Sentenza 29 aprile 2014
Massime • 1
L'interpretazione di una norma contrattuale è operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se non per difetto o vizio logico giuridico della motivazione. (Nella fattispecie la Corte, trattandosi di ricorso immediato avverso sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato e ravvisando la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 606 lett. e cod. proc. pen., ha convertito il ricorso in appello con contestuale trasmissione degli atti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2014, n. 36228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36228 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 29/04/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 793
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 30071/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON LU N. IL 30/12/1956;
avverso la sentenza n. 12535/2012 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del 18/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio che ha concluso per la trattazione del processo.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice per le indagini preliminari di Venezia, a seguito di giudizio abbreviato, giudicava TO IG colpevole del reato di cui all'art. 589, commi 2 e 4 in relazione all'art. 590 c.p., commi 2 e 3, per aver cagionato la morte di UK TA,
lavoratore dipendente della EN S.a.s., nonché lesioni personali a UK IC e a HU EU, lavoratori dipendenti della EN S.a.s., e a AK TA, lavoratore dipendente della Società Costruzione e Restauri Salmistrati s.r.l.
2. Addebiti di colpa generica e specifica, con violazione di norme antinfortunistiche, erano mossi, nelle rispettive qualità, a svariati soggetti, giudicati separatamente, che rivestivano ruoli diversificati nell'ambito dell'attività edilizia svoltasi nel cantiere edile denominato ex IE, allestito per i lavori di realizzazione di un complesso alberghiero mediante parziale recupero e completa ristrutturazione e trasformazione di una struttura industriale esistente, appaltati dalla società LA S.p.A., con riguardo alle opere di infissione di micropali, a Geolisa Fond s.r.l., nonché, con riguardo alla c.d. "cantierizzazione", alla A.T.I. ex IE AR (e da quest'ultima affidati in subappalto, con riguardo alla carpenteria e alla esecuzione dei getti in calcestruzzo, alla società EN s.a.s.) e con riguardo alla "esecuzione di tutte le opere propedeutiche alle attività di bonifica e di lavori di ristrutturazione" alla Saicam s.p.a. Specificamente, al TO era attribuita, unitamente a TO RI, nella qualità di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di Direttore dei lavori per LA S.p.A. in quella di esecuzione, e a Vecchiato Luca, nella qualità di collaboratore e assistente del direttore dei lavori, di fatto ingeritosi nell'esecuzione dei lavori, la violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 91, comma 1, lett. a), art. 92, comma 1, lett. b), e), e) e f)
artt. 150 e 151 per avere costoro, nelle rispettive attribuzioni e competenze, a) omesso di corredare il PSC delle indicazioni prescritte e previste dall'allegato 15^ del D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riferimento ai p.ti 2.1.2. lett. d) e 2.2.3 lett. f) anche in relazione ai rischi derivanti da estese demolizioni;
b) omesso di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
c) omesso di provvedere all'aggiornamento del PSC in relazione alle esigenze derivanti dalla evoluzione dei lavori in considerazione della mutata staticità delle strutture e al pericolo di crollo, omettendo altresì di verificare che le imprese esecutrici adeguassero i rispettivi POS;
d) omesso di organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione e in coordinamento delle attività; e) omesso di segnalare al committente la mancata predisposizione del POS da parte di "Ex IE AR" e, dunque, di provvedere alla verifica della sua congruenza con il POS della EN S.a.s.; f) omesso di sospendere l'attività di lavorazione in relazione alla mancata adozione delle opere provvisionali a fronte del pericolo di crollo;
g) omesso di verificare che le opere di demolizione fossero precedute da opere di rafforzamento e di puntellamento e risultassero in apposito programma contenuto nel POS tenuto conto di quanto indicato nel PSC.
3. Al TO erano stati attribuiti plurimi compiti: in relazione alla fornitura del progetto delle strutture di assistenza alla direzione dei lavori su incarico dell'arch. TO, il quale, a sua volta incaricato per la progettazione delle opere strutturali, la direzione dei lavori ed altro da LA s.p.a., era stato autorizzato ad avvalersi della collaborazione di professionisti, così come era stato autorizzato ad avvalersi "per la progettazione e direzione dei lavori per le opere strutturali della consulenza tecnica dell'Ing. TO" anche nell'ambito della "esecuzione di tutte le opere propedeutiche alle attività di bonifica e ai lavori di ristrutturazione" in sede di contratto di appalto stipulato tra la committente LA s.p.a. e la società affidataria Saicam s.p.a. All'ing. TO, inoltre, risultava conferito da Saicam s.p.a. l'incarico della progettazione delle opere provvisionali.
4. In fatto era accaduto che il 22/9/2008 nel cantiere "ex IE", ove era in corso un articolato intervento di recupero di un complesso archeologico industriale che prevedeva, tra l'altro, la trasformazione in struttura alberghiera di due edifici industriali posti in posizione ortogonale e denominati rispettivamente "manica lunga" e "manica corta", si era verificato il crollo dell'edificio denominato "manica corta", crollo che aveva causato il decesso e le lesioni dei lavoratori indicati. Dagli accertamenti svolti era emerso che committente dei lavori era la società Legare S.p.a. e affidataria dei medesimi un'associazione temporanea d'imprese costituita in società consortile denominata ex IE Società Consortile a responsabilità limitata. Altra impresa affidataria per le operazioni di infissione di micropali per la messa in sicurezza degli edifici era la società Geolisa s.r.l. Era presente in cantiere la società EN s.p.a. affidataria in subappalto di lavori di carpenteria. L'ing. TO, oltre che assistente alla direzione dei lavori unitamente all'ing. Vecchiato, era anche incaricato per la fornitura del progetto delle strutture. All'epoca dell'infortunio l'edificio manica lunga, a seguito di interventi già eseguiti (rimozione del tetto in eternit e demolizione del solaio del primo piano) era privo delle coperture e di parte delle capriate lignee;
le pareti perimetrali risultavano puntellate o sostenute da opere provvisionali realizzate con ponteggi appoggiati su cordoli di cemento armato;
all'interno dell'edificio erano in corso lavori relativi alla posa delle armature della fondazione interna;
erano state realizzate opere di fondazione profonda costituite da micropali spinti fino a 15 metri di profondità del piano di campagna per realizzare una fondazione tipo berlinese, destinati a coinvolgere tutto il perimetro degli edifici denominati manica lunga e micropali trivellati fino a profondità variabili tra 16 e 20 metri su entrambi gli edifici ed entrambi i muri perimetrali. Per poter effettuare le operazioni di infissione dei micropali all'interno dell'edificio manica corta erano state eseguite demolizioni di una certa importanza che avevano interessato in particolare il solaio di piano e tutti i muri interni dell'edificio, ad esclusione del muro mediano, che era stato demolito solo parzialmente. Attraverso tale muro erano stati creati tre ampi varchi per permettere l'accesso all'interno dell'edificio. Per quanto riguarda l'edificio manica corta erano state ultimate, inoltre, le infissioni di pali lungo le pareti perimetrali lato interno ed esterno. Per il muro perimetrale lato ovest erano stati realizzati i cordoli in cemento armato interni ed esterni, per il muro perimetrale lato est erano stati realizzati il cordolo in cemento armato sul lato esterno;
sul lato interno erano in corso lavori che consistevano nella posa dei ferri di armatura al fine di provvedere alla realizzazione del cordolo di fondazione per il successivo getto in calcestruzzo. Per tale operazione erano stati incaricati dalla ditta EN i lavoratori poi coinvolti nell'infortunio. Alla data del sinistro restavano in piedi le pareti perimetrali e il tetto, nonché una parete mediana, talché la struttura aveva subito uno svuotamento con eliminazione dei solai e di tutte le travature orizzontali e conseguente indebolimento dei vincoli strutturali preesistenti. La dinamica dell'infortunio era così ricostruita: mentre i lavoratori prima indicati si trovavano nell'edificio manica corta all'interno di uno scavo profondo circa un metro realizzato in adiacenza al muro perimetrale est, impegnati a predisporre delle gabbie in ferro per il completamento dei rinforzi delle fondazioni, improvvisamente i quattro venivano investiti dal crollo totale dell'edificio provocato dal cedimento del muro perimetrale lato est. In conseguenza del crollo si verificava il decesso di LY e il ferimento degli altri tre lavoratori.
5. La consulenza tecnica disposta dal PM aveva consentito di ricostruire le cause dell'infortunio mediante l'individuazione di molteplici fattori: e in particolare, la demolizione del solaio di piano, dei muri a piano terra, della rampa esterna in corrispondenza del lato Ovest;
l'apertura di ampi varchi in corrispondenza dei quattro angoli della scatola muraria con indebolimento del muro centrale;
la ridotta capacità portante del sistema di fondazione dovuta allo scavo di una trincea ai piedi del muro a tutta lunghezza, di profondità tale da intaccare il piano di fondazione del muro;
lo scasso delle fondazioni dovute all'apertura, tramite martello demolitore, di fori per il passaggio delle putrelle in acciaio finalizzate al collegamento fra i cordoli di sottofondazione;
lo scasso delle fondazioni a lato sud dovuto al passaggio della paratia della berlinese ed alla presenza di un collettore di scarico. Tutte le riferite operazioni erano state poste in essere in assenza di qualsiasi sistema di messa in sicurezza delle strutture, a parte alcuni travi-puntelli in acciaio disposti in sostituzione dei ponteggi inizialmente previsti;
ciò aveva aumentato notevolmente la snellezza dei muri, riducendo la capacità portante delle fondazioni e rendendo inevitabile il crollo. Secondo il consulente la predisposizione di adeguate opere di messa in sicurezza, quali un ponteggio zavorrato del tipo di quello predisposto per l'edificio "manica lunga", pur non essendo in grado di impedire i movimenti verticali del muro, sarebbe stato in grado di evitare il crollo catastrofico, riducendolo a un semplice dissesto comunque rimediabile.
5.1. Rilevava il Tribunale che la necessità di opere provvisionali era stata prevista in sede progettuale ed, anzi, la relazione tecnica redatta dall'ing. TO quale progettista strutturale prevedeva la necessità di adottare opere provvisionali di sostegno delle pareti perimetrali esistenti mediante travi reticolari oppure ponteggi autoportanti. Allo stesso modo il PSC prevedeva la necessità per l'impresa affidataria dei lavori di allestire le opere provvisionali con lo scopo di eliminare i pericoli di cadute e di crollo delle strutture e/o caduta delle persone e/o delle cose dall'alto, così come l'obbligo di redigere un piano delle demolizioni e di predisporre un ponteggio su tutte le facciate dell'edificio, da dotare di mantovane parasassi a protezione contro la caduta di materiale dall'alto. In sostanza il consulente tecnico evidenziava che il progetto strutturale contemplava l'esecuzione di adeguate opere di messa in sicurezza (in particolare la realizzazione di un ponteggio zavorrato) le quali avrebbero potuto ridurre il crollo a un semplice dissesto. In particolare erano previste le precauzioni da prendere durante le fasi delle demolizioni, pure contemplate nel piano di sicurezza e coordinamento. Il problema, quindi, era stato considerato in sede progettuale ma non aveva avuto altrettanta considerazione in sede esecutiva. Risultava, infatti, che l'impresa Saicam aveva avviato e proseguito la demolizione dei solai dell'edificio manica corta senza procedere ai necessari interventi di messa in sicurezza. Si evidenzia in sentenza che è acquisito agli atti il verbale della riunione del 21/4/2008 cui partecipò anche il TO. In quella sede quest'ultimo aveva presentato la proposta delle opere provvisionali relative all'edificio "manica corta" che però non veniva approvata dall'impresa, tanto che nel verbale veniva annotato che "per quanto riguarda la manica corta l'impresa decide di non fare niente perché non demolisce niente". Emerge, invece, dalla documentazione acquisita che l'impresa aveva avviato e proseguito la demolizione dei solai, la realizzazione di scavi di fondazione e l'apertura di numerosi varchi su tutte le pareti esterne senza attuare alcun intervento di messa in sicurezza;
che, inoltre, il 9/7/2008 il geom. TA dello studio TO aveva fatto accesso al cantiere e in quella sede aveva constatato l'avvenuta demolizione dei solai dell'edificio manica corta e la realizzazione di varchi enormi non previsti in progetto. Percepita la situazione di pericolo, costui aveva provveduto a predisporre uno schizzo che prevedeva la realizzazione di sostegni e pilastri a presidio delle grandi aperture realizzate, schizzo consegnato al TO, il quale lo aveva inviato a Saicam. Tuttavia quest'ultima non seguiva alcuna delle proposte e delle sollecitazioni che provenivano dal progettista strutturale.
5.2. Alla luce degli elementi indicati il Tribunale riteneva ravvisabili plurimi profili di responsabilità a carico del TO con riferimento alla colpa generica e alla colpa specifica in relazione all'incarico di assistente alla direzione dei lavori, che avrebbe dovuto comportare lo svolgimento di attività di verifica, controllo e sorveglianza quotidiana in cantiere, di segnalazione al direttore dei lavori di evenienze ed emergenze, come l'intervenuto avvio e prosecuzione delle demolizioni presso l'edificio manica corta in assenza di interventi di messa in sicurezza e in assenza del piano delle demolizioni pure previsto nel piano di sicurezza, e ciò nel rispetto del D.Lgs. n. 81 del 1980, artt. 150 e 151. Il predetto, inoltre, avrebbe dovuto segnalare al direttore dei lavori l'avvio di opere di apertura di numerosi varchi sulle pareti esterne realizzati in difformità rispetto al progetto, così consentendo gli opportuni interventi del direttore dei lavori. Ancorché il TO avesse riferito che nonostante quanto indicato in contratto egli non aveva mai preso parte alla direzione dei lavori, il Tribunale ha ribadito che l'assunto non vale a esimere il predetto dalla responsabilità derivante dal ruolo di assistente del direttore dei lavori, poiché ne derivavano compiti di presenza in cantiere, verifica e sorveglianza che gli avrebbero consentito di percepire la pericolosità della situazione e di tempestiva segnalazione al direttore di lavori e, in alternativa, la rinuncia all'incarico. Rileva il Tribunale che il CT aveva evidenziato che l'elaborato del TO presentava comunque carenze strutturali suscettibili di incidere sulle condizioni di assoluta precarietà che si erano verificate in relazione all'edificio e che avevano inciso sulla verificazione del crollo. L'elaborato, in particolare, non prevedeva il procedimento relativo all'apertura degli scavi fondazionali, che non erano stati realizzati per lotti ma a tutta lunghezza lungo il piano delle fondazioni;
il TO, inoltre, non aveva proceduto ad adeguata indagine conoscitiva riguardo alle fondazioni esistenti, di cui aveva sopravvalutato la garanzia statica.
6. In conclusione la sentenza perveniva all'affermazione di responsabilità dell'imputato ravvisando plurime condotte omissive a suo carico sotto i profili della colpa generica e della colpa specifica (in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 150 e 151) e ciò sia con riferimento all'incarico di progettista delle opere strutturali, sia di assistente alla direzione dei lavori. Avverso la sentenza l'imputato propone ricorso immediato per Cassazione con due distinti atti di ricorso, articolando plurimi motivi di censura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Trattandosi di ricorso immediato avverso la sentenza di primo grado, proponibile esclusivamente per vizi di violazione di legge ex art. 569 c.p.p., comma 3, va valutata preliminarmente la natura delle censure svolte dal ricorrente con i motivi di impugnazione.
2. Viene in considerazione, in particolare, il motivo articolato sub 2 nel ricorso a firma dell'avv. Pavanini. Con esso, intitolato "violazione e falsa applicazione de D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 150 e 151 in relazione al D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 29 e delle norme del contratto per prestazione di servizi d'ingegneria in relazione agli artt. 40 e 43 c.p.", si rileva che la sentenza perviene all'affermazione della responsabilità dell'imputato attribuendo al ruolo di assistente alla Direzione dei lavori tutti gli obblighi spettanti alla stessa Direzione dei lavori. Si osserva che erroneamente i compiti dell'imputato vengono ricondotti alla figura dell'assistente nell'ufficio di Direzione dei lavori nelle opere pubbliche, interpretando il richiamo alle norme in materia di edilizia residenziale pubblica contenuto nella previsione pattizia come integrative del contratto con riguardo alla sommatoria di funzioni ed obblighi che quella normativa contempla. Si rileva che nel contratto intercorso tra TO e LA s.p.a. il primo, nell'assumere le funzioni di direttore dei lavori, era autorizzato ad avvalersi di collaboratori e che nel disciplinare di incarico professionale tale collaborazione s'individuava nell'assistenza alla direzione dei lavori delle strutture. Si evidenzia che, tuttavia, la collaborazione si concreta, nell'ambito delle forme genericamente autorizzate in capo al TO, nell'attribuzione contrattuale al TO di funzioni attinenti al progetto delle strutture, sicché da questi termini contrattuali non potrebbe dedursi, come si pretende in sentenza, la sussistenza in capo al ricorrente di un generale dovere di collaborazione che richieda la sua assidua presenza in cantiere con compiti di controllo e sorveglianza. Rileva il ricorrente che "c'è un'evidente discrasia tra il presupposto contrattuale e la conseguenza che se ne trae, laddove il contratto non definisce il compito assegnato nei termini descritti dalla sentenza: l'art. 3, comma 3 del contratto definisce esattamente il limite di alcuna iniziativa di TO nell'ambito della funzione assegnata ... il che esclude proprio la funzione generica e generale di controllo e verifica che invece gli si vorrebbe assegnare applicando al rapporto una norma che non c'è nella legge che lo disciplina".
2.1. Con il terzo motivo articolato con il medesimo ricorso, intitolato "violazione e falsa applicazione delle norme in materia di direzione dei lavori ed esecuzione delle opere pubbliche, in specie del D.Lgs. 297 del 2010, art. 247 e segg. in relazione agli artt. 40 e 43 c.p." si rileva che, sebbene la fonte regolatrice della responsabilità del TO sia il contratto, trovandosi nel contesto di un appalto relativo alla realizzazione di un'opera privata, le funzioni dell'assistente alla direzione dei lavori vengono erroneamente individuate mediante etero-integrazione del contratto per come disciplinato ex lege per l'esecuzione di opere pubbliche, con inserimento nella disciplina della direzione dei lavori di tutte le funzioni di cui al D.P.R. n. 207 del 2010, art. 147 e segg. riconducibili a quelle previste per le opere pubbliche.
Rileva al riguardo il ricorrente che "la norma contrattuale, diversamente da ciò che si afferma in sentenza, ... in nessun modo è leggibile e/o interpretabile nei termini voluti, e in nessun modo significa che l'ufficio di direzione lavori di questo cantiere si sarebbe costituito con compiti e funzioni riconducibili a quelli delle opere pubbliche". Osserva, inoltre, che la definizione contrattuale qualifica TO come consulente (non assistente), cioè come colui che mette a disposizione una specifica e ben delimitata competenza tecnica.
2.2.Con il quarto motivo articolato nell'atto in esame, intitolato "violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 90, 91, 92 stesso testo e dell'art. 29 t.u. edilizia, oltre che violazione degli artt. 40 e 43 c.p., si rileva che tra le condotte omissive addebitate a
TO vi sono anche quelle attinenti alle opere provvisionali, progettate ma non eseguite, la cui carenza è la causa prima del crollo. Si osserva che l'incarico fu affidato verbalmente all'imputato, come risulta dal verbale di consegna dei lavori, limitatamente alla progettazione delle opere provvisionali, compito correttamente assolto da TO, tanto che il consulente tecnico del PM ebbe ad affermare che se le opere progettate fossero state realizzate si sarebbe evitato il crollo. Si osserva che le opere prevenzionali vengono fatte rientrare nella progettazione strutturale oggetto del contratto TO - TO e viene attribuito a quest'ultimo il compito di verifica e controllo in forza dell'estensione operata riguardo ai compiti di assistente della D.L., pur non rientrando le opere provvisionali nella definizione strutturale dell'immobile. Lamenta in definitiva il ricorrente che si era attribuito in tal modo al TO un ruolo professionale vicario di tutti i compiti assegnati al direttore dei lavori, ruolo che non gli competeva, essendo già assegnato ad altra figura professionale. Si contesta, in sostanza, il portato ermeneutico della volontà contrattuale cui perviene la sentenza, dal momento che "il ruolo di assistente alla DL delle strutture era e doveva essere vincolato al progetto commissionato e alla funzione di consulenza stabiliti nel contratto di appalto, non come invece si vuole nella sentenza, ad un ruolo funzionale vicario di tutti i compiti assegnati al Direttore dei lavori e responsabile della sicurezza".
2.3.Quanto all'atto a firma dell'avv. Quintarelli, con il terzo motivo, intitolato violazione ed erronea applicazione dell'art. 40 c.p., comma 2 e art. 43 c.p., comma 2 in relazione al T.U. n. 81 del
2008, artt. 16 (delega), 22, (progettista) e 94 (lavoratori autonomi) si deduce che il ricorrente aveva assunto la qualifica di prestatore di opera intellettuale a favore del TO e solo con costui intratteneva un rapporto, così inquadrandosi il medesimo come di lavoro autonomo ex art. 89, comma 1 e art. 94 TU, con conseguente assenza di obblighi specialpreventivi;
che al ricorrente era attribuita, inoltre, la qualifica di progettista ex art. 22 TU, dalla quale esula qualsiasi posizione di garanzia ex art. 40, comma 2; che neppure poteva ritenersi che gli accordi tra TO e TO contenessero una delega di funzioni ex art. 16 T.U., essendo ciò escluso dal contratto di appalto tra LA committente e ATI appaltatrice, nel quale, con clausola contrattuale specifica, si attribuisce all'ATI l'esclusiva responsabilità per l'osservanza scrupolosa delle norme in materia antinfortunistica, in materia penale e civile, con la conseguenza che la responsabilità non era neppure delegabile. Si richiama in proposito il tenore della clausola contrattuale specifica di cui all'art. 19 del menzionato contratto, dalla interpretazione della quale, anche in ragione del tenore del testo contrattuale (con particolare riferimento alla parola "esclusiva" ripetuta due volte) è dato desumere la non delegabilità della responsabilità per l'osservanza delle norme antinfortunistiche.
3. Dall'excursus di cui sopra è dato evincere che i motivi di ricorso sopra richiamati, involgendo questioni attinenti all'interpretazione dei contratti (e, specificamente, del contratto coinvolgente direttamente il TO e il ricorrente, nonché di quello, intercorso a monte tra LA S.p.A. e il TO, che al primo si vuole riconnettere nell'ambito di un più ampio quadro generale di collegamento negoziale), si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza sotto il profilo dell'illogicità della medesima.
Poiché l'interpretazione di una norma contrattuale è operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice dei merito, il convincimento del giudice penale formatosi in base all'erronea interpretazione della volontà contrattuale per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale resta incensurabile in cassazione se non per difetto o vizio logico giuridico della motivazione (in tal senso un risalente arresto giurisprudenziale di questa Corte, Cass. sez, 3 n. 445 del 26/10/1979). Il criterio indicato assume evidenza particolare nel caso in disamina, nel quale il ricorrente con molteplici motivi di ricorso prospetta che all'individuazione degli obblighi di garanzia si debba pervenire a seguito dell'interpretazione della volontà desumibile non da uno, ma da più documenti contrattuali tra loro collegati.
Va richiamato sul tema il conforme orientamento giurisprudenziale formatosi nell'ambito della giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, in forza del quale l'interpretazione di una norma contrattuale ... è operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica o ad una motivazione carente o contraddittoria" (Cass. sez. 1 n. 9070 del 15/4/2013; nello stesso senso Cass. sez. 1 n. 14775 del 4/9/2012). In base alle svolte argomentazioni, poiché con le richiamate censure sono stati dedotti vizi, specificamente indicati, riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), va disposta, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 3, la conversione delle impugnazioni in appello, con trasmissione degli atti al Giudice competente per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte converte i ricorsi in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2014