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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5027 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2081 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
08/05/2025, vertente
TRA
- ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Levati come da procura in atti;
ATTORE
E
- ( e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi dall'avv. Filippo Bacchetti come da procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale.
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da atto introduttivo: “Voglia questa Ecc.ma Corte: - ai fini del giudizio rescindente, in accoglimento dei motivi sopra esposti dal sig.
[...]
a) dichiarare la nullità del lodo impugnato ex art. 829 c.p.c. attesa la Parte_1 carenza assoluta di competenza del Collegio Arbitrale in favore dell'A.G. ordinaria per tutte le ragioni di cui in narrativa e per quelle già esplicitate dal Tribunale di
1 Roma Sez. VI G.I. dott. G. Romano - proc. Nr. 9898/2019 e conseguentemente condannare gli appellati al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante riconoscendo la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. per avere gli attori azionato la clausola arbitrale in pendenza del giudizio monitorio e nella consapevolezza che la clausola contenuta nell'art. 10 della scrittura privata costituente l'accordo preliminare era stata abbandonata nell'atto notarile definitivo di cessione del 1 agosto 2018; b) dichiarare la nullità del lodo ex art. 829 c.p.c. quale conseguente nullità ex art. 810 c.p.c. della nomina del terzo arbitro, conseguente alla mancata notifica per iscritto da parte degli istanti della loro proposta con i nominativi sui quali eventualmente concordare la nomina del terzo arbitro. - Accertare e dichiarare la nullità del lodo, in particolare del capo 4, ex art. 829 n. 12 c.p.c. per avere i due arbitri omesso di pronunciarsi sull'eccezione fondamentale proposta dal convenuto (cfr. pag. 8 e seg. delle note di replica del 10/20 e punto 2) della memoria di replica ed ingrazione delle istanze istruttorie del 09.19 ) e replicata nel presente atto in forza della quale le lamentate conseguenze pregiudizevoli e le ricadute economiche in capo alla Credit2cash SpA in termini di future contestazioni, riprese a tassazione, ovvero applicazione di sanzioni da parte dell' Amministrazione finanziaria in relazione alle ipotizzate illecite fatturazioni non potrebbero derivare dal procedimento penale a carico dell'amministratore pro tempore ma dagli eventuali atti impostivi (atti di accertamento ed irrogazione sanzioni) emessi dall' sulla base delle risultanze della verifica Controparte_3 fiscale e del processo verbale della Guiardia di Finanza già da tempo in possesso della Credit2cash SpA e del suo amministratore. - Accertare e dichiarare la nullità del lodo ex art. 829 n. 12 c.p.c. per avere gli arbitri omesso di pronunciarsi sulla domanda di cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive avanzata dal convenuto ex art. 89 c.p.c. ( pag. 1 e 2 delle note di replica do ottobre 2020) - Nel merito: ritenuta la fondatezza dei motivi esposti dal sig. accogliere i Parte_1 motivi di appello e quindi accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, al contrario, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dal Sig. e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le richieste degli attori Parte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti In via riconvenzionale: - Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'attore agli obblighi su di lui incombenti in virtù della cessione delle azioni avvenuta con atto notarile del 1 agosto 2018 e degli accordi successivi intervenuti in data 24.10.2018 per il tramite degli Avv.ti Levati e Nicotra dopo che il sig. Parte_1 aveva formalmente dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa per gli accordi del 1 agosto 2018 a causa del mancato tempestivo pagamento delle residue somme dovute costringendo il convenuto ad azioni recuperatorie e giudiziarie e per l'effetto condannare gli appellati attori al risarcimento di tutti i danni causati all'appellante convenuto, sia quale danno emergente e sia quale lucro cessante conseguenti alla mancata possibilità da parte dello di investire Parte_1 una cosi considerevole somma di denaro, danno da liquidare nella misura che il Collegio Arbitrale riterrà equa. In ogni caso: Accertare e dichiarare la temerarietà dell'azione per aver agito gli attori con dolo o colpa grave azionando scorrettamente una clausola arbitrale contenuta solo negli accordi preliminari e
2 non più adottata nell'atto definito di cessione con il solo scopo di far strumentalmente valere la domanda di giudizio arbitrale nell'ambito del pendente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo tentando di ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione. Riconoscere, inoltre, che ricostruzione dei fatti di causa operata dalla parte dell'attrice/appellata è inveritiera e smentita anche da evidenze documentali e per l'effetto condannarla ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni causati alla parte convenuta nella misura che il Giudicante riterrà equa e comunque non inferiore al doppio delle spese processuali che andranno comunque liquidate e poste a carico dei soccombenti. Con espressa riserva di presentare istanza di sospensione dell'efficacia del lodo ex art. 530 cpc per gravi motivi. Con vittoria di spese e onorari anche del presente grado di giudizio”.
Per i convenuti, come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, rigettata ogni domanda, eccezione e deduzione così decidere: a) Dichiarare inammissibile l'appello nella parte in cui si chiede la riforma dei i punti 5 e 6 del lodo, sempre con decisione presa da due dei tre arbitri componenti il collegio;
” nonché dei capi 7) – domanda riconvenzionale;
8) risarcimento per lite temeraria – e 9) Spese del procedimento, per i motivi ampiamente esposti al punto A) del presente atto in quanto in violazione dell'art. 342 c.p.c.; b) Rigettare le richieste di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c. formulate da controparte (per carenza di competenza del Collegio Arbitrale e per mancata notificazione della nomina del terzo arbitro) in quanto infondate in fatto ed in diritto, come motivato nel presente atto alla lett. B), oltre che per mancata indicazione della violazione di legge in cui sarebbe intercorso il lodo stesso, con conseguente rigetto dei relativi motivi di appello;
c) Rigettare la richiesta di nullità del capo 4 del lodo arbitrale avanzata da controparte ex art. 829, n. 12) c.p.c. in quanto carente degli elementi previsti dal medesimo articolo, non essendo incorsi gli arbitri in omissione di pronuncia su un'eccezione (fase rescindente) o, in via subordinata qualora questa Ecc.ma Corte di Appello di Roma ritenga di dover decidere nel merito del motivo di impugnazione, dovendo ritenersi infondati gli elementi di fatto e diritto posti a base dello stesso, sulla base di quanto dedotto al punto C) del presente atto, confermando la validità della statuizione arbitrale sul punto;
d) Rigettare la richiesta di nullità lodo arbitrale avanzata da controparte ex art. 829, n. 12) c.p.c. per omessa pronuncia sulla presunta domanda di cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensivo in quanto mai presentata tale domanda in sede arbitrale, come illustrato al punto D) del presente atto;
e) Nel merito: rigettare la generica richiesta di accoglimento dei motivi di appello, in quanto infondati in fatto e diritto, generici e non specifici, sulla base di tutto quanto evidenziato al punto C) lett. b) del presente atto;
f) Rigettare la domanda riconvenzionale in quanto irrituale e ultronea ai fini del presente giudizio o, in ogni caso, in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; g) Rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto irritualmente presentata, come specificato al punto E) del presente atto, nonché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con espressa riserva di ulteriormente
3 argomentare e dedurre nei successivi scritti difensivi nonché con condanna di controparte alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio unitamente alla condanna al pagamento delle spese anche del giudizio arbitrale”.
FATTO E DIRITTO
L'attore in epigrafe ha impugnato il lodo del 31/12/2020 con cui -nonostante il dissenso dell'arbitro dal medesimo designato- è stato dichiarato l'annullamento ex art. 1439 c.c. della scrittura privata del 1/8/2018 e dell'atto di compravendita di azioni in pari data, con condanna alla restituzione di euro 260.000,00 in favore di e di euro 210.000,00 in favore di Credit2Cash S.p.a.. Controparte_1
La vicenda riguarda la scrittura privata con la quale si Parte_1 impegnava a trasferire 125.986 azioni della Credit2Cash S.p.a. al ed CP_1 ulteriori 101.758 azioni alla società stessa;
contestualmente, egli rinunciava al ripianamento della perdita del capitale sociale della Customer2Care S.r.l., dal medesimo partecipata con la quota pari al 40% del capitale. Il prezzo della cessione delle azioni veniva fissato in base al valore di mercato di euro 470.000,00, risultante dalla relazione peritale, da versare secondo le seguenti modalità: a) euro 260.000,00
a carico del di cui euro 230.000,00 al momento della cessione ed euro CP_1
30.000,00 in tre rate di pari importo;
b) euro 210.000,00 a carico della Credit2Cash, da pagare in ventuno rate mensili di euro 10.000,00 ciascuna fino al 30/7/2020.
Nella stessa data della scrittura privata, veniva stipulata la cessione delle azioni (con rogito del notaio di Roma, Rep. 20361/Racc. 10142) e si svolgeva Per_1
l'assemblea straordinaria della Customer2Care S.r.l. per il ripianamento della perdita di euro 160.630,00. Entrambi gli acquirenti provvedevano al pagamento di quanto previsto, fino al mese di novembre 2018: il corrispondeva l'intera somma CP_1 di euro 260.000,00 (di cui euro 230.000,00 il giorno della stipula ed euro 30.000,00 in tre rate uguali, nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2018), mentre la società
Credit2Cash S.p.A. versava tramite bonifico bancario la somma di euro 50.000,00 nel mese di novembre 2018.
In accoglimento delle lagnanze di questi ultimi, con il lodo arbitrale è stato ritenuto il silenzio e la consapevole reticenza del venditore in ordine al
4 procedimento penale a carico suo e del precedente amministratore (per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 in relazione ad imposte non versate pari ad euro
2.254.384,76), quale circostanza idonea ad incidere sulla volontà di acquisto delle azioni (a fronte delle “possibili ricadute sulla sfera economico- patrimoniale di
Credit2 Crash, anche in termini di future contestazioni, riprese a tassazione, ovvero applicazione di sanzioni da parte dell'amministrazione finanziaria in relazione alle illecite fatturazioni contemplate nel provvedimento di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. del 10 luglio 2018”).
L'attore si duole: 1) dell' “incompetenza” dell'arbitro; 2) della nullità della nomina del terzo arbitro;
3) del vizio di omessa pronuncia, rispetto all'annullamento ex art. 1439 c.c..
Eccepita l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., i convenuti hanno resistito all'impugnazione.
La causa è stata rinvia per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
Tanto premesso, l'eccezione preliminare va respinta: risulta sufficiente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, tale da precisare il contenuto e la portata delle relative censure.
Quanto ai motivi di doglianza, osserva la Corte quanto segue.
1. Con il primo motivo, l'attore si duole, agli effetti di cui all'art. 829, comma
1, n. 1 c.p.c., della “carenza assoluta di competenza del Collegio arbitrale” in quanto la clausola compromissoria, di cui alla scrittura privata del 1/8/2018, non è stata riproposta nel contratto definitivo stipulato per il trasferimento delle azioni.
Al riguardo, va in primo luogo dato atto che non è fra le parti dibattuta l'insussistenza del giudicato, rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma (n.
14524/2024, richiamata nelle difese conclusive ma non in atti) con cui, esclusa l'operatività della clausola compromissoria, è stata respinta l'opposizione della società al decreto ingiuntivo emesso a suo carico per il pagamento del saldo prezzo.
Ciò posto, risulta inconferente il richiamo degli appellati alla domanda riconvenzionale di controparte che, dal medesimo esercitata in via subordinata
5 all'eccezione, non implica alcuna acquiescenza in ordine alla questione di
“competenza”; né rileva il riferimento ai “nuovi accordi”, successivi ai negozi per cui è causa ma non oggetto di formalizzazione.
Piuttosto, va constatato -in sostanziale conformità alle ulteriori difese dei convenuti- che il rogito relativo alla cessione delle azioni non esaurisce il contenuto del negozio concluso in pari data: oltre all'impegno al trasferimento delle azioni, la scrittura privata del 1/8/2018 regola gli ulteriori rapporti fra le parti e, in particolare, la partecipazione in Customer2care S.r.l. (quale operazione complessa, funzionale all'uscita dello da entrambe le società). Parte_1
Il rapporto fra i due negozi, pertanto, non appare propriamente riconducibile allo schema del contratto preliminare- contratto definitivo.
D'altro canto, la domanda proposta in via arbitrale non riguarda soltanto la cessione delle azioni, ma anche la (operazione negoziale che risulta dalla) scrittura privata;
non appare quindi dirimente la circostanza, ribadita dall'attore, secondo cui il contratto di cessione delle azioni non richiama più la clausola compromissoria, che è invece espressamente destinata ad operare per “tutte le controversie tra le parti derivanti o comunque connesse alla presente scrittura”.
Per altro verso, va comunque rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive alla sua mancata riproduzione nel contratto definitivo, trattandosi di negozio autonomo ad effetti processuali, avente funzione distinta dal contratto preliminare cui accede;
ne consegue che le parti possono porla nel nulla solo mediante una manifestazione di volontà specificamente diretta a tale effetto”
(Cass. 22608/2011; n. 1439/2020).
La doglianza, pertanto, va respinta.
2. Con il secondo motivo, l'attore denuncia la nullità del lodo, agli effetti di cui all'art. 829, comma 1 n. 1 c.p.c, per violazione dell'art. 810, comma 1, c.p.c.: la nomina del terzo arbitro ha avuto luogo senza preventiva comunicazione formale, e cioè in difetto di previa proposta scritta e di riscontro in ordine alla sua infruttuosità.
Secondo quanto riportato nel lodo, tuttavia, la designazione da parte del
6 Presidente del Tribunale di Roma ha avuto luogo dopo che era stata “rilevata dai due arbitri di parte l'impossibilità di individuare congiuntamente il professionista da nominare”; la nomina, pertanto, deve ritenersi conforme alle modalità disciplinate dalla clausola compromissoria, secondo cui “il terzo, con funzioni di Presidente, sarà nominato dai due arbitri di parte, cui viene conferito mandato al riguardo, o, in difetto di loro accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma”.
Anche tale doglianza, pertanto, deve essere disattesa.
3. L'ulteriore motivo di impugnazione ha per oggetto l'omessa pronuncia in ordine alla dedotta mancanza di incidenza causale della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e -in generale- del procedimento penale a carico dello Parte_1 secondo l'attore, il collegio arbitrale ha ignorato “l'eccezione” dal medesimo svolta, secondo cui il prezzo di cessione era stato negoziato nella conoscenza delle controparti circa il contenuto del verbale di constatazione della G.D.F. (essendo potenzialmente rilevante non la pendenza del procedimento penale in sé, quanto piuttosto l'eventualità dell'accertamento tributario risultante dalla verifica già effettuata presso la società e conosciuta dalle controparti).
A prescindere dall'espresso “rigetto di ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione” (v. lodo)- va però escluso, in conformità all'eccezione dei convenuti, che l'omessa considerazione di tale deduzione, che non costituisce un'eccezione in senso proprio ma un'argomentazione difensiva funzionale alla negazione del fatto costitutivo, possa costituire motivo di nullità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 829, comma 1 n. 12 c.p.c..
È infatti riferibile anche al giudizio arbitrale (cfr. Cass. 19074/2015) il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del vizio di “omessa pronuncia”, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione in ordine ad una domanda o a un'eccezione di parte, ma occorre che risulti completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass. n. 10696/2007; n. 20311/2011; n. 21612/2013): l'eventuale pretermissione dell'argomentazione difensiva (o anche di uno specifico fatto storico) non implica di per sé la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia, che è
7 nella specie oggetto della doglianza di nullità del lodo.
Risulta pertanto inammissibile la pretesa dell'impugnante, che si risolve nella richiesta di integrale revisione del giudizio di fatto espresso dagli arbitri.
D'altro canto, pur senza riferirsi espressamente al verbale di accertamento della G.D.F., questi ultimi hanno specificamente dato conto della contestazione dello secondo cui “il sig. era a conoscenza, già prima della Parte_1 CP_1 formalizzazione degli accordi del 1 agosto 2018 e della redazione della perizia di stima, del procedimento penale che interessava il medesimo convenuto e l'ex legale rappresentante della società Credi2Crash, dei relativi contorni, nonché delle conseguenti implicazioni per la società” (p. 35). In proposito, hanno evidenziato che la perizia sul valore delle azioni, posta a fondamento della cessione, “è stata redatta dietro sua richiesta [cioè dello , da parte di un consulente di sua fiducia e Parte_1 da egli nominato”: ove essa “avesse preso in considerazione i dati in commento, da un lato i risultati della medesima sarebbero stati ben diversi, dall'altro ed in ogni caso, le parti acquirenti avrebbero potuto comunque disporre di un elemento informativo di natura rilevante e decisiva per la corretta esplicazione della loro volontà negoziale” (pp. 40- 41); più in generale, “diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del convenuto dalla documentazione in atti non sono emersi Parte_1 elementi e dati idonei a ricavare aliunde una presunta consapevolezza da parte degli acquirenti degli specifici elementi informativi relativi al procedimenti penale, sopra ricordati, utili e decisivi ai fini della corretta valutazione dell'affare e della valida formazione del consenso negoziale” (p. 41).
In altri termini, nella decisione del lodo è implicito il giudizio di irrilevanza della deduzione proposta dallo rispetto all'incidenza causale delle sue Parte_1 omissioni in ordine ad informazioni suscettibili di riverberarsi sul valore delle azioni.
Parimenti, va disattesa l'ulteriore lagnanza dell'impugnante che, sempre sotto il profilo dell'omessa pronuncia, riguarda il mancato esame, da parte degli arbitri, dell'istanza di cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89 c.p.c..
Al riguardo, va infatti rammentato che si tratta “di un provvedimento rimesso
8 alla discrezionalità del giudice, che può essere adottato anche d'ufficio, e rispetto al quale l'istanza della parte interessata si configura come una mera sollecitazione all'esercizio del relativo potere, con la conseguenza che l'omesso esame della stessa non può costituire neppure oggetto d'impugnazione” (cfr. Cass. n. 22186/2009;
Cass. 19074/2015) e, quindi, ragione di nullità del lodo arbitrale.
Per quanto premesso, l'impugnazione va respinta, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 che tiene conto delle ragioni della decisione rispetto all'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'impugnazione del lodo;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1 [...]
e di che liquida complessivamente in euro CP_1 Controparte_2
6.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'attore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 11/9/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
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