TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice del Lavoro, dott.ssa MONICA d'AGOSTINO all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n.851\2023 del R.G. Previdenza T R A
Parte_1
rappresentato/a e difeso/a, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv
FESTA FRANCESCA
C O N T R O
, rappresentato e difeso come in CP_1 Controparte_2 atti,
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 30.3.2023 , l'istante in epigrafe esponeva di aver proposto preliminarmente il ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario ex art.445 bis c.p.c., ed, a seguito dell'esito negativo della depositata ctu , ha chiesto l'accertamento giudiziale del diritto all'assegno mensile di assistenza.
CP_ Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Gli stati patologici di parte istante sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti ed in particolare quelli descritti nella relazione resa dal ctu nella relazione peritale depositata nel
1 presente procedimento. Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano:
un'invalidità civile nella misura del 80% a decorrere dalla visita peritale.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, anche in riferimento alla decorrenza del beneficio, non essendo, peraltro, stati forniti elementi idonei ad inficiare le risultanze dell'elaborato.
La domanda, pertanto, va accolta nei termini di cui sopra.
Le spese di lite sono compensate, stante l'esito del giudizio.
CP_ Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
dichiara che il ricorrente è invalido civile nella misura del 80% a decorrere dalla visita peritale;
compensa le spese di lite;
CP_
pone definitivamente a carico dell' le spese di Ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, il 21.2.2024
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.ssa MONICA d'AGOSTINO
2
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice del Lavoro, dott.ssa MONICA d'AGOSTINO all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n.851\2023 del R.G. Previdenza T R A
Parte_1
rappresentato/a e difeso/a, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv
FESTA FRANCESCA
C O N T R O
, rappresentato e difeso come in CP_1 Controparte_2 atti,
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 30.3.2023 , l'istante in epigrafe esponeva di aver proposto preliminarmente il ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario ex art.445 bis c.p.c., ed, a seguito dell'esito negativo della depositata ctu , ha chiesto l'accertamento giudiziale del diritto all'assegno mensile di assistenza.
CP_ Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Gli stati patologici di parte istante sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti ed in particolare quelli descritti nella relazione resa dal ctu nella relazione peritale depositata nel
1 presente procedimento. Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano:
un'invalidità civile nella misura del 80% a decorrere dalla visita peritale.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, anche in riferimento alla decorrenza del beneficio, non essendo, peraltro, stati forniti elementi idonei ad inficiare le risultanze dell'elaborato.
La domanda, pertanto, va accolta nei termini di cui sopra.
Le spese di lite sono compensate, stante l'esito del giudizio.
CP_ Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
dichiara che il ricorrente è invalido civile nella misura del 80% a decorrere dalla visita peritale;
compensa le spese di lite;
CP_
pone definitivamente a carico dell' le spese di Ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, il 21.2.2024
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.ssa MONICA d'AGOSTINO
2