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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 16/01/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 493/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, LA
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3980/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 9470/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 27/05/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023 000 2124051028131313 267,OO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023 000 2124051028131313 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7479/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3980/2025 Signore Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 9470/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dallo stesso avverso il fermo amministrativo NR.2023 000 2124051028131313 sull'autovettura TG.Targa_1 dell'importo di € 267,00 relativa a tassa automobilistica, anno 2016.
A sostegno del ricorso di primo grado, il contribuente ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa azionata.
La Corte di primo grado;
.- ha affermato la legittimazione passiva della Regione Campania poiché l'azione del contribuente può essere esercitata indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione;
.- ha riconosciuto l'impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione;
.- ha evidenziato la necessità della previa notifica della cartella esattoriale al debitore, gravando sul concessionario l'onere di fornire la prova di tale notifica;
.- ha constatato la sussistenza della prova, fornita da parte resistente, di ricezione, a mani dello stesso ricorrente, dell'ingiunzione di pagamento n. 634163890161/2016 in data 7.6.2022, atto prodromico a quello oggetto del giudizio.
2.- Ha proposto appello il contribuente per i seguenti motivi:
.- prescrizione del credito sostenendo che il termine quinquennale per la riscossione del credito, relativo all'anno d'imposta 2016, sia scaduto il 31.12.2021 per cui l'ingiunzione ricevuta il 07.06.2022, sarebbe tardiva e non valida per interrompere la prescrizione. .- mancata notifica degli atti prodromici, evidenziando che il fermo amministrativo sarebbe illegittimo poiché non è stata effettuata una valida notifica della cartella di pagamento.
.- errata interpretazione della notifica dell'Ingiunzione in quanto la ricezione dell'ingiunzione nel 2022 non sanerebbe i vizi di notifica della cartella e non sospendebbe né interromperebbee validamente la prescrizione.
Si è costituita in giudizio la società Municipia S.p.A, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto.
1.- Con il primo motivo, l'appellante ha sostenuto che il credito si sarebbe prescritto il 31.12.2021.
Il motivo non può essere condiviso.
È principio consolidato quello per cui, in caso di riscossione mediante ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'ingiunzione stessa, atto equiparabile agli effetti dell'avviso di accertamento (Cass. n. 20425/2017; Cass. n. 1422/2020).
L'appellante non contesta la ricezione dell'ingiunzione in data 07.06.2022, come riconosciuto anche nella sentenza di primo grado.
Se è vero che la tassa automobilistica è soggetta a prescrizione quinquennale (Cass. n. 316/2014; Cass.
n. 1564/2020), è altrettanto pacifico che la prescrizione decorre dall'anno successivo a quello in cui l'imposta
è dovuta, ma resta interrotta da un qualsiasi atto recettizio rivolto al contribuente. L'ingiunzione notificata nel 2022, pur successiva al presunto termine indicato dall'appellante, costituisce comunque titolo impositivo autonomo, idoneo a far decorrere un nuovo termine prescrizionale dalla sua notifica, salvo che ne sia eccepita l'illegittimità per difetti propri.
Poiché il contribuente non ha dimostrato alcun vizio proprio dell'ingiunzione, la doglianza sulla prescrizione deve essere respinta.
2.- L'appellante ha sostenuto, inoltre, che il fermo sarebbe illegittimo per assenza di notifica della cartella di pagamento o altro atto precedente.
La censura non merita accoglimento.
In tema di riscossione tramite ingiunzione fiscale, la giurisprudenza ha chiarito che non è necessaria la previa notifica della cartella di pagamento prevista per il ruolo esattoriale (Cass. n. 25782/2018; Cass. n.
2437/2019): l'ingiunzione fiscale è essa stessa titolo esecutivo, che può essere seguita direttamente dalle misure cautelari ed esecutive previste dal D.P.R. 602/1973.
È, dunque, irrilevante la mancanza di notifica di una cartella esattoriale, non essendo questo lo strumento di riscossione utilizzato dalla Regione Campania tramite Municipia S.p.A.
Quanto al fermo amministrativo, il requisito necessario è che l'atto presupposto (ingiunzione) sia validamente notificato.
La sentenza di primo grado ha accertato tale validità e l'appellante non ha fornito elementi concreti idonei a inficiare tale accertamento, limitandosi a mere contestazioni generiche.
3.- Infine, l'appellante ha sostenuto che la ricezione dell'ingiunzione non sarebbe sufficiente a legittimare il fermo.
Il motivo è infondato.
Secondo la Cassazione, in materia di riscossione mediante ingiunzione fiscale, “la notificazione dell'ingiunzione costituisce atto prodromico necessario ed autonomamente idoneo a fondare l'azione esecutiva e cautelare” (Cass. n. 1532/2012; Cass. n. 19610/2014; Cass. SS.UU. n. 11087/2010).
L'acquisita prova del perfezionamento della notifica in data 07.06.2022, non contestata in modo specifico dall'appellante, rende legittima l'iscrizione del fermo amministrativo avvenuta successivamente.
La doglianza secondo cui l'ingiunzione non potrebbe interrompere la prescrizione per tardività si risolve nella riproposizione del primo motivo e deve essere respinta per le medesime ragioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA APPELLO E CONDANNA L'APPELLANTE ALLE SPESE CHE DETERMINA IN EURO 150,00
OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, LA
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3980/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 9470/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 27/05/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023 000 2124051028131313 267,OO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023 000 2124051028131313 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7479/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3980/2025 Signore Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 9470/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dallo stesso avverso il fermo amministrativo NR.2023 000 2124051028131313 sull'autovettura TG.Targa_1 dell'importo di € 267,00 relativa a tassa automobilistica, anno 2016.
A sostegno del ricorso di primo grado, il contribuente ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa azionata.
La Corte di primo grado;
.- ha affermato la legittimazione passiva della Regione Campania poiché l'azione del contribuente può essere esercitata indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione;
.- ha riconosciuto l'impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione;
.- ha evidenziato la necessità della previa notifica della cartella esattoriale al debitore, gravando sul concessionario l'onere di fornire la prova di tale notifica;
.- ha constatato la sussistenza della prova, fornita da parte resistente, di ricezione, a mani dello stesso ricorrente, dell'ingiunzione di pagamento n. 634163890161/2016 in data 7.6.2022, atto prodromico a quello oggetto del giudizio.
2.- Ha proposto appello il contribuente per i seguenti motivi:
.- prescrizione del credito sostenendo che il termine quinquennale per la riscossione del credito, relativo all'anno d'imposta 2016, sia scaduto il 31.12.2021 per cui l'ingiunzione ricevuta il 07.06.2022, sarebbe tardiva e non valida per interrompere la prescrizione. .- mancata notifica degli atti prodromici, evidenziando che il fermo amministrativo sarebbe illegittimo poiché non è stata effettuata una valida notifica della cartella di pagamento.
.- errata interpretazione della notifica dell'Ingiunzione in quanto la ricezione dell'ingiunzione nel 2022 non sanerebbe i vizi di notifica della cartella e non sospendebbe né interromperebbee validamente la prescrizione.
Si è costituita in giudizio la società Municipia S.p.A, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto.
1.- Con il primo motivo, l'appellante ha sostenuto che il credito si sarebbe prescritto il 31.12.2021.
Il motivo non può essere condiviso.
È principio consolidato quello per cui, in caso di riscossione mediante ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'ingiunzione stessa, atto equiparabile agli effetti dell'avviso di accertamento (Cass. n. 20425/2017; Cass. n. 1422/2020).
L'appellante non contesta la ricezione dell'ingiunzione in data 07.06.2022, come riconosciuto anche nella sentenza di primo grado.
Se è vero che la tassa automobilistica è soggetta a prescrizione quinquennale (Cass. n. 316/2014; Cass.
n. 1564/2020), è altrettanto pacifico che la prescrizione decorre dall'anno successivo a quello in cui l'imposta
è dovuta, ma resta interrotta da un qualsiasi atto recettizio rivolto al contribuente. L'ingiunzione notificata nel 2022, pur successiva al presunto termine indicato dall'appellante, costituisce comunque titolo impositivo autonomo, idoneo a far decorrere un nuovo termine prescrizionale dalla sua notifica, salvo che ne sia eccepita l'illegittimità per difetti propri.
Poiché il contribuente non ha dimostrato alcun vizio proprio dell'ingiunzione, la doglianza sulla prescrizione deve essere respinta.
2.- L'appellante ha sostenuto, inoltre, che il fermo sarebbe illegittimo per assenza di notifica della cartella di pagamento o altro atto precedente.
La censura non merita accoglimento.
In tema di riscossione tramite ingiunzione fiscale, la giurisprudenza ha chiarito che non è necessaria la previa notifica della cartella di pagamento prevista per il ruolo esattoriale (Cass. n. 25782/2018; Cass. n.
2437/2019): l'ingiunzione fiscale è essa stessa titolo esecutivo, che può essere seguita direttamente dalle misure cautelari ed esecutive previste dal D.P.R. 602/1973.
È, dunque, irrilevante la mancanza di notifica di una cartella esattoriale, non essendo questo lo strumento di riscossione utilizzato dalla Regione Campania tramite Municipia S.p.A.
Quanto al fermo amministrativo, il requisito necessario è che l'atto presupposto (ingiunzione) sia validamente notificato.
La sentenza di primo grado ha accertato tale validità e l'appellante non ha fornito elementi concreti idonei a inficiare tale accertamento, limitandosi a mere contestazioni generiche.
3.- Infine, l'appellante ha sostenuto che la ricezione dell'ingiunzione non sarebbe sufficiente a legittimare il fermo.
Il motivo è infondato.
Secondo la Cassazione, in materia di riscossione mediante ingiunzione fiscale, “la notificazione dell'ingiunzione costituisce atto prodromico necessario ed autonomamente idoneo a fondare l'azione esecutiva e cautelare” (Cass. n. 1532/2012; Cass. n. 19610/2014; Cass. SS.UU. n. 11087/2010).
L'acquisita prova del perfezionamento della notifica in data 07.06.2022, non contestata in modo specifico dall'appellante, rende legittima l'iscrizione del fermo amministrativo avvenuta successivamente.
La doglianza secondo cui l'ingiunzione non potrebbe interrompere la prescrizione per tardività si risolve nella riproposizione del primo motivo e deve essere respinta per le medesime ragioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA APPELLO E CONDANNA L'APPELLANTE ALLE SPESE CHE DETERMINA IN EURO 150,00
OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI.