Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 17/01/2025 , RGC n. 906 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. La Bollita (per delega dell'avv. ZAGARESE ALDO ) per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. Ferraro (per delega dell'avv. MENGHINI STEFANO e dell'avv. Davide Farina) per parte convenuta,
il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 906 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 101/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 7 marzo 2024
e vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Zagarese C.F._2
Attori-opponenti
E
(C.F. , e per essa, in qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano
[...] P.IVA_2
Menghini e Davide Sarina
Convenuta-opposta
1
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. e hanno proposto opposizione al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 101/2024, con il quale il Tribunale di Castrovillari ha ingiunto il pagamento di euro 69.698,79, oltre interessi e spese, in favore di in virtù di con tratto Controparte_1 di conto corrente acceso dal l'8 ottobre 2010 e del relativo contratto di apertura di Pt_1 credito stipulato in data 12 ottobre 2010, in relazione ai quali la ha prestato Parte_2 fideiussione.
Hanno dedotto: a) la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2946 c.c.; b) l'errato calcolo degli interessi.
1.2. Si è costituita e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma III,
c.p.c.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
2.1. In primo luogo, deve escludersi l'avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione.
Infatti, è presente in atti la revoca degli affidamenti con l'intimazione di pagamento notificata il 19 aprile 2013, nonché la diffida notificata il 15 aprile 2021.
Pertanto, non è trascorso alcun termine decennale di prescrizione dalla data di chiusura del conto.
2.2. Infine, del tutto generica ed apodittica è la contestazione del calcolo degli interessi, non essendo state in alcun modo specificate le ragioni per le quali la somma richiesta sarebbe erronea.
3. L'opposizione è, quindi, respinta.
4. Le spese di lite sostenute da parte opposta devono essere poste a carico delle parti opponenti in solido tra loro, e vengono liquidate in euro 7.500,00 (di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase di trattazione ed euro 2.200,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
5. Pur se infondata, l'opposizione proposta non si ritiene connotata da colpa grave idonea a giustificare una condanna ex art. 96 c.p.c., difettando anche la prova del pregiudizio subito da parte opposta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta che liquida in euro 7.500,00 (di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase di trattazione ed euro
2.200,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge;
3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta .
Così deciso in Castrovillari, 17 gennaio 2024
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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