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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/06/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 627 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
[...]
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Parte_1
Balsamo, giusta procura in atti;
E
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Contato, Controparte_1
giusta procura in atti, ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: modiche congiunte condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 ult. comma, c.p.c.
DEL PM: cfr. conclusioni del 26 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51, ultima comma, c.p.c., e , Parte_1 Controparte_1 premettendo che con sentenza n. 147/2024 resa da questo Tribunale e passata in giudicato era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato il 7 settembre 2023 , ed era stato previsto l'obbligo in capo all' di corrispondere alla un assegno mensile per il CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore di € 300,00 per ciascuno, oltre al 50 % delle spese Persona_1
straordinarie, hanno chiesto congiuntamente la modifica delle predette condizioni, nel senso di modificare l'importo nella misura di € 500,00 dell'assegno stabilito a titolo di mantenimento della figlia, la quale a causa della propria disabilità necessiterebbe di terapie e cure.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, affermata la procedibilità della domanda, stante il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Nel merito, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio, atteso che le parti congiuntamente hanno dato atto della insufficienza del precedente importo, stabilito per il mantenimento ordinario della minore, per fare fronte alle esigenze soprattutto di cura della stessa.
Pertanto, la domanda congiunta dei coniugi può essere integralmente recepita.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
modifica le condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 147/2024 resa da questo il 30 ottobre 2024 in conformità al ricorso congiunto, depositato il 17 aprile 2025, le cui condizioni si intendono integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, l'11 giugno 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 627 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
[...]
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Parte_1
Balsamo, giusta procura in atti;
E
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Contato, Controparte_1
giusta procura in atti, ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: modiche congiunte condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 ult. comma, c.p.c.
DEL PM: cfr. conclusioni del 26 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51, ultima comma, c.p.c., e , Parte_1 Controparte_1 premettendo che con sentenza n. 147/2024 resa da questo Tribunale e passata in giudicato era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato il 7 settembre 2023 , ed era stato previsto l'obbligo in capo all' di corrispondere alla un assegno mensile per il CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore di € 300,00 per ciascuno, oltre al 50 % delle spese Persona_1
straordinarie, hanno chiesto congiuntamente la modifica delle predette condizioni, nel senso di modificare l'importo nella misura di € 500,00 dell'assegno stabilito a titolo di mantenimento della figlia, la quale a causa della propria disabilità necessiterebbe di terapie e cure.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, affermata la procedibilità della domanda, stante il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Nel merito, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio, atteso che le parti congiuntamente hanno dato atto della insufficienza del precedente importo, stabilito per il mantenimento ordinario della minore, per fare fronte alle esigenze soprattutto di cura della stessa.
Pertanto, la domanda congiunta dei coniugi può essere integralmente recepita.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
modifica le condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 147/2024 resa da questo il 30 ottobre 2024 in conformità al ricorso congiunto, depositato il 17 aprile 2025, le cui condizioni si intendono integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, l'11 giugno 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa