Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2010, n. 35700
CASS
Sentenza 22 giugno 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È intempestiva la costituzione di parte civile effettuata nel giudizio abbreviato dopo l'esercizio del potere d'integrazione probatoria per impossibilità di decidere allo stato degli atti, in quanto il termine finale, stabilito a pena di decadenza, è quello della dichiarazione di apertura della discussione. (Nella specie la Corte ha disatteso la tesi secondo cui la costituzione era ammissibile in base all'assunto che, esercitato dal giudice il potere discrezionale, l'udienza sarebbe regredita ad una fase antecedente alla discussione che sarebbe stata nuovamente esposta in seguito alle nuove determinazioni probatorie).

Commentari2

  • 1Giudizio abbreviato: non è abnorme la revoca dell’ordinanza ammissiva per consentire la costituzione della parte civile (Cass. Pen. n. 36045/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 novembre 2025

    La massima Nel giudizio abbreviato la revoca dell'ordinanza già fissata per la discussione, finalizzata a sanare l'omessa citazione della persona offesa e a consentire la costituzione di parte civile (finché non è dichiarata l'apertura della discussione), non integra provvedimento abnorme: il giudice può legittimamente esercitare il potere di revoca per eliminare la nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p. La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 30/10/2025, (ud. 30/10/2025, dep. 05/11/2025), n.36045 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato richiesto dagli imputati …

     Leggi di più…

  • 2Costituzione di parte civile
    Avv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 7 dicembre 2020

    La costituzione di parte civile – indice: La parte civile Cos'è I presupposti Come funziona I termini Revoca ed esclusione La costituzione di parte civile è l'istituto giuridico che consente al soggetto danneggiato dal reato di esercitare l'azione civile nel processo penale. Tale istituto è stato introdotto per rispondere all'esigenza di economicità processuale ed evitare l'apertura di un processo in sede civile in parallelo ad un altro già aperto in sede penale. La disciplina normativa è contenuta nel codice di procedura penale agli articoli 74 e seguenti. Con la costituzione di parte civile il soggetto danneggiato dal reato può ottenere il risarcimento del danno o la restituzione della …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2010, n. 35700
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35700
Data del deposito : 22 giugno 2010

Testo completo