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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. ET OL EN, all'udienza del 07/11/2025, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1274 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PICA GIANCARLO , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CAROLLA SALVATORE e dall'avv. BELLAROBA
ANGELO, elettivamente domiciliato presso PIAZZA DONIZETTI N.
8 - C/O AVV. GALIETI
BE ALBANO LAZIALE VIA GUGLIELMO MARCONI 34 00049 VELLETRI [RM]
ITALIA ;
- resistente –
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12/03/2023 , proponeva opposizione Controparte_1 avverso l'avviso di addebito n. 397 2022 00345767 36 000,emesso dall' e notificato CP_2
l'1.2.2023.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto dell'obbligo contributivo e per conseguente illegittimità della propria iscrizione d'ufficio presso la Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali, lamentava altresì scorretta applicazione delle sanzioni.
Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese e compensi.
L' resisteva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza. propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2022 Controparte_1
00345767 36 000, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali I.V.S. “accertati e dovuti per la Gestione Commercianti” per il periodo gennaio-dicembre 2021, per un importo complessivo di € 3.196,25, oltre accessori e spese.
Oggetto del giudizio è la dovutezza, da parte della ricorrente, dei contributi IVS richiesti dall' con l'avviso di addebito impugnato, contributi che riposerebbero nella circostanza secondo CP_2 cui la è socia e Amministratrice della NE MB S.r.l.. CP_1
La ricorrente contesta la ricorrenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo contributivo richiamando giurisprudenza che fa ricadere sull' , ente impositore, l'onere della prova della CP_2 ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, contesta altresì l'applicazione di sanzioni, a proprio dire non dovute.
Occorre perimetrare la normativa di riferimento, e la sua applicazione giurisprudenziale in tema di iscrizione alla gestione commercianti.
In plurimi precedenti di legittimità e di merito si è affermato che in forza dell'art. 1 comma
203 della l. 662/96 i requisiti che costituiscono presupposto dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sono: a) l'essere titolare o gestore in proprio di impresa organizzata o diretta con il lavoro del titolare/gestore o dei componenti della famiglia;
b) l'avere la piena responsabilità dell'impresa salvo che per la s.r.l.; c) la partecipazione personale, prevalente ed abituale al lavoro aziendale;
d) il possesso di licenze ed autorizzazioni ove richieste per l'attività o l'iscrizione ad albi, registri o ruoli. Tale principio è stato riconfermato dalla Corte di legittimità ( cfr Cass. 3135/13, CP_ 27376/16 ) nelle quali si è anche precisato che ricade sull' l'onere di provare la partecipazione personale del soggetto con carattere di abitualità e prevalenza.
Ora, parte ricorrente si limita ad affermare che l' dovrebbe dimostrare che ella svolge in CP_2 via abituale e prevalente il proprio lavoro presso la società Antonella Ricambi s.r.l., ma a ben vedere tale contegno processuale non integra una contestazione precisa e circostanziata della esistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti.
A ciò si aggiunga che l' che, come correttamente eccepisce parte opponente, è onerato CP_2 dell'onere della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria, offre documentazione che consente di ritenere assolto tale onere.
In particolare, appare dirimente la comunicazione inviata il 26.3.2015 dalla ricorrente con il noto modello “comunica” contrassegnato dal n. 271599, e del relativo allegato nel quale la CP_1 ha dichiarato “di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività CP_2 commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 25.03.2015” (cfr. in atti). Ancora, dalla visura societaria risulta che detiene una quota rilevante della società CP_1
(pari al 98%) e non abbia avuto lavoratori dipendenti.
Da tali elementi si desume che la non può non partecipare in via abituale e prevalente CP_1 al lavoro aziendale, come candidamente dichiarato nella dichiarazione “comunica”.
Il motivo di doglianza relativo alla carenza del presupposto impositivo va, perciò, disatteso.
Non miglior sorte merita il motivo di opposizione relativo alla presunta illegittimità delle sanzioni irrogate nell'AVA impugnato, dal momento che parte ricorrente si duole dell'applicazione delle stesse in misura massima, ma non deduce quale sarebbe la cornice edittale delle stesse e, pertanto, non dimostra che le sanzioni siano state erroneamente conteggiate.
Oltretutto l'art. 2, co.5, D.Lgs.218/1997, che parte opponente richiama, mal si attaglia al caso in esame, dal momento che esso si applica alla diversa casistica degli accertamenti con adesione aventi ad oggetto tributi.
Le superiori ragioni conducono al rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno
[...]
12/03/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio che Controparte_1 CP_2 liquida in euro 1.312,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
ET OL EN