Sentenza 9 ottobre 2019
Massime • 2
Le dichiarazioni confessorie o le ammissioni contenute in un documento proveniente dall'imputato e acquisito agli atti del processo sono utilizzabili nei suoi confronti ai sensi dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. e non incontrano il limite stabilito dall'art. 63, comma 1, cod. proc. pen.
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non esclude per la parte civile la possibilità di costituirsi nel giudizio abbreviato in un momento successivo alla ordinanza ammissiva del rito speciale, atteso che solo in tale fase la parte offesa può valutare se far valere le proprie pretese di natura civilistica in sede penale, e considerato che l'imputato con la formulazione della richiesta di rito speciale è consapevole della possibile presenza, nel giudizio penale, anche della parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato che la costituzione di parte civile deve intervenire, a pena di decadenza, entro la "dichiarazione di apertura della discussione").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2019, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2019 |
Testo completo
03 819-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2462 Mirella Cervadoro -Presidente - UP 09/10/2019- Marco Maria Alma -Relatore- R.G.N. 41457/2018 Maria Daniela Borsellino Pierluigi Cianfrocca Antonio Saraco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NN ZI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/04/2017 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputata, avv. Giuliana Trara Genoino in sostituzione dell'avv. Enrico Guidone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riportata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21 aprile 2017 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 6 novembre 2015 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli con la quale NN ZI LL era stata dichiarata colpevole del reato di appropriazione indebita aggravata (artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen.), così riqualificata dal Giudice di prima cura l'originaria contestazione di cui all'art. 314 cod. pen.) e condannata a pena ritenuta di giustizia. Si contesta all'imputata, nella sua qualità di impiegata presso l'Ufficio Postale di Napoli-Vomero abilitata al caricamento delle apparecchiature ATM in dotazione all'ufficio, di essersi impossessata della complessiva somma di 40.500,00 euro della quale aveva la disponibilità per ragione del suo ufficio Il reato è contestato come accertato in data 7 ottobre 2014. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata, deducendo e denunciando:
2.1. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione. Riproponendo questione già sollevata e respinta in sede di appello, si duole la difesa della ricorrente del fatto che il Giudice per l'udienza preliminare ebbe ad ammettere la costituzione della parte civile Poste Italiane S.p.a. solo nel corso di una seconda udienza fissata per la discussione delle parti dopo che ad una prima udienza era stata già completata la costituzione delle parti (in assenza della predetta parte civile) e l'imputato aveva chiesto ed ottenuto di essere ammesso al rito abbreviato "non condizionato" dopo che una prima richiesta di rito abbreviato "condizionato" era stata respinta dal Giudice. Secondo parte ricorrente, la mancata esclusione della parte civile e l'erronea applicazione della normativa in materia effettuata dai Giudici avrebbe determinato la illegittima compressione del diritto dell'imputato di conoscere anticipatamente quali sono le parti processuali che parteciperanno e contribuiranno alla decisione finale assunta dal Giudice.
2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Rileva al riguardo la difesa della ricorrente di avere evidenziato con l'atto di appello che non vi era alcuna certezza oggettiva circa l'esatta quantificazione della somma asseritamente sottratta dall'imputata, ma la Corte di appello si sarebbe limitata a rispondere a tale doglianza affermando che non è in contestazione l'ammontare dell'ammanco certificato dagli Ispettori di Poste Italiane.
2.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quanto all'avvenuta tardiva ammissione della costituzione di parte civile ad alle conseguenti pronunce assunte in relazione agli interessi civili (ivi compresa la riconosciuta sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno entro 30 giorni dalla passaggio in giudicato della decisione) in quanto la Corte di appello non avrebbe affrontato le questioni poste in sede di gravame limitandosi a scarne petizioni di principio. 2 2.4. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione effettuata dalla Corte di appello con riguardo alla "dichiarazione confessoria stragiudiziale" che sarebbe stata resa dall'imputata in quanto la difesa della ricorrente aveva richiamato assunti giurisprudenziali secondo i quali la confessione stragiudiziale non costituirebbe ex sé prova di colpevolezza ma necessiterebbe di un vaglio giudiziario atto a verificarne genuinità e spontaneità sul quale i Giudici nel merito non si sarebbero pronunciati, trascurando sia le evidenza documentali, sia il contenuto del verbale di interrogatorio reso dalla LL alla P.G. in data 22 gennaio 2015. 2.5. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata dichiarazione di inutilizzabilità formale e sostanziale della "dichiarazione confessoria stragiudiziale" per violazione dell'art. 220 disp.att. cod. proc. pen. trattandosi di dichiarazioni resa senza l'assistenza di un difensore. Anche detta questione sarebbe stata ignorata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata.
2.6. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed in ordine alla condizione apposta ex art. 165 cod. pen. avendo l'imputata perso del tutto qualsiasi capacità economica e costituendo detta condizione solo una ingiusta statuizione punitiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione di legittimità costituzionale così come prospettata dalla difesa dell'imputata è manifestamente infondata in quanto nel caso in esame non ci si trova in presenza di una disposizione normativa in contrasto con il dettato costituzionale ma esclusivamente di fronte ad una interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni in materia. Correttamente la Corte di appello nel dichiarare manifestamente infondata la predetta questione ha evidenziato che non è corretto sostenere che vi sarebbe una disparità di trattamento tra il fatto che la parte civile può costituirsi nel giudizio abbreviato in un momento successivo alla ammissione del giudizio stesso mentre in fase dibattimentale la costituzione di parte civile può avvenire ex art. 79 cod. proc. pen. solo fino a che non siano compiuti gli adempimenti di cui all'art. 484 cod. proc. pen. cioè quelli relativi alla costituzione delle parti e ciò perché trattasi di fasi processuali completamente differenti tra loro e quindi suscettibili di diversi trattamenti. Del resto la regolamentazione normativa è ragionevole sol che si pensi che mentre nel giudizio ordinario le parti (sia l'imputato che la persona offesa che 3 volesse far valere in quella sede le proprie pretese di natura civilistica) sono anticipatamente informate della celebrazione del giudizio stesso e quindi possono adeguatamente valutare se costituirsi o meno nel giudizio, il giudizio abbreviato può essere richiesto ed ammesso nel momento in cui il pieno contraddittorio anche con la persona offesa innanzi al Giudice non si è ancora costituito (si pensi al caso di richiesta di ammissione al rito abbreviato formulata a seguito di notificazione di decreto di giudizio immediato) con la conseguenza che sarebbe semmai incostituzionale il profilo opposto, cioè quello di non consentire alla persona offesa di costituirsi parte civile dopo l'ammissione dell'imputato al rito abbreviato e quindi di far valere un proprio legittimo diritto in giudizio. D'altro canto è conforme a logica che sia riconosciuto il diritto alla persona offesa di valutare liberamente se esercitare le proprie pretese di natura civilistica in sede penale nonché di valutare, a sua volta, se sulla base degli elementi sui quali il Giudice sarà chiamato a decidere vi siano possibilità di successo della propria azione e quindi se "entrare" attraverso la propria costituzione nel giudizio abbreviato così accettandolo ex art. 441, comma 2, cod. proc. pen. oppure "uscirne" ex art. 441 comma 4 cod. proc. pen. qualora la sua costituzione in giudizio sia già avvenuta. Dal punto di vista dell'imputato nessun pregiudizio deriva dall'assetto normativo in essere in quanto lo stesso è chiamato per sua libera scelta a difendersi sul contenuto degli atti (sia nell'ottica penalistica che eventualmente in quella civilistica) e nel momento in cui ha formulato richiesta di ammissione al rito ben sapeva che ciò avrebbe potuto comportare la possibilità di trovarsi in un giudizio nel quale poteva essere presente anche la parte civile.
2. Ciò doverosamente chiarito, prima di affrontare le questioni di diritto sostanziale, appare doveroso esaminare la questione di diritto processuale di cui al terzo motivo di ricorso di ricorso cui si ricollegano le successive decisioni di merito in ordine alle conseguenze (anche) di natura civilistica che ne sono derivate all'imputata. La difesa della ricorrente come sopra evidenziato si duole della tardiva ammissione della parte civile. La questione è quindi quella della individuazione del termine finale entro il quale deve avvenire la costituzione di parte civile a seguito della pronuncia dell'ordinanza di ammissione dell'imputato al rito abbreviato. Costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «Nel giudizio abbreviato è tempestiva la costituzione di parte civile intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441 comma 2 cod. proc. pen., purché antecedentemente alla dichiarazione di 4 apertura della discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 40923 del 30/05/2018, I., Rv. 273927). Il caso esaminato in detta pronuncia riguardava un caso assimilabile a quello che in questa sede ci occupa relativo alla decisione del giudice di merito che, verificata la regolare costituzione delle parti ed ammesso l'imputato al giudizio abbreviato condizionato, senza dichiarare l'apertura della discussione, aveva ammesso la costituzione della parte civile all'udienza successiva fissata per la convocazione dei periti. Sul punto la Corte, sulla premessa che la disposizione processuale che disciplina la costituzione di parte civile nel giudizio abbreviato, vale a dire l'art. 441, comma 2, cod. proc. pen., prevede che la costituzione intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato ha ritenuto che da ciò è possibile agevolmente ricavare che tale costituzione sia possibile anche successivamente rispetto all'ammissione dell'imputato al rito abbreviato. Nella stessa sentenza si è, poi, anche precisato che tale possibilità, tuttavia, non significa affatto che non sia previsto un termine finale per la costituzione di parte civile o che tale termine debba coincidere con la verifica della regolare costituzione delle parti. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che tale termine finale, stabilito a pena di decadenza, è quello della dichiarazione di apertura della discussione (Sez. 3, n. 35700 del 22 giugno 2010, Rv. 248487; Sez. 3, n. 21408 del 17 aprile 2002, Varotto, Rv. 221614). Quanto all'udienza preliminare, sono gli artt. 420 e 421, comma 1, cod. proc. pen. a stabilire che "conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti il giudice dichiara aperta la discussione", e dunque a fissare in questo momento il termine di costituzione delle parti civili. Quanto al rito abbreviato, per espressa disposizione dell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., si applicano le medesime regole previste per l'udienza preliminare. Di conseguenza, le parti, nell'udienza nella quale si celebra il giudizio abbreviato, si costituiscono ex art. 420 cod. proc. pen. ed il giudice procede agli accertamenti relativi. Anche nel rito abbreviato, dunque, terminata la costituzione delle parti il giudice dichiara aperta la discussione cui segue, poi, la fase della decisione. La costituzione di parte civile, dunque, deve intervenire, anche nel giudizio abbreviato, a pena di decadenza, "entro la dichiarazione di apertura della discussione". Il ricorso che qui ci occupa porta in allegato un'altra sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 12608 del 18/02/2015, Pisani, Rv. 262774) che, occupandosi di un caso in cui la costituzione di parte civile era avvenuta quando la fase della discussione era già iniziata (l'imputato stava già rendendo dichiarazioni 5 spontanee) ha ulteriormente confermato tale orientamento enunciando a sua volta la seguente massima: "Deve considerarsi tardiva la richiesta di costituzione di parte civile intervenuta nel corso dell'udienza preliminare dopo che sia stata conclusa la fase di costituzione delle parti, sia stata successivamente pronunciata nel corso dell'udienza ordinanza che dispone il giudizio abbreviato "e" sia già iniziata la fase della discussione". La lettura nel suo complesso della sentenza citata dalla difesa della ricorrente consente agevolmente di comprendere che quanto in essa affermato non è distonico rispetto ai rilievi sopra effettuati. Tutte le pronunce citate contraddicono dunque l'assunto difensivo in quanto è dalla "dichiarazione di apertura della discussione" o comunque dall'inizio di fasi procedimentali che possono ritenersi inserite nella discussione del giudizio abbreviato già ammesso (non certo quella riguardante la sua ammissibilità) che scatta la decadenza dalla possibilità di costituirsi parte civile. Quanto detto rende non fondate le censure difensive sul punto.
3. Meritevoli di trattazione congiunta si presentano il terzo ed il quarto motivo di ricorso vertenti sulla possibilità di utilizzare la dichiarazione confessoria stragiudiziale dell'imputata e quale valore probatorio eventualmente attribuire alla stessa. Palesemente infondata è innanzitutto la doglianza difensiva con la quale si contesta la mancata dichiarazione di inutilizzabilità formale e sostanziale della "dichiarazione confessoria stragiudiziale" per violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. trattandosi di dichiarazioni resa senza l'assistenza di un difensore. Infatti, non corretto è il riferimento contenuto all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che, come si evince chiaramente dal testo normativo, riguarda attività ispettive o di vigilanza "previste da leggi o decreti" e che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte «... gli atti ispettivi comprendono "inchieste, verifiche e ogni altra operazione riconducibile a un rapporto istituzionalizzato di sovraordinazione gerarchica tra organo ispettore e titolare della posizione di soggezione" e che quelli di vigilanza riguardano "ogni forma di esercizio di pubblici poteri di sorveglianza sul rispetto di leggi e regolamenti da parte di soggetti che vi sono, a qualsiasi titolo, obbligati" (cfr. Sez. U. n. 45477 del 28/11/2001, Ranieri, rv. 220291 in motivazione). Al riguardo questa Corte di legittimità ha già avuto condivisibilmente modo di chiarire in un caso certamente assimilabile a quello qui in esame che «In tema di attività ispettiva e di vigilanza, la disciplina contenuta all'art. 220, disp. att., cod. proc. pen. si applica esclusivamente nel caso di esercizio di pubblici poteri di 6 sorveglianza e non anche nella diversa ipotesi del mero espletamento di una funzione di controllo interno finalizzato a verificare la regolarità della gestione»>> (Fattispecie nella quale la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni, rese dall'imputato e da altri impiegati, raccolte nel corso di una inchiesta ispettiva interna presso la società Poste Italiane s.p.a., finalizzata ad individuare irregolarità nei servizi di cassa e bancoposta) (Sez. 6, n. 51766 del 18/09/2018, Di Tanno, Rv. 274575). Ciò chiarito va detto che il documento contestato null'altro è se non un documento proveniente dall'imputata ex art. 237 cod. proc. pen. pienamente utilizzabile in giudizio anche alla luce del fatto che è stata l'imputata stessa a chiedere di essere processata allo stato degli atti. Peraltro, come emerge dall'esame congiunto delle sentenze di merito che si saldano tra loro per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata in relazione al reato in contestazione si è fondata non solo sulla base del citato documento di contenuto confessorio ma anche sugli ulteriori esiti dell'attività di controllo effettuata dal personale incaricato da Poste Italiane S.p.a.. Pacifico è, poi, il fatto che l'art. 234 cod. proc. pen. consente l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, ponendo come unico limite l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti dei testimoni o dei consulenti, ma non sono queste ultime situazioni che qui ci occupano. Altrettanto pacifico è poi il fatto che l'art. 237 cod. proc. pen. consente l'acquisizione, anche di ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato "anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto". La confessione sottoscritta dalla LL è documento la cui provenienza non risulta poi revocata in dubbio nemmeno dall'imputata, tanto è vero che non è stata avanzata alcuna querela di falso al riguardo. Sul presupposto che per documento proveniente dall'imputato si intende, ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., il documento del quale è autore l'imputato ovvero quello che riguarda specificamente la sua persona (Sez. 5, n. 33243 del 09/02/2015, Bosco, Rv. 264953), va ricordato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità «le dichiarazioni confessorie o le ammissioni contenute in un memoria proveniente dall'imputato acquisita agli atti del processo sono utilizzabili nei suoi confronti ai sensi dell'art. 192, comma primo, cod. proc. pen. e non incontrano il limite stabilito dall'art. 63, comma primo, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, Martinez, Rv. 266147; 7 Sez. 4, n. 27173 del 26/05/2015, Nardella, Rv. 263875; Sez. 3, n. 46767 del 23/11/2011, Rv. 251633). -Infine, deve essere evidenziato che nessun elemento al di là di una mera ipotesi che rimane a mero livello verbale e che è sfornita di qualsivoglia supporto probatorio risulta essere stata addotto da parte ricorrente circa il fatto che la volontà dell'imputata nel rendere la confessione stragiudiziale di cui si è detto sia stata in qualche modo coartata al punto da farle rendere affermazioni false. Il fatto che poi la LL abbia successivamente negato gli addebiti non incide certo sulla utilizzabilità anche del contestato documento. L'intero contesto evidenziato nelle sentenze di merito, adeguatamente motivate, consente di ritenere non fondati i motivi di ricorso esaminati nel presente paragrafo.
4. Manifestamente infondati sono poi secondo motivo di ricorso nel quale si contesta che non vi sarebbe alcuna certezza oggettiva circa l'esatta quantificazione della somma asseritamente sottratta e, più in generale, tutte le doglianze riguardanti un'assenza di risposta ai motivi di gravame nei quali si contestava la carenza di motivazione circa l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata. Appare innanzitutto doveroso ricordare che «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata anche attraverso i richiami al contenuto della sentenza di primo grado che ha evidenziato di condividere proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Il Giudice di primo grado aveva infatti nel dettaglio illustrato (v. in particolare pagg. da 5 a 8 della sentenza di primo grado) gli elementi che a conforto del contenuto della "confessione stragiudiziale dell'imputata" hanno portato all'affermazione della penale responsabilità della stessa. Anche con riguardo poi alla esatta determinazione dell'ammontare della somma sottratta lo stesso è stato ampiamente chiarito alla pagg. 4 e 5 della sentenza di primo grado sulla base di elementi che la Corte di appello ha ritenuto di condividere (v. pag. 7 della sentenza di appello). 8 Inoltre la motivazione della sentenza impugnata, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta giudice della motivazione.- In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
5. Manifestamente infondato è, infine, anche il sesto motivo di ricorso come sopra riassunto. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate dalla Corte di appello con motivazione congrua e rispettosa dei principi di diritto che regolano la materia, avendo i giudizi distrettuali sottolineato da un lato l'assenza di positivi elementi di giudizio non emergendo che l'imputata abbia avviato alcun processo di resipiscenza in relazione ai fatti commessi e, dall'altro, la gravità della condotta desumibile anche dall'ingente valore del denaro sottratto. Come è noto questa Corte ha già avuto modo di chiarire da un lato che «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno 9 positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) e, dall'altro, che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Quanto infine alla doglianza relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno alla parte civile la stessa è assolutamente generica atteso che l'affermazione contenuta nel ricorso che l'imputata "ha ormai perso del tutto qualsiasi capacità economica" rimane a mero livello verbale ed è sprovvista di qualsiasi supporto documentale. La motivazione sul punto della sentenza impugnata era comunque adeguata.
6. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/10/2019. Il Presidente Il Consigliere estensore Marco Maria Alma Mirella Cervadoro DEPOSITATO IN CANCELLERIA PENALE SECONDA SEZIONE 2020 GEN 29 IL DIRE IL Dott.ssa Rosa N O E 10