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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 23/04/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 990 /2021 R.G. promossa
DA
, , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, E C.F._2 Parte_3 C.F._3
tutti elettivamente Parte_4 C.F._4 domiciliati in Santo Stefano di Camastra (Me) alla Via Nazionale n. 69 presso e nel recapito professionale dell'Avv. Salvatore Forte del Foro di Patti (p.e.c.
che li rappresenta e difende congiuntamente e Email_1 disgiuntamente all'Avv. Laura Santa Torcivia (pec Email_2
ATTORI
CONTRO
elettivamente domiciliata in Via Controparte_1 P.IVA_1
Martoglio n.14 in Sant'Agata di Militello, presso lo studio dell'avv. VICARI ALFREDO
(pec: , che la rappresenta e difende per procura in atti;
Email_3
CONVENUTO
E
, Controparte_2 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: Morte
Sono comparsi: l'avv. Forte per parte attrice e l'avv. Marco Vicari, in sostituzione dell'avv. Alfredo Vicari, per la compagnia assicuratrice, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
1 I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 Parte_3
, n.q. di eredi di premettevano Parte_2 Parte_4 Persona_1 che:
- in data 4/10/2019 alla Via Libertà dell'abitato di Mistretta (Me), in corrispondenza della
Villa Chalet, intorno alle ore 13.00 circa, alla guida del motociclo Persona_1
Yamaha 600 Tipo YZF Serie Thundercat tg. AA19619, di sua proprietà, procedeva verso l'ufficio postale allorquando, nel tentativo di superare, in un tratto stradale rettilineo, due autoveicoli che lo precedevano, rovinava per terra riportando lesioni e traumi mortali;
- Lo , che si trovava alla testa della colonna dei veicoli, alla guida di una CP_3
Fiat 600, si fermava per prestare assistenza, mentre l'altro conducente alla guida di un
SUV si allontanava;
- successivamente, i carabinieri identificavano il conducente del Suv nella persona di
Persona_2
- nel contempo veniva pure identificato il veicolo Land Rover Freelander tg. EF841EP appartenente a , il quale all'epoca era garantito contro i rischi Controparte_2 derivanti dalla circolazione automobilistica della Controparte_1
- confermava ai Militari dell'Arma di avere transitato sul luogo teatro Persona_2
del sinistro e di avere eseguito il sorpasso di un veicolo (la Fiat 600), senza tuttavia avere alcuna contezza del sinistro occorso al , della cui presenza non si era Persona_1 neanche accorto durante la manovra di sorpasso.
Tanto premesso, gli attori citavano e Controparte_2 Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
2 “- dire e dichiarare che il sinistro per cui è causa ed il decesso del Sig. Persona_1 erano e sono riconducibili alla colpa generica e specifica del Sig. Persona_2 quale conducente del veicolo appartenente al convenuto , veicolo Controparte_2 questo che all'epoca dei fatti risultava assicurato contro i rischi derivanti dalla circolazione automobilistica dalla convenuta impresa di assicurazione;
concorso di colpa quello anzidetto nella misura che si vorrà quantificare;
- dire e dichiarare che la corresponsabilità del quale conducente del veicolo antagonista, si Persona_2 deve in ogni caso presume ex art. 2054, c.1, c.c.;
- conseguentemente condannare in solido tra loro i convenuti, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a ristorare i danni sofferti da
[...] ciascuno degli attori (come in parte motiva descritti per quelli patrimoniali e non patrimoniali) obbligandoli a pagare in favore di ognuno di loro la somma che sarà ritenuta di giustizia;
- fatto salvo quell'altro minore o maggiore importo che si vorrà accordare;
- maggiorare le somme che si vorranno liquidate degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria maturandi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta compagnia di Assicurazione in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere agli attori le spese legali della fase stragiudiziale nella misura sopra quantificata per spese e costi dell'assistenza stragiudiziale e spese dell'avvio senza successivo esito della negoziazione assistita ex DM 55/2014 e s.m.i.;
- condannare i convenuti a pagare le spese di lite, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA, da distrarre in favore dei sottoscritti.”
Si costituiva la contestando le ricostruzioni fornite dagli Controparte_1 attori e allegando che il sinistro era avvenuto per colpa esclusiva del conducente del motoveicolo, il quale aveva intrapreso un'incauta manovra di sorpasso;
che tali risultanze trovavano riscontro nelle motivazioni adottate dal G.I.P. del Tribunale di Patti che - a conclusione del p.p. iscritto al n.1950/2019 R.G.N.R. Mod. 44 a carico di Per_2
con l'ordinanza del 07.01.2021 - aveva disposto l'archiviazione del
[...] procedimento ritenendo l'ipotesi accusatoria non sostenibile in giudizio ed evidenziando come “la povera vittima, alla guida del motociclo, avrebbe iniziato la fase di sorpasso
3 quando l'indagato, alla guida della Land Rover, aveva già occupato la corsia di sorpasso”.
La compagnia assicurativa deduceva, inoltre, che non aveva mai Persona_1 conseguito la patente di guida e che il motociclo risultava privo di copertura assicurativa per la RCA e anche di valida revisione tecnica;
infine, lamentava l'eccessività del quantum richiesto dagli attori ed in particolare del danno patrimoniale e, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Rimaneva, invece, contumace , proprietario del veicolo Land Rover Controparte_2
Freelander tg. EF841EP.
La causa veniva istruita mediante prova documentale e prova orale e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per essere definita.
Le domande attoree non possono trovare accoglimento.
In merito alla concreta operatività della presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c. va, preliminarmente, chiarito quanto segue.
Secondo un orientamento più risalente (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 1° aprile 1976, n. 1150;
Cass. civ., Sez. III, 25 giugno 1963, n. 1723), ripreso in tempi relativamente recenti (cfr.
Cass. n. 1135/2015; Cass. n. 16759/2014), in ipotesi di sinistro senza urto (c.d. da turbativa) troverebbe applicazione non la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., ma quella di cui al primo comma della norma stessa, con la conseguenza che, per il danno subito da uno dei veicoli, o dal suo conducente o da persona trasportata, opererebbe la presunzione di colpa a carico del conducente del secondo veicolo, sempre che il danneggiato dimostri previamente il rapporto di causalità esistente tra il danno e la circolazione di quel veicolo, dunque causa materiale dell'evento e cioè un antecedente necessario, diretto od indiretto, dell'evento medesimo.
A partire però dalla pronuncia della Sez. III, 4 aprile 1996, n. 3131, la Corte di Cassazione ha affermato che il principio della presunzione di uguale concorso di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. “è estensivamente applicabile anche all'ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, una volta che in un incidente stradale tale
4 concorso sia stato accertato in concreto”. (nello stesso senso cfr., ex multis, Cass. n.
3704/2012; Cass. n. 18337/2013; Cass. n. 19197/2018)
Punto comune delle due tesi sopra citate è quello per cui, ai fini dell'operatività della presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c. - unilaterale nell'ipotesi di cui al primo comma e concorrente nell'ipotesi di cui al secondo comma -, è imprescindibile il preventivo accertamento del nesso di causalità tra la condotta e l'evento.
Accertamento che, nel caso di specie, è rimasto carente.
Lo stesso consulente della procura, incaricato della ricostruzione della modalità del sinistro, ha dichiarato di non avere elementi tecnici utili per stabilire la dinamica dell'incidente. Nè ad un diverso esito avrebbe condotto la consulenza tecnica d'ufficio chiesta dalla parte attrice, che, anche in considerazione del tempo trascorso dal sinistro, nulla di nuovo avrebbe potuto aggiungere rispetto a quanto già emerso in sede di perizia elaborata dal consulente della procura.
Orbene, com'è noto, l'accertamento della responsabilità civile è differente rispetto a quanto previsto in materia penale e si basa sul criterio del “più probabile che non”, che consiste nel ritenere provata la causa di un evento quando quella causa è più probabile di una causa diversa o di una causa contraria.
Pertanto, non basta accertare che l'errore sia la causa più probabile del danno, ma è necessario accertare che sia la causa più probabile del danno rispetto a tutte le altre possibili cause astrattamente ricollegabili.
Nel compiere tale valutazione il giudice dovrà attenersi al concetto di “probabilità logica” che impone di valutare come determinante solo quella causa che presenta maggiori riscontri probatori, più indici di coerenza intrinseca o altri elementi prevalenti per sostenere una decisione (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 25805/2024).
Tanto premesso, giova precisare che - ferma l'impossibilità di ricostruire la dinamica esatta del sinistro - dai pochi dati emersi da tutti gli atti e verbali di causa, si evince che: la Land Rover, prima di eseguire il sorpasso, procedeva alla non elevata velocità di 45 km/h; solo in fase di sorpasso, data l'esecuzione della suddetta manovra, aumentava la propria velocità; anche il teste , al riguardo, ha chiarito che la velocità di sorpasso Tes_1
Tes adottata dal era “normale” (cfr. sit , le cui risultanze sono state Per_2 CP_3 confermate nel presente giudizio); al contrario, il conducente del motociclo teneva, anche
5 prima del sinistro, una velocità sostenuta, superiore al limite consentito, che aumentava progressivamente immediatamente prima dell'impatto (cfr. la perizia a firma dell'Ing.
nonché la consulenza tecnica del perito degli attori, Ing, Persona_3 Persona_4 che conferma l'elevata velocità tenuta dal : “per correttezza, si ritiene Per_1 tecnicamente che un concorso di colpa per eccesso di velocità andrebbe attribuito anche al sig. ”). Per_1
A ciò si aggiunga che si può ritenere verosimile che il abbia segnalato la Per_2 manovra di sorpasso, atteso che al momento dell'incidente il cielo era nuvoloso (e ciò si ricava anche dai fotogrammi fatti dai carabinieri intervenuti sui luoghi subito dopo il sinistro) e, pertanto, è da escludere che il lampeggiare notato dal teste fosse Tes_1 riconducibile alla luce del sole. È doveroso, sul punto, precisare che il , nel suo Tes_1 dubbio relativo alla riconducibilità della luce lampeggiante, attribuisce tale circostanza solo al riflesso del sole o all'indicatore di direzione, mai all'utilizzo di abbaglianti, come invece sostenuto da parte attrice.
Ancora, non appare dirimente ai fini del decidere il fatto che al sia stato Per_2 accertato un tasso alcolemico di 0,46 g/l alle ore 18,00 circa.
Il sinistro si è verificato alle 13,00 circa e non è dato sapere se il avesse assunto Per_2 bevande alcoliche prima o dopo l'evento, una volta raggiunta la campagna in cui lo stesso si stava dirigendo. Infatti, il sinistro è avvenuto verso le ore 13:00, mentre Per_2
è stato raggiunto dai Carabinieri intorno alle 14:30.
[...]
Sicché non può affermarsi che il sinistro sia stato causato da un eventuale stato di ebbrezza del conducente del SUV.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che non vi siano elementi sufficienti per sostenere che la condotta di guida tenuta da sia la causa più probabile, rispetto Persona_2 ad altre, della verificazione del sinistro e del successivo evento morte, anche in considerazione delle ulteriori circostanze del caso concreto, rappresentate dal manto stradale bagnato (cfr. sul punto pag. 3 e 6 del doc. n. 2 allegato all'atto di citazione) o comunque umido;
dal fatto che il guidasse il motoveicolo senza aver Per_1 conseguimento la patente di guida;
dal mancato rinnovo della revisione della moto, funzionale ad attestare il buono stato di manutenzione del veicolo, e dalla totale assenza di urto tra i veicoli.
6 Inoltre, è opportuno precisare che, se il mancato conseguimento della patente di guida non è idoneo ad incidere, in via automatica, sulla responsabilità del soggetto vittima del sinistro, allo stesso modo deve sottolinearsi come nel presente giudizio non è stato dimostrato, né è diversamente emerso, che il fosse un abile guidatore né che, Per_1 nello specifico, sapesse guidare un motociclo avente le caratteristiche di quello oggetto del sinistro.
In conclusione, attesa l'assenza di prova del nesso di causalità, le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 990/2021 R.G, disattesa e assorbita ogni altra istanza eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara la contumacia del convenuto, ; Controparte_2
Rigetta le domande avanzate dagli attori;
Condanna gli attori al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese processuali che si liquidano in € 7.052,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella
7
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 23/04/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 990 /2021 R.G. promossa
DA
, , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, E C.F._2 Parte_3 C.F._3
tutti elettivamente Parte_4 C.F._4 domiciliati in Santo Stefano di Camastra (Me) alla Via Nazionale n. 69 presso e nel recapito professionale dell'Avv. Salvatore Forte del Foro di Patti (p.e.c.
che li rappresenta e difende congiuntamente e Email_1 disgiuntamente all'Avv. Laura Santa Torcivia (pec Email_2
ATTORI
CONTRO
elettivamente domiciliata in Via Controparte_1 P.IVA_1
Martoglio n.14 in Sant'Agata di Militello, presso lo studio dell'avv. VICARI ALFREDO
(pec: , che la rappresenta e difende per procura in atti;
Email_3
CONVENUTO
E
, Controparte_2 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: Morte
Sono comparsi: l'avv. Forte per parte attrice e l'avv. Marco Vicari, in sostituzione dell'avv. Alfredo Vicari, per la compagnia assicuratrice, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
1 I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 Parte_3
, n.q. di eredi di premettevano Parte_2 Parte_4 Persona_1 che:
- in data 4/10/2019 alla Via Libertà dell'abitato di Mistretta (Me), in corrispondenza della
Villa Chalet, intorno alle ore 13.00 circa, alla guida del motociclo Persona_1
Yamaha 600 Tipo YZF Serie Thundercat tg. AA19619, di sua proprietà, procedeva verso l'ufficio postale allorquando, nel tentativo di superare, in un tratto stradale rettilineo, due autoveicoli che lo precedevano, rovinava per terra riportando lesioni e traumi mortali;
- Lo , che si trovava alla testa della colonna dei veicoli, alla guida di una CP_3
Fiat 600, si fermava per prestare assistenza, mentre l'altro conducente alla guida di un
SUV si allontanava;
- successivamente, i carabinieri identificavano il conducente del Suv nella persona di
Persona_2
- nel contempo veniva pure identificato il veicolo Land Rover Freelander tg. EF841EP appartenente a , il quale all'epoca era garantito contro i rischi Controparte_2 derivanti dalla circolazione automobilistica della Controparte_1
- confermava ai Militari dell'Arma di avere transitato sul luogo teatro Persona_2
del sinistro e di avere eseguito il sorpasso di un veicolo (la Fiat 600), senza tuttavia avere alcuna contezza del sinistro occorso al , della cui presenza non si era Persona_1 neanche accorto durante la manovra di sorpasso.
Tanto premesso, gli attori citavano e Controparte_2 Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
2 “- dire e dichiarare che il sinistro per cui è causa ed il decesso del Sig. Persona_1 erano e sono riconducibili alla colpa generica e specifica del Sig. Persona_2 quale conducente del veicolo appartenente al convenuto , veicolo Controparte_2 questo che all'epoca dei fatti risultava assicurato contro i rischi derivanti dalla circolazione automobilistica dalla convenuta impresa di assicurazione;
concorso di colpa quello anzidetto nella misura che si vorrà quantificare;
- dire e dichiarare che la corresponsabilità del quale conducente del veicolo antagonista, si Persona_2 deve in ogni caso presume ex art. 2054, c.1, c.c.;
- conseguentemente condannare in solido tra loro i convenuti, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a ristorare i danni sofferti da
[...] ciascuno degli attori (come in parte motiva descritti per quelli patrimoniali e non patrimoniali) obbligandoli a pagare in favore di ognuno di loro la somma che sarà ritenuta di giustizia;
- fatto salvo quell'altro minore o maggiore importo che si vorrà accordare;
- maggiorare le somme che si vorranno liquidate degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria maturandi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta compagnia di Assicurazione in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere agli attori le spese legali della fase stragiudiziale nella misura sopra quantificata per spese e costi dell'assistenza stragiudiziale e spese dell'avvio senza successivo esito della negoziazione assistita ex DM 55/2014 e s.m.i.;
- condannare i convenuti a pagare le spese di lite, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA, da distrarre in favore dei sottoscritti.”
Si costituiva la contestando le ricostruzioni fornite dagli Controparte_1 attori e allegando che il sinistro era avvenuto per colpa esclusiva del conducente del motoveicolo, il quale aveva intrapreso un'incauta manovra di sorpasso;
che tali risultanze trovavano riscontro nelle motivazioni adottate dal G.I.P. del Tribunale di Patti che - a conclusione del p.p. iscritto al n.1950/2019 R.G.N.R. Mod. 44 a carico di Per_2
con l'ordinanza del 07.01.2021 - aveva disposto l'archiviazione del
[...] procedimento ritenendo l'ipotesi accusatoria non sostenibile in giudizio ed evidenziando come “la povera vittima, alla guida del motociclo, avrebbe iniziato la fase di sorpasso
3 quando l'indagato, alla guida della Land Rover, aveva già occupato la corsia di sorpasso”.
La compagnia assicurativa deduceva, inoltre, che non aveva mai Persona_1 conseguito la patente di guida e che il motociclo risultava privo di copertura assicurativa per la RCA e anche di valida revisione tecnica;
infine, lamentava l'eccessività del quantum richiesto dagli attori ed in particolare del danno patrimoniale e, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Rimaneva, invece, contumace , proprietario del veicolo Land Rover Controparte_2
Freelander tg. EF841EP.
La causa veniva istruita mediante prova documentale e prova orale e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per essere definita.
Le domande attoree non possono trovare accoglimento.
In merito alla concreta operatività della presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c. va, preliminarmente, chiarito quanto segue.
Secondo un orientamento più risalente (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 1° aprile 1976, n. 1150;
Cass. civ., Sez. III, 25 giugno 1963, n. 1723), ripreso in tempi relativamente recenti (cfr.
Cass. n. 1135/2015; Cass. n. 16759/2014), in ipotesi di sinistro senza urto (c.d. da turbativa) troverebbe applicazione non la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., ma quella di cui al primo comma della norma stessa, con la conseguenza che, per il danno subito da uno dei veicoli, o dal suo conducente o da persona trasportata, opererebbe la presunzione di colpa a carico del conducente del secondo veicolo, sempre che il danneggiato dimostri previamente il rapporto di causalità esistente tra il danno e la circolazione di quel veicolo, dunque causa materiale dell'evento e cioè un antecedente necessario, diretto od indiretto, dell'evento medesimo.
A partire però dalla pronuncia della Sez. III, 4 aprile 1996, n. 3131, la Corte di Cassazione ha affermato che il principio della presunzione di uguale concorso di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. “è estensivamente applicabile anche all'ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, una volta che in un incidente stradale tale
4 concorso sia stato accertato in concreto”. (nello stesso senso cfr., ex multis, Cass. n.
3704/2012; Cass. n. 18337/2013; Cass. n. 19197/2018)
Punto comune delle due tesi sopra citate è quello per cui, ai fini dell'operatività della presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c. - unilaterale nell'ipotesi di cui al primo comma e concorrente nell'ipotesi di cui al secondo comma -, è imprescindibile il preventivo accertamento del nesso di causalità tra la condotta e l'evento.
Accertamento che, nel caso di specie, è rimasto carente.
Lo stesso consulente della procura, incaricato della ricostruzione della modalità del sinistro, ha dichiarato di non avere elementi tecnici utili per stabilire la dinamica dell'incidente. Nè ad un diverso esito avrebbe condotto la consulenza tecnica d'ufficio chiesta dalla parte attrice, che, anche in considerazione del tempo trascorso dal sinistro, nulla di nuovo avrebbe potuto aggiungere rispetto a quanto già emerso in sede di perizia elaborata dal consulente della procura.
Orbene, com'è noto, l'accertamento della responsabilità civile è differente rispetto a quanto previsto in materia penale e si basa sul criterio del “più probabile che non”, che consiste nel ritenere provata la causa di un evento quando quella causa è più probabile di una causa diversa o di una causa contraria.
Pertanto, non basta accertare che l'errore sia la causa più probabile del danno, ma è necessario accertare che sia la causa più probabile del danno rispetto a tutte le altre possibili cause astrattamente ricollegabili.
Nel compiere tale valutazione il giudice dovrà attenersi al concetto di “probabilità logica” che impone di valutare come determinante solo quella causa che presenta maggiori riscontri probatori, più indici di coerenza intrinseca o altri elementi prevalenti per sostenere una decisione (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 25805/2024).
Tanto premesso, giova precisare che - ferma l'impossibilità di ricostruire la dinamica esatta del sinistro - dai pochi dati emersi da tutti gli atti e verbali di causa, si evince che: la Land Rover, prima di eseguire il sorpasso, procedeva alla non elevata velocità di 45 km/h; solo in fase di sorpasso, data l'esecuzione della suddetta manovra, aumentava la propria velocità; anche il teste , al riguardo, ha chiarito che la velocità di sorpasso Tes_1
Tes adottata dal era “normale” (cfr. sit , le cui risultanze sono state Per_2 CP_3 confermate nel presente giudizio); al contrario, il conducente del motociclo teneva, anche
5 prima del sinistro, una velocità sostenuta, superiore al limite consentito, che aumentava progressivamente immediatamente prima dell'impatto (cfr. la perizia a firma dell'Ing.
nonché la consulenza tecnica del perito degli attori, Ing, Persona_3 Persona_4 che conferma l'elevata velocità tenuta dal : “per correttezza, si ritiene Per_1 tecnicamente che un concorso di colpa per eccesso di velocità andrebbe attribuito anche al sig. ”). Per_1
A ciò si aggiunga che si può ritenere verosimile che il abbia segnalato la Per_2 manovra di sorpasso, atteso che al momento dell'incidente il cielo era nuvoloso (e ciò si ricava anche dai fotogrammi fatti dai carabinieri intervenuti sui luoghi subito dopo il sinistro) e, pertanto, è da escludere che il lampeggiare notato dal teste fosse Tes_1 riconducibile alla luce del sole. È doveroso, sul punto, precisare che il , nel suo Tes_1 dubbio relativo alla riconducibilità della luce lampeggiante, attribuisce tale circostanza solo al riflesso del sole o all'indicatore di direzione, mai all'utilizzo di abbaglianti, come invece sostenuto da parte attrice.
Ancora, non appare dirimente ai fini del decidere il fatto che al sia stato Per_2 accertato un tasso alcolemico di 0,46 g/l alle ore 18,00 circa.
Il sinistro si è verificato alle 13,00 circa e non è dato sapere se il avesse assunto Per_2 bevande alcoliche prima o dopo l'evento, una volta raggiunta la campagna in cui lo stesso si stava dirigendo. Infatti, il sinistro è avvenuto verso le ore 13:00, mentre Per_2
è stato raggiunto dai Carabinieri intorno alle 14:30.
[...]
Sicché non può affermarsi che il sinistro sia stato causato da un eventuale stato di ebbrezza del conducente del SUV.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che non vi siano elementi sufficienti per sostenere che la condotta di guida tenuta da sia la causa più probabile, rispetto Persona_2 ad altre, della verificazione del sinistro e del successivo evento morte, anche in considerazione delle ulteriori circostanze del caso concreto, rappresentate dal manto stradale bagnato (cfr. sul punto pag. 3 e 6 del doc. n. 2 allegato all'atto di citazione) o comunque umido;
dal fatto che il guidasse il motoveicolo senza aver Per_1 conseguimento la patente di guida;
dal mancato rinnovo della revisione della moto, funzionale ad attestare il buono stato di manutenzione del veicolo, e dalla totale assenza di urto tra i veicoli.
6 Inoltre, è opportuno precisare che, se il mancato conseguimento della patente di guida non è idoneo ad incidere, in via automatica, sulla responsabilità del soggetto vittima del sinistro, allo stesso modo deve sottolinearsi come nel presente giudizio non è stato dimostrato, né è diversamente emerso, che il fosse un abile guidatore né che, Per_1 nello specifico, sapesse guidare un motociclo avente le caratteristiche di quello oggetto del sinistro.
In conclusione, attesa l'assenza di prova del nesso di causalità, le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 990/2021 R.G, disattesa e assorbita ogni altra istanza eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara la contumacia del convenuto, ; Controparte_2
Rigetta le domande avanzate dagli attori;
Condanna gli attori al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese processuali che si liquidano in € 7.052,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella
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