Sentenza 14 febbraio 1980
Massime • 1
La contemplatio domini negotii, che caratterizza la rappresentanza, deve risultare dal contratto e consistere in una dichiarazione espressa ed univoca ma non necessariamente solenne o legata a formule rituali. L'accertare se vi sia stata o no la spendita del nome del rappresentato e compito istituzionalmente devoluto al giudice del merito, il cui accertamento e incensurabile in Sede di legittimita, ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto. ( Conf 1532/76, mass n 380282, sulla prima parte; ( Conf 1446/70, mass n 347263, sulla prima parte; ( Conf 3435/69, mass n 343526, sulla prima parte; ( Conf 3341/69, mass n 343400, sulla seconda parte; ( Conf 2002/69, mass n 341230, sulla seconda parte; ( Conf 2957/68, mass n 335747, sulla seconda parte).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/1980, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 1980 |
Testo completo
La contemplatio domini negotii, che caratterizza la rappresentanza, deve risultare dal contratto e consistere in una dichiarazione espressa ed univoca ma non necessariamente solenne o legata a formule rituali. L'accertare se vi sia stata o no la spendita del nome del rappresentato e compito istituzionalmente devoluto al giudice del merito, il cui accertamento e incensurabile in Sede di legittimita, ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto. ( Conf 1532/76, mass n 380282, sulla prima parte;
( Conf 1446/70, mass n 347263, sulla prima parte;
( Conf 3435/69, mass n 343526, sulla prima parte;
( Conf 3341/69, mass n 343400, sulla seconda parte;
( Conf 2002/69, mass n 341230, sulla seconda parte;
( Conf 2957/68, mass n 335747, sulla seconda parte).*