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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/07/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile - in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento n. 1469 /2020 R.G. in sostituzione dell'udienza del 1/7/2025; pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa
Elvira Bellantoni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1469/2020 R.G., vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., c.f. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avvocato ADELINA BIANCO ed elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania, presso il locale ufficio postale;
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentata e difeso dall'avvocato EMILIO CP_1 C.F._1
MIGLINO presso il cui studio domiciliata in Ogliastro Cilento (SA) alla via Ferrari n.22, come da mandato in atti;
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso e per la riforma della sentenza del giudice di pace di LI, n.
117/2020 , depositata in data 17 marzo 2020, nel procedimento r.g. n. 1523/2019, avente ad oggetto: liquidazione buono postale.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLANTE:
“ 1) accertare e dichiarare la piena legittimità dell'operato di nell'ambito dello svolgimento dei fatti per cui Pt_1 vi è sentenza nr. 117/2020 emessa dal Giudice di Pace di LI, dott. depositata in data Per_1
17/03/2020, e non notificata, oggetto del presente appello in quanto il buono fruttifero postale A TERMINE di Lire 5.000.000 emesso in data 18/09/1996 è prescritto;
2) nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza nr. 117/2020 emessa dal Giudice di Pace di LI, dott. depositata in data 17/03/2020, e non notificata, accogliere i motivi di appello rigettando Per_1 conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata, dichiarando prescritto il buono oggetto dell'avversa domanda oltremodo inammissibile, infondata in fatto e diritto nonché non provata e per tutto quanto altro esposto;
3) per l'effetto condannare l'appellata, al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari per entrambi i gradi di giudizio. “
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA :
“1) dichiarare e confermare in toto la sentenza n.117/2020 emessa dal Giudice di Pace di LI (SA) per i motivi di cui sopra, con ogni conseguente provvedimento;
2) dichiarare, per le causali di cui sopra, l'improcedibilità, l'inammissibilità e la nullità dell'atto di appello;
Nel merito
3) rigettare l'atto di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, sempre per i motivi sopra esposti;
4) condannare, in ogni caso, l'appellante principale al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre al
15% ex art.14 T.P., nonché CNA ed IVA come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario.”.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di LI CP_1 Parte_1
chiedendo la liquidazione del buono fruttifero postale serie AE n.0483446813, emesso in
[...] data 18/09/1996, di cui era intestataria e la condanna della convenuta al pagamento della somma di €.4.999,37, oltre interessi maturati sul titolo ed interessi successivi. Deduceva che il buono fruttifero era rimborsabile entro il 19/9/2018 e che in seguito al diniego di liquidazione da parte dello sportello dell'Ufficio postale di LI, aveva interrotto il decorso del termine
2 prescrizionale con le raccomandate del 10/04/2018 e del 16/01/2019 ed aveva invano diffidato la convenuta alla liquidazione.
Si costituiva in persona del l.r.p.t., che eccepiva la prescrizione ex lege del Parte_1 buono fruttifero postale emesso in data 18/09/1996 oggetto di causa, trattandosi di titolo appartenente alla serie AE. Specificava che, in applicazione di quanto previsto dal D.M. Tesoro
13 ottobre1995, regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 225 del 31/10/1995, l'intestataria avrebbe potuto ottenere il rimborso solo entro il 19/9/2018 e riteneva maturato il termine prescrizionale per essere gli atti di costituzione in mora prodotti da parte attrice non idonei ad interrompere la prescrizione.
Il Giudice di Pace di LI con la sentenza n. 117/2020 accoglieva la domanda attorea e condannava al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro Parte_1
4.999,37, oltre il pagamento delle spese legali liquidate in Euro 1.000,00, di cui Euro 125,00 per esborsi, oltre iva, cap e spese forfettarie come per legge con attribuzione.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello , lamentando la carenza e Parte_2 contraddittorietà della motivazione del primo giudice, denunciando la violazione delle norme in tema di prescrizione e censurando anche l'erronea liquidazione delle spese legali, in violazione del D.M. 55/2014.
Rilevava che la documentazione prodotta dalla controparte, costituita dalle raccomandate di costituzione in mora non provava alcunchè, perché le predette raccomandate erano state inviate ad un indirizzo non meglio precisato e non potevano essere qualificati come atti interruttivi della prescrizione.
Concludeva per la riforma della appellata sentenza, chiedendo il rigetto della domanda di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La sig.ra si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria CP_1 delle spese del grado.
Il Tribunale fissava per la discussione della causa l'udienza del 1/7/2025.
La prescrizione del buono fruttifero oggetto di causa è disciplinata dal D.M. del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000, che all'articolo 8 recita: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; è pacifico che in materia di buoni postali fruttiferi, il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso, previsto dall'art. 8 del D.M.
3 19.12.2000, decorre dalla data di scadenza del titolo (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 33631 del
20 dicembre 2024; Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 261 del 7 gennaio 2025) .
Il termine di prescrizione finale del buono oggetto di causa era, per come indicato pacificamente da entrambe le parti, il 18 settembre 2018; parte appellata sosteneva di essersi recata presso gli uffici postali prima della scadenza del buono e che con le raccomandate del 10/04/2018 e del
16/01/2019 fosse stata interrotta la decorrenza del termine di prescrizione, mentre Parte_1 contestava la presentazione di una richiesta prima dello spirare del termine di prescrizione
[...] che le raccomandate sopra citate avessero raggiunto il risultato dell'interruzione della decorrenza del termine di prescrizione.
La raccomandata del 30 marzo 2018 risulta ricevuta da Poste Italiane- Direzione Provinciale,
Corso Giuseppe Garibaldi, n 203, Salerno in data 10.04.2018, come da timbro postale di ricevimento. Essa recita testualmente: “ In forza e per gli effetti del mandato conferitomi dalla signora CP_1
nata l1[...] a [...] e residente in [...], …..premesso
[...]
: -che la signora sottoscriveva in data 18 settembre 1996 un buono postale fruttifero serie AE di CP_1 lire 5.000.000, n 0483446813, con clausola PFR (cioè co la facoltà di pari rimborso), -che l'importo del suddetto buono raddoppiava dopo 8 anni e triplicava allo scadere dello stesso;
che, pertanto la mia assistita nel mese corrente, prima dello scadere del termine prescrizionale si recava presso l'ufficio postale di LI (Sa), …per incassare il suddetto buono…ma senza esito positivo, in quanto a dire dell'addetto allo sportello detto buono non poteva essere incassato;
-che tale comportamento delle è assolutamente illegittimo, …..; tanto premesso invita e Parte_1 diffida la società a rimborsare il buono postale fruttifero sopra indicato….La presente viene inviata Parte_1 anche come effetto interruttivo della prescrizione”.
L'atto, che per il suo contenuto deve sicuramente considerarsi idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, era inviato all'indirizzo della Direzione Provinciale di Salerno delle
, da cui dipende territorialmente l'Ufficio postale di LI e la cartolina di Parte_1 ricevimento reca accanto alla firma dell'addetto alla ricezione il timbro ”, Parte_1 cosicchè deve presumersene la conoscenza, in difetto di allegazioni idonee a smentire la presunzione conseguente la ricezione. Gli elementi raccolti consentono di ritenere che parte appellata si sia tempestivamente attivata per ottenere il controvalore del buono postale oggetto di causa.
Parte appellante lamentava, altresì, che il primo giudice non avesse tenuto conto delle contestazioni formulate per la produzione in mera fotocopia delle raccomandate di costituzione in mora.
4 Come a tutti noto l'onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, dalla quale sia dato desumere che l'eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione (Cassazione civile, ordinanza
n. 37290 del 20 dicembre 2022) . Il disconoscimento deve contenere, altresì, l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale, oppure delle parti mancanti o aggiunte rispetto all'originale (Cassazione civile, n. 16836/2021 e Cass. civ. n. 16557/2019: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art.
2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”).
Alcuna contestazione era formulata in modo chiaro nell'atto di costituzione in giudizio e nel verbale del giorno 2 marzo 2020 si limitava genericamente a contestare la Parte_1 idoneità di tali atti , senza specifiche censure e motivazioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello non merita accoglimento e va confermata la sentenza impugnata.
La soccombenza comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, escludendo l'attività istruttoria ed applicando il tariffario minimo.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine all'appello avverso la sentenza del giudice di pace di LI, n.
117/2020 proposto da nei confronti della sig.ra così provvede: Parte_1 CP_2
5 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna , al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si Parte_1
determinano in euro 1700,00 , oltre iva e c.p.a. con attribuzione al procuratore antistatario;
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002.
Vallo della Lucania, 2/7/2025 dott.ssa Elvira Bellantoni
6
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile - in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento n. 1469 /2020 R.G. in sostituzione dell'udienza del 1/7/2025; pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa
Elvira Bellantoni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1469/2020 R.G., vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., c.f. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avvocato ADELINA BIANCO ed elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania, presso il locale ufficio postale;
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentata e difeso dall'avvocato EMILIO CP_1 C.F._1
MIGLINO presso il cui studio domiciliata in Ogliastro Cilento (SA) alla via Ferrari n.22, come da mandato in atti;
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso e per la riforma della sentenza del giudice di pace di LI, n.
117/2020 , depositata in data 17 marzo 2020, nel procedimento r.g. n. 1523/2019, avente ad oggetto: liquidazione buono postale.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLANTE:
“ 1) accertare e dichiarare la piena legittimità dell'operato di nell'ambito dello svolgimento dei fatti per cui Pt_1 vi è sentenza nr. 117/2020 emessa dal Giudice di Pace di LI, dott. depositata in data Per_1
17/03/2020, e non notificata, oggetto del presente appello in quanto il buono fruttifero postale A TERMINE di Lire 5.000.000 emesso in data 18/09/1996 è prescritto;
2) nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza nr. 117/2020 emessa dal Giudice di Pace di LI, dott. depositata in data 17/03/2020, e non notificata, accogliere i motivi di appello rigettando Per_1 conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata, dichiarando prescritto il buono oggetto dell'avversa domanda oltremodo inammissibile, infondata in fatto e diritto nonché non provata e per tutto quanto altro esposto;
3) per l'effetto condannare l'appellata, al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari per entrambi i gradi di giudizio. “
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA :
“1) dichiarare e confermare in toto la sentenza n.117/2020 emessa dal Giudice di Pace di LI (SA) per i motivi di cui sopra, con ogni conseguente provvedimento;
2) dichiarare, per le causali di cui sopra, l'improcedibilità, l'inammissibilità e la nullità dell'atto di appello;
Nel merito
3) rigettare l'atto di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, sempre per i motivi sopra esposti;
4) condannare, in ogni caso, l'appellante principale al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre al
15% ex art.14 T.P., nonché CNA ed IVA come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario.”.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di LI CP_1 Parte_1
chiedendo la liquidazione del buono fruttifero postale serie AE n.0483446813, emesso in
[...] data 18/09/1996, di cui era intestataria e la condanna della convenuta al pagamento della somma di €.4.999,37, oltre interessi maturati sul titolo ed interessi successivi. Deduceva che il buono fruttifero era rimborsabile entro il 19/9/2018 e che in seguito al diniego di liquidazione da parte dello sportello dell'Ufficio postale di LI, aveva interrotto il decorso del termine
2 prescrizionale con le raccomandate del 10/04/2018 e del 16/01/2019 ed aveva invano diffidato la convenuta alla liquidazione.
Si costituiva in persona del l.r.p.t., che eccepiva la prescrizione ex lege del Parte_1 buono fruttifero postale emesso in data 18/09/1996 oggetto di causa, trattandosi di titolo appartenente alla serie AE. Specificava che, in applicazione di quanto previsto dal D.M. Tesoro
13 ottobre1995, regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 225 del 31/10/1995, l'intestataria avrebbe potuto ottenere il rimborso solo entro il 19/9/2018 e riteneva maturato il termine prescrizionale per essere gli atti di costituzione in mora prodotti da parte attrice non idonei ad interrompere la prescrizione.
Il Giudice di Pace di LI con la sentenza n. 117/2020 accoglieva la domanda attorea e condannava al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro Parte_1
4.999,37, oltre il pagamento delle spese legali liquidate in Euro 1.000,00, di cui Euro 125,00 per esborsi, oltre iva, cap e spese forfettarie come per legge con attribuzione.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello , lamentando la carenza e Parte_2 contraddittorietà della motivazione del primo giudice, denunciando la violazione delle norme in tema di prescrizione e censurando anche l'erronea liquidazione delle spese legali, in violazione del D.M. 55/2014.
Rilevava che la documentazione prodotta dalla controparte, costituita dalle raccomandate di costituzione in mora non provava alcunchè, perché le predette raccomandate erano state inviate ad un indirizzo non meglio precisato e non potevano essere qualificati come atti interruttivi della prescrizione.
Concludeva per la riforma della appellata sentenza, chiedendo il rigetto della domanda di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La sig.ra si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria CP_1 delle spese del grado.
Il Tribunale fissava per la discussione della causa l'udienza del 1/7/2025.
La prescrizione del buono fruttifero oggetto di causa è disciplinata dal D.M. del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000, che all'articolo 8 recita: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; è pacifico che in materia di buoni postali fruttiferi, il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso, previsto dall'art. 8 del D.M.
3 19.12.2000, decorre dalla data di scadenza del titolo (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 33631 del
20 dicembre 2024; Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 261 del 7 gennaio 2025) .
Il termine di prescrizione finale del buono oggetto di causa era, per come indicato pacificamente da entrambe le parti, il 18 settembre 2018; parte appellata sosteneva di essersi recata presso gli uffici postali prima della scadenza del buono e che con le raccomandate del 10/04/2018 e del
16/01/2019 fosse stata interrotta la decorrenza del termine di prescrizione, mentre Parte_1 contestava la presentazione di una richiesta prima dello spirare del termine di prescrizione
[...] che le raccomandate sopra citate avessero raggiunto il risultato dell'interruzione della decorrenza del termine di prescrizione.
La raccomandata del 30 marzo 2018 risulta ricevuta da Poste Italiane- Direzione Provinciale,
Corso Giuseppe Garibaldi, n 203, Salerno in data 10.04.2018, come da timbro postale di ricevimento. Essa recita testualmente: “ In forza e per gli effetti del mandato conferitomi dalla signora CP_1
nata l1[...] a [...] e residente in [...], …..premesso
[...]
: -che la signora sottoscriveva in data 18 settembre 1996 un buono postale fruttifero serie AE di CP_1 lire 5.000.000, n 0483446813, con clausola PFR (cioè co la facoltà di pari rimborso), -che l'importo del suddetto buono raddoppiava dopo 8 anni e triplicava allo scadere dello stesso;
che, pertanto la mia assistita nel mese corrente, prima dello scadere del termine prescrizionale si recava presso l'ufficio postale di LI (Sa), …per incassare il suddetto buono…ma senza esito positivo, in quanto a dire dell'addetto allo sportello detto buono non poteva essere incassato;
-che tale comportamento delle è assolutamente illegittimo, …..; tanto premesso invita e Parte_1 diffida la società a rimborsare il buono postale fruttifero sopra indicato….La presente viene inviata Parte_1 anche come effetto interruttivo della prescrizione”.
L'atto, che per il suo contenuto deve sicuramente considerarsi idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, era inviato all'indirizzo della Direzione Provinciale di Salerno delle
, da cui dipende territorialmente l'Ufficio postale di LI e la cartolina di Parte_1 ricevimento reca accanto alla firma dell'addetto alla ricezione il timbro ”, Parte_1 cosicchè deve presumersene la conoscenza, in difetto di allegazioni idonee a smentire la presunzione conseguente la ricezione. Gli elementi raccolti consentono di ritenere che parte appellata si sia tempestivamente attivata per ottenere il controvalore del buono postale oggetto di causa.
Parte appellante lamentava, altresì, che il primo giudice non avesse tenuto conto delle contestazioni formulate per la produzione in mera fotocopia delle raccomandate di costituzione in mora.
4 Come a tutti noto l'onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, dalla quale sia dato desumere che l'eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione (Cassazione civile, ordinanza
n. 37290 del 20 dicembre 2022) . Il disconoscimento deve contenere, altresì, l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale, oppure delle parti mancanti o aggiunte rispetto all'originale (Cassazione civile, n. 16836/2021 e Cass. civ. n. 16557/2019: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art.
2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”).
Alcuna contestazione era formulata in modo chiaro nell'atto di costituzione in giudizio e nel verbale del giorno 2 marzo 2020 si limitava genericamente a contestare la Parte_1 idoneità di tali atti , senza specifiche censure e motivazioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello non merita accoglimento e va confermata la sentenza impugnata.
La soccombenza comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, escludendo l'attività istruttoria ed applicando il tariffario minimo.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine all'appello avverso la sentenza del giudice di pace di LI, n.
117/2020 proposto da nei confronti della sig.ra così provvede: Parte_1 CP_2
5 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna , al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si Parte_1
determinano in euro 1700,00 , oltre iva e c.p.a. con attribuzione al procuratore antistatario;
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002.
Vallo della Lucania, 2/7/2025 dott.ssa Elvira Bellantoni
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