenti di euro 353.324,21 in caso di accoglimento dell'istanza per parziale sanatoria, in entrambe le ipotesi, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo.
2. Nello specifico, parte attrice deduceva che: in data 2 maggio 2011, la società veniva Pt_1 costituita al fine di realizzare l'impianto solare fotovoltaico n. 666758 ubicato in Roma, al viale dei Pescatori n. 340, mediante l'affidamento di appalto a terzi, con lo scopo di trarre guadagno dall'erogazione a proprio favore di incentivi pubblici derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. ai sensi del D.lgs. n. 28/2011; completata la realizzazione dell'impianto, la in data 28 novembre Parte_1
2011, comunicava al GSE S.p.A. la richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti ex D.lgs. n. 28/2011, richiedendo altresì il premio del 10% di cui all'art. 14 co. 1 lett. d) del predetto decreto;
con comunicazione del 23 maggio 2012, il GSE S.p.A. riconosceva alla la tariffa Parte_1 incentivante, comprensiva del premio del 10%, riservandosi il potere di effettuare un'attività di controllo, mediante verifiche documentali e sopralluoghi, nonché di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione, con riserva di ripetizione, in caso di accertata carenza degli elementi necessari per il rilascio degli incentivi, e di adozione di provvedimenti decadenziali e interdittivi, accertate le circostanze ostative alla percezione degli incentivi.
3. Nel maggio 2015, il GSE S.p.A. avviava un procedimento di verifica e con successiva nota del 31 maggio 2017 chiedeva delle integrazioni documentali, contestando la non conformità dei pannelli fotovoltaici all'art. 4 comma 2 della norma CEI EN 50380, in forza del quale il codice identificativo della casa produttrice deve essere posto sul modulo in maniera inamovibile;
alla luce di ciò, la
[...] diffidava tutti coloro che riteneva responsabili della non conformità riscontrata ab origine a Pt_1 prestare la massima collaborazione, fornendo osservazioni scritte al fine di contestare quanto paventato dal GSE S.p.A.; nessuno dei soggetti diffidati rispondeva, pertanto, l'attrice nominava un tecnico di fiducia per controdedurre alle note della GSE S.p.A., dalla cui relazione emergeva la non conformità all'art. 4, co. 2 della norma CEI EN 50380, poiché il codice identificativo della casa produttrice, eccezion fatta per 4 moduli, era amovibile sui rimanenti 836 moduli;
ne conseguiva la conclusione del procedimento avviato dalla GSE S.p.A., la quale comunicava all'attrice la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti con diritto al recupero integrale degli incentivi percepiti;
all'esito del procedimento, la diffidava ancora i responsabili quale condizione necessaria per la Parte_1 valida presentazione e l'accoglimento dell'istanza da formulare ai sensi della L. n. 96/2017 al fine di riottenere la parziale sanatoria, trattenendo una percentuale (80% al netto della decurtazione del premio del 10%) degli incentivi revocati.
4. Tutto ciò considerato, parte attrice conveniva in giudizio i seguenti soggetti: La già Controparte_1
quale produttrice dei moduli fotovoltaici;
, nella qualità di CP_2 Controparte_3 appaltatrice;
Ing. quale attestatore;
Ing. con qualifica di direttore dei Controparte_5 CP_4 lavori.
5. Pertanto, confermata come da consulenza di parte la non conformità dei moduli fotovoltaici realizzati presso la sede dell'attrice e ritenuto il proprio buon diritto ad ottenere la parziale sanatoria, a fronte dell'esercizio dell'azione giudiziale nei confronti dei responsabili ex art. 42, commi 4-bis e ss. del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, della revoca dell'indennizzo richiesto dalla GSE S.p.A., chiedeva di accertarne la responsabilità e di condannare gli stessi, in solido tra loro, al rimborso degli incentivi che parte attrice restituiva alla GSE S.p.A. oltre a quelli che non poteva più percepire per effetto dell'accertata non conformità dei moduli.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 marzo 2018, si costituiva in giudizio già in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando Controparte_1 Controparte_2 tutto quanto dedotto da parte attrice, poiché infondato in fatto e in diritto.
7. In particolare, la convenuta eccepiva: in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Salerno, quale sede legale della deducente e luogo di perfezionamento dell'offerta; sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della convenuta, per insussistenza di un vincolo negoziale con la la quale, dunque, sarebbe priva di Parte_1 legittimazione ad agire in via diretta nei confronti della convenuta con conseguente difetto di legittimazione passiva di quest'ultima; in subordine, nel merito, evidenziava come la consulenza esperita da parte attrice corroborava la conformità dei pannelli agli elementi desumibili dal Decreto per l'accesso alle tariffe incentivanti, mancando, quindi, elementi probatori a sostegno dell'azione attorea;
l'inammissibilità e l'improcedibilità del giudizio per intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c.; l'infondatezza dell'azione risarcitoria esperita per mancata prova del nesso causale tra il comportamento asseritamente tenuto dalla convenuta e il danno lamentato, nonché per concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c.
8. In data 24 ottobre 2018, si costituiva in giudizio la in Controparte_3 persona del Sig. contestando la fondatezza ed ammissibilità della domanda CP_3 avversaria ed avanzando domanda riconvenzionale.
9. Parte convenuta ed attrice in riconvenzionale riteneva che: la era esclusivamente Parte_1 responsabile del provvedimento di decadenza delle tariffe incentivanti comminato dalla GSE S.p.A., avendo operato delle sostituzioni presso l'impianto di almeno quattro moduli, in un momento successivo all'entrata in esercizio e ammissione degli incentivi, senza effettuare le dovute comunicazioni al GSE S.p.A.; che tale condotta era di per sé idonea a determinare la decadenza dalle tariffe incentivanti originariamente riconosciute a parte attrice;
che vi erano ulteriori e fondati motivi per impugnare il provvedimento di decadenza dinnanzi al Giudice Amministrativo, in quanto il GSE S.p.A. non avrebbe condotto i dovuti accertamenti in ordine alla spettanza degli incentivi, e, laddove la avesse per tempo impugnato il provvedimento di decadenza avrebbe potuto ottenere Parte_1 una pronuncia favorevole ed evitare i danni lamentati per mancata corresponsione dell'incentivo; che la norma tecnica su cui il GSE S.p.A. fondava la decadenza non concerneva le modalità di etichettatura, bensì la conformità tecnica dei moduli dipendente dalle modalità costruttive, contestando la non conformità dei moduli così come lamentata da parte attrice;
la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'azione di garanzia per intervenuta prescrizione, così come avanzata da l'assenza di responsabilità dell'Impresa in quanto i Controparte_1 CP_3 fatti esposti dall'attrice si riferivano ad un impianto diverso da quello di cui è causa, i cui moduli venivano installati solo a partire dal 7 ottobre 2011, dopo la riunione del 30 settembre 2011, durante la quale era stata autorizzata dall'attrice l'installazione di moduli non conformi al progetto autorizzato poiché disponibili immediatamente;
il carattere eccessivo dell'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, considerato il concorso di colpa di parte attrice per aver prestato acquiescenza al provvedimento di decadenza adottato dalla GSE S.p.A.; in via subordinata, la sola responsabilità per la condotta contestata di quale produttore/venditore dei moduli;
in via Controparte_1 ulteriormente subordinata, l'accertamento delle quote di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Ciò considerato, parte convenuta avanzava domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di euro 27.267,53, oltre interessi, quale importo residuo del prezzo non pagato per la realizzazione dell'impianto, e, in subordine, chiedeva di portare in compensazione tale somma con quella che dovesse essere ritenuta di spettanza all'attrice in ipotesi di accoglimento della domanda di restituzione e condanna avanzata avverso le convenute.
10. Successivamente, in data 15 aprile 2019, si costituiva in giudizio l'Ing. il quale CP_4 condivideva l'eccezione di esclusiva responsabilità della per i fatti lamentati in atti, CP_6 data la conformità dei moduli alle prescrizioni di legge e la scelta di non impugnare per tempo il provvedimento di decadenza dagli incentivi dinnanzi all'Autorità competente, ribadendo, altresì, l'eccezione di illegittimità del provvedimento di decadenza come adottato dalla GSE S.p.A. Infine, negava la qualifica di direttore dei lavori dell'Ing. ed escludeva qualunque sua responsabilità, CP_4 in quanto, preso atto della volontà della committenza di sostituire n. 4 moduli scelti in precedenza con altri disponibili immediatamente, l'Ingegnere comunicava la necessità di provvedere all'aggiornamento del progetto esecutivo.
11. In data 16 aprile 2019, con la comparsa di costituzione e risposta depositata in atti, veniva data contezza della morte dell'Ing. convenuto nel giudizio di cui è causa, chiedendone Controparte_5
l'interruzione.
12. All'udienza del 17 aprile 2019, il Giudice, visto l'art. 299 c.p.c., dichiarava interrotto il giudizio.
13. In data 19 giugno 2019, la presentava ricorso per la riassunzione del processo, Parte_1 ribadendo quanto già dedotto con l'atto di citazione in giudizio, notificando lo stesso atto alle parti precedentemente costituite e agli eredi del defunto Ing. CP_5
14. Con comparsa di costituzione depositata il 15 novembre 2019, si costituivano in giudizio in qualità di eredi cum beneficio dell'Ing. nata a Siena il [...], in [...] e CP_5 Persona_1 nella qualità di procuratore speciale di nato a [...] il [...]; nato Parte_2 CP_7 a Milano il 2/11/1974; nata a [...] il [...]. Gli stessi eccepivano: Parte_3 preliminarmente, l'intervenuta estinzione del giudizio per violazione del termine ex art. 299 e 305 c.p.c., rilevato che l'Ingegnere sarebbe deceduto in data 10/2/2019 e il ricorso per la prosecuzione del giudizio sarebbe stato depositato solo in data 19/6/2019, oltre un mese dopo il decorso del termine perentorio di tre mesi legalmente previsto;
l'assenza di ogni responsabilità dell'Ing. CP_5 responsabile del solo lavoro di progettazione dell'impianto e non anche della sua esecuzione;
disconoscevano la sottoscrizione in calce al progetto dell'impianto depositato dall'attrice.
15. All'udienza del 5 dicembre 2019, il Giudice concedeva alle parti un termine per note per contraddire alle eccezioni sollevate.
16. Con nota autorizzata depositata il 24 febbraio 2020, la specificava: la natura di Parte_1 domanda di accertamento e conseguente domanda di rivalsa ex art. 42 co. 42bis e ss. D.lgs. n. 28/2011 dell'azione avanzata non rientrante, quindi, tra quelle soggette al termine di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.; la distinzione tra termine previsto per la decorrenza dell'effetto interruttivo e il termine indicato dalla legge per la riassunzione del giudizio, con conseguente inammissibilità delle contestazioni avanzate dagli eredi dell'Ing. inoltre, avanzava istanza di verificazione ex art. CP_5
216 c.p.c. della sottoscrizione apposta dall'Ing. in calce al doc. 21 (progetto dell'impianto) CP_5 disconosciuta dagli eredi costituitisi in giudizio.
17. All'udienza del 5 marzo 2020, il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova.
18. Con ordinanza del 5 febbraio 2021, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenuta mediante lo scambio di note scritte, il Giudice, evidenziato l'elevato tecnicismo della materia, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, con nomina dell'Ing. per procedere alla Persona_2
“qualificazione dell'impianto, per cui è causa, per l'accesso agli incentivi e nel caso di risposta negativa provveda ad indicarne le cause specificando, altresì, l'origine dei vizi o delle irregolarità eventualmente riscontrati, e se questi fossero riconoscibili. Accerti in ogni caso la consistenza del danno eventualmente sofferto da parte attorea per la pronunciata decadenza dall'incentivazione”.
19. All'udienza dell'11 marzo 2021, preso atto della dichiarazione di giuramento depositata in atti, il Giudice assegnava l'incarico al CTU nominato rinviando la causa per il prosieguo.
20. Depositata la relazione tecnica d'ufficio e chiamato il consulente per osservazioni, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta per la decisione.
21. Con provvedimento del 23 dicembre 2023, preso atto del decesso del Sig. CP_3 titolare dell'omonima ditta individuale, comunicato dal procuratore di parte in data 21 dicembre 2023, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo istruttorio e ne dichiarava l'interruzione.
22. Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024, la causa veniva riassunta dalla Parte_1 notificando gli atti altresì agli eredi del Sig. CP_3
23. All'udienza del 18 giugno 2025, la causa veniva trattenuta per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
24. In via preliminare, gli eredi cum beneficio dell'Ing. costituiti dopo la riassunzione del CP_5 giudizio interrotto per decesso del convenuto, lamentavano l'intervenuta estinzione per violazione del termine ex art. 299 e 305 c.p.c., rilevato che l'Ingegnere sarebbe deceduto in data 10/2/2019 e il ricorso per la prosecuzione del giudizio sarebbe stato depositato solo in data 19/6/2019, oltre un mese dopo il decorrere del termine perentorio di tre mesi legalmente previsto.
25. L'eccezione è infondata.
26. Invero, ai sensi dell'art. 305 c.p.c. “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”. Pertanto, visto il verbale del 17 aprile 2019, con cui il Giudice precedentemente assegnatario della causa ne dichiarava l'interruzione ex art. 299 c.p.c. per intervenuto decesso del convenuto e tenuto conto che da questo momento inizia a decorrere il termine di tre mesi entro cui la parte del giudizio interessata alla sua prosecuzione può presentare il ricorso in riassunzione.
Considerato che
la attrice originaria del giudizio, Parte_1 depositava in atti il ricorso in riassunzione in data 19 giugno 2019, deve ritenersi rispettato il termine legalmente previsto per la riassunzione della causa in seguito alla sua dichiarata interruzione e, dunque, si afferma l'infondatezza dell'eccezione avanzata dagli eredi cum beneficio dell'Ing. CP_5 di inosservanza del termine legalmente prescritto per la riassunzione del giudizio.
27. Sempre in via preliminare, già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Salerno, quale sede legale della deducente e luogo di perfezionamento dell'offerta.
28. Tale eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
29. Invero, parte attrice ha agito in giudizio avverso più soggetti, tutti ritenuti responsabili di un unico fatto, ovvero la non conformità dei moduli fotovoltaici realizzati nell'interesse della e la Parte_1 perdita degli incentivi pubblici derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 28/2011.
30. Ciò considerato, visto il disposto dell'art. 33 c.p.c., si ritiene correttamente adito il Tribunale di Roma, anche per quanto ritenuto di responsabilità di già e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, si conferma la competenza territoriale del Tribunale di Roma così come adito da parte attrice.
31. La già eccepiva poi il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 Controparte_2 data l'assenza di un vincolo negoziale con la la quale, dunque, sarebbe a sua volta priva Parte_1 di legittimazione attiva.
32. Anche tale eccezione deve ritenersi infondata.
33. Invero, nonostante l'assenza di un rapporto negoziale stipulato direttamente tra parte attrice e
[...]
si ritiene la egittimata ad agire nei confronti di parte convenuta, in quanto Controparte_1 Parte_1
l'azione esperita non è qualificabile come azione di inadempimento contrattuale, ma, piuttosto, come azione di responsabilità connessa alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico ai sensi dell'art. 42 commi 4bis e ss. del D.lgs. n. 28/2011, così come modificato dall'art. 57-quater del D.L. n. 50/2017 nel testo vigente seguito della sua conversione in legge con L. 96/2017. Dunque, essendo pacifica la qualifica di società produttrice e fornitrice dei moduli di ed essendo contestata la Controparte_1 loro conformità a quanto prescritto dall'art. 4, co. 2 della norma CEI EN 50380, è evidente l'interesse ad agire di parte attrice nei confronti della suddetta convenuta, correttamente identificata come legittimata passiva del giudizio. Invero, parte convenuta stipulava un accordo negoziale per la fornitura dei moduli fotovoltaici con la Ditta Individuale (cfr. doc. 3 della Ditta CP_3
Individuale , società incaricata dalla per la realizzazione del campo CP_3 Parte_1 fotovoltaico sito in Roma, in viale dei Pescatori n. 340, in forza del quale si ritiene coinvolta nella vicenda in esame e di cui viene lamentata la responsabilità.
34. Ancora in via preliminare, le parti convenute eccepivano l'inammissibilità e l'improcedibilità del giudizio per intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c.
35. L'eccezione deve essere rigettata, poiché infondata.
36. Come già precisato, l'azione esperita da parte attrice non può essere qualificata come azione di inadempimento contrattuale né, tantomeno, come azione di garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c. per l'inadempimento di un contratto di compravendita. Invero, trattasi di azione di responsabilità connessa alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico ai sensi dell'art. 42 commi 4bis e ss. del D.lgs. n. 28/2011, così come modificato dall'art. 57-quater del D.L. n. 50/2017 nel testo vigente seguito della sua conversione in legge con L. 96/2017. Ne consegue l'inapplicabilità al caso di specie del termine di prescrizione di un anno dalla consegna del bene compravenduto ex art. 1495 c.c. di cui si eccepisce l'inosservanza e il rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione avanzata dalle parti convenute. 37. Nel merito, parte attrice agiva al fine di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 42 commi 4bis e ss. del D.lgs. n. 28/2011, per la non conformità dei moduli fotovoltaici di proprietà dell'attrice (soggetto beneficiario) installato presso l'impianto n. 666758, di potenza 197,80 kw, ubicato in Roma, al Viale dei Pescatori, 340, nonché la responsabilità dei convenuti medesimi per la perdita, in danno dell'attrice, degli incentivi (pubblici) derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 28/201, chiedendo, altresì, la restituzione degli incentivi che la è stata chiamata a restituire alla GSE S.p.A. oltre a quelli che non potrà più Parte_1 percepire a causa della non conformità degli impianti.
38. Al fine di verificare la non conformità dell'impianto alle prescrizioni normative, così come lamentata da parte attrice, questo Giudice nominava un Consulente tecnico d'ufficio che, come già evidenziato dalla consulenza tecnica di parte attrice, confermava la non conformità dell'impianto fotovoltaico ai requisiti necessari ex D.M. 5.5.2011.
39. Ebbene, all'esito della relazione tecnica d'ufficio, emerge che al momento della richiesta di accesso agli incentivi presentata in data 28 novembre 2011, l'impianto appariva privo della documentazione necessaria, poiché mancante dell'indicazione del modello di modulo fotovoltaico utilizzato, e i numeri di serie dei moduli fotovoltaici risultavano apposti in modo amovibile, contrariamente a quanto richiesto dalla normativa tecnica CEI EN 50380. Infine, il CTU evidenziava la presenza di n. 4 moduli fotovoltaici dichiarati tardivamente alla GSE S.p.A. – dopo la verifica da questa condotta – di un modulo fotovoltaico privo del numero di serie ed etichettatura dei dati e di un altro modulo con doppia etichettatura.
40. Alla luce di ciò, devono essere rigettate, poiché infondate, le eccezioni avanzate dalle convenute circa l'illegittimità del provvedimento di decadenza come adottato dalla GSE S.p.A. Invero, contrariamente da quanto sostenuto dalle parti convenute, la GSE S.p.A. ha adottato il provvedimento di decadenza dall'incentivo richiesto dalla dimostrando l'assenza dei requisiti richiesti Parte_1 dalla normativa e necessari per l'erogazione delle somme. Pertanto, deve essere rigettata l'eccezione delle convenute circa la responsabilità di parte attrice, la quale avrebbe illegittimamente deciso di agire per la decurtazione della tariffa incentivante anziché agire tempestivamente dinnanzi al Giudice Amministrativo, impugnando il provvedimento di decadenza adottato dalla GSE S.p.A., aggravando così il danno sopportato di cui in questa sede chiede il risarcimento.
41. L'azione giudiziale rivolta ai soggetti odierni convenuti deve, quindi, ritenersi legittima, quale presupposto richiesto dall'art. 42 commi 4bis e ss. del D.lgs. n. 28/2011, così come modificato dall'art. 57-quater del D.L. n. 50/2017 nel testo vigente seguito della sua conversione in legge con L. 96/2017, per richiedere una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE S.p.A. 42. Accertato quanto sopra, il CTU riteneva che la documentazione a corredo della fornitura dei moduli fotovoltaici fosse verificabile all'esito della fornitura – data la consegna del Parte_4
n. AK60040295 e del certificato di conformità n. PV60038699 – e, dunque, che la non
[...] conformità dei certificati fosse riscontrabile già al momento della definizione della fornitura, nonostante fosse necessaria la conoscenza della materia e delle normative di riferimento. Sempre in base all'esame condotto dal CTU, emerge che anche l'apposizione del numero di serie sugli 835 moduli fotovoltaici in modo inamovibile poteva essere verificata in fase di loro acquisizione da parte della società committente.
43. Ciò considerato, rilevato che la è stata costituita in data 2 maggio 2011 al solo fine Parte_1 di realizzare l'impianto solare fotovoltaico n. 666758 ubicato in Roma, al viale dei Pescatori n. 340, mediante l'affidamento di appalto a terzi, e con lo scopo di trarre guadagno dall'erogazione a proprio favore di incentivi pubblici derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. ai sensi del D.lgs. n. 28/201, deve ritenersi la stessa capace di rilevare in autonomia la non conformità alla normativa di riferimento dei moduli fotovoltaici installati presso la propria sede già al momento della loro consegna.
44. Infatti, laddove una società venga costituita con lo scopo esclusivo di operare in uno specifico settore, deve avvalersi di competenze professionali idonee a soddisfare le esigenze di controllo delle operazioni funzionali al conseguimento dell'incentivo pubblico. In caso contrario, è configurabile una responsabilità della società committente, la quale, considerate le competenze di cui si sarebbe dovuta avvalere, avrebbe dovuto valutare tempestivamente la non conformità dei moduli alla normativa di settore, così da attivarsi per tempo ed evitare o ridurre l'entità del danno eventualmente arrecato.
45. Invero, per quanto concerne la responsabilità che la riconduce all'Ing. e Parte_1 CP_3 all'Ing. va osservato che la stessa delegava loro esclusivamente le attività di esecuzione del CP_5 progetto (cfr. all. 16 e 23 di parte attrice), riservandosi interamente l'attività di progettazione. Lo stesso può essere affermato con riferimento alla società la quale veniva incaricata Controparte_1 dalla Ditta Individuale di corrispondere i moduli fotovoltaici inseriti nel progetto CP_3 per la realizzazione dell'impianto, in quanto società produttrice e fornitrice degli stessi (cfr. doc. n. 4 e 5 della Ditta Individuale . CP_3
46. Ne consegue che, ritenuto che le contestazioni avanzate da GSE S.p.A. circa la conformità dei moduli fotovoltaici alla normativa per il riconoscimento degli incentivi pubblici richiesti dalla
[...]
riguardano aspetti di progettazione dell'impianto che la stessa società committente si era CP_6 riservata, nulla è stato provato da parte attrice circa la responsabilità degli appaltatori. Ebbene, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che, nonostante le indicazioni specifiche da lei impartite per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico nel rispetto della disciplina prevista per il conseguimento degli incentivi pubblici, gli appaltatori si discostavano dal progetto realizzando un impianto non conforme e inidoneo al riconoscimento delle tariffe incentivanti. Nulla di tutto ciò è stato dimostrato dall'attrice, la quale si è limitata a ritenere i convenuti responsabili solo in quanto esecutori materiali dell'impianto fotovoltaico, senza dimostrare la presenza di un progetto iniziale indicante i requisiti che gli appaltatori avrebbero dovuto osservare nell'esecuzione dei lavori. Ciò considerato, accertata la corretta funzionalità dei moduli fotovoltaici installati presso parte attrice, non è possibile affermare alcuna responsabilità dei convenuti per la perdita degli incentivi e per i danni asseritamente sopportati da parte attrice che non avendo di mostrato di aver delegato all'appaltatore la progettazione dell'impianto e la scelta dei componenti, avrebbe dovuto impartire indicazioni di corretta esecuzione dei lavori per assicurarsi la corresponsione degli incentivi pubblici per cui veniva originariamente costituita. 47. Ulteriore responsabilità imputabile alla parte attrice è quella afferente alla sostituzione nella fase successiva alla presentazione della richiesta di accesso agli incentivi dei n. 4 moduli non menzionati nell'elenco presentato alla GSE S.p.A. e, quindi, non riconoscibili se non dall'autore della sostituzione, ossia da parte attrice. Pertanto, avendo essa stessa realizzato la sostituzione dei suddetti moduli, inserendone altri immediatamente disponibili ma non conformi a quelli richiesti alle società esecutive del progetto, deve ritenersi la unica responsabile delle difformità ivi ravvisate. Parte_1
48. In via riconvenzionale, la Ditta Individuale presentava domanda di condanna CP_3 della al pagamento della somma di euro 27.267,53, oltre interessi, quale importo ancora Parte_1 dovuto per la realizzazione del campo fotovoltaico di via dei Pescatori n. 340. Parte attrice, al contrario, contestava la doverosità di tale somma, ritenendola rinunciata in forza dell'accordo transattivo incorso tra le parti, così come dai documenti da lei allegati (cfr. doc. nn. 27 e 28).
49. Ebbene, in forza della documentazione depositata in atti, la domanda riconvenzionale avanzata dalla Ditta Individuale deve essere rigettata, poiché infondata. CP_3
50. Infatti, come da lettera sottoscritta dal Sig. titolare dell'omonima impresa, le CP_3 parti dichiaravano di essere “reciprocamente soddisfatte delle reciproche prestazioni e non avere null'altro da pretendere l'un l'altra, oltre il rispetto dei soprascritti impegni” in riferimento al contratto del 26 maggio 2011 (cfr. doc. n. 28 di parte attrice). Parte convenuta ritiene tale accordo non riconducibile al rapporto negoziale di cui è causa, ma tale osservazione non appare condivisibile. Infatti, la data di sottoscrizione apposta al preventivo 64 del contratto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza 197,80kw/p (cfr. doc 3 di parte convenuta), sottoscritto, altresì, dal legale rappresentante della si riferisce al giorno 26 maggio 2011. Ciò rilevato, è possibile Parte_1 affermare la coincidenza tra i due scritti e, dunque, la riconducibilità dell'accordo transattivo al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di cui è causa. Peraltro, la convenuta non ha offerto in giudizio la prova dell'esistenza un contesto fattuale alternativo in cui si inserirebbe la transazione sicché, stante la richiamata coincidenza temporale, può presumersi con un buon grado di probabilità che la transazione fosse riferita al rapporto dedotto in causa.
51. Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla Ditta Individuale CP_3 per effetto dell'intervenuta transazione sulle somme ancora dovute dall'attrice per la
[...] realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
52. Le superiori osservazioni devono ritenersi assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti.
53. Stante la formulazione di svariate eccezioni tutte rigettate e di una domanda riconvenzionale anch'essa rigettata sussiste una ipotesi di soccombenza reciproca fra le parti la quale giustifica la compensazione integrale delle spese.
54.Le spese della consulenza tecnica d'ufficio restano a carico di parte attrice.
P. Q. M
il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA l'eccezione di intervenuta estinzione per violazione del termine ex art. 299 e 305 c.p.c. avanzata gli eredi cum beneficio dell'Ing. CP_5
- RIGETTA l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Salerno avanzata da Controparte_1
- RIGETTA l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da e la Controparte_1 conseguente eccezione di difetto di legittimazione attiva della Parte_1
- RIGETTA l'eccezione di prescrizione avanzata dalle convenute;
- RIGETTA integralmente le domande avanzate da parte attrice;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata dalla Ditta Individuale CP_3
- COMPENSA le spese e pone gli onorari della consulenza tecnica definitivamente a carico di parte attrice. Così deciso in Roma, 15.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo