Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2002, n. 21408
CASS
Sentenza 17 aprile 2002

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Massime1

Il termine finale stabilito dalla legge a pena di decadenza per la costituzione di parte civile in sede di udienza preliminare è individuato nel momento in cui il giudice dichiara aperta la discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue che, ove il giudice, senza dichiarare l'apertura della discussione, rinvii ad altra udienza per consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posizione, è da considerarsi tempestiva la costituzione di parte civile che avvenga regolarmente alla successiva udienza, prima dell'apertura della discussione.

Commentario1

  • 1Art. 421 - Discussione
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    1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione. 2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2002, n. 21408
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21408
Data del deposito : 17 aprile 2002

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