Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1687/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 23/01/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 23/01/2025 nella causa n. 1687/2021 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 98/2021, pubblicata in data 14/01/2021 e non notificata, resa in materia di “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO ENRICO
- appellante - e (C.F./P.IVA: ), rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa dall'avv. PELUSO GIANCARLO
- appellata - Conclusioni All'udienza del 23/01/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409). 2 Tribunale di Avellino n. 1687/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto l'opposizione proposta dall'odierna parte appellata, , avverso il decreto ingiuntivo n. 1139/2019 CP_1 emesso dal Giudice di Pace di Avellino, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.367,69, oltre interessi e spese, in favore dell'odierna appellante, a titolo di mancato Parte_1 pagamento delle fatture n. RS2117FG0010151 di € 615,02, n. RS2118FG0000950 di € 260,63, n. RS2118FG0004369 di € 492,04, emesse per il prestato servizio di fornitura di energia elettrica. A fondamento del rigetto la seguente motivazione: […] L'opposizione è fondata e va accolta. L'opposta ha dimostrato la sua legittimazione attiva in merito al decreto ingiuntivo n. 1139/2019 di € 1.367,69 emesso dal Giudice di Pace di
Avellino, provando che con atto per dr. , notaio in Genova del Persona_1
14/01/2019 n. 28729 di repertorio e n. 12915 di raccolta, le società
[...]
ed si sono fuse mediante incorporazione della Parte_1 Controparte_2 CP_2
nella […] La , a seguito del
[...] Parte_1 Parte_1 ricorso depositato il 20.11.2019, ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1139/2019 dal
Giudice di Pace di Avellino, premettendo di aver stipulato con CP_1 un contratto di fornitura elettrica. si è opposta al decreto CP_1 ingiuntivo premettendo di aver stipulato con l'opposta contratto di fornitura gas naturale. La , ai righi 17-20 della pagina 4 della comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, ha affermato che “ (ora Controparte_3 Parte_1
...ha stipulato con la sig.ra un contratto di fornitura
[...] CP_1 elettrica sottoscritto in data 11/04/2016”. La nella Parte_1 produzione di parte ha depositato l'Allegato A intitolato “Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura di gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2019”.
Nella memoria conclusionale la , al rigo 7 e 8 della pagina 3 Parte_1 ha affermato che “La dava concreta attuazione al contratto Parte_1 fornendo regolarmente l'erogazione del servizio di fornitura di gas”. Pertanto, a parte le diverse ipotesi formulate dall'opposta (fornitura elettrica alternata a fornitura di gas naturale) che rappresentano l'indeterminatezza e quindi l'infondatezza della domanda della nel presente giudizio, Parte_1 risulta che il ricorso per ingiunzione di pagamento depositato il 20.11.2019 è fondato sull'errato presupposto della fornitura elettrica, invece che della fornitura
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di gas naturale che è, invece, alla base delle richieste di pagamento operate dalla nei confronti di , nonché delle Parte_2 CP_1 tre fatture inviate ad essa ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Tali tre fatture espressamente riportano nel frontespizio di ognuna di esse l'intestazione:
Bolletta Gas Naturale. Ne deriva l'erronea indicazione dell'oggetto di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e di conseguenza l'infondatezza del decreto ingiuntivo n.
1139/2019 di € 1367,69 emesso dal Giudice di Pace di Avellino […]. Avverso la suddetta decisione proponeva appello la
[...]
, la quale deduceva: A. Errore di fatto e di diritto commesso dal Parte_1 primo giudice – omesso apprezzamento delle risultanze documentali e processuali - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - motivazione insufficiente e illogica (art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 att. c.p.c.), atteso che il GdP […] giunge alla discutibile conclusione di considerare indeterminata la domanda, a suo dire per le diverse ipotesi formulate dalla opposta (fornitura elettrica alternata a fornitura di gas naturale) […], evidenziando inoltre che […] il giudice di merito ha indirizzato la sua valutazione esclusivamente sul tenore testuale degli atti e, così facendo, è caduto nel vizio di omessa decisione della domanda ove si limiti alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca del suo effettivo contenuto sostanziale […]; B. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Omessa valutazione della documentazione prodotta dalla società opposta, avendo la società opposta dimostrato il fatto costitutivo del credito, instando altresì per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Per la conferma della sentenza, ferma l'infondatezza dell'appello proposto, insisteva per converso l'appellata . CP_1
Ciò posto, fondato, seppure nei limiti e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene l'appello, così come proposto. Se difatti è vero che, come sottolineato in prime cure, l'odierna appellante ha in sede monitoria dedotto di aver stipulato con la controparte un contratto di fornitura elettrica sottoscritto in data 11/04/2016 (v. testualmente ricorso per ingiunzione), reiterando tale riferimento in taluni passi della comparsa di costituzione e risposta in quella sede (v. comparsa di cui in atti), non ci si può esimere dal rilevare come la documentazione prodotta a sostegno della pretesa fosse, sin dal ricorso per ingiunzione, univocamente riferibile al contratto di fornitura di gas naturale, stipulato in pari data ed effettivamente intercorrente tra le parti (v. contratto in atti e correlate fatture), al pari della totalità delle difese articolate, tutte incentrate sui medesimi documenti ed espressamente argomentate sulle disposizioni, a più riprese richiamate, del Testo Unico delle Tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (TUDG) (v. atti difensivi di primo grado).
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A ben guardare, del resto, la sussistenza del predetto rapporto (id est: di fornitura del gas), così come la riferibilità al gas naturale dei consumi di cui alle bollette in contestazione, non è stato mai messo in discussione, nemmeno in sede di opposizione, dall'appellata, limitatasi ad eccepire esclusivamente la carenza di legittimazione attiva della l'erroneo calcolo dei Parte_1 consumi stimati e la mancanza di prova del credito vantato per inidoneità delle fatture (v. atto di opposizione in atti). Orbene, è noto che nell'interpretazione della domanda non ci si può soffermare, sulla scorta di un approccio strettamente formalistico, sui termini (eventualmente erronei e/o impropri) utilizzati dalle parti, dovendo in ogni caso prendersi in considerazione il complessivo tenore delle difese articolate, soprattutto ove - come nel caso di specie - l'esistenza di uno specifico rapporto (id est: di fornitura di gas naturale) sia stato, non soltanto debitamente documentato (v. richiamati documenti di cui in atti), ma anche, sostanzialmente riconosciuto e posto a fondamento delle tesi difensive in concreto articolate da entrambe le parti (v. rispettivi atti difensivi), pena un'interpretazione della domanda priva di coerenza e sufficienza argomentativa, destinata inevitabilmente a riverberarsi sulla successiva valutazione del materiale probatorio, a sua volta, e per l'effetto, inificiata da ineluttabile carenza motivazionale (Cass. n. 16595/16). In tale prospettiva, non può che procedersi, in riforma di quanto operato in prime cure, ad un diverso apprezzamento delle risultanze in atti, debitamente richiesto dall'appellante (v. atto di appello), vagliando pertanto nel merito la pretesa sottesa all'ingiunzione, così come riferita (e riferibile) al rapporto di fornitura di gas naturale, pacificamente, oltre che documentalmente, intercorrente tra le parti. Ebbene, ferma la già ritenuta (e non appellata) affermazione della legittimazione attiva della (v. sentenza in atti), deve Parte_1 innanzitutto darsi atto della sostanziale insufficienza delle contestazioni articolate dall'opponente in punto di erroneità dei consumi stimati ed inidoneità alla prova del credito delle fatture prodotte (v. atto di opposizione) a far venire meno il diritto al pagamento dedotto in ingiunzione dalla controparte opposta. Pacifica o comunque acquisita, nei termini supra chiariti, la ricorrenza del rapporto di fornitura in oggetto, dichiaratamente protrattosi senza problemi di sorta sin dalla sua stipula (v. testualmente atto di opposizione: […] la dott.ssa in data 11/04/2016 sottoscriveva un contratto di fornitura di Gas CP_1
Naturale con la società che ha sempre inviato regolari fatture, tutte CP_4 adempiute […]), difatti, la medesima opponente non risulta aver specificamente allegato il malfunzionamento del contatore, né comprovato di averne richiesto la verifica - peraltro eseguita con esito positivo dai tecnici incaricati (v. certificazione lettura contatore di cui alla produzione di parte opposta) - o
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comunque fornito elementi idonei a considerare anomalo e/o esorbitante il consumo addebitatole - per converso risultato in linea con la media dei consumi registratisi sulla medesima utenza negli ultimi anni (v. ancora certificazione di lettura di cui in atti) - ovvero debitamente eccepito la riferibilità, dovuta a condotte alla stessa non imputabili, a terzi o in ogni caso invito domino, dei consumi effettivamente registrati (v. atto di opposizione). Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020). Quanto detto, però, non impedisce di tenere conto, quale oggetto di un'eccezione assorbita in prime cure, ma espressamente riproposta in questa sede (v. comparsa di costituzione in appello e relative conclusioni), della nota di credito in favore dell'appellata, di € 236,16 del CP_1
26/04/2018, in alcun modo disconosciuta e/o contestata dalla controparte (art. 115 cpc), nemmeno in prime cure, né circa la riferibilità della stessa alla fornitura in oggetto, né circa l'ammontare delle somme in essa indicate (v. comparsa di costituzione e risposta di primo grado), con tutto ciò che ne consegue in punto di rideterminazione in € 1.131,53 (= 1.367,69 - 236,16) della pretesa creditoria azionata. Alla stregua di quanto precede, dunque, in parziale accoglimento dell'appello proposto, dovrà parzialmente riformarsi la sentenza appellata, accogliendo in parte, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opposizione proposta in prime cure e condannando
[...]
al pagamento in favore della , della CP_1 Parte_1
(minor) somma di € 1.131,53 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, con il correlato assorbimento di ogni altra istanza deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, la fondatezza meramente parziale della pretesa creditoria azionata giustifica, in uno alla compensazione per l'intero di quelle concernenti la fase monitoria, la compensazione per un quinto di quelle di giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti, tenuto conto del valore (sino a € 5.200,00), della natura e della complessità (minima) della controversia,
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nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate - in € 633,00 per il primo grado ed in € 1.278,00 per l'appello.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 98/2021, pubblicata in data 14/01/2021 e non notificata, nei confronti di , respinta, o comunque assorbita, ogni altra CP_1 istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte l'appello così come proposto e, per l'effetto, riforma in parte la sentenza appellata, accogliendo in parte, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opposizione proposta in prime cure e condannando al pagamento in favore della CP_1 [...]
, della (minor) somma di € 1.131,53 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda sino al soddisfo;
condanna parte appellata/opponente, , alla rifusione in favore di CP_1 parte appellante/opposta, , di quattro quinti (4/5) Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 174,00 (5/5) per spese vive ed € 1.911,00 (5/5) per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Enrico Catalano;
dichiara compensate tra le parti le spese per il quinto (1/5) residuo;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della fase monitoria. Così deciso in data 24/01/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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