Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 14.1.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 8113/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
n. il 06/11/1962 in ACIREALE (CT), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. OLIVERI GIUSEPPE;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“Svolte la discussione diagnostica e le considerazioni medico-legali, possiamo concludere che l'Attore, Sig. .di anni 61, è in atto affetto da: - Parte_1 spondilodiscartrosi a media incidenza funzionale in soggetto con cardiopatia ipertensiva in 2° NYHa ed in atto in buon compenso emodinamico;
- deficit medio delle funzioni cognitive, e disturbi amnestici, affettivi e relazionali da pregresso remoto trauma cranico;
-importante varicosi arti inferiori;
-diabete mellito non complicato.
Tali infermità, presenti durante la fase amministrativa, ai sensi della legge n.222 del
12/6/84 riducono e riducevano la capacità lavorativa dell'Attore a meno di 1/3 del normale, e quindi allo stesso non si può riconoscere il diritto al beneficio economico previsto dalla legge (assegno ordinario),con decorrenza dall'inizio della domanda amministrativa (febbraio 2021)”.
Parte opponente, chiedendo il richiamo del CTU della fase di ATP, dott. , Persona_1 al fine di chiarire l'errore in cui è incorso o, in alternativa, in caso di persistente esito negativo, di disporre nuova consulenza tecnica, ha formulato le seguenti conclusioni:
2) Spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Con ordinanza depositata il 7.11.2024, ritenendo che la doglianza dell'opponente implicasse un mero chiarimento da parte dello stesso CTU nominato nella fase di ATP, non occorrendo alcuna rinnovazione della CTU con nomina di altro Consulente, è stato disposto il richiamo del Consulente della fase di ATP, dott. , al fine di Persona_1 chiarire se, nelle conclusioni della relazione depositata l'1.7.2024, laddove è scritto
“Tali infermità, presenti durante la fase amministrativa, ai sensi della legge n.222 del
12/6/84 riducono e riducevano la capacità lavorativa dell'Attore a meno di 1/3 del normale, e quindi allo stesso non si può riconoscere il diritto al beneficio economico previsto dalla legge (assegno ordinario), con decorrenza dall'inizio della domanda amministrativa (febbraio 2021)”, il termine “non” costituisse un mero refuso o se invece si fosse inteso negare il riconoscimento del requisito sanitario;
Il Consulente, rispondendo ai chiarimenti richiesti e precisando che si è trattato di un mero refuso, ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario, così precisando le conclusioni precedentemente formulate: “Svolte la discussione diagnostica e le considerazioni medico-legali, possiamo concludere che l'Attore, Sig. .di Parte_1 anni 61,è in atto affetto da: -spondilodiscartrosi a media incidenza funzionale in soggetto con cardiopatia ipertensiva in 2° NYHa ed in atto in buon compenso emodinamico;
- deficit medio delle funzioni cognitive, e disturbi amnestici, affettivi e relazionali da pregresso remoto trauma cranico;
-importante varicosi arti inferiori;
- diabete mellito non complicato.
Tali infermità, presenti durante la fase amministrativa, ai sensi della legge n.222 del
12/6/84 riducono e riducevano la capacità lavorativa dell'Attore a meno di 1/3 del normale, e quindi allo stesso si può riconoscere il diritto al beneficio economico previsto dalla legge (assegno ordinario),con decorrenza dall'inizio della domanda amministrativa (febbraio 2021)”.
Le conclusioni di cui alla relazione depositata nella fase di ATP, come precisate nei chiarimenti depositati nella presente fase, appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente (assegno ordinario), con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese processuali relative alla fase di ATP seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
2 Le spese relative alla fase di opposizione sono compensate tra le parti, anche tenuto conto che i chiarimenti al CTU relativi ad un mero errore materiale contenuto nella relazione di consulenza depositata ben potevano essere chiesti dal ricorrente nell'apposito termine concesso per la trasmissione al Consulente di osservazioni alla bozza di relazione ovvero anche a seguito del deposito della relazione definitiva nel fascicolo d'ufficio, per cui l'introduzione a tal fine di un ulteriore giudizio (di merito), con conseguente moltiplicazione di spese, non appare conforme al principio di buona fede e correttezza, nonché del giusto processo (art.111 Cost.), che non ammettono un abuso dello strumento processuale. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, con decorrenza dal mese di febbraio 2021; CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese della fase di
ATP, che si liquidano in complessivi € 1.528,00, per compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, che si dichiara antistatario;
compensa le spese della fase di opposizione ad ATP;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 14/01/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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