Sentenza 6 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dei successori a titolo universale o particolare di persona deceduta, possono costituire oggetto di confisca sia i beni acquisiti iure successionis che quelli fittiziamente trasferiti ai medesimi eredi dal proposto quando era ancora in vita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2016, n. 54766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54766 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2016 |
Testo completo
54 7 6 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1955/2016 GIACOMO PAOLONI -· Presidente - REGISTRO GENERALE MAURIZIO GIANESINI N.10405/2016 ANNA PETRUZZELLIS Rel. Consigliere - ANGELO COSTANZO GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI NA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto del 16/12/2015 della CORTE APPELLO di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
lette le conclusioni del PG Robarto ANIELLO l'inammissibilità del ricorso di FR ES e per il rigetto dei ricorsi degli altri ricorsi congiunti RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 16/12/2015, la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto con cui il Tribunale di Palermo ha ordinato la confisca ex art.
2-ter legge 31 maggio 1965 n. 575 di beni già sequestrati al defunto AR ES.
2. Nel ricorso di FR ES, erede di AR ES, si chiede l'annullamento del decreto della Corte di appello di Palermo, perché la sua motivazione è soltanto apparente. Nei ricorsi congiunti di MA ES, GI ES, IA ES, US ES, FR ES, IA CÀ, MA IO NE, SO GU, AL IO eredi di AR ES si chiede - - l'annullamento del decreto della Corte di appello, deducendo: a) violazione degli artt. 18, comma 3, e 26 d. Igs. 6 settembre 2011 n. 159 perché alcuni dei beni di proprietà dei ricorrenti non sono stati acquisti iure successionis dal defunto AR ES;
b) violazione dell'art. 18, comma 3, d. lgs n. 159/2011 e motivazione inesistente per non avere spiegato (con riferimento a quanto dedotto nell'atto di appello) perché AR ES avrebbe mantenuto la proprietà di alcuni beni sino alla sua morte e perché i beni intestati non a lui ma ai ricorrenti sarebbero stati nella sua disponibilità; c) violazione dell'art. 18, comma 3, d. lgs n. 159/2011, per essersi la Corte limitata a confutare le prospettazione difensiva senza vagliare la sproporzione fra i beni e le entrate economiche del de cuius.
3. La Procura generale chiede che sia dichiarato inammissibile il ricorso di FR ES perché contiene motivi in fatto e generici. Invece, chiede il rigetto degli altri ricorsi congiunti, assumendo: a) infondato il primo motivo, perché possono essere oggetto della misura patrimoniale i beni fittiziamente trasferiti, quando il prevenuto era ancora vivo, a coloro che poi ne sono divenuti eredi;
b) infondato il secondo motivo, perché il decreto impugnato correttamente richiama argomenti del provvedimento del Tribunale di Palermo risultando i motivi di appello manifestamente inidonei a superare la presunzione (ex art. 19, comma 3, d. lgs n. 159/2011), non assoluta, che indica nei parenti meri prestanomi del prevenuto;
c) infondato il terzo motivo di ricorso, perché, nel caso di sproporzione fra il valore dei beni acquisiti e le entrate economiche del proposto grava sui ricorrenti l'onere di allegare elementi idonei a giustificare 2 l'acquisto dei beni nonostante l'inadeguatezza delle risorse lecite e la motivazione del decreto impugnato non risulta meramente apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello ha puntualmente considerato (pagg. 15-17) le deduzioni di FR ES e il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali consente di applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, pur richiedendo - comunque - un concreto accertamento incidentale sui contenuti e la datazione della pericolosità personale del proposto, perché la confisca di prevenzione contrasta la pericolosità del prevenuto esistente al momento dell'acquisizione dei beni oggetto di ablazione, per cui è utilizzabile anche se la pericolosità non è in atto quando è presentata la richiesta di confisca (Sez. 2, n. 24276 del 29/04/2014, Rv. 26029601; Sez. 1, n. 39204 del 17/05/2013, Rv. 25614101; Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, dep. 2013, Rv. 25454501). Il ricorso, peraltro, risulta manifestamente infondato nel dedurre genericamente che sono poste "a fondamento della decisione condotte riferibili al de cuius perpetrate negli anni '90 e dunque prive del necessario requisito dell'attualità, considerato ancora che lo stato di detenzione del medesimo, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ha certamente interrotto il nesso causale ai fini dell'operatività economica dell'azienda che era stata acquisita". Del tutto generico, ancora, risulta il ricorso nell'affermare che i beni confiscati sarebbero stati acquistati "così come documentalmente provato, con capitali di assoluta e certa liceità".
2. I ricorsi congiunti degli eredi di AR ES sono infondati.
2.1. Il primo motivo di ricorso, che deduce violazione degli artt. 18, comma 3, e 26 d. lgs. 6 n. 159/2011, sul presupposto che alcuni dei beni di proprietà dei ricorrenti non sono stati acquisiti iure successionis dal defunto AR ES, risulta infondato. La Corte di appello ha rilevato che la proposta di confisca è stata depositata il 15/04/2010 e il decreto di confisca è stato adottato il 6/08/2013, ma il procedimento è stato sospeso dal 29/9/2011 al 16/10/2012 (per un giudizio incidentale di legittimità costituzionale), il termine ex art.
2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1965 n. 575 575/1965 è stato prorogato due volte per un periodo complessivo di un anno e hanno inoltre operato sospensioni del termine di efficacia del sequestro (pagg.22-21). Possono essere oggetto della misura patrimoniale i beni fittiziamente trasferiti, quando il 3 prevenuto era ancora vivo, a coloro che poi ne sono divenuti eredi. Due aspetti devono essere tenuti distinti: l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali può essere proseguita o intrapresa la proposta procedura di misura di prevenzione patrimoniale;
la possibilità che alcuni dei beni che potrebbero rientrare nel patrimonio dei primi siano in concreto impropriamente a disposizione di terzi con la possibilità di coinvolgere nella procedura, che può essere diretta solo nei confronti degli eredi, successori a titolo universale o particolare che tali siano per il codice civile, soggetti terzi che gestiscano in fittizia autonomia i beni in realtà riconducibili al defunto, in ragione di atti dispositivi (di fittizia intestazione o trasferimento) che ex art. 26 del d.lgs. n. 159/11 possano essere dichiarati nulli. La proposta è diretta verso i soggetti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 18 del d. lgs. n. 159/11, ma all'interno di tale procedura possono trattarsi posizioni di beni, fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, che dovrebbero invece rientrare nella disponibilità del patrimonio degli eredi per essere poi, ricorrendone le condizioni, confiscati (Sez. 6, n. 579 del 16/12/2015, dep. 2016). Ne deriva, a fortiori, l'applicabilità della misura patrimoniale a beni fittiziamente trasferiti, quando il prevenuto era ancora vivo, agli stessi soggetti poi divenuti suoi eredi.
2.2. Il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono infondati. Nel decreto impugnato si osserva che gli V argomenti degli appellanti non adducono elementi di valutazione nuovi rispetto a quelli ritenuti dal Tribunale inidonei a superare la presunzione che li indica come meri prestanomi del prevenuto e ha compiutamente (pagg. 23-24) illustrato il suo giudizio con motivazione che è esente da vizi logici e, comunque non meramente apparente, se si considera che - nel caso di sproporzione fra il valore dei beni acquisiti e le entrate economiche del proposto grava sui ricorrenti l'onere di allegare elementi che giustifichino l'acquisto dei beni nonostante l'inadeguatezza delle risorse lecite, perché vale una presunzione di disponibilità di tali beni da parte del prevenuto senza necessità di specifici accertamenti in assenza di elementi contrari (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, - dep. 2016, Rv. 266142; Sez. 1, n. 17743 del 7/03/2014, Rv. 259608). Nel decreto si evidenzia (pag. 23-25) che quanto addotto circa le maggiori entrate economiche del proposto è solo asserito, perché la documentazione relativa al rapporto bancario della moglie del proposto non si rinviene negli atti, mentre la riconducibilità a AR ES del panificio sito in Villaseta e l'illiceità dei profitti connessi si fondano sui contenuti della sentenza della Corte di appello di Palermo n. 560/2001 che lo ha condannato ex artt. 513-bis (illecita concorrenza con minaccia di violenza) 629 e 424, comma 1, cod. pen.. 4
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso il 6/12/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paolonipaoloni Angelo Costanzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA] L 23 DIC 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 5