Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2019, n. 3819
CASS
Sentenza 9 ottobre 2019

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Le dichiarazioni confessorie o le ammissioni contenute in un documento proveniente dall'imputato e acquisito agli atti del processo sono utilizzabili nei suoi confronti ai sensi dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. e non incontrano il limite stabilito dall'art. 63, comma 1, cod. proc. pen.

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non esclude per la parte civile la possibilità di costituirsi nel giudizio abbreviato in un momento successivo alla ordinanza ammissiva del rito speciale, atteso che solo in tale fase la parte offesa può valutare se far valere le proprie pretese di natura civilistica in sede penale, e considerato che l'imputato con la formulazione della richiesta di rito speciale è consapevole della possibile presenza, nel giudizio penale, anche della parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato che la costituzione di parte civile deve intervenire, a pena di decadenza, entro la "dichiarazione di apertura della discussione").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2019, n. 3819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3819
    Data del deposito : 9 ottobre 2019

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